Art. 3.
Alla copertura dell'onere, derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58, si provvedera' riducendo di pari importo il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Alla copertura dell'onere, derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58, si provvedera' riducendo di pari importo il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.