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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/04/2025, n. 4942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4942 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 27 gennaio 2025 (svoltasi in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.), in esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 33.248 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2024, promossa da: nato ad [...], il [...], elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 viale Gorizia, 52, presso lo studio dell'avv. A. TAVERNESE, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
-PARTE RICORRENTE-
C O N T R O
in persona del Ministro, l.r. p.t. Controparte_1
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del suo Presidente e legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MORELLI Massimiliano e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, in Via Cesare Beccaria, 29 presso l'Avvocatura
Metropolitana INPS.
-ALTRA PARTE CONVENUTA -
OGGETTO: differenze retributive per attività lavorativa svolta in regime di detenzione.
CONCLUSIONI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, in persona dell'intestato Giudice, premesso:
-che, con ricorso ritualmente notificato, l'odierno ricorrente evocava in giudizio il
[...]
e l' esponendo: Controparte_1 CP_2
a) di essere stata detenuto dal giugno 2014 sino alla data di redazione del presente ricorso, ininterrottamente, presso vari Istituti di pena;
b) di avere prestato, dal luglio 2014 al dicembre 2022, continuativamente attività lavorativa alle dipendenze del suddetto MINISTERO, ai sensi dell'art. 20 e ss. l. 354\75, con le mansioni e per gli orari analiticamente indicati nei propri atti e percependo i compensi parimenti ivi indicati, dati tutti desunti dalle buste paga allegate;
c) di essere stati tali compensi parametrati (fino al settembre 2017) ai due terzi della contrattazione collettiva vigente nel 1993, senza alcun adeguamento a quella successivamente in vigore, in violazione dell'art. 22 della suddetta legge;
-che, tutto ciò premesso, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento degli importi indicati negli analitici conteggi in atti (riferiti al più ristretto periodo luglio 2014-settembre
2017), per differenze retributive dirette ed indirette;
-che il rimaneva contumace;
Controparte_1
-che l' costituendosi in giudizio, dichiarava il proprio interesse al versamento della CP_2 contribuzione previdenziale eventualmente dovuta nei limiti della prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, l. 335\95, interrotta per la prima volta con la notifica del presente ricorso, avvenuta il 29 marzo 2024;
-che, all'udienza all'uopo fissata, senza necessità di incombenti istruttori, la causa veniva decisa (in modalità “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c.), previo deposito delle note conclusive previste dalla suddetta procedura (autorizzate anche come brevi note difensive scritte), come da presente motivazione e pedissequo dispositivo in calce;
OSSERVA:
-che il ricorso è fondato come più volte statuito dalla giurisprudenza del Tribunale di Roma e confermato dal Giudice dell'Appello (cfr. sentenze prodotte);
-che la mercede dei detenuti lavoratori è regolata dal già richiamato art. 22 l.354/75, che tra l'altro prevede: "… le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, alla organizzazione ed al tipo di lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro…".
-che la norma attribuisce quindi il compito di determinare le predette mercedi ad un'apposita
Commissione, di cui stabilisce la composizione, ma ad un tempo prevede espressamente un
“minimo assoluto”, non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro (per elementare logica non cristallizzati ad una certa data, ma pro tempore applicabili);
-che, nel caso, i conteggi dimostrano che il "minimo assoluto" non è stato rispettato, alla luce degli elementi di riscontro idonei a dimostrare l'esistenza del credito, poiché il ricorrente ha prodotto tutte le buste paga, dalle quali si possono ricavare tutti gli elementi necessari per eseguire il riscontro contabile (in particolare: le giornate lavorate, le festività riconosciute e tutte le altre voci retributive, ivi comprese le retribuzioni cc.dd. indirette o differite, che il ricorrente non contesta di aver percepito, bensì di aver percepito in misura inferiore al
"minimo assoluto", alla stessa stregua delle retribuzioni dirette);
-che i conteggi risultano contabilmente corretti e possono pertanto essere accettati;
-che, in conclusione, alla ricorrente è dovuta la somma di euro1061,26 = (di cui euro 73,43= per t.f.r.), oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo (senza rivalutazione: cfr.
Cass, 11 agosto 2014, n.17869);
-che non può essere dichiarato l'obbligo del MINISTERO di versare i contributi previdenziali, perché, con riferimento al periodo per il quale vengono domandate differenze retributive, si è compiuta la prescrizione quinquennale eccepita dall' (non oggetto ex adverso di alcuna CP_2 osservazione in senso contrario);
-che le spese vanno regolate secondo il generale principio della soccombenza (cfr. dispositivo);
P.T.M.
-visto l'art. 429 c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-condanna il a corrispondere al ricorrente euro 1061,26=, oltre Controparte_1 interessi legali dalla maturazione al saldo, nonché a rimborsare al medesimo ricorrente -e per esso al suo difensore che si dichiara antistatario- le spese del grado, liquidate in complessivi euro 1100,00=, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre Iva e cpa come per legge
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 27 gennaio 2025 (svoltasi in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.), in esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 33.248 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2024, promossa da: nato ad [...], il [...], elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 viale Gorizia, 52, presso lo studio dell'avv. A. TAVERNESE, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
-PARTE RICORRENTE-
C O N T R O
in persona del Ministro, l.r. p.t. Controparte_1
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del suo Presidente e legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MORELLI Massimiliano e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, in Via Cesare Beccaria, 29 presso l'Avvocatura
Metropolitana INPS.
-ALTRA PARTE CONVENUTA -
OGGETTO: differenze retributive per attività lavorativa svolta in regime di detenzione.
CONCLUSIONI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, in persona dell'intestato Giudice, premesso:
-che, con ricorso ritualmente notificato, l'odierno ricorrente evocava in giudizio il
[...]
e l' esponendo: Controparte_1 CP_2
a) di essere stata detenuto dal giugno 2014 sino alla data di redazione del presente ricorso, ininterrottamente, presso vari Istituti di pena;
b) di avere prestato, dal luglio 2014 al dicembre 2022, continuativamente attività lavorativa alle dipendenze del suddetto MINISTERO, ai sensi dell'art. 20 e ss. l. 354\75, con le mansioni e per gli orari analiticamente indicati nei propri atti e percependo i compensi parimenti ivi indicati, dati tutti desunti dalle buste paga allegate;
c) di essere stati tali compensi parametrati (fino al settembre 2017) ai due terzi della contrattazione collettiva vigente nel 1993, senza alcun adeguamento a quella successivamente in vigore, in violazione dell'art. 22 della suddetta legge;
-che, tutto ciò premesso, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento degli importi indicati negli analitici conteggi in atti (riferiti al più ristretto periodo luglio 2014-settembre
2017), per differenze retributive dirette ed indirette;
-che il rimaneva contumace;
Controparte_1
-che l' costituendosi in giudizio, dichiarava il proprio interesse al versamento della CP_2 contribuzione previdenziale eventualmente dovuta nei limiti della prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, l. 335\95, interrotta per la prima volta con la notifica del presente ricorso, avvenuta il 29 marzo 2024;
-che, all'udienza all'uopo fissata, senza necessità di incombenti istruttori, la causa veniva decisa (in modalità “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c.), previo deposito delle note conclusive previste dalla suddetta procedura (autorizzate anche come brevi note difensive scritte), come da presente motivazione e pedissequo dispositivo in calce;
OSSERVA:
-che il ricorso è fondato come più volte statuito dalla giurisprudenza del Tribunale di Roma e confermato dal Giudice dell'Appello (cfr. sentenze prodotte);
-che la mercede dei detenuti lavoratori è regolata dal già richiamato art. 22 l.354/75, che tra l'altro prevede: "… le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, alla organizzazione ed al tipo di lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro…".
-che la norma attribuisce quindi il compito di determinare le predette mercedi ad un'apposita
Commissione, di cui stabilisce la composizione, ma ad un tempo prevede espressamente un
“minimo assoluto”, non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro (per elementare logica non cristallizzati ad una certa data, ma pro tempore applicabili);
-che, nel caso, i conteggi dimostrano che il "minimo assoluto" non è stato rispettato, alla luce degli elementi di riscontro idonei a dimostrare l'esistenza del credito, poiché il ricorrente ha prodotto tutte le buste paga, dalle quali si possono ricavare tutti gli elementi necessari per eseguire il riscontro contabile (in particolare: le giornate lavorate, le festività riconosciute e tutte le altre voci retributive, ivi comprese le retribuzioni cc.dd. indirette o differite, che il ricorrente non contesta di aver percepito, bensì di aver percepito in misura inferiore al
"minimo assoluto", alla stessa stregua delle retribuzioni dirette);
-che i conteggi risultano contabilmente corretti e possono pertanto essere accettati;
-che, in conclusione, alla ricorrente è dovuta la somma di euro1061,26 = (di cui euro 73,43= per t.f.r.), oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo (senza rivalutazione: cfr.
Cass, 11 agosto 2014, n.17869);
-che non può essere dichiarato l'obbligo del MINISTERO di versare i contributi previdenziali, perché, con riferimento al periodo per il quale vengono domandate differenze retributive, si è compiuta la prescrizione quinquennale eccepita dall' (non oggetto ex adverso di alcuna CP_2 osservazione in senso contrario);
-che le spese vanno regolate secondo il generale principio della soccombenza (cfr. dispositivo);
P.T.M.
-visto l'art. 429 c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-condanna il a corrispondere al ricorrente euro 1061,26=, oltre Controparte_1 interessi legali dalla maturazione al saldo, nonché a rimborsare al medesimo ricorrente -e per esso al suo difensore che si dichiara antistatario- le spese del grado, liquidate in complessivi euro 1100,00=, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre Iva e cpa come per legge
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA