Art. 22.
Le elezioni di cui negli articoli precedenti sono dal presidente del collegio annunziate per lettera al primo presidente della Corte d'appello, al procuratore generale, al presidente del tribunale ed al procuratore del Re.
Le elezioni di cui negli articoli precedenti sono dal presidente del collegio annunziate per lettera al primo presidente della Corte d'appello, al procuratore generale, al presidente del tribunale ed al procuratore del Re.