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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4427/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1
Grimaldi, come da procura in atti;
OPPONENTI
E
Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Gaetano Meriano, come da procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
e per essa la procuratrice speciale CP_2 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Sardi, come da procura in atti;
[...]
e per essa la procuratrice speciale Controparte_3 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Sardi, come da procura in atti;
[...]
INTERVENTRICI VOLONTARIE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 21/11/2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato faceva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 726/2014 notificatogli in data 17.6.2014 dalla Controparte_1 per euro 9.660,00 oltre accessori, sulla base del contratto di
[...] finanziamento cambiario in data 17.11.2010 per euro 20.000,00 , deducendo a motivi l'insussistenza del contratto e del rapporto, l'apocrifia delle
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 sottoscrizioni che formalmente disconosceva, l'usurarietà degli interessi, l'indicazione in contratto di un taeg difforme a quello reale. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, la banca opposta chiedeva la verificazione delle sottoscrizioni apposte sulla richiesta di finanziamento, indicante tutte le condizioni dello stesso, rilevando che essa era stata accolta dalla banca, con conseguente erogazione della somma sul conto indicato dall'opponente, il quale aveva anche pagato alcune delle rate previste per la restituzione.
Rilevava, inoltre, che il tan ed il taeg erano indicati correttamente ed erano entrambi al di sotto del tasso soglia usurario all'epoca vigente per operazioni similari. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, fatta esperire la mediazione obbligatoria, assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., interveniva nel giudizio Controparte_2 la quale esponeva che in forza di contratto di cessione concluso in data 05 luglio 2018 con 53 banche tra cui Controparte_4
(già CRA – BBC di Fisciano), aveva acquistato pro soluto,
[...] ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli art.li 1, 4 e 7.1 della
Legge sulla Cartolarizzazione n. 130/99 e dell'art. 58 del Decreto Legislativo
1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), nonché, per quanto occorre possa, ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile, un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, tra cui vi era il credito oggetto di ingiunzione. Successivamente interveniva nel giudizio , Controparte_3 la quale esponeva di aver acquistato il credito oggetto di giudizio in forza di contratto di cessione concluso in data 03 dicembre 2019 con CP_3 CP_2
ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli art.li 1, 4 e 7.1
[...] della Legge sulla Cartolarizzazione n. 130/99 e dell'art. 58 del Decreto
Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), nonché, per quanto occorre possa, ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile. Le interventrici si riportavano alle deduzioni e alle richieste dell'opposta cedente e chiedevano il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Espletata ctu grafologica con il dott. precisate le Persona_1 conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Il ctu dott. ha Per_1 accertato senza ombra di dubbio che le firme a nome di Parte_1 presenti sul contratto di finanziamento cambiario datato 17.11.2010 sono riconducibili al suo pugno. Peraltro lo stesso disconoscimento delle
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 sottoscrizioni era in contraddittorio con gli altri motivi di opposizione, con l'erogazione della somma a favore dell'opponente e con il pagamento di parte delle rate del finanziamento.
L'opposta ha documentato il proprio credito, detratto tutto quanto pagato dall'opponente, con la produzione del contratto, le schede di conto, la diffida stragiudiziale di pagamento, mentre spettava all'opponente provare l'adempimento del residuo ancora dovuto.
Le condizioni contrattuali appaiono tutte legittime e non vessatorie, oltre che formalmente approvate specificamente, con tan e taeg correttamente indicati ed abbondantemente entro soglia.
Il decreto ingiuntivo va dunque confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate riguardo ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 nella misura tariffa media, per studio, introduzione e trattazione per l'opposta.
Considerato che gli interventi delle cessionarie del credito sono stati effettuati tardivamente dopo i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., essi sono da considerare solo ad adiuvandum della posizione dell'opposta cedente, per cui sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra l'opponente e le interventrici volontarie.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.376,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, rimborso spese di ctu, Cpa e Iva come per legge
3) Spese compensate tra le altre parti.
Così deciso in data 5/1/2025 Il Giudice- dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4427/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1
Grimaldi, come da procura in atti;
OPPONENTI
E
Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Gaetano Meriano, come da procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
e per essa la procuratrice speciale CP_2 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Sardi, come da procura in atti;
[...]
e per essa la procuratrice speciale Controparte_3 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Sardi, come da procura in atti;
[...]
INTERVENTRICI VOLONTARIE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 21/11/2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato faceva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 726/2014 notificatogli in data 17.6.2014 dalla Controparte_1 per euro 9.660,00 oltre accessori, sulla base del contratto di
[...] finanziamento cambiario in data 17.11.2010 per euro 20.000,00 , deducendo a motivi l'insussistenza del contratto e del rapporto, l'apocrifia delle
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 sottoscrizioni che formalmente disconosceva, l'usurarietà degli interessi, l'indicazione in contratto di un taeg difforme a quello reale. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, la banca opposta chiedeva la verificazione delle sottoscrizioni apposte sulla richiesta di finanziamento, indicante tutte le condizioni dello stesso, rilevando che essa era stata accolta dalla banca, con conseguente erogazione della somma sul conto indicato dall'opponente, il quale aveva anche pagato alcune delle rate previste per la restituzione.
Rilevava, inoltre, che il tan ed il taeg erano indicati correttamente ed erano entrambi al di sotto del tasso soglia usurario all'epoca vigente per operazioni similari. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, fatta esperire la mediazione obbligatoria, assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., interveniva nel giudizio Controparte_2 la quale esponeva che in forza di contratto di cessione concluso in data 05 luglio 2018 con 53 banche tra cui Controparte_4
(già CRA – BBC di Fisciano), aveva acquistato pro soluto,
[...] ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli art.li 1, 4 e 7.1 della
Legge sulla Cartolarizzazione n. 130/99 e dell'art. 58 del Decreto Legislativo
1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), nonché, per quanto occorre possa, ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile, un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, tra cui vi era il credito oggetto di ingiunzione. Successivamente interveniva nel giudizio , Controparte_3 la quale esponeva di aver acquistato il credito oggetto di giudizio in forza di contratto di cessione concluso in data 03 dicembre 2019 con CP_3 CP_2
ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli art.li 1, 4 e 7.1
[...] della Legge sulla Cartolarizzazione n. 130/99 e dell'art. 58 del Decreto
Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), nonché, per quanto occorre possa, ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile. Le interventrici si riportavano alle deduzioni e alle richieste dell'opposta cedente e chiedevano il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Espletata ctu grafologica con il dott. precisate le Persona_1 conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Il ctu dott. ha Per_1 accertato senza ombra di dubbio che le firme a nome di Parte_1 presenti sul contratto di finanziamento cambiario datato 17.11.2010 sono riconducibili al suo pugno. Peraltro lo stesso disconoscimento delle
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 sottoscrizioni era in contraddittorio con gli altri motivi di opposizione, con l'erogazione della somma a favore dell'opponente e con il pagamento di parte delle rate del finanziamento.
L'opposta ha documentato il proprio credito, detratto tutto quanto pagato dall'opponente, con la produzione del contratto, le schede di conto, la diffida stragiudiziale di pagamento, mentre spettava all'opponente provare l'adempimento del residuo ancora dovuto.
Le condizioni contrattuali appaiono tutte legittime e non vessatorie, oltre che formalmente approvate specificamente, con tan e taeg correttamente indicati ed abbondantemente entro soglia.
Il decreto ingiuntivo va dunque confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate riguardo ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 nella misura tariffa media, per studio, introduzione e trattazione per l'opposta.
Considerato che gli interventi delle cessionarie del credito sono stati effettuati tardivamente dopo i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., essi sono da considerare solo ad adiuvandum della posizione dell'opposta cedente, per cui sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra l'opponente e le interventrici volontarie.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.376,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, rimborso spese di ctu, Cpa e Iva come per legge
3) Spese compensate tra le altre parti.
Così deciso in data 5/1/2025 Il Giudice- dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3