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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/11/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5903/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 14.11.2025, ore 9:20, innanzi al giudice dott. Salvatore Falzoi, nella causa n. 5903 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, sono comparsi:
- per la parte intimante l'avv. Luca SULAS, in sostituzione dell'avv. Umberto
TO, il quale dà atto che non è stato esperito il tentativo di mediazione, attesa l'assenza d'interesse a coltivare il giudizio, chiede la compensazione delle spese di lite;
- per la parte intimata l'avv. Simona SPADA, la quale chiede che venga dichiara l'improcedibilità della domanda, si rimette alla valutazione del giudice sulla compensazione delle spese, si riserva di depositare l'istanza di liquidazione dei compensi quale difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Il Giudice previo ritiro in camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429
c.p.c., dando lettura del dispositivo.
Il Giudice dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5903/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 5903/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5903 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Umberto Parte_1 C.F._1
TO (C.F. ), elettivamente domiciliata a Cagliari, via A. C.F._2
Cervi n. 9, presso lo studio dell'Avv. Luca SULAS (C.F. ); C.F._3
parte intimante
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Simona SPADA CP_1 C.F._4
(C.F. , elettivamente domiciliato a Cagliari, via Cimarosa n. 123, C.F._5
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5903/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2 presso lo studio del difensore, parte provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello
Stato;
parte intimata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida regolarmente notificata, ha convenuto dinanzi a questo Tribunale Parte_1
, in relazione al rapporto di locazione abitativa di natura transitoria stipulato CP_1
il 14.3.2024 (registrato all'Agenzia delle Entrate di Cagliari il 26.3.2024 al n. 008563 –
serie 3T) e relativo all'immobile sito a Buggerru, via Gramsci n. 16 (censito nel N.C.E.U.
di detto Comune, al foglio 14, particella 130, sub. 18, cat. A/3, cl. 2), contratto a suo dire cessato il 15.3.2025.
2. Con comparsa di risposta, depositata l'11.9.2025, ha contestato la CP_1
sussistenza dei presupposti per la convalida dello sfratto e per l'emissione dell'ordinanza di rilascio, chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla locatrice – attesa la natura non transitoria del contratto – con contestuale accertamento della nullità della relativa clausola.
3. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 12.9.2025 (proc. n. R.G. 5336/2023), il giudice ha rigettato l'istanza di rilascio, disponendo il mutamento del rito ai sensi degli artt. 426 e 667 c.p.c. ed assegnando il termine di legge per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria.
4. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il
18.9.2025 dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5903/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3 scrivente.
5. Nell'udienza odierna del 14.11.2025:
a. la parte intimante ha dichiarato di non avere attivato la procedura di mediazione,
attesa l'assenza di interesse alla coltivazione del giudizio;
b. la parte intimata ha chiesto la declaratoria di improcedibilità della domanda,
rimettendosi al Tribunale in ordine alla regolamentazione delle spese di lite;
c. previo ritiro in camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza,
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo.
***
6. Le domande formulate da debbono essere dichiarate improcedibili, Parte_1
poiché:
a. ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 28/2010, “Chi intende esercitare in
giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti
reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e
sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in
partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di
persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di
mediazione ai sensi del presente capo” (comma 1). “Nelle controversie di cui al
comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda introduttiva del giudizio. L'improcedibilità è eccepita
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5903/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4 dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la
prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è
già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del
termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di
procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della
domanda giudiziale” (comma 2);
b. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'assolvimento della condizione di procedibilità de qua, “rileva l'utile esperimento - da intendersi come
primo incontro delle parti innanzi al mediatore, conclusosi senza accordo - entro
l'udienza di rinvio e non il mero avvio di essa entro il termine di quindici giorni
(Cass. 40035/21; Cassazione civile sez. III, 13/12/2024, n.32454). Ne deriva che,
la mediazione obbligatoria iniziata oltre il termine, purché si chiuda
infruttuosamente prima dell'udienza, non rende improcedibile la domanda,
avendo la norma conseguito il suo scopo” (Cass. n. 26431/2025);
c. nell'ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza del 12.9.2025, il giudice istruttore ha rigettato l'istanza di rilascio, disposto il mutamento del rito ex artt. 667 e 426
c.p.c., con contestuale assegnazione del termine di legge per presentare la domanda di mediazione;
d. all'udienza odierna del 14.11.2025 il legale di ha Parte_1
espressamente affermato di non avere neppure dato avvio alla procedura di mediazione, attesa la carenza d'interesse a coltivare ulteriormente il giudizio, a ciò
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5903/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 5 conseguendo la declaratoria di improcedibilità delle domande formulate dall'intimante.
7. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico della parte intimante, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, tenuto conto che la causa deve essere decisa in rito con una pronuncia d'improcedibilità, né la mera dichiarazione resa dal legale dell'intimato – rimessasi sul punto alla valutazione del Tribunale – può ritenersi espressiva di un accordo tra le parti in proposito.
Dette spese dovranno essere rimborsate allo Stato – attesa la provvisoria ammissione di al patrocinio a spese dello Stato, circostanza affermata in data Parte_1
odierna dal suo difensore – senza applicare la dimidiazione prevista dall'art. 130 D.P.R. n.
115/2002, come chiarito dall'oramai consolidato orientamento sostenuto sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (sul punto Cass. n. 541/2024, n. 136/2020, n. 11590/2019, n.
22017/2018).
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, per le cause di valore indeterminabile, ritenuta congrua l'applicazione dello scaglione compreso tra 1.100,01 euro e 5.200,00 euro – richiamato l'insegnamento secondo cui “ove la causa debba essere considerata di valore
indeterminabile, trovano applicazione appunto i parametri previsti per le cause di valore
non inferiore ad Euro 26.000,00 e non superiore ad Euro 260.000,00, come disposto dal
citato D.M. n. 55 del 2014, art. 5, commi 5 e 6 (Cass. 15/10/2020, n. 22330; Cass.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5903/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 6 26/09/2019, n. 24076; Cass. n. 19/02/2019, n. 4844). Di valore non inferiore a 26.000 Euro
vuol dire che 26.000 euro rappresentano il valore da cui partire per individuare lo
scaglione applicabile". Questa Corte ha chiarito che "L'inciso di regola contenuto nella
disposizione - non sembra affatto stabilire - già sul piano letterale - un valore base
inderogabile che non ammetta l'applicazione dello scaglione inferiore, né fissa una soglia
passibile solo di eventuali correzioni migliorative per il difensore (nel senso che il valore
minimo resterebbe in ogni caso fissato in Euro 26.000,00). Salvo a svalutare del tutto la
formula normativa, ad essa va assegnato il significato di individuare uno scaglione cui il
giudice deve in genere attenersi, ad eccezione dei casi in cui sussistano particolarità della
singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto
"all'oggetto e alla complessità della controversia” (Cass. n. 11684/2023, n. 968/2022),
atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto ed in ragione del canone annuo di locazione, pari a 4.200,00 euro – in particolare:
o con riduzione della metà per i compensi delle fasi di studio e introduttiva, per la medesima ragione sopra indicata (livello modesto di complessità);
o senza il riconoscimento di compensi per la fase istruttoria, non essendovi stata alcuna attività ricompresa tra quelle elencate dall'art. 4, comma 5, lett. c) del suddetto D.M., né ad esse assimilabile;
o con riduzione della metà per i compensi della fase decisionale, considerato che la presente causa viene definita in rito, all'esito della prima udienza successiva al mutamento del rito, con sentenza d'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5903/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 7
PER QUESTI MOTIVI
8. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara improcedibili le domande formulate da Parte_2
b. condanna a rimborsare allo Stato le spese processuali, così Parte_2
liquidate:
€ 212,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 212,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 425,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 850,50 complessivi, oltre spese generali 15% CPA e IVA di legge.
Cagliari, 14.11.2025
Il Giudice dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5903/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 14.11.2025, ore 9:20, innanzi al giudice dott. Salvatore Falzoi, nella causa n. 5903 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, sono comparsi:
- per la parte intimante l'avv. Luca SULAS, in sostituzione dell'avv. Umberto
TO, il quale dà atto che non è stato esperito il tentativo di mediazione, attesa l'assenza d'interesse a coltivare il giudizio, chiede la compensazione delle spese di lite;
- per la parte intimata l'avv. Simona SPADA, la quale chiede che venga dichiara l'improcedibilità della domanda, si rimette alla valutazione del giudice sulla compensazione delle spese, si riserva di depositare l'istanza di liquidazione dei compensi quale difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Il Giudice previo ritiro in camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429
c.p.c., dando lettura del dispositivo.
Il Giudice dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5903/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 5903/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5903 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Umberto Parte_1 C.F._1
TO (C.F. ), elettivamente domiciliata a Cagliari, via A. C.F._2
Cervi n. 9, presso lo studio dell'Avv. Luca SULAS (C.F. ); C.F._3
parte intimante
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Simona SPADA CP_1 C.F._4
(C.F. , elettivamente domiciliato a Cagliari, via Cimarosa n. 123, C.F._5
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5903/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2 presso lo studio del difensore, parte provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello
Stato;
parte intimata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida regolarmente notificata, ha convenuto dinanzi a questo Tribunale Parte_1
, in relazione al rapporto di locazione abitativa di natura transitoria stipulato CP_1
il 14.3.2024 (registrato all'Agenzia delle Entrate di Cagliari il 26.3.2024 al n. 008563 –
serie 3T) e relativo all'immobile sito a Buggerru, via Gramsci n. 16 (censito nel N.C.E.U.
di detto Comune, al foglio 14, particella 130, sub. 18, cat. A/3, cl. 2), contratto a suo dire cessato il 15.3.2025.
2. Con comparsa di risposta, depositata l'11.9.2025, ha contestato la CP_1
sussistenza dei presupposti per la convalida dello sfratto e per l'emissione dell'ordinanza di rilascio, chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla locatrice – attesa la natura non transitoria del contratto – con contestuale accertamento della nullità della relativa clausola.
3. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 12.9.2025 (proc. n. R.G. 5336/2023), il giudice ha rigettato l'istanza di rilascio, disponendo il mutamento del rito ai sensi degli artt. 426 e 667 c.p.c. ed assegnando il termine di legge per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria.
4. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il
18.9.2025 dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5903/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3 scrivente.
5. Nell'udienza odierna del 14.11.2025:
a. la parte intimante ha dichiarato di non avere attivato la procedura di mediazione,
attesa l'assenza di interesse alla coltivazione del giudizio;
b. la parte intimata ha chiesto la declaratoria di improcedibilità della domanda,
rimettendosi al Tribunale in ordine alla regolamentazione delle spese di lite;
c. previo ritiro in camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza,
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo.
***
6. Le domande formulate da debbono essere dichiarate improcedibili, Parte_1
poiché:
a. ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 28/2010, “Chi intende esercitare in
giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti
reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e
sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in
partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di
persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di
mediazione ai sensi del presente capo” (comma 1). “Nelle controversie di cui al
comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda introduttiva del giudizio. L'improcedibilità è eccepita
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5903/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4 dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la
prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è
già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del
termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di
procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della
domanda giudiziale” (comma 2);
b. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'assolvimento della condizione di procedibilità de qua, “rileva l'utile esperimento - da intendersi come
primo incontro delle parti innanzi al mediatore, conclusosi senza accordo - entro
l'udienza di rinvio e non il mero avvio di essa entro il termine di quindici giorni
(Cass. 40035/21; Cassazione civile sez. III, 13/12/2024, n.32454). Ne deriva che,
la mediazione obbligatoria iniziata oltre il termine, purché si chiuda
infruttuosamente prima dell'udienza, non rende improcedibile la domanda,
avendo la norma conseguito il suo scopo” (Cass. n. 26431/2025);
c. nell'ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza del 12.9.2025, il giudice istruttore ha rigettato l'istanza di rilascio, disposto il mutamento del rito ex artt. 667 e 426
c.p.c., con contestuale assegnazione del termine di legge per presentare la domanda di mediazione;
d. all'udienza odierna del 14.11.2025 il legale di ha Parte_1
espressamente affermato di non avere neppure dato avvio alla procedura di mediazione, attesa la carenza d'interesse a coltivare ulteriormente il giudizio, a ciò
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5903/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 5 conseguendo la declaratoria di improcedibilità delle domande formulate dall'intimante.
7. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico della parte intimante, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, tenuto conto che la causa deve essere decisa in rito con una pronuncia d'improcedibilità, né la mera dichiarazione resa dal legale dell'intimato – rimessasi sul punto alla valutazione del Tribunale – può ritenersi espressiva di un accordo tra le parti in proposito.
Dette spese dovranno essere rimborsate allo Stato – attesa la provvisoria ammissione di al patrocinio a spese dello Stato, circostanza affermata in data Parte_1
odierna dal suo difensore – senza applicare la dimidiazione prevista dall'art. 130 D.P.R. n.
115/2002, come chiarito dall'oramai consolidato orientamento sostenuto sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (sul punto Cass. n. 541/2024, n. 136/2020, n. 11590/2019, n.
22017/2018).
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, per le cause di valore indeterminabile, ritenuta congrua l'applicazione dello scaglione compreso tra 1.100,01 euro e 5.200,00 euro – richiamato l'insegnamento secondo cui “ove la causa debba essere considerata di valore
indeterminabile, trovano applicazione appunto i parametri previsti per le cause di valore
non inferiore ad Euro 26.000,00 e non superiore ad Euro 260.000,00, come disposto dal
citato D.M. n. 55 del 2014, art. 5, commi 5 e 6 (Cass. 15/10/2020, n. 22330; Cass.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5903/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 6 26/09/2019, n. 24076; Cass. n. 19/02/2019, n. 4844). Di valore non inferiore a 26.000 Euro
vuol dire che 26.000 euro rappresentano il valore da cui partire per individuare lo
scaglione applicabile". Questa Corte ha chiarito che "L'inciso di regola contenuto nella
disposizione - non sembra affatto stabilire - già sul piano letterale - un valore base
inderogabile che non ammetta l'applicazione dello scaglione inferiore, né fissa una soglia
passibile solo di eventuali correzioni migliorative per il difensore (nel senso che il valore
minimo resterebbe in ogni caso fissato in Euro 26.000,00). Salvo a svalutare del tutto la
formula normativa, ad essa va assegnato il significato di individuare uno scaglione cui il
giudice deve in genere attenersi, ad eccezione dei casi in cui sussistano particolarità della
singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto
"all'oggetto e alla complessità della controversia” (Cass. n. 11684/2023, n. 968/2022),
atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto ed in ragione del canone annuo di locazione, pari a 4.200,00 euro – in particolare:
o con riduzione della metà per i compensi delle fasi di studio e introduttiva, per la medesima ragione sopra indicata (livello modesto di complessità);
o senza il riconoscimento di compensi per la fase istruttoria, non essendovi stata alcuna attività ricompresa tra quelle elencate dall'art. 4, comma 5, lett. c) del suddetto D.M., né ad esse assimilabile;
o con riduzione della metà per i compensi della fase decisionale, considerato che la presente causa viene definita in rito, all'esito della prima udienza successiva al mutamento del rito, con sentenza d'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5903/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 7
PER QUESTI MOTIVI
8. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara improcedibili le domande formulate da Parte_2
b. condanna a rimborsare allo Stato le spese processuali, così Parte_2
liquidate:
€ 212,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 212,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 425,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 850,50 complessivi, oltre spese generali 15% CPA e IVA di legge.
Cagliari, 14.11.2025
Il Giudice dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5903/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 8