Ordinanza cautelare 25 ottobre 2023
Accoglimento
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 2169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2169 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02169/2026REG.PROV.COLL.
N. 08038/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8038 del 2023, proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Comando generale Guardia di finanza, Comando regionale Piemonte-Reparto tecnico logistico amministrativo Piemonte, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati MI EG e RE Fenoglio, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio IA ZO in Roma, via delle Milizie, 1;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (sezione prima) del -OMISSIS- resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il consigliere NO IP;
Uditi per le parti gli avvocati Juan José Di Nicco per MI EG e RE Fenoglio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è costituito dalla nota del Reparto tecnico logistico amministrativo Piemonte della G.d.f. del 4 gennaio 2029, avente ad oggetto “ procedimento amministrativo, per il recupero di somme indebitamente percepite, nei confronti del Brig. C. QS (in congedo) -OMISSIS- ”, con la quale si disponeva che l’interessato versasse nei confronti dell’Amministrazione gli importi indebitamente percepiti, pari a un totale di € 49.843,03, per lo svolgimento della suddetta attività professionale senza la preventiva autorizzazione del Corpo di appartenenza.
2. Alla base di tale provvedimento risultano effettuate le seguenti attività procedimentali:
a) secondo la relazione del Nucleo speciale anticorruzione della Guardia di finanza n. 140150/2017, datata 23 ottobre 2017, il -OMISSIS- negli anni 2007 – 2015, quando prestava servizio presso il Gruppo di RA, “risulta[va] aver intrapreso una fattiva attività operativa in nero posta in essere … attraverso l’acquisto e la successiva rivendita di autoveicoli usati con un margine di guadagno [lordo di € 49.843,03] mai dichiarato”, in violazione dell’art. 53, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001; in dettaglio: dal 1993 al 2015 risultava intestatario di n. 24 automobili, in gran parte rivendute dopo poco tempo dall’acquisto ottenendo, quasi sempre, un margine di guadagno calcolato sulla base dei valori di compravendita indicati nella banca dati dell’ACI; dall’11 settembre 2015 – data di costituzione della ditta individuale della coniuge (-OMISSIS-), il -OMISSIS- non risultava più acquirente di autovetture; da analoghi riscontri effettuati sul conto della -OMISSIS- emergeva che anche la stessa, prima dell’apertura della partita Iva, era intestataria – dall’anno 2008 al mese di settembre 2015 – di n. 7 autovetture, sei delle quali rivendute pochi mesi dopo l’acquisto ”; sino all’apertura dell’attività commerciale intestata alla -OMISSIS- il -OMISSIS- risultava essere l’unico mediatore delle vendite ma anche dall’11 settembre 2015, i rapporti commerciali per la ditta della -OMISSIS- venivano comunque intrattenuti dal dipendente pubblico in questione, come scaturito “ dall’acquisizione di notizie e assunti da alcuni fornitori ”;
b) a seguito del trasferimento del militare a Verbania, il locale Comando provinciale della G.d.f., acquisiti ulteriori elementi informativi, trasmetteva una propria relazione al Reparto tecnico logistico amministrativo Piemonte il quale, con foglio n. 347906 in data 12 novembre 2018, avviava nei confronti del -OMISSIS- il procedimento di recupero in questione; all’esito della disamina delle osservazioni di parte del 18 dicembre 2018, detto Reparto, con la citata nota n. 3893 in data 4 gennaio 2019, richiamando in termini confermativi il contenuto dell’avviso di avvio del procedimento (il detto foglio n. 347906 in data 12 novembre 2018), reiterava la richiesta di versamento del suddetto importo di € 49.843,03, per lo svolgimento di attività professionale non autorizzata nel periodo compreso tra il 2007 e il 2015;
c) in esito degli accertamenti anzidetti, il -OMISSIS- veniva segnalato all’Agenzia delle entrate di RA per le valutazioni fiscali di competenza e alla linea gerarchica per l’avvio delle procedure di recupero delle “somme indebitamente percepite per aver svolto attività extraprofessionale senza previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza”, ex art. 53 comma 7 del d.lgs. 165/2001 che hanno portato all’adozione del provvedimento oggetto di causa.
3. Con il ricorso di primo grado, affidato a 4 autonomi motivi estesi da pagina 6 a pagina 23, l’interessato ha lamentato:
a) illegittimità e/o invalidità e/o annullabilità del provvedimento impugnato per violazione di legge. Carenza di presupposti per la richiesta di refusione. Insussistenza delle censure contestate, carenza di motivazione;
b) illegittimità e/o invalidità e/o annullabilità, ex art. 21 octies , legge 7 agosto 1990, n. 241 per difetto assoluto di istruttoria e contraddittorietà della motivazione;
c) illegittimità e/o invalidità e/o annullabilità della nota n. 49959/17, concernente la comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 per il recupero di somme indebitamente percepite, ex art. 21 octies , legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione di legge;
d) questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, settimo comma, D.lgs. n. 165 del 2001, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 23, 24, 36 e 97 Cost.
4. Con l’impugnata sentenza - T.a.r. per il Piemonte, sez. I, n. 616 del 15 giugno 2023 - il primo giudice:
a) ha accolto il motivo incentrato sulla insufficienza della motivazione;
b) ha annullato il provvedimento impugnato;
c) ha assorbito i restanti motivi;
d) ha compensato le spese di lite.
4.1. In estrema sintesi, il T.a.r. ha accolto il ricorso ravvisando l’assorbente vizio di difetto di motivazione; invero, il provvedimento impugnato si sarebbe limitato a richiamare la “ ricostruzione analitica effettuata dal Gruppo della Guardia di Finanza di RA ” senza contrastare adeguatamente il contenuto della memoria difensiva del militare, che aveva specificamente dedotto sia in merito al difetto del carattere di professionalità nell’attività svolta, sia sulla eccessività dei guadagni ravvisati dall’Amministrazione; peraltro, anche gli accertamenti fiscali svolti dall’Agenzia delle entrate per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016 non avevano riscontrato gli elementi caratterizzanti l’esercizio di un’attività d’impresa.
5. Il Ministero dell’economia ha interposto appello -corredato da domanda cautelare- affidato a un unico complesso motivo (esteso da pagina 5 a pagina 12 del ricorso). In sostanza, l’Amministrazione appellante sottolinea come la norma violata (l’art. 53 comma 7 del d.lgs. 165 del 2001) fa divieto, ai dipendenti pubblici, di “svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione” e, in caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, prevede che “il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.” Nella specie, gli accertamenti operati hanno evidenziato, nei limiti della prescrizione decennale prevista dall’art. 2946 c.c., sia l’esistenza di trattative di vendita di autoveicoli concluse negli ultimi dieci anni con i relativi margini di guadagno, sia la sussistenza di attività lavorativa in nero posta in essere attraverso l’acquisito e la successiva rivendita di autoveicoli usati con un margine di guadagno mai dichiarato che, negli anni antecedenti all’apertura della partita iva intestata alla moglie, è stata svolta dal militare in totale autonomia mentre, successivamente al settembre 2015, è stata svolta spendendo la ragione sociale della -OMISSIS- (la ditta della moglie), alla stregua di un agente occulto di commercio; la quantificazione dei guadagni è stata operata sulla base del differenziale di prezzo tra acquisto e rivendita. In nulla rileva la mancanza dei “requisiti indispensabili per poter configurare un’attività di impresa” e alcune circostanze di fatto espresse dal ricorrente quali “l’uso personale delle auto” nonché “l’intestazione e l’assicurazione a proprio nome”. Invece, l’accertamento fiscale svolto all’Agenzia delle entrate trova il proprio fondamento su un piano normativo ben distinto, nel quale rileva la mancata sussistenza dei requisiti di “abitualità e organizzazione” richiamati dal giudice di prime cure, che invece non esclude l’applicabilità della disciplina dell’incompatibilità concernente lo svolgimento di attività extra professionale e le relative conseguenze sul piano sanzionatorio. Invero, l’art. 53 comma 7 d. lgs. 165 del 2001 non limita la rilevanza dei compensi percepiti dal pubblico dipendente a quelli riconducibili a particolari categorie di reddito. Ciò che rileva è l’esistenza di un reddito, di un incremento patrimoniale che esclude in nuce la gratuità della collaborazione prestata, imponendo per ciò stesso la preventiva autorizzazione della P.A. datrice di lavoro.
6. In data 13 ottobre 2023 l’intimato si è costituito in giudizio per resistere. In particolare, ha insistito sul fatto che l’attività svolta non è di impresa, per la quale difettano i caratteri della produttività, della professionalità e della economicità, come riconosciuto anche dall’Agenzia delle entrate, che ha disposto l’archiviazione dei relativi controlli; gli acquisti di vetture sono riconducibili alla cura di una propria passione personale consistente nel restauro e nel personale utilizzo di autovetture di seconda mano. In ogni caso, del tutto erronei sono i calcoli dei presunti margini di guadagno; dai presunti emolumenti percepiti non è dato desumere né l’ammontare netto ipotizzabile del profitto, né le ingenti opere migliorative e manutentive effettuate dal signor -OMISSIS- sui veicoli, che ne hanno aumentato significativamente il valore; in sostanza, non sono stati considerati i costi sostenuti dall’odierno appellato, tutti puntualmente documentati nel fascicolo di primo grado.
7. Nel corso del procedimento:
a) con ordinanza n. 4354 del 25 ottobre 2023 è stata respinta la domanda cautelare per carenza del requisito del pregiudizio irreparabile;
b) la parte privata ha depositato memorie in data 20 ottobre 2023 e 22 gennaio 2026.
8. All’udienza pubblica del 24 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Preliminarmente il collegio:
a) rileva la palese infondatezza della eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione del dovere di specificità dei motivi sancito dall’art. 101, comma 1, c.p.a. – sollevata dalla difesa dell’intimato a pagina 5 della memoria difensiva – alla stregua del tenore testuale e del contenuto del gravame;
b) prende atto che la parte intimata non ha tempestivamente riproposto espressamente, ex art. 101, comma 2, c.p.a., i motivi di ricorso non esaminati dall’impugnata sentenza, che sono pertanto esclusi dall’odierno thema decidendum , fatta eccezione per le mere difese di cui infra .
10. Ciò posto, quanto al merito della questione, l’appello dell’Amministrazione risulta fondato nei limiti che seguono.
10.1. Invero, non possono condividersi le conclusioni del primo giudice circa la ricorrenza di un assoluto vizio di motivazione dell’atto impugnato, atteso che le stesse non appaiono allineate ai consolidati orientamenti espressi da questo Consiglio in tema di legittimità della motivazione ob relazionem , o funzionale o infra procedimentale (sulle ammissibilità delle varie categorie, si veda Ad. plen. n. 15 del 2022; successivamente, in termini, sez. IV, nn. 2344 del 2022, 1322 del 2023). In sostanza, contrariamente a quanto argomentato dal T.a.r., gli atti di definizione della procedura di recupero somme (ovvero la comunicazione n. 347906 del 12 novembre 2018, e poi la nota n. 3893 del 4 gennaio 2019, meramente confermativa della precedente) risultano sorretti (salvo che per il profilo di cui si dirà infra ) da una effettiva e congrua motivazione in quanto richiamano, per relationem , gli accertamenti eseguiti dal Gruppo G.d.f. di RA (oltre alla nota del Dipartimento della funzione pubblica n. 16903 dell’11 gennaio 2018 cui è allegata la relazione del Nucleo speciale anticorruzione della Guardia di finanza, formulata sulla base degli specifici accertamenti eseguiti dal Gruppo di RA e riepilogati al citato Nucleo speciale con la nota n. 525182 in data 3 ottobre 2017), eloquenti nel descrivere un’intensa attività di compravendita di veicoli riconducibile al militare in questione; peraltro, è lo stesso -OMISSIS- a confermare, nelle osservazioni presentate in data 18 dicembre 2018, di aver avuto piena contezza della relazione del Gruppo G.d.f. di RA ove venivano ricostruiti analiticamente tutti gli accertamenti esperiti, dai quali è emerso:
a) che l’interessato, per gli anni dal 1993 al 2015, è stato intestatario di un gran numero di autoveicoli (per i dettagli, si dirà infra ), molti dei quali rimasti nella sua disponibilità solo per pochi mesi -o addirittura settimane-, per poi essere oggetto di rapida rivendita;
b) che gli accertamenti effettuati presso acquirenti, fornitori e case automobilistiche avevano evidenziato come fosse sempre stato il -OMISSIS- a intrattenere i relativi rapporti commerciali, anche dopo l’apertura della partita Iva da parte della moglie;
c) che l’interessato non aveva negato di aver effettuato gli acquisti e le successive rivendite degli autoveicoli, limitandosi a riconnettere quei fatti ad attività svolta per passione e non per profitto né in maniera professionale.
10.2. Neppure possono condividersi i rilievi del primo giudice mutuati dalle considerazioni operate dall’Agenzia delle entrate in termini di insussistenza dei requisiti di professionalità, economicità e abitualità dell’attività di compra-vendita di autovetture svolta dal -OMISSIS-.
Invero, le affermazioni del T.a.r. non sono in linea con i principi elaborati dalla giurisprudenza circa i doveri di fedeltà incombenti sul personale pubblico -e in particolare, su quello militare- nonché sulle conseguenze derivanti dalla violazione di tali obblighi ai sensi dell’art. 53, d. lgs. n. 165 del 2001 (si vedano, in particolare, Cons. Stato, sez. II n. 5854 del 2025, sez. II, 3482 del 2022, sez. II 4091 del 2021, sez. IV n. 1489 del 2020, n. 1317 del 2017, sez. I parere n. 859 del 2023 [specie per obblighi restituzione]).
10.2.1. La ricostruzione al riguardo svolta dalla difesa appellata non può essere condivisa essendo avulsa dalle coordinate normative di riferimento.
Al proposito, ritiene il Collegio di richiamare la disposizione dell’art. 53 del d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165, per cui “Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.
Il comma 7 dell’art.53 prevede poi che “i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi”; previsione presidiata dalla previsione secondo cui “In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”.
Ai sensi del comma 6 dell’articolo citato, il comma 7 e i seguenti “si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo3” (ovvero il personale in regime di diritto pubblico, tra cui i militari le Forze di polizia).
Inoltre, il medesimo comma 6 definisce incarichi retribuiti, “tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso”; prevedendosi poi l’esclusione della disciplina di cui ai commi da 7 a 13 dell’art. 53 solo per i compensi derivanti da attività peculiari (quali la collaborazione a giornali e riviste, o l’utilizzazione economica del diritto di autore, ecc.) che non rilevano nella specie.
L’art. 60 del t.u. del 1957 prevede un generale principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego affermando che “l’impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente”.
La giurisprudenza sia della Cassazione, con riferimento al pubblico impiego privatizzato, sia del Consiglio di Stato, per il personale in regime di diritto pubblico, è costante nel ritenere che il rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni sia caratterizzato dall’obbligo di esclusività, che trova il suo fondamento costituzionale nell’art. 98 della Costituzione, che, nel prevedere che “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”, ha voluto rafforzare il principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., sottraendo il dipendente pubblico dai condizionamenti che potrebbero derivare dall’esercizio di altre attività (Cass. civ., sez. lavoro, 3 agosto 2021, n. 22188; 25 giugno 2020, n. 12626; 7 maggio 2019, n. 11949; 6 febbraio 2019, n. 3467;10 gennaio 2019, n. 427, nell’ambito del rapporto di pubblico impiego privatizzato).
Dal principio di esclusività, sancito dall’art. 98 della Costituzione nei confronti di tutti i pubblici impiegati, e dai principi di buon andamento e imparzialità, che l’art. 97 impone siano assicurati nell’organizzazione dei pubblici uffici, discende il dovere di dedicare interamente all’ufficio la propria attività lavorativa senza disperdere le proprie energie in attività esterne ed ulteriori rispetto al rapporto di impiego.
In particolare, dalla lettura combinata e complessiva dell’art. 53 del d.lgs. 165del 2001 con l’art. 60 del t.u. n. 3 del 1957 deriva che si possono distinguere tre ipotesi: 1) attività assolutamente incompatibili: sono le attività inibite, che non si possono esercitare nemmeno con autorizzazione art.60 t.u. cit. ); 2) attività consentite: sono le attività per cui non è necessaria l’autorizzazione (indicate dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 6); 3) attività consentite previa autorizzazione: tutte le altre attività comprese nella sfera di applicabilità dell’art. 53 del d.lgs. 165.
Dunque, tranne i casi espressamente indicati al comma 6 dell’art. 53 e i divieti dell’art.60 o gli altri espressamente previsti, la regola generale posta dal d.lgs. 165 del2001 e dal t.u. del 1957 è quella secondo cui vige un principio generale di esclusività, che può essere derogato con l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.
Poiché lo scopo dell’autorizzazione è di verificare ex ante la mancanza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, la situazione di incompatibilità deve essere valutata in astratto, sul presupposto che la norma mira a salvaguardare le energie lavorative del dipendente al fine del miglior rendimento, indipendentemente anche dalla circostanza che questi abbia sempre regolarmente svolto la propria attività impiegatizia (cfr. Cons. Stato, sez. II, 5 maggio 2021, n. 3521; C.g.a., 10 settembre 2019, n. 794).
L’ordinamento ha, infatti, inteso prevenire, con il regime delle incompatibilità, il concretarsi del contrasto inibendo le condizioni favorevoli al suo insorgere, con un giudizio prognostico ex ante , ciò indipendentemente dall’esistenza di riflessi negativi sul rendimento e sull’osservanza dei doveri d’ufficio (Cass. civ., sez. lavoro, 3 agosto 2021, n. 22188; 29 novembre 2019 n. 31277).
L’art. 53 comma 7 cit. vieta, dunque, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con rapporto di lavoro a tempo pieno, l’espletamento di incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio, per i quali sia corrisposto, sotto qualunque forma, un compenso, salvo che lo svolgimento dell’incarico sia stato preventivamente autorizzato dall’amministrazione di appartenenza per le specifiche attività consentite dalla legge (Cons. Stato, sez. II, 24 settembre 2020, n. 5594).
Inoltre, la giurisprudenza ritiene rilevante non tanto la remunerazione che il dipendente ottenga da un’attività esterna, ma la sussistenza di un centro di interessi alternativo all’ufficio pubblico rivestito, implicante un’attività che perle sue caratteristiche pregiudichi il rispetto del dovere di esclusività, potenzialmente idonea a turbare la regolarità del servizio o ad attenuare l’indipendenza del lavoratore pubblico e conseguentemente il prestigio della pubblica amministrazione (Cass. civ., sez. lavoro, 1° dicembre 2020, n. 27420).
10.2.2. Ebbene, alla luce delle riportate coordinate ermeneutiche, nella specie non pare ragionevole dubitare del fatto che le accurate verifiche della G.d.f. abbiano messo in luce una protratta attività commerciale del -OMISSIS- concretizzatasi in numerosi acquisti (a nome proprio o della moglie) e successive rivendite di autoveicoli (operazioni quasi sempre ravvicinate nel tempo), alla quale ha fatto seguito, dal 2015, l’attivazione di una conforme attività di impresa a nome della coniuge del militare, nella quale il -OMISSIS- ha pure continuato a operare attivamente; in definitiva, si è in presenza di una congerie di elementi del tutto convergenti rispetto alla configurazione di ripetuta attività extra professionale nel settore della compravendita di vetture, come descritta nelle relazioni istruttorie sopra richiamate. Attività che deve ritenersi relativa a tutti i veicoli individuati mediante gli accertamenti della G.d.f., non risultando evidente in causa una finalizzazione a uso esclusivamente personale di determinati acquisti (invero, anche per i pochi casi di vettura rivenduta a più di dodici mesi dall’acquisto, tale iato temporale ben può essere determinato da problemi della vettura o difficoltà commerciali nella rivendita).
Attività extra professionale per la cui rilevanza, ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, non è indispensabile la ricorrenza dei requisiti propri dell’attività di impresa in senso tecnico-giuridico né fiscale, essendo sufficiente l’accertata violazione del dovere di fedeltà, nella specie integrata dalla (più che occasionale) conduzione di negozi giuridici nel settore del commercio.
11. Non può invece integralmente accogliersi l’appello dell’Amministrazione con riferimento all’entità degli importi richiesti con il provvedimento di causa.
11.1. Invero, sul punto, deve ricordarsi che la norma di cui l’Amministrazione ha fatto applicazione prevede il recupero del “compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte”, e che l’art. 53, co. 6, del d.lgs. n. 165/2001 esclude che possa essere disposta la restituzione di importi percepiti a titolo di rimborso delle spese documentate; inoltre, secondo il costante orientamento giurisprudenziale in tema, le somme percepite per incarichi esterni devono essere recuperate al netto delle imposte versate.
11.2. Su tali aspetti si appuntano gli argomenti difensivi già esposti dal -OMISSIS- dinanzi al T.a.r. (cfr. pag. 12 e segg. del ricorso introduttivo del giudizio), pure richiamati nel presente grado (cfr. pag. 14 della memoria difensiva del 22 gennaio 2026). In sostanza, deve considerarsi che, per ogni compravendita di veicolo operata dal detto militare, risulta pure dimostrata (cfr. analitiche produzioni documentali in primo grado) l’effettuazione di esborsi a titolo di costi di acquisto, spese vive (trasporto, manutenzioni, assicurazione temporanea, ecc.), tasse o imposte; di conseguenza, dette poste negative, limitatamente a quei negozi giuridici che di fatto hanno dato luogo a un profitto per l’interessato (solo in questa ipotesi, invero, può ravvisarsi la presenza di un “compenso” normativamente rilevante), debbono essere considerate al fine di determinare il quantum da recuperare.
11.2.1. Ebbene, a tale riguardo, ritiene il collegio che, in primo luogo, debbano essere scomputate dall’importo richiesto tutte quelle somme (pari ad €. 11.639,52) che sono relative alle vendite di veicoli che, negli anni 2008-2015, sono stati intestati a -OMISSIS-; invero, pur a fronte delle risultanze istruttorie che individuano nel -OMISSIS- il soggetto che ha curato le relative procedure negoziali di acquisto e rivendita, non sussiste adeguata dimostrazione del fatto che il provento (netto) delle vendite sia poi andato a esclusivo favore dell’odierno appellante.
11.2.2. Inoltre, dal residuo importo di €. 38.203,51 (richiesto per quelle 14 compravendite di vetture intestate al -OMISSIS- e da lui effettuate nel periodo compreso tra il 2007 e il 2015), sulla base della documentazione difensiva prodotta in atti, e della mancanza di specifiche confutazioni da parte dell’Amministrazione, al fine di individuare il compenso (ossia il profitto) che è effettivamente derivato al militare, occorre detrarre l’ammontare delle correlative spese sostenute.
In esito alla disamina della dettagliata elencazione e documentazione offerta dal -OMISSIS- nel corso del primo grado di giudizio (cfr. pag. 13 e segg. del ricorso al T.a.r., con allegati richiamati), l’effettivo “compenso” da recuperare per le compravendite dei veicoli in questione deve essere rideterminato nei seguenti termini:
- per la Fiat Panda, targata CR715AX, in €. 505,32;
- per il veicolo Audi A4, targato CZ587BA, in € 0 (perché le spese documentate hanno assorbito la plusvalenza di rivendita);
- per il veicolo Audi A6, targato DD678KZ, in €. 1.010,74;
- per il veicolo Audi A6, targato DB063DV, in € 0 (perché le spese documentate hanno assorbito la plusvalenza di rivendita);
- per il veicolo Audi A4, targato DR540HM, in € 0 (perché le spese documentate hanno assorbito la plusvalenza di rivendita);
- per il veicolo Audi A3, targato EG347WB, in € 2.425,50;
- per il veicolo Audi A3, targato EG911PE, in € 3.112,50;
- per il veicolo Audi Q3, targato ER300WX, in €. 2.698,00;
- per il veicolo Fiat Punto, targata EH382RP, in € 1.530,00;
- per il veicolo Audi Q3, targato ES403AZ, in € 1.604,50;
- per la vettura targata DC826HK, in €. 833,16;
- per la vettura targata DA477TC, in €. 6.586,78
- per la vettura targata ET013NE, in 2.261,50.
Dunque, l’importo da riversare, da parte dell’odierno appellato, in favore dell’Amministrazione, con le modalità indicate nel provvedimento impugnato, deve essere rideterminato in totali € 22.568.
11.2.3. Importo dal quale, come sopra accennato, non possono esser detratti gli ulteriori importi indicati dall’odierno appellato a titolo di “perdite” economiche patite rispetto a quelle singole compravendite che avrebbero avuto esito passivo, atteso che dette poste negative, ad avviso del collegio, possono essere valorizzate, ai fini di causa, solamente allo scopo di escludere la ricorrenza di un effettivo “compenso” lucrato nella singola attività extraprofessionale (quella che già integra la violazione del disposto normativo in questione), ma non anche nell’ottica della ricostruzione del bilancio economico (composto dal confronto tra attività e passività) proprio di una effettiva attività di impresa, atteso che la ricorrenza di quest’ultima non costituisce oggetto di domanda ritualmente introdotta in causa e la cui esistenza, peraltro, è dallo stesso interessato negata (in tal senso corroborato dalle risultanze a cui è pervenuta l’Agenzia delle entrate).
12. In definitiva, l’appello dell’Amministrazione può essere accolto nei limiti appena precisati.
13. La reciproca soccombenza e la novità e complessità delle questioni di fatto sottese al presente contenzioso, legittima la compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio a mente del combinato disposto degli artt. 26, comma 1, c.p.a e 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado nei limiti sopra precisati.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
NO IP, Consigliere, Estensore
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO IP | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.