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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/07/2025, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 2611/2025
r.g., decisa nell'udienza del 22.7.2025, promossa da
, con gli avv.ti Santoro Ciro, Santoro Maria e Spagnulo Parte_1
Massimo;
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: indennità di accompagnamento e art. 3 co. 3 l.
104/1992.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato l'11.3.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., Pt_1
chiedeva condannarsi l' a riconoscere il diritto all'indennità di
[...] CP_1
accompagnamento ex art. 1 l. 18/1980 e i benefici ex art. 3 co. 3 l.
104/1992.
1 Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai successivi chiarimenti resi nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate, devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti accertato che l'istante è affetta da minorazioni le quali seppure comportano la totale inabilità lavorativa, non le impediscono di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, né di compiere gli atti quotidiani della vita senza necessità di un'assistenza continua, come richiesto dall'art. 1 l. 21.11.1988 n. 508 e dall'art. 1 l. 11.2.1980 n. 18 ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, e che difetta altresì
lo stato di cui all'art. 3 co. 3 l.
5.2.1992 n. 104, ricorrente “qualora la
compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale,
correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di
relazione”.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al
2 pagamento delle spese di causa, mentre devono rimanere poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 22.7.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 2611/2025
r.g., decisa nell'udienza del 22.7.2025, promossa da
, con gli avv.ti Santoro Ciro, Santoro Maria e Spagnulo Parte_1
Massimo;
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: indennità di accompagnamento e art. 3 co. 3 l.
104/1992.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato l'11.3.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., Pt_1
chiedeva condannarsi l' a riconoscere il diritto all'indennità di
[...] CP_1
accompagnamento ex art. 1 l. 18/1980 e i benefici ex art. 3 co. 3 l.
104/1992.
1 Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai successivi chiarimenti resi nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate, devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti accertato che l'istante è affetta da minorazioni le quali seppure comportano la totale inabilità lavorativa, non le impediscono di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, né di compiere gli atti quotidiani della vita senza necessità di un'assistenza continua, come richiesto dall'art. 1 l. 21.11.1988 n. 508 e dall'art. 1 l. 11.2.1980 n. 18 ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, e che difetta altresì
lo stato di cui all'art. 3 co. 3 l.
5.2.1992 n. 104, ricorrente “qualora la
compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale,
correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di
relazione”.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al
2 pagamento delle spese di causa, mentre devono rimanere poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 22.7.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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