Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 159 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022, promossa da
(C.F. e P. IVA - Parte_1 P.IVA_1
n. REA PA- 139725), (Fall. Tribunale di Palermo n.108/2019) in persona del curatori e , autorizzati al presente giudizio con Parte_2 Parte_3 provvedimento del 13.12.2021, reso dal Sig. rappresentati e difesi dall'avv. Marco Pt_4
Morici; appellanti contro
(C.F. ), rappresentata e difesa da se stessa Controparte_1 C.F._1 per avene titolo ai sensi dell'art. 86 cpc e congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.
Gaetana Rita Parlato;
appellata
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni: per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e per le ragioni esposte in narrativa, - Preliminarmente, sospendere la provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza n.4325/2021 del 16.11.2021 emessa dal
Tribunale di Palermo, Sezione III Civile, G.I. Dott. Enrico Catanzaro, a definizione del giudizio iscritto al R.G. n. 3963/2017; - In accoglimento del presente appello, annullare in toto e/o riformare la sentenza impugnata e, conseguentemente e per l'effetto: -
Dichiarare inammissibili le domande formulate nei confronti della
[...] dall'Avv. Parte_5 Controparte_1 nelle note autorizzate dalla stessa depositate nel giudizio di primo grado in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 14.7.2020; In subordine,
1
Con vittoria di spese e Parte_5 competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA”.
Per l'appellata: “Piaccia All'ecc.ma Corte di Appello di Palermo 1) In via preliminare rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 283 c.p.c. in quanto carente dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
2) Sempre in via preliminare, dichiarare ex art. 348 bis CPC l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello proposto dal Dott. e l'Avv. , nella Parte_6 Parte_3 qualità di Curatori del Fallimento (Fall. Tribunale di Palermo n. 108/2019) della
“ (CF: e P.IVA REA PA – Parte_1 PartitaIVA_2
139725) per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento del gravame;
3) Nel merito, rigettare l'appello proposto dal Dott. e l'Avv. Parte_6 Parte_3
, nella qualità di Curatori del Fallimento (Fall. Tribunale di Palermo n.
[...]
108/2019) della “ (CF: e P.IVA Parte_1 P.IVA_1
n. REA PA – 139725) perché infondato in fatto ed in diritto e confermare la Sentenza nr
4325/2021 del Tribunale di Agrigento in ordine ai punti oggetto di impugnazione da parte dei medesimi Dott. e l'Avv. , nella qualità di Parte_6 Parte_3
Curatori del Fallimento (Fall. Tribunale di Palermo n. 108/2019) della “
[...]
(CF: e P.IVA EA PA – 139725); 4) Confermare Parte_1 PartitaIVA_2 la Sentenza nr 4325/2021 del Tribunale di Palermo e per l'effetto confermare il diritto dell'Avv. a ricevere dal CP_1 Parte_1 la somma pari a €. 195.129,63 oltre interessi e rivalutazione a titolo di compensi
[...] professionali per l'opera prestata in suo favore oltre il pagamento delle spese di giudizio di primo grado liquidate in complessivi euro 13.430,00 oltre spese generali IVA e Cpa nella misura legalmente dovuta. 5) Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione a favore dei procuratori costituiti”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 4325/2021 del 16 novembre 2021, il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, accolse le domande proposte dall'avv.
[...] nei confronti del CP_1 Controparte_2 condannando quest'ultima al pagamento, nei confronti della prima, dell'importo di euro
195.129,63, per prestazioni professionali, rese in favore della società sportiva, non
2 regolarmente pagate.
A tanto pervenne il giudice di prime cure, avendo ritenuto procedibile la domanda a seguito della riassunzione del procedimento, introdotto inizialmente nei confronti della società in bonis ed interrotto a causa della dichiarazione di fallimento, nei confronti della
Curatela contumace.
2. Avverso tale sentenza, ha proposto appello la curatela del Fallimento Pt_1 società sportiva, con atto di citazione del 25 gennaio 2022, sulla scorta di tre motivi di impugnazione così di seguito sintetizzabili:
➢ errore del primo giudice per aver adottato una decisione in ultra o extra petizione;
➢ errore del primo giudice per aver ritenuto procedibile e ammissibile la riassunzione del procedimento, in violazione degli artt. 52 e 93 l.f.;
➢ errore del primo giudice sulla statuizione delle spese di lite.
3.Con comparsa del 19 maggio 2022, si è costituita Controparte_1 resistendo al gravame e chiedendo l'integrale conferma della sentenza impugnata.
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 28 febbraio 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
5. Così tratteggiato l'oggetto del contendere, con il primo motivo la Curatela si duole che il giudice di prime cure abbia ritenuto ammissibili le domande proposte nei confronti del . Parte_1
Rappresentano che, in sede di riassunzione del giudizio, l'odierna appellata si fosse limitata a trasporre le domande di accertamento del credito, così come indicate nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto nei confronti della Parte_1 in bonis.
[...]
Evidenziano che, nell'atto di riassunzione notificato, non era contenuta alcuna domanda rivolta espressamente nei confronti della Curatela, sicché solo tardivamente, nelle note autorizzate per l'udienza del 4 luglio 2020, l'appellata avrebbe chiesto l'accertamento del credito nei confronti del e la sua condanna al pagamento. Parte_1
Soggiunge che, per tali motivi, la sentenza di condanna era stata pronunziata erroneamente nei propri confronti, in quanto soggetto differente rispetto alla società in bonis, sicché il giudice di prime cure avrebbe compiuto un'inammissibile mutatio libelli, emettendo una sentenza viziata da extrapetizione e/o ultrapetizione.
3 Il motivo è infondato.
Appare evidente che la regolare notificazione dell'atto di riassunzione, precisamente indirizzato e consegnato al - nella persona Controparte_2 dei Curatori - abbia reso certamente irrilevante l'imprecisione rilevata dagli odierni appellanti.
Difatti, non sussistono dubbi che le domande riproposte, peraltro in sede di riassunzione, fossero rivolte nei confronti della Curatela, non potendo ricorrere validi margini di incertezza sui reali destinatari delle richieste avanzate.
Pertanto, poiché quello denunciato può certamente ritenersi un mero errore materiale, trascurabile in quanto di facile e certa percezione, non si ravvisa alcuna mutatio libelli ad opera del primo giudice, né, tanto meno, alcun vizio di extra e/o ultrapetizione.
6. Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti si dolgono che il giudice di prime cure abbia ritenuto procedibile la domanda, in violazione degli artt. 52 e 93 della legge fallimentare.
Rappresentano che, a seguito della dichiarazione di fallimento, l'accertamento dei crediti vantati nei confronti della massa fallimentare è devoluto alla competenza esclusiva del Tribunale fallimentare ai sensi degli artt. 52 e 93 l.f., con il medesimo rito previsto per i crediti concorsuali.
Evidenziano che in virtù del fallimento, il giudice di prime cure avrebbe dovuto, pertanto, dichiarare l'improcedibilità dell'azione riproposta in sede di riassunzione verso la Curatela, in quanto vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Soggiungono che l'odierna appellata, dunque, avrebbe dovuto limitarsi a proporre domanda di insinuazione al passivo, peraltro già rigettata in ambito endofallimentare.
Il motivo è fondato.
Come correttamente evidenziato dagli appellanti, il giudice di prime cure, a seguito della riassunzione del procedimento nei confronti della Curatela, avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'azione, in ragione della competenza esclusiva del giudice delegato, in accordo con quanto stabilito dalla legge fallimentare.
Difatti, costituisce principio consolidato e condiviso nella giurisprudenza di legittimità quello per cui l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento sia
“devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione,
l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato
4 prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes", con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo. (Cass. n. 24156/2018; cfr. ex multiis Cass. n. 22105/2023, Cass. n.
11021/2023, Cass. n. 16867/2011).
Pertanto, avuto riguardo della tempestiva eccezione proposta dai Curatori – rimasti contumaci nel primo grado di giudizio - non possono sussistere dubbi sull'effettiva improcedibilità della domanda.
Da ciò consegue che qualsiasi ragione di credito, avanzata nei confronti del
, andava dedotta con le forme proprie dell'insinuazione al passivo, sicché, Parte_1 anche laddove la richiesta avanzata dall'odierna appellata avesse condotto ad una pronuncia di merito favorevole, questa non sarebbe stata opponibile alla massa fallimentare.
Peraltro, in assenza di una precisa dichiarazione di voler utilizzare tale titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore - laddove ritornato in bonis - le domande proposte non avrebbero potuto conseguire alcun risultato utile ed apprezzabile nell'ambito di un giudizio ordinario (cfr. Cass. 22742/2017).
7. Passando, ora, all'esame del terzo motivo di impugnazione, relativo alla lamentata statuizione erronea sulle spese del primo grado di giudizio, la doglianza è destinata ad essere assorbita dall'accoglimento del secondo motivo di appello, non essendovi ragioni per cui debba derogarsi al principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, in riforma della sentenza n. 4325/2021 del 16 novembre 2021, resa dal Tribunale di Palermo, appellata dal con atto di Parte_1 citazione del 25 gennaio 2022, dichiara improcedibile la domanda proposta da con ricorso depositato il 7 marzo 2017; Controparte_1
5 dichiara irripetibili le spese di lite sostenute nel primo grado da e Controparte_1 condanna quest'ultima a pagare all'appellante le spese di lite di questo grado, liquidate nella complessiva somma di euro 9991,00 per compensi ed euro 1138,50 per spese, oltre accessori come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo
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