TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/12/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott. Fabio Luongo Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1390 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 trattenuta in decisione in data 27.11.2025, a seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti, e vertente t r a
con l'avv. MAIER MARIAPIA e l'avv. SCHIFF JENNIFER Parte_1
RICORRENTE
e
con l'avv. STEFANUTTO SIMONA Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del rappresentante della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine
* * *
OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI DIVORZIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- il sig. si impegna ed obbliga a trasferire alla signora la Parte_1 Controparte_1 piena proprietà della ½ parte indivisa dei seguenti immobili siti in Cervignano del
Friuli(UD), così tavolarmente identificati all'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli:
P.T. 8082 c.t. 1 di Cervignano, E.I. sub 13 su p.c.n. 648/1 con 10/100 p.i. del c.t. 2 in P.t.
283 (art. 1117 c.c.);
P.T. 7081 c.t. 2 di Cervignano, E.I. sub 9 su p.c.n. 648/1 con 48/1000 p.i. del c.t. 2 in P.T.
283 (qart. 1117 c.c.);
1 P.t. 7081 c.t. 3 di sub 12 su p.c.n. 648/1- con 386/1000 p.i. del c.t. 2 in Controparte_2
P.T. 283 (art. 1117 C.C.)- con 500/1000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 7079* cui sono pertinenti
40/1000 p.i. del c.t. 2 in P.T. 283
La cessione avviene a titolo di assegno divorzile una tantum in favore della ex moglie con conseguente esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali ai sensi dell'articolo 19 della
Legge 74/1987.
Il notaio verrà scelto dalla signora con accollo a suo esclusivo carico dei costi, di CP_1 trasferimento e di spese notarili,
Pertanto viene meno l'obbligo con tale definizione in capo a di Parte_1 corrispondere l'assegno divorzile , già stabilito, con decorrenza dal mese di dicembre 2025, Per_
• L'assegno di mantenimento in favore del figlio verrà revocato a decorrere dal mese di dicembre 2025;
• Il sig. continuerà a contribuire al mantenimento del figlio mediante Pt_1 Per_2 versamento al figlio stesso dell'importo mensile di euro 300,00, rivalutabili Istat;
il versamento verrà bonificato direttamente sul conto intestato al figlio
• Rinuncia delle altre domande e relativa accettazione.
• Spese della presente procedura compensate;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1390/2025, il sig. ha adito il Tribunale di Udine chiedendo Pt_1 la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 731/2021 e, in particolare: la revoca dell'assegnazione della casa familiare all'epoca disposta in favore della sig.ra la CP_1 revoca degli assegni di mantenimento per i figli (nato in data [...]) e (nato il Per_2 Per_1
27.04.2007) o, in subordine, la riduzione del loro ammontare con previsione di un termine massimo di erogazione (sul presupposto che i ragazzi, ormai maggiorenni, fossero colpevolmente
“nulla facenti”), la revoca, infine, dell'assegno divorzile a suo carico (rappresentando che le sue condizioni economiche, a differenza di quelle della moglie, sarebbero peggiorate rispetto al momento della sentenza anzidetta).
Si costituiva la sig.ra chiedendo il rigetto delle domande di revoca dell'assegnazione CP_1 della casa familiare e dell'assegno divorzile e che l'assegno di mantenimento per i ragazzi fosse mantenuto per almeno altri 6 mesi al fine di verificare la stabilizzazione delle condizioni economiche dei figli.
A seguito della prima udienza di comparizione e delle successive trattative intervenute, le parti hanno infine rassegnato le conclusioni congiunte sopra indicate, chiedendone l'immediato accoglimento al Collegio. 2 Il Tribunale non ravvisa ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni infine pattuite tra le parti a modifica della sentenza di divorzio n. 731/2021.
Le spese di lite sono compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dà atto che il sig. si impegna ed obbliga a trasferire alla signora Parte_1 CP_1 la piena proprietà della ½ parte indivisa dei seguenti immobili siti in Cervignano
[...] del Friuli(UD), così tavolarmente identificati all'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli:
P.T. 8082 c.t. 1 di Cervignano, E.I. sub 13 su p.c.n. 648/1 con 10/100 p.i. del c.t. 2 in P.t.
283 (art. 1117 c.c.); P.T. 7081 c.t. 2 di Cervignano, E.I. sub 9 su p.c.n. 648/1 con 48/1000
p.i. del c.t. 2 in P.T. 283 (qart. 1117 c.c.); P.t. 7081 c.t. 3 di sub 12 su p.c.n. Controparte_2
648/1- con 386/1000 p.i. del c.t. 2 in P.T. 283 (art. 1117 C.C.)- con 500/1000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 7079* cui sono pertinenti 40/1000 p.i. del c.t. 2 in P.T. 283. La cessione avviene a titolo di assegno divorzile una tantum in favore della ex moglie con conseguente esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali ai sensi dell'articolo 19 della Legge
74/1987. Il notaio verrà scelto dalla signora con accollo a suo esclusivo carico CP_1 dei costi, di trasferimento e di spese notarili. Pertanto viene meno l'obbligo con tale definizione in capo a di corrispondere l'assegno divorzile , già stabilito, Parte_1 con decorrenza dal mese di dicembre 2025;
2) Dispone che l'assegno di mantenimento in favore del figlio a carico del padre sia Per_1 revocato a decorrere dal mese di dicembre 2025;
3) Dispone che il sig. continui a contribuire al mantenimento del figlio Pt_1 Per_2 mediante versamento al figlio stesso dell'importo mensile di euro 300,00, rivalutabili Istat;
il versamento verrà bonificato direttamente sul conto intestato al figlio;
4) Prende atto della rinuncia delle altre domande e della relativa accettazione tra le parti;
5) Spese compensate.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente dott. Fabio Luongo
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor 3