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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9886 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5832 /2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria RA Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 14/02/2025 e vertente
TRA
, nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MUSCHERA' VALENTINA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nata a [...] CP_1 C.F._2
POPOLARE CINESE) in data 24/09/1988 rappresentata e difesa dall'Avv. LONGONI
ER presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
10/3/2025
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Precisazione delle conclusioni per parte ricorrente:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Stabilire che la figlia minore RA venga affidata in via super esclusiva al signor Pt_1
e collocata presso la casa paterna di Milano in via Largo Boccioni 10.
[...]
Stabilire che la madre veda la figlia come da regolamentazione attualmente in vigore e decisa dai servizi del Comune di Milano e sempre con la supervisione e presenza dei servizi sociali del Comune di Milano.
Stabilire che l'assegno unico venga percepito nella quota del 100% dal sig. . Pt_1
Stabilire che la signora contribuisca al mantenimento della figlia minore RA con il CP_1 versamento mensile a favore del ricorrente della somma Euro 100,00 rivalutatili secondo l'indice Istat entro il giorno 5 di ogni mese oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% come da protocollo del Tribunale di Milano.
- con vittoria di spese, competenze, oltre oneri di legge, da liquidarsi in favore dell'Erario essendo il ricorrente ammesso al Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato giusta delibera emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano il 24/10/2024 (N. 2024/6775).
Precisazione delle conclusioni per parte resistente:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- con riferimento all'affido della figlia , la convenuta si rimette alla decisione Persona_1 che il Giudicante riterrà nel precipuo interesse della minore anche alla luce delle risultanze di cui alla relazione depositata dall'Ente affidatario il 17.09.2025;
- stabilire che la madre veda la figlia come da regolamentazione attualmente in vigore e decisa dai servizi del Comune di Milano e sempre con la supervisione e presenza dei servizi sociali del Comune di Milano;
- Porre a carico della signora la somma di euro 100,00= mensili a titolo di contributo CP_1 al mantenimento ordinario di RA (somma rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat) da corrispondersi al Signor in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
Pt_1
- Porre a carico della Signora nella misura del 50%, le spese straordinarie che CP_1 verranno assunte nell'interesse della minore secondo le linee guida approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 che la madre dichiara di conoscere e di condividere;
- Stabilire che l'assegno unico elargito per la figlia venga percepito dal sig. nella Pt_1 misura del 100%;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 14/02/2025 , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con rito civile a Milano in data 11/12/2018 (iscritto presso gli atti dello
Stato Civile del Comune di Milano - A. 2018 -N 1718- P I), con dalla cui CP_1 unione è nata RA in data 11/5/2019, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale tra i coniugi.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 10/3/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis. 17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 19/9/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte. All'esito, le parti davano atto di avere un accordo complessivo. Il Giudice rinviava al solo fine di acquisire relazione di aggiornamento da parte dei servizi sociali.
In data 13 novembre 2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 3/12/2025
Osservato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza.
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo,
l'interruzione da tempo della convivenza, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda delle parti.
Responsabilità genitoriale
La minore è collocata dal padre ed è, attualmente, affidata all'Ente territoriale in forza di decreto TM 26/1/2021. Le parti, concordemente, richiedono che l'affido venga posto in via super esclusiva in capo al padre. I servizi sociali dell'Ente, con relazione depositata in data
17/9/2025, hanno espresso parere ampiamente positivo, evidenziando come – da tempo – il padre sia perfettamente in grado di occuparsi della minore. Il padre garantisce anche il pieno accesso della minore alla madre.
Entrambi i genitori chiedono che le visite materne siano regolate – come attualmente è – dai servizi sociali con modalità che vengono ritenute da tutti soddisfacenti.
Gli aspetti economici sono regolati come da accordo delle parti.
Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_2
a Milano in data 11/12/2018 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di
Milano - A. 2018 -N 1718- P I),
2) REVOCA l'affido della minore RA all'Ente Comune di Milano
3) AFFIDA la figlia minore RA in via esclusiva al padre, presso il quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto della madre di vigilanza.
4) DELEGA i servizi sociali del Comune di Milano, in accordo con i genitori, a calendarizzare le visite materne con le modalità attualmente in essere e/o meglio ritenute;
5) PONE a carico della madre un assegno mensile di euro 100,00, da versare entro il 5 di ogni mese, con decorrenza da dicembre 2025 e rivalutazione annuale, oltre al 50% delle spese extra come da vigenti line guida del Tribunale di Milano;
6) DISPONE che l'assegno unico per la famiglia venga percepito al 100% dal padre;
7) DICHIARA compensate le spese di lite;
8) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge nonché all'Ente territoriale Comune di Milano per quanto indicato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 3/12/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria RA Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria RA Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 14/02/2025 e vertente
TRA
, nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MUSCHERA' VALENTINA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nata a [...] CP_1 C.F._2
POPOLARE CINESE) in data 24/09/1988 rappresentata e difesa dall'Avv. LONGONI
ER presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
10/3/2025
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Precisazione delle conclusioni per parte ricorrente:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Stabilire che la figlia minore RA venga affidata in via super esclusiva al signor Pt_1
e collocata presso la casa paterna di Milano in via Largo Boccioni 10.
[...]
Stabilire che la madre veda la figlia come da regolamentazione attualmente in vigore e decisa dai servizi del Comune di Milano e sempre con la supervisione e presenza dei servizi sociali del Comune di Milano.
Stabilire che l'assegno unico venga percepito nella quota del 100% dal sig. . Pt_1
Stabilire che la signora contribuisca al mantenimento della figlia minore RA con il CP_1 versamento mensile a favore del ricorrente della somma Euro 100,00 rivalutatili secondo l'indice Istat entro il giorno 5 di ogni mese oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% come da protocollo del Tribunale di Milano.
- con vittoria di spese, competenze, oltre oneri di legge, da liquidarsi in favore dell'Erario essendo il ricorrente ammesso al Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato giusta delibera emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano il 24/10/2024 (N. 2024/6775).
Precisazione delle conclusioni per parte resistente:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- con riferimento all'affido della figlia , la convenuta si rimette alla decisione Persona_1 che il Giudicante riterrà nel precipuo interesse della minore anche alla luce delle risultanze di cui alla relazione depositata dall'Ente affidatario il 17.09.2025;
- stabilire che la madre veda la figlia come da regolamentazione attualmente in vigore e decisa dai servizi del Comune di Milano e sempre con la supervisione e presenza dei servizi sociali del Comune di Milano;
- Porre a carico della signora la somma di euro 100,00= mensili a titolo di contributo CP_1 al mantenimento ordinario di RA (somma rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat) da corrispondersi al Signor in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
Pt_1
- Porre a carico della Signora nella misura del 50%, le spese straordinarie che CP_1 verranno assunte nell'interesse della minore secondo le linee guida approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 che la madre dichiara di conoscere e di condividere;
- Stabilire che l'assegno unico elargito per la figlia venga percepito dal sig. nella Pt_1 misura del 100%;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 14/02/2025 , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con rito civile a Milano in data 11/12/2018 (iscritto presso gli atti dello
Stato Civile del Comune di Milano - A. 2018 -N 1718- P I), con dalla cui CP_1 unione è nata RA in data 11/5/2019, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale tra i coniugi.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 10/3/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis. 17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 19/9/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte. All'esito, le parti davano atto di avere un accordo complessivo. Il Giudice rinviava al solo fine di acquisire relazione di aggiornamento da parte dei servizi sociali.
In data 13 novembre 2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 3/12/2025
Osservato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza.
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo,
l'interruzione da tempo della convivenza, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda delle parti.
Responsabilità genitoriale
La minore è collocata dal padre ed è, attualmente, affidata all'Ente territoriale in forza di decreto TM 26/1/2021. Le parti, concordemente, richiedono che l'affido venga posto in via super esclusiva in capo al padre. I servizi sociali dell'Ente, con relazione depositata in data
17/9/2025, hanno espresso parere ampiamente positivo, evidenziando come – da tempo – il padre sia perfettamente in grado di occuparsi della minore. Il padre garantisce anche il pieno accesso della minore alla madre.
Entrambi i genitori chiedono che le visite materne siano regolate – come attualmente è – dai servizi sociali con modalità che vengono ritenute da tutti soddisfacenti.
Gli aspetti economici sono regolati come da accordo delle parti.
Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_2
a Milano in data 11/12/2018 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di
Milano - A. 2018 -N 1718- P I),
2) REVOCA l'affido della minore RA all'Ente Comune di Milano
3) AFFIDA la figlia minore RA in via esclusiva al padre, presso il quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto della madre di vigilanza.
4) DELEGA i servizi sociali del Comune di Milano, in accordo con i genitori, a calendarizzare le visite materne con le modalità attualmente in essere e/o meglio ritenute;
5) PONE a carico della madre un assegno mensile di euro 100,00, da versare entro il 5 di ogni mese, con decorrenza da dicembre 2025 e rivalutazione annuale, oltre al 50% delle spese extra come da vigenti line guida del Tribunale di Milano;
6) DISPONE che l'assegno unico per la famiglia venga percepito al 100% dal padre;
7) DICHIARA compensate le spese di lite;
8) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge nonché all'Ente territoriale Comune di Milano per quanto indicato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 3/12/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria RA Amato