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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 07/10/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 118/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 30 maggio 2024 da
(C.F. ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 speciale, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Scopsi del foro di Milano e dall'avv. Benedetta Zonca del foro di Bergamo
- appellante - contro
(C.F. , rappresentata e difesa dagli CP_1 C.F._1 avv.ti Filippo Sartori e Stefano Daprà del foro di Trento
- appellata -
Oggetto: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
In punto: riforma della sentenza n. 472/2024 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 472/2024, Dott.ssa Giuliana Segna, 2
comunicata in data 30 aprile 2024 nel giudizio inter partes R.G. 648/2021, notificata in data 2 maggio 2024 così statuire: nel merito, in via principale: in integrale riforma della sentenza appena richiamata, rigettare tutte le domande formulate nel primo grado di giudizio dalla Sig.ra nei confronti di poiché generiche e CP_1 Pt_1 Parte_1 inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto. nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover confermare la statuizione del Tribunale di Trento circa l'an debeatur in favore del Sig.ra CP_1
A. Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha quantificato il danno nella misura di Euro 21.039,06, oltre rivalutazione e interessi, riducendone l'ammontare all'esito di ogni più ampio approfondimento istruttorio volto a stabilire l'entità del danno subito dalla Sig.ra in misura pari alla differenza fra il prezzo di acquisto dei diamanti per cui è causa e il valore degli stessi al momento dell'acquisto, tenendo anche conto delle ulteriori componenti di costo (quali IVA e servizi accessori).
B. Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto integrale responsabilità dell'appellante, accertando il concorso di colpa del
Sig.ra nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti di cui CP_1 all'art. 1227 c.c. e, per l'effetto, ridurre l'entità del risarcimento dovuto dalla banca nella diversa misura ritenuta giusta e dovuta, anche in via di equità.
In ogni caso:
1. Condannare la Sig.ra a rimborsare a CP_1 Parte_1 quanto da quest'ultima corrisposto in suo favore in forza dell'esecuzione della sentenza impugnata ovvero la minor somma che dovesse essere dovuta all'esito del presente giudizio di gravame, oltre interessi dal dovuto al saldo;
2. Condannare la Sig.ra a rifondere a le CP_1 Parte_1 spese e i compensi di lite, oltre iva e cpa come per legge, relativi al presente giudizio d'appello e al giudizio di primo grado.
Il tutto con ogni più ampia riserva di legge, impregiudicato ogni ulteriore e più approfondito esame e con espressa riserva di formulare, precisare, modificare, proporre domande e richieste anche in via riconvenzionale, di 3
ulteriormente motivare e illustrare nel merito le proprie difese, di depositare documenti e dedurre istanze istruttorie, anche di CTU.” per l'Appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione: rigettare integralmente l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 472/2024 resa dal Tribunale di Trento nella causa sub RG n.
648/2021 in data 30.4.2024, perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto per le ragioni meglio esposte in atti;
e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda risarcitoria di per responsabilità da contatto sociale qualificato CP_1 ex artt. 1173 c.c. e 2 Cost. e comunque per violazione della buona fede nello svolgimento di attività connessa a quella bancaria;
in subordine, accogliere le domande formulate da contro CP_1
e riproposte in appello ex art. 346 c.p.c. perché non Parte_1 esaminate e rimaste assorbite in primo grado, per tutte le ragioni indicate in atti;
e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato il a risarcire il danno a seppur in Parte_1 CP_1 collegamento con altri titoli di responsabilità di natura contrattuale e/o extracontrattuale rispetto a quelli indicati in sentenza;
in ogni caso, con condanna del a rifondere integralmente spese Parte_1
e compensi della difesa del doppio grado di giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese generali nonché gli oneri previdenziali e fiscali”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione notificato in data 10 marzo 2021 CP_1 evocava in giudizio il NTroparte_2
( e il affinché venissero annullati per dolo ex
[...] CP_3 Parte_1
NT art. 1439 c.c. i contratti di compravendita di tre diamanti stipulati con ,
e, previo accertamento della responsabilità solidale delle società convenute, NT venissero entrambe condannate ( una volta tornata in bonis) alla restituzione di quanto versato e al risarcimento del danno.
L'attrice esponeva di aver acquistato i diamanti a scopo di investimento da NT
rispettivamente in data 14 dicembre 2010, 26 luglio 2011 e 29 dicembre 4
2011, per un costo complessivo di Euro 25.963,48 presso la filiale di Pergine
Valsugana della Banca Popolare di Verona S. AN e S. PR, oggi facente parte del;
asseriva di essere stata indotta a concludere tali Pt_1 acquisti da taluni dipendenti di detta filiale ( e ) e Per_1 Per_2 Per_3 sulla scorta delle informazioni dagli stessi fornite circa la bontà dell'operazione, presentata come priva di rischi, oltre che redditizia e conveniente in termini di agevole liquidità in caso di disinvestimento.
Precisava che gli operatori di , a conferma di quanto rappresentatole, Pt_1 le avevano mostrato una brochure nella quale l'acquisto di diamanti veniva pubblicizzato come una modalità di investimento sicura, liquidabile ovunque e in ogni circostanza, “anche nelle situazioni politiche e sociali più difficili”.
Ella veniva altresì informata dagli stessi consulenti che avrebbe potuto trovare la quotazione delle pietre ne Il Sole 24 Ore, così da verificare la convenienza dell'investimento.
Per effetto delle informazioni e delle rassicurazioni ricevute e in virtù della fiducia riposta nell'istituto di credito di riferimento da vent'anni, la si CP_1 determinava a procedere alla compravendita, distogliendo l'importo necessario all'acquisto dei diamanti da altri investimenti conservativi.
Deduceva che, successivamente alla stipula dei contratti, era venuta a conoscenza, tramite canale televisivo (servizi della trasmissione Report) che aveva subito una “truffa contrattuale”, e comunque che aveva ricevuto NT informazioni ingannevoli da parte di , con il concorso di , attesa la Pt_1 differenza tra il prezzo di vendita dei diamanti e le quotazioni sui principali mercati mondiali;
che le quotazioni pubblicate su Il Sole 24 Ore, prese a riferimento per gli investimenti, erano in realtà inserzioni pubblicitarie di NT ; che i grafici recanti l'andamento delle quotazioni, utilizzati da per Pt_1 convincere i clienti della redditività dell'investimento, non erano elaborati su NT parametri oggettivi, ma predisposti da sulla base delle proprie e arbitrarie quotazioni.
Ed infatti, un gioielliere appositamente incaricato aveva appurato che le pietre acquistate dalla avevano un valore nettamente inferiore rispetto CP_1
a quello pagato. L'esperto dava conto altresì del fatto che i diamanti non 5
erano conformi agli standard dell'offerta del momento, con conseguente riduzione del valore di pronto realizzo.
Riferiva l'attrice che la scorrettezza dell'offerta di diamanti da investimento NT tramite il canale bancario posto in essere da e era stata accertata Pt_1 anche dall'AGCM all'esito del procedimento istruttorio PS10677 del settembre 2017. Il provvedimento adottato era stato confermato dal TAR Parte Lazio con le sentenze n. 10967 e 10968, che individuavano in un NT
“coattore” delle violazioni realizzate da . Part Riteneva la che dovesse rispondere a titolo di responsabilità CP_1 precontrattuale per averle fornito false e inesatte informazioni mediante il materiale divulgativo presso e mediante il personale dell'istituto di Pt_1 credito, violando gli obblighi di buona fede, protezione e informazione ex art
1337 c.c. NT La condotta di era altresì fonte di responsabilità precontrattuale, ovvero aquiliana, in quanto la società, mediante una truffa contrattuale, aveva carpito il suo consenso per la conclusione dei contratti ex artt. 1439
c.c. o 1440 c.c. determinando un danno valutabile ex artt. 1337 c.c. o 2043
c.c. NT Ancora, il comportamento doloso di rilevava ai sensi dell'art. 1338 c.c., per avere taciuto circa l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, inducendo la a confidare in buona fede nella validità dei contratti. CP_1
Quanto a , ne riteneva la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 Pt_1
c.c., per averla colposamente indotto in errore attraverso la comunicazione di false o comunque erronee informazioni, nonché ai sensi dell'art 1338 c.c. per aver colposamente determinato la cliente a compiere un'inutile attività NT negoziale con , malgrado conoscesse l'esistenza dell'invalidità dei contratti.
doveva altresì rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale Pt_1 ex art. 2043 c.c., per aver violato con la sua attività illecita la libertà negoziale della cliente. Ancora, doveva ritenersi sussistente la responsabilità contrattuale dell'istituto di credito ai sensi dell'art. 1218 c.c. per mancato adempimento, da parte dei dipendenti, agli obblighi di diligenza correttezza e informazione derivanti dal contratto di consulenza. 6
Considerati i rapporti di fiducia intercorrenti tra la e i consulenti CP_1 della banca, era configurabile anche una responsabilità di natura contrattuale da “contatto sociale” per violazione degli obblighi di protezione connessi all'affidamento riposto dalla cliente, oltre che per violazione dell'obbligo di trasmettere informazioni veritiere ex art. 1759 c.c.
L'istituto doveva rispondere anche a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. per inadempimento della prestazione di servizi di informazione commerciale, in quanto attività connessa a quella bancaria ex art. 8, comma
3, D.M. Tesoro 6.7.1994.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande Parte_1 formulate nei suoi confronti in quanto inammissibili, prescritte, e infondate in fatto e in diritto. Subordinatamente, previo accertamento del concorso di colpa dell'attrice nella causazione del danno, domandava la riduzione ai sensi dell'art.1227 c.c. del risarcimento eventualmente dovuto.
La convenuta affermava l'assoluta estraneità dell'istituto bancario rispetto NT agli acquisti, conclusi esclusivamente tra l'attrice e .
Rappresentava che l'istituto di credito non aveva mai svolto alcuna attività di promozione o sollecitazione, essendosi limitato semplicemente a
“segnalare” i prodotti IDB alla cliente, una volta richiesti da questa.
Osservava come tutto il materiale informativo che pubblicizzava l'attività e i NT servizi di riportasse esclusivamente nome e logo di tale società, e che tutti i documenti contrattuali individuavano chiaramente quale unico NT soggetto referente e responsabile delle offerte in questione la sola .
NTestava l'utilizzabilità del provvedimento della AGCM in quanto non costituente fonte di prova, e comunque del tutto inconferente rispetto alla specifica vicenda dedotta in causa.
Rilevava l'infondatezza della domanda risarcitoria da inadempimento agli obblighi contrattuali di diligenza, buona fede, protezione e informazione, difettando qualsiasi rapporto contrattuale tra e l'attrice, ed eccepiva Pt_1 una carenza di legittimazione passiva della banca rispetto alla responsabilità ex art 1337 c.c. ex adverso invocata.
Rilevava altresì l'insussistenza della responsabilità contrattuale di Pt_1 sulla base del ruolo svolto dalla stessa in termini di attività connessa a 7
quella bancaria ex D.M. 385/1993, attesa l'abrogazione di detta disposizione tramite il D.Lgs. 141/2010 con effetto dal 19 settembre 2010.
Quanto alle domande risarcitorie ex art. 2043 c.c., ne evidenziava la genericità e la mancanza di contenuto, non avendo l'attrice provato alcun elemento costitutivo di tale responsabilità, essendo la ricostruzione dei fatti dalla stessa offerta esclusivamente basata sulla decisione dell'AGCM, del tutto inutilizzabile.
Nemmeno era ravvisabile in capo alla banca la responsabilità da contatto sociale, non essendo individuabile alcuna precisa regola di condotta posta dalla legge al fine di tutelare terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività per cui era causa.
NTestava infine la quantificazione del danno operata dall'attrice, chiedendo, per l'ipotesi in cui fosse stata accertata una sua responsabilità, previo riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227
c.c., una quantificazione del danno che garantisse il ripristino dello status quo ante, escludendo la possibilità di un arricchimento a favore dell'acquirente.
Il Fallimento non si costituiva in giudizio. CP_4
La causa veniva istruita documentalmente, tramite assunzione di prova testimoniale, e con la nomina di un C.T.U.
In sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice rinunciava alla domanda di annullamento dei contratti, proponendo domanda di condanna delle società in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 21.039,06, oltre al danno da mancato guadagno da liquidare sulla base del c.d. rendistato, nonché interessi legali e rivalutazione monetaria, in via concorrente o alternativa, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
2. – Con sentenza pubblicata il 30 aprile 2024 il Tribunale condannava e in Parte_1 NTroparte_2 solido fra loro, a corrispondere a a titolo di danni patrimoniali la CP_1 somma di Euro 21.039,06, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi legali, ponendo a carico degli stessi le spese di lite. 8
Il Tribunale rilevava come le circostanze dedotte dall'attrice circa il ridotto valore di mercato dei diamanti avessero trovato conferma nella C.T.U., la quale aveva accertato che il valore complessivo dei tre diamanti, secondo una valutazione al dettaglio al momento dell'acquisto (2010-2011-2012), ammontava ad Euro 8.573,08, e che la valutazione di realizzo ad aprile 2022 scendeva a Euro 4.924,42. NT Ravvisava il Giudice una responsabilità precontrattuale di per aver fornito all'attrice in corso di trattative informazioni fuorvianti ed ingannevoli. NT La decettività delle pratiche commerciali poste in essere da emergeva anzitutto dalla determinazione di un prezzo superiore al valore effettivo della pietra. Inoltre, la cliente era stata tratta in inganno dal riferimento alle quotazioni pubblicate trimestralmente ne Il Sole 24 Ore, che come NT successivamente appurato, riportavano, dietro pagamento della stessa , i prezzi praticati da quest'ultima nella vendita delle pietre.
Premessa la riconducibilità della vicenda dedotta in giudizio a richiamati precedenti sovrapponibili, il Tribunale, anche alla luce di quanto appurato dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 2081/2021, accertava che il ruolo di non era riconducibile a quello di un mero tramite tra i propri clienti Pt_1
NT e . L'istituto di credito aveva infatti stipulato con quest'ultima degli accordi di collaborazione, in forza dei quali aveva assunto l'obbligo di svolgere una serie di attività (messa a disposizione nei propri locali del NT materiale pubblicitario , promozione a mezzo dei propri consulenti finanziari di tale forma di investimento, inoltro delle disposizioni di acquisto sottoscritte dagli acquirenti), per le quali riceveva forti incentivi. Era emerso infatti per tabulas che per tali attività, confermate anche dalle testimonianze assunte in corso di causa, l'istituto di credito percepiva una provvigione calcolata in percentuale tra il 12,5% e il 18%. Le istruttorie AGCM avevano poi appurato che la banca beneficiava di ulteriori utilità, quali l'aumento delle vendite di servizi bancari aggiuntivi (custodia in cassette di sicurezza).
Considerate le plurime condotte finalizzate ad incentivare l'acquisto dei NT diamanti da parte dell'istituto di credito, il Tribunale affermava la responsabilità dello stesso, ritenendo si trattasse di responsabilità riconducibile al “contatto sociale qualificato” ex artt. 1173 c.c. e 2 Cost., il 9
cui disposto imponeva alla banca di rapportarsi con l'attrice secondo i doveri di trasparenza, correttezza, chiarezza e lealtà, tanto più in considerazione del rapporto fiduciario ventennale che la legava alla filiale. Riteneva trattarsi altresì di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., atteso che la vendita di diamanti alla quale la banca aveva contribuito riguardava le attività connesse a quella bancaria ex art. 8, co. 3 D.M. Tesoro 6 luglio 1994.
Il Tribunale accoglieva quindi la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'attrice, con esclusione del lucro cessante.
Secondo il Tribunale, la determinazione del quantum doveva avvenire mediante la semplice sottrazione dall'importo pagato delle somme corrispondenti all'effettivo valore dei diamanti, non essendo stato provato che il prezzo di acquisto delle pietre comprendesse ulteriori servizi, come rappresentato da . Pt_1
Il Tribunale quantificava il danno subito dalla in via equitativa CP_1 secondo il criterio della differenza tra il prezzo pagato dall'attrice e il reale valore delle tre pietre come determinato dal C.T.U. calcolato ad aprile 2022, secondo il listino Internazionale Rapaport, per un importo pari a Euro
21.039,06. Tale importo doveva essere devalutato sulla base degli indici
ISTAT alla data dei contratti stipulati;
sulle somme devalutate erano dovuti gli interessi legali, da calcolare sulle somme annualmente rivalutate, con decorrenza dal 15.12.2010, 10.11.2011 e 4.01.2012, e sino alla data della sentenza.
Rilevava infine come non potesse trovare luogo la diminuzione richiesta dalla banca ex art. 1227 c.c., in considerazione del concorso della CP_1 attesa l'impossibilità per parte attrice di apprezzare in via autonoma la NT decettività delle informazioni tecniche fornite da .
3. – Per la riforma di tale sentenza, propone impugnazione Parte_1
articolando tre motivi di appello.
[...]
Si è costituita in giudizio chiedendo la conferma della CP_1 sentenza impugnata;
subordinatamente, l'accoglimento delle domande formulate contro rimaste assorbite in primo grado. Pt_1 10
3.1 – Con il primo motivo l'appellante rileva l'error in iudicando in cui sarebbe incorso il Giudice nel valutare le dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa e i documenti prodotti.
In particolare, osserva come la testimonianza resa da Testimone_1 marito della dovrebbe ritenersi viziata da incapacità a deporre per CP_1 evidente interesse del medesimo ai riflessi economici della causa;
quella della figlia, , dovrebbe considerarsi nulla in quanto resa de relato NTroparte_5 actoris, non essendo la teste stata presente al momento della sottoscrizione dei contratti.
Lamenta altresì l'appellante come il primo Giudice abbia fondato la propria decisione sulla pronuncia del 30 ottobre 2017, con il quale l'AGCM aveva NT sanzionato e per violazione della disciplina sulle pratiche Pt_1 commerciali scorrette nella vendita dei diamanti da investimento, decisione confermata dal TAR e dal Consiglio di Stato. Tale atto, contenendo un accertamento di carattere generale reso in sede amministrativa, non potrebbe, come confermato da copiosa giurisprudenza, essere richiamato quale elemento probatorio nel giudizio civile relativo alla presunta responsabilità della banca.
Il Tribunale avrebbe poi errato nel voler ricavare la portata dell'attività di segnalazione realizzata dalla Banca dal fatto che essa ritraeva una NT commissione. Questa si giustificava perché accedeva con la propria offerta commerciale alla clientela della Banca, e non era quindi incompatibile con il ruolo di mero tramite della stessa. L'acquisto dei diamanti sottraeva comunque fondi alle masse amministrate direttamente dalla Banca ed ai prodotti dalla stessa commercializzati.
Di contro, l'appellante osserva come il Tribunale abbia ignorato la NT documentazione contrattuale versata in atti, proveniente da , quale la brochure informativa, le proposte di acquisto, la documentazione relativa alle pietre acquistate e al loro trasporto, dalla quale sarebbe chiaramente evincibile il ruolo di mero collegamento e appoggio svolto dalla banca in favore del cliente, messo in condizione di poter valutare la congruenza e l'opportunità dell'affare, con conseguente estraneità della stessa nella conclusione dell'operazione di acquisto. 11
3.2 – Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'ulteriore error in iudicando commesso dal Tribunale, per aver ritenuto che la responsabilità della banca derivasse, da un lato, dalla violazione degli obblighi inerenti allo svolgimento di attività connessa a quella bancaria e, dall'altro, di quelli derivanti da contatto sociale qualificato.
Osserva anzitutto come la norma in base al quale il Giudice afferma la responsabilità della banca per violazione degli obblighi connessi sia stata abrogata dal D.lg. 141 del 2010 con effetto dal 2010, sicchè alcuna responsabilità può essere ascritta alla condotta della banca per il presunto svolgimento di “attività connesse” a quella bancaria.
Rileva poi come il comportamento della banca non avrebbe violato alcuna regola di condotta posta dalla legge a tutela dei terzi, cosa che, secondo la
Cassazione, costituisce il presupposto della responsabilità da contatto sociale.
Osserva che nessun affidamento poteva sorgere in capo alla che era CP_1 stata persino avvertita per iscritto del fatto che BPPM rimaneva estranea all'operazione, e che avrebbe svolto un ruolo di mero tramite con la parte venditrice, tanto da escludere la sussistenza del primo presupposto di un contatto sociale qualificato.
3.3 – Con il terzo motivo di appello, in via subordinata, censura le Pt_1 valutazioni svolte dal Giudice di primo grado in ordine al quantum debeatur, articolando quattro submotivi.
Sub I, l'appellante lamenta che il Giudice avrebbe errato nell'applicare il criterio valutativo del C.T.U. in luogo di quello della comparazione tra il prezzo pagato e il valore di mercato di ciascuna pietra al momento dell'acquisto, e quindi della differenza fra il valore del patrimonio del danneggiato e il valore che esso avrebbe avuto se l'obbligazione fosse stata adempiuta. Questo costituisce l'unico criterio utilizzabile, data l'esigenza di garantire lo status quo ante e quindi l'eventuale perdita subita proprio in quel momento, scongiurando l'eventualità di un arricchimento della CP_1
Sub II, rileva come il Giudice avrebbe altresì errato nell'applicare i listini
Rapaport, riferiti ai valori all'ingrosso, essendosi le compravendite svolte al dettaglio. 12
Sub III, afferma l'erroneità del parametro del valore di realizzo del diamante, per la quale il C.T.U. ha usato il listino Rapaport con riduzione del
40%.
Al contrario, poichè il realizzo è operazione sottoposta a variabili di carattere meramente soggettivo, l'unico valore possibile era quello del prezzo medio al dettaglio al momento dell'acquisto, e a tal fine doveva tenersi conto del Listino IDEX, ovvero del listino Rapaport maggiorato di un ricarico che tenga conto della natura di vendita al dettaglio, e non inferiore al 100%.
Neppure è stato considerato che i diamanti sono di categoria senz'altro superiore a quella trattata nei mercati internazionali, e che il consulente di parte ha eseguito un'analisi di mercato su vari siti specializzati del settore, rilevando prezzi che scaturiscono da quotazioni Rapaport con una maggiorazione che oscilla tra il 40% ed il 100%.
Sub IV, rileva come la quantificazione del presunto valore di realizzo risulti del tutto apodittica, non giustificandosi né il ricorso al listino Rapaport, che
è riferito all'ingrosso, né la sua decurtazione del 40%.
La valutazione risulta comunque viziata da errori di calcolo: il C.T.U. avrebbe omesso di scorporare l'I.V.A. compresa ordinariamente nel prezzo di acquisto dei diamanti, e non considerata nel listino Rapaport;
inoltre, non NT sarebbero stati considerati i costi e servizi accessori offerti da , tutti compresi nel prezzo finale.
Sub V, nell'ipotesi di ritenuta responsabilità della banca, ribadisce il Pt_1 concorso di colpa della nella produzione dell'evento dannoso ex art. CP_1
1227 c.c., che, con l'uso dell'ordinaria diligenza, avrebbe potuto rendersi conto del minor valore delle pietre, anche rivolgendosi ad uno stimatore;
con la conseguente necessità di operare una riduzione del risarcimento preteso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. – La sentenza merita integrale conferma.
4.1 – Il primo motivo, con il quale l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il contributo causale di Pt_1 nell'operazione di acquisto dei diamanti, è infondato.
Quanto alla nullità della testimonianza di si ricorda Testimone_1 che, anche in assenza di un provvedimento che pronunci sull'eccezione, 13
secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., 06/04/2023, n.
9456; (Cass., Sez. Un., 23 settembre 2013, n. 21670) “l'eccezione di nullità della testimonianza resa da teste incapace ai sensi dell'articolo 246 c.p.c. va infine coltivata con la precisazione delle conclusioni, di cui all'articolo 189
c.p.c., intendendosi con ciò l'elencazione, effettuata in modo preciso e puntuale, sulla base di quanto emerso durante il corso della trattazione e dell'istruzione probatoria, delle domande ed eccezioni rivolte al giudice, ivi comprese le eventuali richieste istruttorie: precisazione delle conclusioni volta
a fissare definitivamente l'ambito entro cui il giudice dovrà provvedere, fatto salvo quanto rilevabile d'ufficio, ma ancor prima, come bene evidenziato in dottrina, a soddisfare il dispiegamento del contraddittorio, nella sua espressione più ampia, ed in particolare l'esigenza di ciascuna parte di conoscere la formulazione definitiva delle domande dell'altra, contando sulla definitività di tale formulazione, quando ne compirà l'esame critico nello svolgimento degli scritti difensivi.”
Si è anche affermato che “L'esigenza di reiterazione si ricollega alla previsione del terzo comma dell'articolo 157 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha rinunciato «anche tacitamente», e si inquadra nella prospettiva di ordine generale ― rafforzata dalla previsione di rinuncia tacita di cui si è appena detto ― concernente il trattamento che riceve, in sede di precisazione delle conclusioni, la mancata riproposizione delle richieste istruttorie.”
Nel caso in esame, l'incapacità a testimoniare del è stata Tes_1 eccepita con la memoria ex art. 183 c.p.c. del 9 ottobre 2021, e, subito dopo l'escussione del teste (verbale 25 ottobre 2022), è stata eccepita la nullità della relativa deposizione. L'eccezione non è stata però riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, sicchè essa deve intendersi rinunciata.
La testimonianza del ha dato chiara illustrazione del Tes_1
Parte comportamento tenuto dai funzionari di nella circostanza: essi hanno consegnato alla la brochure, il grafico e le quotazioni sul Sole 24 Ore CP_1
(Doc. 1, 2, 3), ed hanno affermato che si trattava di operazione priva di rischi, redditizia, esentasse e comodamente liquidabile, e che l'andamento di mercato dei diamanti poteva essere controllato consultando la detta testata. 14
Quanto alla testimonianza di , è nota l'irrilevanza di ogni NTroparte_5 testimonianza de relato actore, sicchè essa, avendo la teste riferito di quanto appreso da , può essere considerata solo per la parte in cui ha CP_1 riferito di avere a sua volta acquistato due diamanti tramite la stessa filiale,
e che questo avvenne su proposta di due funzionari della banca, uno dei quali è lo stesso di cui riferisce la Per_3 CP_1
Parte In ogni caso, ha espressamente riconosciuto il proprio ruolo di
“segnalatrice” nella vicenda, ha ammesso di avere consegnato alla la CP_1 brochure, e mai ha contestato di averle consegnato anche grafico e quotazioni;
e questo in perfetta coerenza con l'accordo di collaborazione NT stipulato con (doc. 30), che contemplava appunto la disponibilità della Con banca “a collaborare con informando i propri clienti sulla possibilità di acquistare diamanti”, e la impegnava a consegnare alla clientela “materiale Con divulgativo predisposto a cura e spese di ”.
Per quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio non possa in quanto tale fondare una responsabilità di nei confronti della Pt_1 CP_1 vanno certamente condivise le conclusioni di AGCOM con riguardo alla NT scorrettezza della pratica commerciale di , che si è realizzata ed è stata favorita proprio dal canale di vendita di cui la società si è avvalsa, costituito dai funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sui propri investimenti.
Risulta all'evidenza la rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante delle caratteristiche dell'investimento, presentato alla clientela quale investimento in un “bene rifugio” in grado di conservare ed accrescere il suo valore nel tempo, di agevole liquidabilità e alienabilità.
Assolutamente decisivo è comunque l'avere presentato il prezzo praticato dal venditore e pubblicato sul Sole 24 Ore come quotazione di mercato, come risulta da pag. 4 della brochure consegnata alla assieme alle pretese CP_1 quotazioni (“è l'unica azienda del settore a pubblicare regolarmente sulle principali testate economiche le quotazioni dei diamanti da investimento”).
L'attività di informazione e promozione dell'acquisto dei diamanti presso la operata da non può quindi essere messa in discussione;
e, in CP_1 Pt_1 questo quadro fattuale, del tutto irrilevanti sono le espressioni che si leggono 15
NT nella documentazione di , che parlano di attività di “mero orientamento”, senza assunzione di alcuna responsabilità.
La piena derivazione causale del danno subito dalla dall'attività di CP_1
risulta quindi sicuramente provata. Pt_1
4.2 - Venendo alla contestata sussistenza di una responsabilità da contatto sociale, oggetto del secondo motivo di appello, si osserva che , Pt_1 di cui la era cliente da tempo (così come lo era la figlia), in quanto CP_1 esercente un'attività professionale qualificata era tenuta nei suoi confronti all'adempimento di obblighi di protezione ed informazione.
Al contrario, ha proposto alla un'opportunità di investimento Pt_1 CP_1 sapendo o dovendo sapere che le informazioni trasmesse alla cliente erano inattendibili e in parte – le pretese “quotazioni” pubblicate sul Sole 24 Ore - addirittura false e fuorvianti, in evidente violazione degli obblighi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.; ed ha messo a disposizione di venditore propri funzionari e propri locali, curando i vari passaggi dell'acquisto. In forza del contatto con , la ha quindi Pt_1 CP_1 maturato un affidamento incolpevole sulla convenienza dell'affare.
E' noto che per “contatto sociale” si intende il rapporto, privo di base contrattuale, che intercorre tra due soggetti, dei quali uno pone affidamento in un dovere di diligenza gravante in capo al secondo, in virtù delle sue specifiche competenze tecniche e professionali. Esso è idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c., che contempla a tale fine anche “ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”; ed il contenuto di tale obbligo si sostanzia nell'espletamento dell'attività con un'adeguata diligenza, al fine di evitare il verificarsi di pregiudizi in capo al soggetto con cui sia venuto in contatto.
Sottolinea l'appellante che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, per affermare una responsabilità da contatto sociale il danno deve essere
“derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante” (Sez. 1, Sentenza n. 11642 del
11/07/2012 - Rv. 623269 - 01). 16
E' sin troppo agevole individuare tale regola di condotta nell'art. 1759 c.c., applicabile anche alla c.d. “mediazione atipica onerosa” come quella che è stata svolta da BPPM, costituente in realtà mandato: il mediatore “è tenuto a comportarsi secondo buona fede e correttezza e a riferire, perciò, alle parti le circostanze, da lui conosciute o conoscibili secondo la diligenza qualificata ex art. 1175 c.c. propria della sua categoria, idonee ad incidere sul buon esito dell'affare, senza che le eventuali più penetranti verifiche a ciò necessarie postulino il previo conferimento di specifico incarico (…)” (Sez. 2 - , Ordinanza
n. 15577 del 16/05/2022 - Rv. 665164 - 01). Ed è utile anche il richiamo all'art. 5 del Codice del consumo, per il quale le informazioni al consumatore, “da chiunque provengano”, devono essere “tali da assicurare la consapevolezza del consumatore”; già si sono dette le ragioni per cui le informazioni fornite da BPPM vanno ritenute false e fuorvianti.
Non merita a questo punto di essere esaminata la questione relativa ad una concorrente responsabilità contrattuale di BPPM, per essere l'attività di promozione riconducibile alle attività connesse a quella bancaria;
fermo restando che l'attuazione dell'art. 106, comma 1, lett. c) del Testo unico bancario va ora alla Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015
(Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari).
Il motivo va quindi disatteso.
4.3 – Le plurime doglianze contenute nel terzo motivo di gravame vanno affrontate tenendo ben presente che il risarcimento del danno deve reintegrare pienamente il creditore, che si deve trovare nella condizione economica in cui si sarebbe trovato se l'illecito non si fosse verificato.
Poichè può dirsi certo che, in assenza dell'attività di promozione di , Pt_1 la mai avrebbe acquistato diamanti, neppure da altro venditore, bene CP_1 ha fatto il Tribunale a prendere in considerazione non il corretto valore di acquisto dei beni in allora, ma il loro valore di realizzo al momento dell'instaurazione del giudizio. Entrati i beni nel patrimonio della CP_1 unico modo di stimare il pregiudizio subito è considerare la differenza fra quanto è stato pagato per l'acquisto, comprendendo ovviamente l'I.V.A. e una quota - non precisabile - riferita ai servizi accessori, e quanto sia ricavabile dalla rivendita. 17
Non può certo stupire che vi sia una differenza fra il valore al dettaglio, che
è il valore di un bene venduto da un commerciante che acquista prodotti e li rivende al privato, e il valore di realizzo da parte di un privato come la CP_1 poichè, secondo il C.T.U., un diamante non può che essere rivenduto ad un commerciante, il valore di realizzo deve tenere conto del lucro che il commerciante vorrà ricavare dalla successiva rivendita;
e questo non comporta arricchimento alcuno per la CP_1
Unica questione rilevante è quindi la correttezza della stima del valore di realizzo.
Il C.T.U. ha precisato che la vendita di un diamante da parte di un privato non è di facile attuazione, e può rivolgersi solo verso le gioiellerie o le case d'aste, e, talvolta, verso qualche “compro oro”. La valutazione, che rimane solo una semplice indicazione di prezzo, ad avviso del C.T.U. deve per questo essere prudenziale, dipendendo anche dalla trattativa, dal momento economico e dalla domanda del settore.
Il riferimento al listino Rapaport, con una riduzione del 40%, non appare affatto illogico. La C.T.U. è perfettamente conscia del fatto che il listino internazionale Rapaport Diamond Report è il riferimento nelle transazioni fra professionisti, grossisti e commercianti;
ma precisa che i primi acquistano fino ad un 40-45% in meno, e i secondi, che acquistano dai grossisti, fino ad un 25-30% in meno, con la conseguenza che sarebbe invece illogico, per individuare il prezzo al dettaglio, utilizzare detto listino con una maggiorazione del 40-100% che tenga conto della natura dell'operazione.
La stessa indagine di mercato operata dal consulente di parte sui Pt_1 prezzi di 61 diamanti in vendita su vari siti specializzati del settore risulta di ben scarsa utilità, dato che non tiene conto non solo della trattativa individuale, ma anche del fatto che si tratta di commercianti, e che tale prezzo comprende non solo l'I.V.A., ma anche il necessario ricarico.
Nell'ambito di un giudizio comunque ispirato a criteri equitativi ex art. 1226 c.c., sia pure di equità non pura ma circostanziata, il riferimento al listino Rapaport, con detrazione del 40%, può essere certamente confermato per determinare il valore di realizzo. 18
Non si vedono infine ragioni per riconoscere un concorso di colpa della nella determinazione del danno, non potendosi credere che ella CP_1 dovesse dubitare che quelle che le venivano presentate come “quotazioni”, in realtà tali non fossero.
Anche il terzo motivo è quindi infondato.
5. - Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo
2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad Euro 52.000,00, come dichiarato dall'appellante, e l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 472/2024 del Tribunale di Trento, lo rigetta, confermando la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che si liquidano in Euro 8.469,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Trento, 23 settembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 30 maggio 2024 da
(C.F. ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 speciale, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Scopsi del foro di Milano e dall'avv. Benedetta Zonca del foro di Bergamo
- appellante - contro
(C.F. , rappresentata e difesa dagli CP_1 C.F._1 avv.ti Filippo Sartori e Stefano Daprà del foro di Trento
- appellata -
Oggetto: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
In punto: riforma della sentenza n. 472/2024 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 472/2024, Dott.ssa Giuliana Segna, 2
comunicata in data 30 aprile 2024 nel giudizio inter partes R.G. 648/2021, notificata in data 2 maggio 2024 così statuire: nel merito, in via principale: in integrale riforma della sentenza appena richiamata, rigettare tutte le domande formulate nel primo grado di giudizio dalla Sig.ra nei confronti di poiché generiche e CP_1 Pt_1 Parte_1 inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto. nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover confermare la statuizione del Tribunale di Trento circa l'an debeatur in favore del Sig.ra CP_1
A. Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha quantificato il danno nella misura di Euro 21.039,06, oltre rivalutazione e interessi, riducendone l'ammontare all'esito di ogni più ampio approfondimento istruttorio volto a stabilire l'entità del danno subito dalla Sig.ra in misura pari alla differenza fra il prezzo di acquisto dei diamanti per cui è causa e il valore degli stessi al momento dell'acquisto, tenendo anche conto delle ulteriori componenti di costo (quali IVA e servizi accessori).
B. Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto integrale responsabilità dell'appellante, accertando il concorso di colpa del
Sig.ra nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti di cui CP_1 all'art. 1227 c.c. e, per l'effetto, ridurre l'entità del risarcimento dovuto dalla banca nella diversa misura ritenuta giusta e dovuta, anche in via di equità.
In ogni caso:
1. Condannare la Sig.ra a rimborsare a CP_1 Parte_1 quanto da quest'ultima corrisposto in suo favore in forza dell'esecuzione della sentenza impugnata ovvero la minor somma che dovesse essere dovuta all'esito del presente giudizio di gravame, oltre interessi dal dovuto al saldo;
2. Condannare la Sig.ra a rifondere a le CP_1 Parte_1 spese e i compensi di lite, oltre iva e cpa come per legge, relativi al presente giudizio d'appello e al giudizio di primo grado.
Il tutto con ogni più ampia riserva di legge, impregiudicato ogni ulteriore e più approfondito esame e con espressa riserva di formulare, precisare, modificare, proporre domande e richieste anche in via riconvenzionale, di 3
ulteriormente motivare e illustrare nel merito le proprie difese, di depositare documenti e dedurre istanze istruttorie, anche di CTU.” per l'Appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione: rigettare integralmente l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 472/2024 resa dal Tribunale di Trento nella causa sub RG n.
648/2021 in data 30.4.2024, perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto per le ragioni meglio esposte in atti;
e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda risarcitoria di per responsabilità da contatto sociale qualificato CP_1 ex artt. 1173 c.c. e 2 Cost. e comunque per violazione della buona fede nello svolgimento di attività connessa a quella bancaria;
in subordine, accogliere le domande formulate da contro CP_1
e riproposte in appello ex art. 346 c.p.c. perché non Parte_1 esaminate e rimaste assorbite in primo grado, per tutte le ragioni indicate in atti;
e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato il a risarcire il danno a seppur in Parte_1 CP_1 collegamento con altri titoli di responsabilità di natura contrattuale e/o extracontrattuale rispetto a quelli indicati in sentenza;
in ogni caso, con condanna del a rifondere integralmente spese Parte_1
e compensi della difesa del doppio grado di giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese generali nonché gli oneri previdenziali e fiscali”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione notificato in data 10 marzo 2021 CP_1 evocava in giudizio il NTroparte_2
( e il affinché venissero annullati per dolo ex
[...] CP_3 Parte_1
NT art. 1439 c.c. i contratti di compravendita di tre diamanti stipulati con ,
e, previo accertamento della responsabilità solidale delle società convenute, NT venissero entrambe condannate ( una volta tornata in bonis) alla restituzione di quanto versato e al risarcimento del danno.
L'attrice esponeva di aver acquistato i diamanti a scopo di investimento da NT
rispettivamente in data 14 dicembre 2010, 26 luglio 2011 e 29 dicembre 4
2011, per un costo complessivo di Euro 25.963,48 presso la filiale di Pergine
Valsugana della Banca Popolare di Verona S. AN e S. PR, oggi facente parte del;
asseriva di essere stata indotta a concludere tali Pt_1 acquisti da taluni dipendenti di detta filiale ( e ) e Per_1 Per_2 Per_3 sulla scorta delle informazioni dagli stessi fornite circa la bontà dell'operazione, presentata come priva di rischi, oltre che redditizia e conveniente in termini di agevole liquidità in caso di disinvestimento.
Precisava che gli operatori di , a conferma di quanto rappresentatole, Pt_1 le avevano mostrato una brochure nella quale l'acquisto di diamanti veniva pubblicizzato come una modalità di investimento sicura, liquidabile ovunque e in ogni circostanza, “anche nelle situazioni politiche e sociali più difficili”.
Ella veniva altresì informata dagli stessi consulenti che avrebbe potuto trovare la quotazione delle pietre ne Il Sole 24 Ore, così da verificare la convenienza dell'investimento.
Per effetto delle informazioni e delle rassicurazioni ricevute e in virtù della fiducia riposta nell'istituto di credito di riferimento da vent'anni, la si CP_1 determinava a procedere alla compravendita, distogliendo l'importo necessario all'acquisto dei diamanti da altri investimenti conservativi.
Deduceva che, successivamente alla stipula dei contratti, era venuta a conoscenza, tramite canale televisivo (servizi della trasmissione Report) che aveva subito una “truffa contrattuale”, e comunque che aveva ricevuto NT informazioni ingannevoli da parte di , con il concorso di , attesa la Pt_1 differenza tra il prezzo di vendita dei diamanti e le quotazioni sui principali mercati mondiali;
che le quotazioni pubblicate su Il Sole 24 Ore, prese a riferimento per gli investimenti, erano in realtà inserzioni pubblicitarie di NT ; che i grafici recanti l'andamento delle quotazioni, utilizzati da per Pt_1 convincere i clienti della redditività dell'investimento, non erano elaborati su NT parametri oggettivi, ma predisposti da sulla base delle proprie e arbitrarie quotazioni.
Ed infatti, un gioielliere appositamente incaricato aveva appurato che le pietre acquistate dalla avevano un valore nettamente inferiore rispetto CP_1
a quello pagato. L'esperto dava conto altresì del fatto che i diamanti non 5
erano conformi agli standard dell'offerta del momento, con conseguente riduzione del valore di pronto realizzo.
Riferiva l'attrice che la scorrettezza dell'offerta di diamanti da investimento NT tramite il canale bancario posto in essere da e era stata accertata Pt_1 anche dall'AGCM all'esito del procedimento istruttorio PS10677 del settembre 2017. Il provvedimento adottato era stato confermato dal TAR Parte Lazio con le sentenze n. 10967 e 10968, che individuavano in un NT
“coattore” delle violazioni realizzate da . Part Riteneva la che dovesse rispondere a titolo di responsabilità CP_1 precontrattuale per averle fornito false e inesatte informazioni mediante il materiale divulgativo presso e mediante il personale dell'istituto di Pt_1 credito, violando gli obblighi di buona fede, protezione e informazione ex art
1337 c.c. NT La condotta di era altresì fonte di responsabilità precontrattuale, ovvero aquiliana, in quanto la società, mediante una truffa contrattuale, aveva carpito il suo consenso per la conclusione dei contratti ex artt. 1439
c.c. o 1440 c.c. determinando un danno valutabile ex artt. 1337 c.c. o 2043
c.c. NT Ancora, il comportamento doloso di rilevava ai sensi dell'art. 1338 c.c., per avere taciuto circa l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, inducendo la a confidare in buona fede nella validità dei contratti. CP_1
Quanto a , ne riteneva la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 Pt_1
c.c., per averla colposamente indotto in errore attraverso la comunicazione di false o comunque erronee informazioni, nonché ai sensi dell'art 1338 c.c. per aver colposamente determinato la cliente a compiere un'inutile attività NT negoziale con , malgrado conoscesse l'esistenza dell'invalidità dei contratti.
doveva altresì rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale Pt_1 ex art. 2043 c.c., per aver violato con la sua attività illecita la libertà negoziale della cliente. Ancora, doveva ritenersi sussistente la responsabilità contrattuale dell'istituto di credito ai sensi dell'art. 1218 c.c. per mancato adempimento, da parte dei dipendenti, agli obblighi di diligenza correttezza e informazione derivanti dal contratto di consulenza. 6
Considerati i rapporti di fiducia intercorrenti tra la e i consulenti CP_1 della banca, era configurabile anche una responsabilità di natura contrattuale da “contatto sociale” per violazione degli obblighi di protezione connessi all'affidamento riposto dalla cliente, oltre che per violazione dell'obbligo di trasmettere informazioni veritiere ex art. 1759 c.c.
L'istituto doveva rispondere anche a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. per inadempimento della prestazione di servizi di informazione commerciale, in quanto attività connessa a quella bancaria ex art. 8, comma
3, D.M. Tesoro 6.7.1994.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande Parte_1 formulate nei suoi confronti in quanto inammissibili, prescritte, e infondate in fatto e in diritto. Subordinatamente, previo accertamento del concorso di colpa dell'attrice nella causazione del danno, domandava la riduzione ai sensi dell'art.1227 c.c. del risarcimento eventualmente dovuto.
La convenuta affermava l'assoluta estraneità dell'istituto bancario rispetto NT agli acquisti, conclusi esclusivamente tra l'attrice e .
Rappresentava che l'istituto di credito non aveva mai svolto alcuna attività di promozione o sollecitazione, essendosi limitato semplicemente a
“segnalare” i prodotti IDB alla cliente, una volta richiesti da questa.
Osservava come tutto il materiale informativo che pubblicizzava l'attività e i NT servizi di riportasse esclusivamente nome e logo di tale società, e che tutti i documenti contrattuali individuavano chiaramente quale unico NT soggetto referente e responsabile delle offerte in questione la sola .
NTestava l'utilizzabilità del provvedimento della AGCM in quanto non costituente fonte di prova, e comunque del tutto inconferente rispetto alla specifica vicenda dedotta in causa.
Rilevava l'infondatezza della domanda risarcitoria da inadempimento agli obblighi contrattuali di diligenza, buona fede, protezione e informazione, difettando qualsiasi rapporto contrattuale tra e l'attrice, ed eccepiva Pt_1 una carenza di legittimazione passiva della banca rispetto alla responsabilità ex art 1337 c.c. ex adverso invocata.
Rilevava altresì l'insussistenza della responsabilità contrattuale di Pt_1 sulla base del ruolo svolto dalla stessa in termini di attività connessa a 7
quella bancaria ex D.M. 385/1993, attesa l'abrogazione di detta disposizione tramite il D.Lgs. 141/2010 con effetto dal 19 settembre 2010.
Quanto alle domande risarcitorie ex art. 2043 c.c., ne evidenziava la genericità e la mancanza di contenuto, non avendo l'attrice provato alcun elemento costitutivo di tale responsabilità, essendo la ricostruzione dei fatti dalla stessa offerta esclusivamente basata sulla decisione dell'AGCM, del tutto inutilizzabile.
Nemmeno era ravvisabile in capo alla banca la responsabilità da contatto sociale, non essendo individuabile alcuna precisa regola di condotta posta dalla legge al fine di tutelare terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività per cui era causa.
NTestava infine la quantificazione del danno operata dall'attrice, chiedendo, per l'ipotesi in cui fosse stata accertata una sua responsabilità, previo riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227
c.c., una quantificazione del danno che garantisse il ripristino dello status quo ante, escludendo la possibilità di un arricchimento a favore dell'acquirente.
Il Fallimento non si costituiva in giudizio. CP_4
La causa veniva istruita documentalmente, tramite assunzione di prova testimoniale, e con la nomina di un C.T.U.
In sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice rinunciava alla domanda di annullamento dei contratti, proponendo domanda di condanna delle società in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 21.039,06, oltre al danno da mancato guadagno da liquidare sulla base del c.d. rendistato, nonché interessi legali e rivalutazione monetaria, in via concorrente o alternativa, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
2. – Con sentenza pubblicata il 30 aprile 2024 il Tribunale condannava e in Parte_1 NTroparte_2 solido fra loro, a corrispondere a a titolo di danni patrimoniali la CP_1 somma di Euro 21.039,06, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi legali, ponendo a carico degli stessi le spese di lite. 8
Il Tribunale rilevava come le circostanze dedotte dall'attrice circa il ridotto valore di mercato dei diamanti avessero trovato conferma nella C.T.U., la quale aveva accertato che il valore complessivo dei tre diamanti, secondo una valutazione al dettaglio al momento dell'acquisto (2010-2011-2012), ammontava ad Euro 8.573,08, e che la valutazione di realizzo ad aprile 2022 scendeva a Euro 4.924,42. NT Ravvisava il Giudice una responsabilità precontrattuale di per aver fornito all'attrice in corso di trattative informazioni fuorvianti ed ingannevoli. NT La decettività delle pratiche commerciali poste in essere da emergeva anzitutto dalla determinazione di un prezzo superiore al valore effettivo della pietra. Inoltre, la cliente era stata tratta in inganno dal riferimento alle quotazioni pubblicate trimestralmente ne Il Sole 24 Ore, che come NT successivamente appurato, riportavano, dietro pagamento della stessa , i prezzi praticati da quest'ultima nella vendita delle pietre.
Premessa la riconducibilità della vicenda dedotta in giudizio a richiamati precedenti sovrapponibili, il Tribunale, anche alla luce di quanto appurato dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 2081/2021, accertava che il ruolo di non era riconducibile a quello di un mero tramite tra i propri clienti Pt_1
NT e . L'istituto di credito aveva infatti stipulato con quest'ultima degli accordi di collaborazione, in forza dei quali aveva assunto l'obbligo di svolgere una serie di attività (messa a disposizione nei propri locali del NT materiale pubblicitario , promozione a mezzo dei propri consulenti finanziari di tale forma di investimento, inoltro delle disposizioni di acquisto sottoscritte dagli acquirenti), per le quali riceveva forti incentivi. Era emerso infatti per tabulas che per tali attività, confermate anche dalle testimonianze assunte in corso di causa, l'istituto di credito percepiva una provvigione calcolata in percentuale tra il 12,5% e il 18%. Le istruttorie AGCM avevano poi appurato che la banca beneficiava di ulteriori utilità, quali l'aumento delle vendite di servizi bancari aggiuntivi (custodia in cassette di sicurezza).
Considerate le plurime condotte finalizzate ad incentivare l'acquisto dei NT diamanti da parte dell'istituto di credito, il Tribunale affermava la responsabilità dello stesso, ritenendo si trattasse di responsabilità riconducibile al “contatto sociale qualificato” ex artt. 1173 c.c. e 2 Cost., il 9
cui disposto imponeva alla banca di rapportarsi con l'attrice secondo i doveri di trasparenza, correttezza, chiarezza e lealtà, tanto più in considerazione del rapporto fiduciario ventennale che la legava alla filiale. Riteneva trattarsi altresì di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., atteso che la vendita di diamanti alla quale la banca aveva contribuito riguardava le attività connesse a quella bancaria ex art. 8, co. 3 D.M. Tesoro 6 luglio 1994.
Il Tribunale accoglieva quindi la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'attrice, con esclusione del lucro cessante.
Secondo il Tribunale, la determinazione del quantum doveva avvenire mediante la semplice sottrazione dall'importo pagato delle somme corrispondenti all'effettivo valore dei diamanti, non essendo stato provato che il prezzo di acquisto delle pietre comprendesse ulteriori servizi, come rappresentato da . Pt_1
Il Tribunale quantificava il danno subito dalla in via equitativa CP_1 secondo il criterio della differenza tra il prezzo pagato dall'attrice e il reale valore delle tre pietre come determinato dal C.T.U. calcolato ad aprile 2022, secondo il listino Internazionale Rapaport, per un importo pari a Euro
21.039,06. Tale importo doveva essere devalutato sulla base degli indici
ISTAT alla data dei contratti stipulati;
sulle somme devalutate erano dovuti gli interessi legali, da calcolare sulle somme annualmente rivalutate, con decorrenza dal 15.12.2010, 10.11.2011 e 4.01.2012, e sino alla data della sentenza.
Rilevava infine come non potesse trovare luogo la diminuzione richiesta dalla banca ex art. 1227 c.c., in considerazione del concorso della CP_1 attesa l'impossibilità per parte attrice di apprezzare in via autonoma la NT decettività delle informazioni tecniche fornite da .
3. – Per la riforma di tale sentenza, propone impugnazione Parte_1
articolando tre motivi di appello.
[...]
Si è costituita in giudizio chiedendo la conferma della CP_1 sentenza impugnata;
subordinatamente, l'accoglimento delle domande formulate contro rimaste assorbite in primo grado. Pt_1 10
3.1 – Con il primo motivo l'appellante rileva l'error in iudicando in cui sarebbe incorso il Giudice nel valutare le dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa e i documenti prodotti.
In particolare, osserva come la testimonianza resa da Testimone_1 marito della dovrebbe ritenersi viziata da incapacità a deporre per CP_1 evidente interesse del medesimo ai riflessi economici della causa;
quella della figlia, , dovrebbe considerarsi nulla in quanto resa de relato NTroparte_5 actoris, non essendo la teste stata presente al momento della sottoscrizione dei contratti.
Lamenta altresì l'appellante come il primo Giudice abbia fondato la propria decisione sulla pronuncia del 30 ottobre 2017, con il quale l'AGCM aveva NT sanzionato e per violazione della disciplina sulle pratiche Pt_1 commerciali scorrette nella vendita dei diamanti da investimento, decisione confermata dal TAR e dal Consiglio di Stato. Tale atto, contenendo un accertamento di carattere generale reso in sede amministrativa, non potrebbe, come confermato da copiosa giurisprudenza, essere richiamato quale elemento probatorio nel giudizio civile relativo alla presunta responsabilità della banca.
Il Tribunale avrebbe poi errato nel voler ricavare la portata dell'attività di segnalazione realizzata dalla Banca dal fatto che essa ritraeva una NT commissione. Questa si giustificava perché accedeva con la propria offerta commerciale alla clientela della Banca, e non era quindi incompatibile con il ruolo di mero tramite della stessa. L'acquisto dei diamanti sottraeva comunque fondi alle masse amministrate direttamente dalla Banca ed ai prodotti dalla stessa commercializzati.
Di contro, l'appellante osserva come il Tribunale abbia ignorato la NT documentazione contrattuale versata in atti, proveniente da , quale la brochure informativa, le proposte di acquisto, la documentazione relativa alle pietre acquistate e al loro trasporto, dalla quale sarebbe chiaramente evincibile il ruolo di mero collegamento e appoggio svolto dalla banca in favore del cliente, messo in condizione di poter valutare la congruenza e l'opportunità dell'affare, con conseguente estraneità della stessa nella conclusione dell'operazione di acquisto. 11
3.2 – Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'ulteriore error in iudicando commesso dal Tribunale, per aver ritenuto che la responsabilità della banca derivasse, da un lato, dalla violazione degli obblighi inerenti allo svolgimento di attività connessa a quella bancaria e, dall'altro, di quelli derivanti da contatto sociale qualificato.
Osserva anzitutto come la norma in base al quale il Giudice afferma la responsabilità della banca per violazione degli obblighi connessi sia stata abrogata dal D.lg. 141 del 2010 con effetto dal 2010, sicchè alcuna responsabilità può essere ascritta alla condotta della banca per il presunto svolgimento di “attività connesse” a quella bancaria.
Rileva poi come il comportamento della banca non avrebbe violato alcuna regola di condotta posta dalla legge a tutela dei terzi, cosa che, secondo la
Cassazione, costituisce il presupposto della responsabilità da contatto sociale.
Osserva che nessun affidamento poteva sorgere in capo alla che era CP_1 stata persino avvertita per iscritto del fatto che BPPM rimaneva estranea all'operazione, e che avrebbe svolto un ruolo di mero tramite con la parte venditrice, tanto da escludere la sussistenza del primo presupposto di un contatto sociale qualificato.
3.3 – Con il terzo motivo di appello, in via subordinata, censura le Pt_1 valutazioni svolte dal Giudice di primo grado in ordine al quantum debeatur, articolando quattro submotivi.
Sub I, l'appellante lamenta che il Giudice avrebbe errato nell'applicare il criterio valutativo del C.T.U. in luogo di quello della comparazione tra il prezzo pagato e il valore di mercato di ciascuna pietra al momento dell'acquisto, e quindi della differenza fra il valore del patrimonio del danneggiato e il valore che esso avrebbe avuto se l'obbligazione fosse stata adempiuta. Questo costituisce l'unico criterio utilizzabile, data l'esigenza di garantire lo status quo ante e quindi l'eventuale perdita subita proprio in quel momento, scongiurando l'eventualità di un arricchimento della CP_1
Sub II, rileva come il Giudice avrebbe altresì errato nell'applicare i listini
Rapaport, riferiti ai valori all'ingrosso, essendosi le compravendite svolte al dettaglio. 12
Sub III, afferma l'erroneità del parametro del valore di realizzo del diamante, per la quale il C.T.U. ha usato il listino Rapaport con riduzione del
40%.
Al contrario, poichè il realizzo è operazione sottoposta a variabili di carattere meramente soggettivo, l'unico valore possibile era quello del prezzo medio al dettaglio al momento dell'acquisto, e a tal fine doveva tenersi conto del Listino IDEX, ovvero del listino Rapaport maggiorato di un ricarico che tenga conto della natura di vendita al dettaglio, e non inferiore al 100%.
Neppure è stato considerato che i diamanti sono di categoria senz'altro superiore a quella trattata nei mercati internazionali, e che il consulente di parte ha eseguito un'analisi di mercato su vari siti specializzati del settore, rilevando prezzi che scaturiscono da quotazioni Rapaport con una maggiorazione che oscilla tra il 40% ed il 100%.
Sub IV, rileva come la quantificazione del presunto valore di realizzo risulti del tutto apodittica, non giustificandosi né il ricorso al listino Rapaport, che
è riferito all'ingrosso, né la sua decurtazione del 40%.
La valutazione risulta comunque viziata da errori di calcolo: il C.T.U. avrebbe omesso di scorporare l'I.V.A. compresa ordinariamente nel prezzo di acquisto dei diamanti, e non considerata nel listino Rapaport;
inoltre, non NT sarebbero stati considerati i costi e servizi accessori offerti da , tutti compresi nel prezzo finale.
Sub V, nell'ipotesi di ritenuta responsabilità della banca, ribadisce il Pt_1 concorso di colpa della nella produzione dell'evento dannoso ex art. CP_1
1227 c.c., che, con l'uso dell'ordinaria diligenza, avrebbe potuto rendersi conto del minor valore delle pietre, anche rivolgendosi ad uno stimatore;
con la conseguente necessità di operare una riduzione del risarcimento preteso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. – La sentenza merita integrale conferma.
4.1 – Il primo motivo, con il quale l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il contributo causale di Pt_1 nell'operazione di acquisto dei diamanti, è infondato.
Quanto alla nullità della testimonianza di si ricorda Testimone_1 che, anche in assenza di un provvedimento che pronunci sull'eccezione, 13
secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., 06/04/2023, n.
9456; (Cass., Sez. Un., 23 settembre 2013, n. 21670) “l'eccezione di nullità della testimonianza resa da teste incapace ai sensi dell'articolo 246 c.p.c. va infine coltivata con la precisazione delle conclusioni, di cui all'articolo 189
c.p.c., intendendosi con ciò l'elencazione, effettuata in modo preciso e puntuale, sulla base di quanto emerso durante il corso della trattazione e dell'istruzione probatoria, delle domande ed eccezioni rivolte al giudice, ivi comprese le eventuali richieste istruttorie: precisazione delle conclusioni volta
a fissare definitivamente l'ambito entro cui il giudice dovrà provvedere, fatto salvo quanto rilevabile d'ufficio, ma ancor prima, come bene evidenziato in dottrina, a soddisfare il dispiegamento del contraddittorio, nella sua espressione più ampia, ed in particolare l'esigenza di ciascuna parte di conoscere la formulazione definitiva delle domande dell'altra, contando sulla definitività di tale formulazione, quando ne compirà l'esame critico nello svolgimento degli scritti difensivi.”
Si è anche affermato che “L'esigenza di reiterazione si ricollega alla previsione del terzo comma dell'articolo 157 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha rinunciato «anche tacitamente», e si inquadra nella prospettiva di ordine generale ― rafforzata dalla previsione di rinuncia tacita di cui si è appena detto ― concernente il trattamento che riceve, in sede di precisazione delle conclusioni, la mancata riproposizione delle richieste istruttorie.”
Nel caso in esame, l'incapacità a testimoniare del è stata Tes_1 eccepita con la memoria ex art. 183 c.p.c. del 9 ottobre 2021, e, subito dopo l'escussione del teste (verbale 25 ottobre 2022), è stata eccepita la nullità della relativa deposizione. L'eccezione non è stata però riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, sicchè essa deve intendersi rinunciata.
La testimonianza del ha dato chiara illustrazione del Tes_1
Parte comportamento tenuto dai funzionari di nella circostanza: essi hanno consegnato alla la brochure, il grafico e le quotazioni sul Sole 24 Ore CP_1
(Doc. 1, 2, 3), ed hanno affermato che si trattava di operazione priva di rischi, redditizia, esentasse e comodamente liquidabile, e che l'andamento di mercato dei diamanti poteva essere controllato consultando la detta testata. 14
Quanto alla testimonianza di , è nota l'irrilevanza di ogni NTroparte_5 testimonianza de relato actore, sicchè essa, avendo la teste riferito di quanto appreso da , può essere considerata solo per la parte in cui ha CP_1 riferito di avere a sua volta acquistato due diamanti tramite la stessa filiale,
e che questo avvenne su proposta di due funzionari della banca, uno dei quali è lo stesso di cui riferisce la Per_3 CP_1
Parte In ogni caso, ha espressamente riconosciuto il proprio ruolo di
“segnalatrice” nella vicenda, ha ammesso di avere consegnato alla la CP_1 brochure, e mai ha contestato di averle consegnato anche grafico e quotazioni;
e questo in perfetta coerenza con l'accordo di collaborazione NT stipulato con (doc. 30), che contemplava appunto la disponibilità della Con banca “a collaborare con informando i propri clienti sulla possibilità di acquistare diamanti”, e la impegnava a consegnare alla clientela “materiale Con divulgativo predisposto a cura e spese di ”.
Per quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio non possa in quanto tale fondare una responsabilità di nei confronti della Pt_1 CP_1 vanno certamente condivise le conclusioni di AGCOM con riguardo alla NT scorrettezza della pratica commerciale di , che si è realizzata ed è stata favorita proprio dal canale di vendita di cui la società si è avvalsa, costituito dai funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sui propri investimenti.
Risulta all'evidenza la rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante delle caratteristiche dell'investimento, presentato alla clientela quale investimento in un “bene rifugio” in grado di conservare ed accrescere il suo valore nel tempo, di agevole liquidabilità e alienabilità.
Assolutamente decisivo è comunque l'avere presentato il prezzo praticato dal venditore e pubblicato sul Sole 24 Ore come quotazione di mercato, come risulta da pag. 4 della brochure consegnata alla assieme alle pretese CP_1 quotazioni (“è l'unica azienda del settore a pubblicare regolarmente sulle principali testate economiche le quotazioni dei diamanti da investimento”).
L'attività di informazione e promozione dell'acquisto dei diamanti presso la operata da non può quindi essere messa in discussione;
e, in CP_1 Pt_1 questo quadro fattuale, del tutto irrilevanti sono le espressioni che si leggono 15
NT nella documentazione di , che parlano di attività di “mero orientamento”, senza assunzione di alcuna responsabilità.
La piena derivazione causale del danno subito dalla dall'attività di CP_1
risulta quindi sicuramente provata. Pt_1
4.2 - Venendo alla contestata sussistenza di una responsabilità da contatto sociale, oggetto del secondo motivo di appello, si osserva che , Pt_1 di cui la era cliente da tempo (così come lo era la figlia), in quanto CP_1 esercente un'attività professionale qualificata era tenuta nei suoi confronti all'adempimento di obblighi di protezione ed informazione.
Al contrario, ha proposto alla un'opportunità di investimento Pt_1 CP_1 sapendo o dovendo sapere che le informazioni trasmesse alla cliente erano inattendibili e in parte – le pretese “quotazioni” pubblicate sul Sole 24 Ore - addirittura false e fuorvianti, in evidente violazione degli obblighi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.; ed ha messo a disposizione di venditore propri funzionari e propri locali, curando i vari passaggi dell'acquisto. In forza del contatto con , la ha quindi Pt_1 CP_1 maturato un affidamento incolpevole sulla convenienza dell'affare.
E' noto che per “contatto sociale” si intende il rapporto, privo di base contrattuale, che intercorre tra due soggetti, dei quali uno pone affidamento in un dovere di diligenza gravante in capo al secondo, in virtù delle sue specifiche competenze tecniche e professionali. Esso è idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c., che contempla a tale fine anche “ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”; ed il contenuto di tale obbligo si sostanzia nell'espletamento dell'attività con un'adeguata diligenza, al fine di evitare il verificarsi di pregiudizi in capo al soggetto con cui sia venuto in contatto.
Sottolinea l'appellante che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, per affermare una responsabilità da contatto sociale il danno deve essere
“derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante” (Sez. 1, Sentenza n. 11642 del
11/07/2012 - Rv. 623269 - 01). 16
E' sin troppo agevole individuare tale regola di condotta nell'art. 1759 c.c., applicabile anche alla c.d. “mediazione atipica onerosa” come quella che è stata svolta da BPPM, costituente in realtà mandato: il mediatore “è tenuto a comportarsi secondo buona fede e correttezza e a riferire, perciò, alle parti le circostanze, da lui conosciute o conoscibili secondo la diligenza qualificata ex art. 1175 c.c. propria della sua categoria, idonee ad incidere sul buon esito dell'affare, senza che le eventuali più penetranti verifiche a ciò necessarie postulino il previo conferimento di specifico incarico (…)” (Sez. 2 - , Ordinanza
n. 15577 del 16/05/2022 - Rv. 665164 - 01). Ed è utile anche il richiamo all'art. 5 del Codice del consumo, per il quale le informazioni al consumatore, “da chiunque provengano”, devono essere “tali da assicurare la consapevolezza del consumatore”; già si sono dette le ragioni per cui le informazioni fornite da BPPM vanno ritenute false e fuorvianti.
Non merita a questo punto di essere esaminata la questione relativa ad una concorrente responsabilità contrattuale di BPPM, per essere l'attività di promozione riconducibile alle attività connesse a quella bancaria;
fermo restando che l'attuazione dell'art. 106, comma 1, lett. c) del Testo unico bancario va ora alla Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015
(Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari).
Il motivo va quindi disatteso.
4.3 – Le plurime doglianze contenute nel terzo motivo di gravame vanno affrontate tenendo ben presente che il risarcimento del danno deve reintegrare pienamente il creditore, che si deve trovare nella condizione economica in cui si sarebbe trovato se l'illecito non si fosse verificato.
Poichè può dirsi certo che, in assenza dell'attività di promozione di , Pt_1 la mai avrebbe acquistato diamanti, neppure da altro venditore, bene CP_1 ha fatto il Tribunale a prendere in considerazione non il corretto valore di acquisto dei beni in allora, ma il loro valore di realizzo al momento dell'instaurazione del giudizio. Entrati i beni nel patrimonio della CP_1 unico modo di stimare il pregiudizio subito è considerare la differenza fra quanto è stato pagato per l'acquisto, comprendendo ovviamente l'I.V.A. e una quota - non precisabile - riferita ai servizi accessori, e quanto sia ricavabile dalla rivendita. 17
Non può certo stupire che vi sia una differenza fra il valore al dettaglio, che
è il valore di un bene venduto da un commerciante che acquista prodotti e li rivende al privato, e il valore di realizzo da parte di un privato come la CP_1 poichè, secondo il C.T.U., un diamante non può che essere rivenduto ad un commerciante, il valore di realizzo deve tenere conto del lucro che il commerciante vorrà ricavare dalla successiva rivendita;
e questo non comporta arricchimento alcuno per la CP_1
Unica questione rilevante è quindi la correttezza della stima del valore di realizzo.
Il C.T.U. ha precisato che la vendita di un diamante da parte di un privato non è di facile attuazione, e può rivolgersi solo verso le gioiellerie o le case d'aste, e, talvolta, verso qualche “compro oro”. La valutazione, che rimane solo una semplice indicazione di prezzo, ad avviso del C.T.U. deve per questo essere prudenziale, dipendendo anche dalla trattativa, dal momento economico e dalla domanda del settore.
Il riferimento al listino Rapaport, con una riduzione del 40%, non appare affatto illogico. La C.T.U. è perfettamente conscia del fatto che il listino internazionale Rapaport Diamond Report è il riferimento nelle transazioni fra professionisti, grossisti e commercianti;
ma precisa che i primi acquistano fino ad un 40-45% in meno, e i secondi, che acquistano dai grossisti, fino ad un 25-30% in meno, con la conseguenza che sarebbe invece illogico, per individuare il prezzo al dettaglio, utilizzare detto listino con una maggiorazione del 40-100% che tenga conto della natura dell'operazione.
La stessa indagine di mercato operata dal consulente di parte sui Pt_1 prezzi di 61 diamanti in vendita su vari siti specializzati del settore risulta di ben scarsa utilità, dato che non tiene conto non solo della trattativa individuale, ma anche del fatto che si tratta di commercianti, e che tale prezzo comprende non solo l'I.V.A., ma anche il necessario ricarico.
Nell'ambito di un giudizio comunque ispirato a criteri equitativi ex art. 1226 c.c., sia pure di equità non pura ma circostanziata, il riferimento al listino Rapaport, con detrazione del 40%, può essere certamente confermato per determinare il valore di realizzo. 18
Non si vedono infine ragioni per riconoscere un concorso di colpa della nella determinazione del danno, non potendosi credere che ella CP_1 dovesse dubitare che quelle che le venivano presentate come “quotazioni”, in realtà tali non fossero.
Anche il terzo motivo è quindi infondato.
5. - Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo
2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad Euro 52.000,00, come dichiarato dall'appellante, e l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 472/2024 del Tribunale di Trento, lo rigetta, confermando la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che si liquidano in Euro 8.469,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Trento, 23 settembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo