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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 13440/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Relatore dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13440/2024 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Torino alla Via San Marino n. 133/a presso lo studio dell'avv.
BARBA SEBASTIANO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in PINEROLO il 15/07/1989.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n. 58 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989).
Dal matrimonio sono nate due figlie, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Pinerolo in data 22/01/2002.
Con ricorso depositato il 30/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINEROLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
REVOCA il contributo del sig. al versamento in favore delle figlie, già da molto Parte_1 tempo divenute economicamente indipendenti e titolari ciascuna di una propria distinta residenza;
DISPONE il versamento di un assegno a titolo di concorso al mantenimento a carico del sig.
[...] ed in favore della sig.ra di e. 300,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di Pt_1 Parte_2 ogni mese e con rivalutazione ISTAT
DA' ATTO dell'assenso del sig. a che la sig.ra continui a vivere Parte_1 Parte_2 nella casa coniugale, sita in Via Provinciale n 202 in Cumiana, senza con ciò alcuna diminuzione del diritto di comproprietà del sig. su detto immobile;
Parte_1
DA' ATTO che le parti si danno fin d'ora reciproco assenso all'espatrio e si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni rapporto economico-patrimoniale tra di loro e di non avere pretese pregresse l'uno nei confronti dell'altra, dovendosi intendere in caso qui rinunciate.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
07/03/2025.
Il Presidente relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Relatore dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13440/2024 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Torino alla Via San Marino n. 133/a presso lo studio dell'avv.
BARBA SEBASTIANO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in PINEROLO il 15/07/1989.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n. 58 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989).
Dal matrimonio sono nate due figlie, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Pinerolo in data 22/01/2002.
Con ricorso depositato il 30/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINEROLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
REVOCA il contributo del sig. al versamento in favore delle figlie, già da molto Parte_1 tempo divenute economicamente indipendenti e titolari ciascuna di una propria distinta residenza;
DISPONE il versamento di un assegno a titolo di concorso al mantenimento a carico del sig.
[...] ed in favore della sig.ra di e. 300,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di Pt_1 Parte_2 ogni mese e con rivalutazione ISTAT
DA' ATTO dell'assenso del sig. a che la sig.ra continui a vivere Parte_1 Parte_2 nella casa coniugale, sita in Via Provinciale n 202 in Cumiana, senza con ciò alcuna diminuzione del diritto di comproprietà del sig. su detto immobile;
Parte_1
DA' ATTO che le parti si danno fin d'ora reciproco assenso all'espatrio e si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni rapporto economico-patrimoniale tra di loro e di non avere pretese pregresse l'uno nei confronti dell'altra, dovendosi intendere in caso qui rinunciate.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
07/03/2025.
Il Presidente relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.