Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 24/04/2026, n. 7454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7454 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07454/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02762/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2762 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Scala, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- del decreto n. -OMISSIS- di rigetto del riconoscimento della domanda di emersione dal lavoro irregolare n. -OMISSIS- emesso il -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-;
- nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa LE IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
Con il presente gravame, il ricorrente nel premettere che:
i) “ In data -OMISSIS-, ai fini della formalizzazione del rapporto di lavoro, di cui alla presente causa il datore di lavoro richiedente, sig.ra -OMISSIS-presentava domanda di emersione ”;
ii) “ Successivamente la medesima inviava in data -OMISSIS-Comunicazione Obbligatoria al Ministero del Lavoro ”;
iii) “ Dopo circa un anno in cui il ricorrente prestava attività lavorativa in qualità di domestico, questi veniva verbalmente licenziato dalla datrice, la quale pare non avesse mai versato i relativi previdenziali dovuti”
iv) “ Successivamente il ricorrente veniva a sapere dalla Prefettura di -OMISSIS-che la sua domanda era stata rigettata in quanto inammissibile, essendo stata disconosciuta dalla datrice di lavoro ”,
chiede l’annullamento del decreto in epigrafe, con cui la Prefettura di -OMISSIS-ha disatteso la sua domanda di emersione dal lavoro irregolare, limitandosi a tal fine ad affermare di aver “ ricevuto effettivamente la promessa di assunzione, poi confermata dalla comunicazione unica, quale collaboratore domestico (e pur se il datore di lavoro non aveva pagato il contributo) vi erano tutti i requisiti di legge per l’accoglimento della domanda di regolarizzazione ”.
L’amministrazione si costituiva in giudizio, versando in atti tutta la relativa documentazione, ivi compreso il decreto avversato.
All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 13 marzo 2026, nessuna delle parti compariva. La causa veniva, dunque, trattenuta in decisione previo avviso a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., dell’esistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso per assoluta genericità dei motivi proposti.
Il ricorso non può essere accolto in ragione dell’estrema genericità dei profili di illegittimità ivi assunti, non avendo parte ricorrente in alcun modo argomentato né, tanto meno, documentato quanto apoditticamente affermato in atti, circa l’asserita sussistenza di “ tutti i requisiti di legge per l’accoglimento della domanda di regolarizzazione ” di cui si lamenta il mancato accoglimento.
Parte ricorrente ha, poi, del tutto trascurato di produrre in giudizio, non solo l’atto avversato (comunque, debitamente versato da parte resistente), ma anche ogni altra documentazione a supporto delle circostanze di fatto addotte a supporto della riferita illegittimità, limitandosi apoditticamente ad invocare un proprio preteso “ diritto alla regolarizzazione in Italia … , tramite il rilascio di un permesso per attesa occupazione ” in ragione di una - quanto mai astratta – “ nullità e … illegittimità dell’atto impugnato, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali ”.
In conclusione, per le suesposte ragioni, il gravame proposto avverso il decreto in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile in considerazione della sua assoluta approssimazione, ivi mancando nell’atto introduttivo, oltre che una compiuta “ esposizione sommaria dei fatti ”, finanche il riferimento a quei “ motivi specifici ” che ai sensi dell’art. 40 c.p.a. il ricorso introduttivo deve contenere.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare le spese di lite, non avendo parte resistente svolto alcuna difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RB AL, Presidente FF
LE IC, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| LE IC | RI RB AL |
IL SEGRETARIO