TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 266/2025 VG.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09/01/2025 da
1) Parte_1
Nato il 19/08/1973 in MILANO, cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
con l'Avv. Sonia Gaiola
presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata il [...] a [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. , C.F._2 residente in [...]
con l'Avv. Sonia Gaiola presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in 21/03/2008
(anno 2008 atto n. 482 reg. parte 1 serie)
In separazione dei beni. con i seguenti figli: nato il [...] in [...], C.F. Persona_1
, cittadino italiano, residente in [...] minore C.F._3
di età;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso il padre.
2) La casa familiare sita a Milano, Via Baroni Costantino N. 51 di proprietà esclusiva del signor
[...]
resterà definitivamente assegnata al padre che continuerà ad abitarla con il figlio Parte_1
minorenne;
3) la signora contribuirà al mantenimento diretta del figlio quando Parte_2
andrà a trovarla, frequentazione che verrà concordata tra i genitori e sentito, in via Per_1
prevalente, la decisione del figlio compatibilmente con i suoi impegni scolastici Per_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Milano, 21/03/2008
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Susanna Terni
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG