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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.10413/2023 R.G. promossa da
, n. il 22/10/1994 a VILLARICCA (NA), rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. ARIELLO MARIO come da procura in atti
- ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dagli avv. MARZOCCHELLA AMODIO e BRANCACCIO ANTONIO come da procura in atti
- resistente
Oggetto: opposizione ATP
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va rilevato che con decreto ritualmente comunicato alle parti
è stata disposta per l'udienza del 09.01.2024 la trattazione scritta e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
2. Con ricorso depositato in data 16.08.2023 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c. (nel quale era stata accertato un'invalidità nella misura del 74%), ha proposto opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione oggetto della pretesa (pensione di inabilità).
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con CP_1
conferma delle conclusioni della CTU.
3. Va in primo luogo verificata la tempestività della presente opposizione.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Nel caso in esame, l'opposizione risulta instaurata nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, essendo stato quest'ultimo presentato in data 22.07.2023 e l'opposizione depositata in data 16.08.2023 .
4. Passando all'esame della domanda, il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione» e l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad
2 un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve essere formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
5. Alla luce di quanto innanzi, tenuto conto delle doglianze specifiche formulate dalla parte il Tribunale ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali.
Il CTU dott. , nominato nella presente fase (cfr. consulenza in Persona_1
atti), dopo una ampia e motivata valutazione medico legale ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità.
3 Il CTU, in particolare, ha accertato che il ricorrente è affetto da: “sclerosi multipla recidivante-remittente con EDSS di 5; ipotiroidismo in trattamento farmacologico sostitutivo;
esoftalmo destro da pregressa somministrazione di boli di cortisonici per trattare la sclerosi multipla.” In relazione alle singole patologie il CTU ha specificato: “Per la sclerosi multipla con EDSS di 5 è attribuibile una percentuale invalidante del 75% in ottemperanza alla voce (di cui al testo “Sclerosi Controparte_2
Multipla o altre malattie demielinizzanti (EDSS maggiore di 3, ma minore di 6) 71-80%;
Per l'esoftalmo destro in uno con lo strabismo sinistro è proponibile l'attribuzione di una percentuale invalidante dell'11% in analogia al riferimento tabellare n. 8004: “cicatrici deturpanti del naso, 11%”.
Il CTU ha pertanto concluso riconoscendo in capo al ricorrente uno stato invalidante quantificabile nella misura del 78%.
Le motivate conclusioni del CTU nominato nella presente fase trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Sulla base degli esiti dell'accertamento peritale espletato in questa fase, peraltro sostanzialmente conforme a quelli precedentemente acquisisti, il ricorso va rigettato.
6. Parte ricorrente, soccombente, può essere esonerata dal pagamento delle spese processuali, avendo prodotto l'autodichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. con sottoscrizione personale della parte (cfr. Cass.
n. 5363/12). Le spese di CTU del processo ex art. 445 bis c.p.c., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
4 - spese irripetibili;
- pone definitivamente a carico dell' le spese dell'accertamento peritale, CP_1
liquidato in atti.
Si comunichi.
Aversa, 10.01.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Stefania Coppo
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