Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 07/01/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00182/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12890/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12890 del 2022, proposto da TO AS, IC PA, TO ZI, VA IC, ER TO ED CC OS, rappresentati e difesi dall'avvocato TO De Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Ministero per la Pubblica Amministrazione, ciascuno in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , Guardia di Finanza Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria legale in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
e il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato avvio delle procedure di negoziazione e concertazione del trattamento di fine rapporto e della conseguente istituzione della previdenza complementare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa AT AP;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, con l’atto introduttivo del giudizio, proponevano le domande di accertamento e condanna indicate in epigrafe.
L’Amministrazione finanziaria si costituiva in giudizio, resistendo alla descritta iniziativa processuale.
Con atto depositato nel fascicolo di causa il 4 novembre 2025 i ricorrenti dichiaravano di rinunciare al ricorso.
All’udienza straordinaria del 14 novembre 2025 la causa era trattenuta in decisione.
La rinuncia depositata, in quanto non proveniente da difensore munito di procura speciale, e non sottoscritta personalmente dai ricorrenti, non presenta le formalità richieste dall’art. 84 c.p.a. ai fini dell’estinzione del giudizio. Cionondimeno il Collegio ne desume, ai sensi dell’art. 84 comma 4 c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse, in capo ai ricorrenti stessi, alla decisione del ricorso.
Per conseguenza, si ritiene che la causa vada definita con sentenza di improcedibilità, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera ‘c’ c.p.a.
Le spese di lite vengono compensate, vista a peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DE NA, Presidente FF
AT AP, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT AP | DE NA |
IL SEGRETARIO