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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/12/2025, n. 9210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9210 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 29326/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dr.ssa Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 29326/2024 R.G. promossa dalla: già (P. IVA ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona dei Legali Rappresentati pro-tempore, Dr. e Dr. Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Majocchi (C.F. , elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio dello stesso WE BRIDGE – Tax Legal Compliance, sito in Milano, via
Larga n. 9;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P. I.V.A. , in persona titolare Controparte_3 P.IVA_2
, con sede in Fiano Romano (RM), in Via Venezia n. 33/A; Controparte_3
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E CONTRO
(C.F. ), in proprio e nella qualità di titolare di titolare Controparte_3 C.F._2 dello , residente in [...]
33/A;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE pagina 1 di 9 OGGETTO: locazione operativa.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data 20.10.2025 (cfr. p.v. di udienza del 22.10.2025), da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisto il processo verbale della udienza in data 16.1.2025 contenente anche la dichiarazione di contumacia delle parti Resistenti;
il processo verbale dell'udienza del 22.10.2025, osserva:
- con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. la Società (nel prosieguo Pt_1 Parte_1 anche solo promuoveva il giudizio nei confronti dello Pt_1 [...]
e del Signor , in proprio e nella sua Controparte_3 Controparte_3 qualità di titolare del predetto Studio (nel prosieguo anche solo Resistenti) al fine di ottenere il pagamento: degli importi dovuti a titolo di canoni di locazione scaduti e non pagati, oltre interessi di mora;
della penale per inadempimento contrattuale;
dell'indennizzo per mancata restituzione dei Beni locati e la restituzione dei Beni oggetto della locazione relativi ai contratti di locazione operativa n. 125-32944 (di seguito anche Contratto A) e n. 125-33888 (di seguito anche Contratto B), stipulati rispettivamente in data 26.3-11.7.2019 e in data 19.6-11.7.2019
(cfr. doc. n. 2, pg. 1 e pg. 7 di Parte Ricorrente);
- sia il Contratto A che il Contratto B, relativi alla locazione rispettivamente di “BZ C454 +
Konica Minolta” e “n. 3 PC;
n. 1 HP ML 30 PROC. XEON Pt_3 Persona_1
HP; 1 1 PC;
1 ; 1 , avevano CP_4 CP_5 Controparte_6 entrambi durata di 60 mesi e prevedevano il pagamento di un canone mensile netto di € 135,00
(I.V.A. esclusa), il primo contratto, ed € 168,00 (I.V.A. esclusa), il secondo contratto, da corrispondersi trimestralmente in via anticipata;
- parte resistente effettuava i pagamenti di soli 16 canoni di locazione mensili, relativi al
Contratto A, per un importo complessivo di € 2.160,00 (I.V.A. esclusa), e di 5 canoni trimestrali relativi al Contratto B, per complessivi € 2.520,00 (I.V.A. esclusa);
- con raccomandata datata 30.3.2021 (ricevuta il 19.4.2021), relativa al Contratto A, e raccomandata datata 19.7.2021 (ricevuta il 8.9.2021), relativa al Contratto B (cfr. doc. 6 del pagina 2 di 9 fascicolo della Ricorrente), comunicava la risoluzione dei contratti di locazione Pt_1 operativa per inadempimento ai sensi dell'articolo 12 delle Condizioni Generali, chiedendo il pagamento del dovuto e la restituzione di Beni oggetto della locazione operativa;
- successivamente, azionava la procedura di negoziazione assistita che, tuttavia, aveva Pt_1 esisto negativo (cfr. docc. nn. 8 e 9 del fascicolo di;
Pt_1
- la Società ricorrente, pertanto, si vedeva costretta a intentare il presente procedimento chiedendo:
“
1. EL ME
1.1. accertare l'intervenuta risoluzione di Contratti n. 12533888 e n. 12532944, intimata da
[...] in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 - Condizioni Generali dei Parte_1
Contratti e dell'art. 1456 c.c., e per l'effetto,
1.2. condannare, per tutto quanto esposto in atti, i Resistenti e Controparte_3
, in via solidale tra loro, al pagamento dell'importo complessivo di Euro Controparte_3
22.948,63 come meglio quantificato e dettagliato in atti, oltre interessi (moratori ex D. Lgs. 231/2002 sugli importi di cui alle fatture insolute ed ex art. 1284 c. 4 c.c. sulle altre somme) ed oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno.
1.3. condannare i Resistenti, in solido tra loro, alla restituzione dei Materiali A e B (come meglio dettagliati al punto 2 del Ricorso introduttivo), a proprie cure e spese prendendo appuntamento con
l' inviando una e-mail al seguente indirizzo: Controparte_7 Email_1
[... IN VIA ISTRUTTORIA
Con ogni riserva.
3. IN OGNI CASO
Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, anche per la procedura di negoziazione assistita esperita, come da separata nota spese.”.
All'esito della discussione finale il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Le domande formulate dalla sono fondate e meritano accoglimento. Parte_1
In primo luogo, si rileva che il contraddittorio è stato correttamente instaurato nei confronti dei
Resistenti che non si sono costituiti.
pagina 3 di 9 La ha offerto, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., la prova della fondatezza della propria Pt_1 Pt_1 pretesa producendo i contratti di locazione operativa n. 125-32944 (di seguito anche Contratto A) e n.
125-33888 (di seguito anche Contratto B), stipulati rispettivamente in data 26.3-11.7.2019 e 19.6-
11.7.2019 (cfr. doc. n. 2, pg. 1 e pg. 7 di Parte Ricorrente), e recanti le sottoscrizioni della parte resistente, nonché le fatture di acquisto del “Materiale” dal OR (cfr. doc. n. 3, pg. 1 e pg. 4 di e il Documento di Trasporto attestante la consegna dei Beni al Conduttore (cfr. doc. n. 4 di Pt_1
Parte Ricorrente).
Ebbene, il creditore che deduca la sussistenza di un inadempimento o di inesatto adempimento da parte del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, fatto costitutivo del credito, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione, fatto estintivo dello stesso o di una sua parte (cfr. C. Cass. nr.
15659/2011; nr. 13533/2001).
Nel caso di specie, parte resistente non costituendosi in giudizio - pur essendo stata formalmente citata
- non ha fornito alcuna prova contraria alle allegazioni di parte ricorrente, così che è possibile affermare che il rapporto obbligatorio tra le parti non risulta contestato.
Allo stesso modo, la Società Ricorrente risulta avere provato l'intervenuta risoluzione dei Contratti di locazione operativa A e B, rispettivamente tramite lettera datata 20.3.2021 (ricevuta il 19.4.2021- cfr. doc. n. 6 della Ricorrente) per il primo e comunicazione datata 19.7.2021 (ricevuta via pec il 8.9.2021) per il secondo, a causa dell'inadempimento della parte Resistente (cfr. doc. nr. 6 del fascicolo di parte
Ricorrente). difatti, si è correttamente avvalsa della clausola risolutiva ai sensi dell'articolo Pt_1
1456 c.c. (precludendo, in tale modo, ogni valutazione discrezionale da parte del Giudice in ordine alla importanza dell'inadempimento) prevista dall'articolo 12, primo comma, delle Condizioni Generali di
Contratto che recita: “Ai sensi dell'articolo 1456 c.c. ha facoltà di risolvere di Parte_2 diritto il contratto di locazione senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio di una lettera raccomandata a.r. o tramite P.E.C., posta elettronica certificata, contenente la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola, nei seguenti casi: … omissis …- qualora il
Conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni al pagamento in favore di Parte_2 anche di uno solo dei canoni e di ogni altro importo contrattualmente dovuto … omissis …”.
pagina 4 di 9 Si evidenzia, che il predetto articolo 12 delle Condizioni Generali di Contratto è contenuto in clausole oggetto di doppia firma, circostanza questa sufficiente a garantire l'effettiva presa di coscienza delle stesse da parte dell'aderente al formulario. Infatti, la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. (cfr.
C. Cass. n. 15365/2010; n. 20818/2006) non ha carattere vessatorio e, comunque, è stata oggetto di specifica doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c., previa individuazione sia numerica che della rubrica, come pacifico in atti (cfr. doc. n. 2, pg. 1 e pg. 7 del fascicolo di Parte Ricorrente). Pertanto, si accerta che il contratto di locazione operativa nr. 125-32944 (del 26.3-11.7.2019) è stato legittimamente risolto da il 19.4.2021, mentre il contratto n. 125-33888 (del 19.6-11.7.2019) Pt_1
è stato risolto in data 8.9.2021.
Deve, altresì, essere accolta la richiesta di di condanna dei Resistenti al pagamento della Pt_1 somma complessiva di € 22.948,63 (così come precisata nella nota di precisazione del credito depositata telematicamente il 20.10.2025) relativa: alle fatture insolute, alla penale per la risoluzione anticipata del contratto, all'indennizzo per la mancata restituzione dei Beni nonché alle spese legali stragiudiziali. In particolare, la penale richiesta da Parte Ricorrente non ha carattere vessatorio (cfr. C.
Cass. n. 470/2014; n. 23965/2004; n. 20744/2004) e, comunque, è stata oggetto di specifica doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c., previa sua individuazione sia numerica che della rubrica, come pacifico in atti. La richiesta di tale importo, inoltre, non consente alla Società locatrice di ottenere più di quanto avrebbe ottenuto con il fisiologico andamento del contratto stesso, ovverosia di ottenere un vantaggio dalla risoluzione per inadempimento della controparte, bensì proprio quanto la regolare esecuzione del contratto avrebbe fruttato. Tale richiesta, peraltro, è conforme al principio per il quale, a fronte della risoluzione del contratto, il risarcimento dovuto dal debitore, il cui inadempimento sia allo stesso imputabile, comprende l'equivalente del profitto che il creditore avrebbe conseguito se il contratto avesse avuto regolare esecuzione (cd. lucro cessante).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, merita accoglimento la domanda della Società Ricorrente volta ad ottenere il pagamento dell'importo complessivo di €22.948,63, come di seguito calcolato:
• € 3.257,23 (I.V.A. inclusa), per i canoni parzialmente insoluti di cui alle fatture nn. 774388, 16038,
74187, 832735, 1311648, 950919, 1195792, 1494984, 1138387, 1505691, 529587, 188733,
1308898 relative al Contratto A e B (cfr. doc. n. 5 di parte Ricorrente);
pagina 5 di 9 • € 1.620,00 (I.V.A. esclusa) per la penale per la risoluzione contrattuale anticipata del Contratto A prevista dall'articolo 13, 2° comma, delle Condizioni Generali di contratto, calcolata nella misura
“pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la comma di tre canoni periodici”
(n. 36 trimestri mancanti alla scadenza contrattuale dal 1.4.2021 al 1.3.2024, pari ad € 4.860,00 (€
135,00 X 36) : 3);
• € 2.106,00 (I.V.A. esclusa) per la penale per la risoluzione contrattuale anticipata del Contratto B prevista dall'articolo 13, 2° comma, delle Condizioni Generali di contratto, calcolata nella misura
“pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la comma di tre canoni periodici”
(n. 12 trimestri mancanti alla scadenza contrattuale dal 1.10.2021 al 1.7.2024, pari ad € 6.048,00 (€
504,00 X 12) : 3);
• € 6.075,00 per indennizzo da mancata restituzione del Materiale relativo al Contratto A, ai sensi dell'articolo 14 delle Condizioni Generali di Contratto che recita: “In caso di ritardo nella restituzione, fermo restando il diritto del Locatore di agire nelle sedi più opportune per il recupero forzoso del Materiale, il Conduttore dovrà continuare a corrispondere a a titolo Parte_2 di indennizzo, gli importi che verranno calcolati sulla base dei periodi di fatturazione concordati e previsti dalle Condizioni Particolari di Contratto, sino all'effettiva restituzione del Materiale e salvo il risarcimento del maggior danno che dovesse risultare all'esito di ogni più opportuna verifica delle condizioni del Materiale restituito”, calcolato moltiplicando il valore del canone mensile (€ 135,00 I.V.A. esclusa) per il numero di mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto (19.4.2021) e quella della precisazione del credito (13.1.2025);
• € 7.650,00 per indennizzo da mancata restituzione del Materiale relativo al Contratto B, ai sensi dell'articolo 14, 4° comma, delle Condizioni Generali di Contratto che recita: “In caso di ritardo nella restituzione, fermo restando il diritto del Locatore di agire nelle sedi più opportune per il recupero forzoso del Materiale, il Conduttore dovrà continuare a corrispondere a
[...]
a titolo di indennizzo, gli importi che verranno calcolati sulla base dei periodi di Parte_2 fatturazione concordati e previsti dalle Condizioni Particolari di Contratto, sino all'effettiva restituzione del Materiale e salvo il risarcimento del maggior danno che dovesse risultare all'esito
pagina 6 di 9 di ogni più opportuna verifica delle condizioni del Materiale restituito”, calcolato moltiplicando il valore del canone mensile (€ 504,00 I.V.A. esclusa) per il numero di mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto (8.9.2021) e quella della precisazione del credito (13.1.2025);
• € 62,40 in base al disposto dell'articolo 6 del D. Lgs. 231/2025 per le spese di recupero del credito.
Risultano, inoltre, dovuti alla Società anche gli interessi di mora, come da domanda, alla Pt_1 luce della previsione contrattuale di cui all'articolo 6 delle “Condizioni Generali del Contratto di
Locazione di beni mobili” contenute nei Contratti A e B.
Ne consegue che deve essere accolta anche la domanda di restituzione dei beni oggetto del contratto di locazione operativa n. 125-32944 (stipulato il 26.3-11.7.2019) e n. 125-33888 (stipulato in data 19.6-
11.7.2019) in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 13, 1° comma, delle Condizioni Generali di
Contratto che recita: “A seguito dell'intervenuta risoluzione di diritto del Contratto il Conduttore dovrà restituire immediatamente il Materiale nel luogo indicato dal Locatore e pagare i corrispettivi periodici maturati fino alla data della risoluzione maggiorati degli eventuali interessi di mora al tasso indicato dalle Condizioni Particolari, nonché di ogni spesa, oneri o tributo che Parte_2 abbia sopportato in ragione di detta risoluzione o che sia a questa dovuta in forma del presente contratto.”
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, secondo le vigenti Tariffe Professionali (D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, così provvede:
1. accerta l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione operativa nr. 125-32944 (stipulato il
26.3-11.7.2019) e del contratto n. 125-33888 (stipulato il 19.6-11.7.2019) tra
[...]
(P. IVA ) e lo Parte_1 P.IVA_1 Controparte_3
(C.F./P. I.V.A. 12792591005) per grave inadempimento della parte conduttrice;
[...]
2. condanna lo (C.F./P. I.V.A. Controparte_3
), in persona del titolare Signor (C.F. P.IVA_2 Controparte_3
), a pagare a favore di P. I.V.A. ) C.F._2 Parte_1 P.IVA_1
pagina 7 di 9 l'importo complessivo di € 22.948,63 (IVA inclusa), come meglio quantificato e dettagliato in parte motiva, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, oltre rivalutazione monetaria ove dovuta;
3. condanna lo (C.F./P. I.V.A. Controparte_3
), in persona del titolare il Signor (C.F. P.IVA_2 Controparte_3
), alla immediata restituzione a favore di (P. C.F._2 Parte_1
I.V.A. 13187000156) dei beni oggetto dei contratti di locazione operativa n. nr. 125-32944
(stipulato il 26.3-11.7.2019) e del contratto di locazione operativa n. 125-33888 (stipulato il
19.6-11.7.2019);
4. condanna lo (C.F./P. I.V.A. Controparte_3
), in persona del titolare Signor (C.F. P.IVA_2 Controparte_3
), al pagamento delle spese processuali in favore di C.F._2 Parte_1
che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed in € 3.397,00 per compensi, oltre al
[...] rimborso delle spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge;
Milano, così deciso in data 22.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
pagina 8 di 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dr.ssa Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 29326/2024 R.G. promossa dalla: già (P. IVA ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona dei Legali Rappresentati pro-tempore, Dr. e Dr. Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Majocchi (C.F. , elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio dello stesso WE BRIDGE – Tax Legal Compliance, sito in Milano, via Larga n. 9; PARTE RICORRENTE CONTRO
(C.F./P. I.V.A. , in persona titolare Controparte_3 P.IVA_2
, con sede in Fiano Romano (RM), in Via Venezia n. 33/A; Controparte_3 PARTE RESISTENTE CONTUMACE E CONTRO
(C.F. ), in proprio e nella qualità di titolare di titolare Controparte_3 C.F._2 dello , residente in [...] 33/A; PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: locazione operativa. CONCLUSIONI: per parte ricorrente: come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data 20.10.2025 (cfr. p.v. di udienza del 22.10.2025), da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il Giudice, rivisto il processo verbale della udienza in data 16.1.2025 contenente anche la dichiarazione di contumacia delle parti Resistenti;
il processo verbale dell'udienza del 22.10.2025, osserva:
- con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. la Società (nel prosieguo Pt_1 Parte_1 anche solo promuoveva il giudizio nei confronti dello Pt_1 [...]
e del Signor , in proprio e nella sua Controparte_3 Controparte_3 qualità di titolare del predetto Studio (nel prosieguo anche solo Resistenti) al fine di ottenere il pagamento: degli importi dovuti a titolo di canoni di locazione scaduti e non pagati, oltre interessi di mora;
della penale per inadempimento contrattuale;
dell'indennizzo per mancata restituzione dei Beni locati e la restituzione dei Beni oggetto della locazione relativi ai contratti di locazione operativa n. 125-32944 (di seguito anche Contratto A) e n. 125-33888 (di seguito anche Contratto B), stipulati rispettivamente in data 26.3-11.7.2019 e in data 19.6-11.7.2019 (cfr. doc. n. 2, pg. 1 e pg. 7 di Parte Ricorrente);
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dr.ssa Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 29326/2024 R.G. promossa dalla: già (P. IVA ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona dei Legali Rappresentati pro-tempore, Dr. e Dr. Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Majocchi (C.F. , elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio dello stesso WE BRIDGE – Tax Legal Compliance, sito in Milano, via
Larga n. 9;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P. I.V.A. , in persona titolare Controparte_3 P.IVA_2
, con sede in Fiano Romano (RM), in Via Venezia n. 33/A; Controparte_3
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E CONTRO
(C.F. ), in proprio e nella qualità di titolare di titolare Controparte_3 C.F._2 dello , residente in [...]
33/A;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE pagina 1 di 9 OGGETTO: locazione operativa.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data 20.10.2025 (cfr. p.v. di udienza del 22.10.2025), da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisto il processo verbale della udienza in data 16.1.2025 contenente anche la dichiarazione di contumacia delle parti Resistenti;
il processo verbale dell'udienza del 22.10.2025, osserva:
- con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. la Società (nel prosieguo Pt_1 Parte_1 anche solo promuoveva il giudizio nei confronti dello Pt_1 [...]
e del Signor , in proprio e nella sua Controparte_3 Controparte_3 qualità di titolare del predetto Studio (nel prosieguo anche solo Resistenti) al fine di ottenere il pagamento: degli importi dovuti a titolo di canoni di locazione scaduti e non pagati, oltre interessi di mora;
della penale per inadempimento contrattuale;
dell'indennizzo per mancata restituzione dei Beni locati e la restituzione dei Beni oggetto della locazione relativi ai contratti di locazione operativa n. 125-32944 (di seguito anche Contratto A) e n. 125-33888 (di seguito anche Contratto B), stipulati rispettivamente in data 26.3-11.7.2019 e in data 19.6-11.7.2019
(cfr. doc. n. 2, pg. 1 e pg. 7 di Parte Ricorrente);
- sia il Contratto A che il Contratto B, relativi alla locazione rispettivamente di “BZ C454 +
Konica Minolta” e “n. 3 PC;
n. 1 HP ML 30 PROC. XEON Pt_3 Persona_1
HP; 1 1 PC;
1 ; 1 , avevano CP_4 CP_5 Controparte_6 entrambi durata di 60 mesi e prevedevano il pagamento di un canone mensile netto di € 135,00
(I.V.A. esclusa), il primo contratto, ed € 168,00 (I.V.A. esclusa), il secondo contratto, da corrispondersi trimestralmente in via anticipata;
- parte resistente effettuava i pagamenti di soli 16 canoni di locazione mensili, relativi al
Contratto A, per un importo complessivo di € 2.160,00 (I.V.A. esclusa), e di 5 canoni trimestrali relativi al Contratto B, per complessivi € 2.520,00 (I.V.A. esclusa);
- con raccomandata datata 30.3.2021 (ricevuta il 19.4.2021), relativa al Contratto A, e raccomandata datata 19.7.2021 (ricevuta il 8.9.2021), relativa al Contratto B (cfr. doc. 6 del pagina 2 di 9 fascicolo della Ricorrente), comunicava la risoluzione dei contratti di locazione Pt_1 operativa per inadempimento ai sensi dell'articolo 12 delle Condizioni Generali, chiedendo il pagamento del dovuto e la restituzione di Beni oggetto della locazione operativa;
- successivamente, azionava la procedura di negoziazione assistita che, tuttavia, aveva Pt_1 esisto negativo (cfr. docc. nn. 8 e 9 del fascicolo di;
Pt_1
- la Società ricorrente, pertanto, si vedeva costretta a intentare il presente procedimento chiedendo:
“
1. EL ME
1.1. accertare l'intervenuta risoluzione di Contratti n. 12533888 e n. 12532944, intimata da
[...] in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 - Condizioni Generali dei Parte_1
Contratti e dell'art. 1456 c.c., e per l'effetto,
1.2. condannare, per tutto quanto esposto in atti, i Resistenti e Controparte_3
, in via solidale tra loro, al pagamento dell'importo complessivo di Euro Controparte_3
22.948,63 come meglio quantificato e dettagliato in atti, oltre interessi (moratori ex D. Lgs. 231/2002 sugli importi di cui alle fatture insolute ed ex art. 1284 c. 4 c.c. sulle altre somme) ed oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno.
1.3. condannare i Resistenti, in solido tra loro, alla restituzione dei Materiali A e B (come meglio dettagliati al punto 2 del Ricorso introduttivo), a proprie cure e spese prendendo appuntamento con
l' inviando una e-mail al seguente indirizzo: Controparte_7 Email_1
[... IN VIA ISTRUTTORIA
Con ogni riserva.
3. IN OGNI CASO
Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, anche per la procedura di negoziazione assistita esperita, come da separata nota spese.”.
All'esito della discussione finale il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Le domande formulate dalla sono fondate e meritano accoglimento. Parte_1
In primo luogo, si rileva che il contraddittorio è stato correttamente instaurato nei confronti dei
Resistenti che non si sono costituiti.
pagina 3 di 9 La ha offerto, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., la prova della fondatezza della propria Pt_1 Pt_1 pretesa producendo i contratti di locazione operativa n. 125-32944 (di seguito anche Contratto A) e n.
125-33888 (di seguito anche Contratto B), stipulati rispettivamente in data 26.3-11.7.2019 e 19.6-
11.7.2019 (cfr. doc. n. 2, pg. 1 e pg. 7 di Parte Ricorrente), e recanti le sottoscrizioni della parte resistente, nonché le fatture di acquisto del “Materiale” dal OR (cfr. doc. n. 3, pg. 1 e pg. 4 di e il Documento di Trasporto attestante la consegna dei Beni al Conduttore (cfr. doc. n. 4 di Pt_1
Parte Ricorrente).
Ebbene, il creditore che deduca la sussistenza di un inadempimento o di inesatto adempimento da parte del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, fatto costitutivo del credito, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione, fatto estintivo dello stesso o di una sua parte (cfr. C. Cass. nr.
15659/2011; nr. 13533/2001).
Nel caso di specie, parte resistente non costituendosi in giudizio - pur essendo stata formalmente citata
- non ha fornito alcuna prova contraria alle allegazioni di parte ricorrente, così che è possibile affermare che il rapporto obbligatorio tra le parti non risulta contestato.
Allo stesso modo, la Società Ricorrente risulta avere provato l'intervenuta risoluzione dei Contratti di locazione operativa A e B, rispettivamente tramite lettera datata 20.3.2021 (ricevuta il 19.4.2021- cfr. doc. n. 6 della Ricorrente) per il primo e comunicazione datata 19.7.2021 (ricevuta via pec il 8.9.2021) per il secondo, a causa dell'inadempimento della parte Resistente (cfr. doc. nr. 6 del fascicolo di parte
Ricorrente). difatti, si è correttamente avvalsa della clausola risolutiva ai sensi dell'articolo Pt_1
1456 c.c. (precludendo, in tale modo, ogni valutazione discrezionale da parte del Giudice in ordine alla importanza dell'inadempimento) prevista dall'articolo 12, primo comma, delle Condizioni Generali di
Contratto che recita: “Ai sensi dell'articolo 1456 c.c. ha facoltà di risolvere di Parte_2 diritto il contratto di locazione senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio di una lettera raccomandata a.r. o tramite P.E.C., posta elettronica certificata, contenente la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola, nei seguenti casi: … omissis …- qualora il
Conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni al pagamento in favore di Parte_2 anche di uno solo dei canoni e di ogni altro importo contrattualmente dovuto … omissis …”.
pagina 4 di 9 Si evidenzia, che il predetto articolo 12 delle Condizioni Generali di Contratto è contenuto in clausole oggetto di doppia firma, circostanza questa sufficiente a garantire l'effettiva presa di coscienza delle stesse da parte dell'aderente al formulario. Infatti, la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. (cfr.
C. Cass. n. 15365/2010; n. 20818/2006) non ha carattere vessatorio e, comunque, è stata oggetto di specifica doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c., previa individuazione sia numerica che della rubrica, come pacifico in atti (cfr. doc. n. 2, pg. 1 e pg. 7 del fascicolo di Parte Ricorrente). Pertanto, si accerta che il contratto di locazione operativa nr. 125-32944 (del 26.3-11.7.2019) è stato legittimamente risolto da il 19.4.2021, mentre il contratto n. 125-33888 (del 19.6-11.7.2019) Pt_1
è stato risolto in data 8.9.2021.
Deve, altresì, essere accolta la richiesta di di condanna dei Resistenti al pagamento della Pt_1 somma complessiva di € 22.948,63 (così come precisata nella nota di precisazione del credito depositata telematicamente il 20.10.2025) relativa: alle fatture insolute, alla penale per la risoluzione anticipata del contratto, all'indennizzo per la mancata restituzione dei Beni nonché alle spese legali stragiudiziali. In particolare, la penale richiesta da Parte Ricorrente non ha carattere vessatorio (cfr. C.
Cass. n. 470/2014; n. 23965/2004; n. 20744/2004) e, comunque, è stata oggetto di specifica doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c., previa sua individuazione sia numerica che della rubrica, come pacifico in atti. La richiesta di tale importo, inoltre, non consente alla Società locatrice di ottenere più di quanto avrebbe ottenuto con il fisiologico andamento del contratto stesso, ovverosia di ottenere un vantaggio dalla risoluzione per inadempimento della controparte, bensì proprio quanto la regolare esecuzione del contratto avrebbe fruttato. Tale richiesta, peraltro, è conforme al principio per il quale, a fronte della risoluzione del contratto, il risarcimento dovuto dal debitore, il cui inadempimento sia allo stesso imputabile, comprende l'equivalente del profitto che il creditore avrebbe conseguito se il contratto avesse avuto regolare esecuzione (cd. lucro cessante).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, merita accoglimento la domanda della Società Ricorrente volta ad ottenere il pagamento dell'importo complessivo di €22.948,63, come di seguito calcolato:
• € 3.257,23 (I.V.A. inclusa), per i canoni parzialmente insoluti di cui alle fatture nn. 774388, 16038,
74187, 832735, 1311648, 950919, 1195792, 1494984, 1138387, 1505691, 529587, 188733,
1308898 relative al Contratto A e B (cfr. doc. n. 5 di parte Ricorrente);
pagina 5 di 9 • € 1.620,00 (I.V.A. esclusa) per la penale per la risoluzione contrattuale anticipata del Contratto A prevista dall'articolo 13, 2° comma, delle Condizioni Generali di contratto, calcolata nella misura
“pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la comma di tre canoni periodici”
(n. 36 trimestri mancanti alla scadenza contrattuale dal 1.4.2021 al 1.3.2024, pari ad € 4.860,00 (€
135,00 X 36) : 3);
• € 2.106,00 (I.V.A. esclusa) per la penale per la risoluzione contrattuale anticipata del Contratto B prevista dall'articolo 13, 2° comma, delle Condizioni Generali di contratto, calcolata nella misura
“pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la comma di tre canoni periodici”
(n. 12 trimestri mancanti alla scadenza contrattuale dal 1.10.2021 al 1.7.2024, pari ad € 6.048,00 (€
504,00 X 12) : 3);
• € 6.075,00 per indennizzo da mancata restituzione del Materiale relativo al Contratto A, ai sensi dell'articolo 14 delle Condizioni Generali di Contratto che recita: “In caso di ritardo nella restituzione, fermo restando il diritto del Locatore di agire nelle sedi più opportune per il recupero forzoso del Materiale, il Conduttore dovrà continuare a corrispondere a a titolo Parte_2 di indennizzo, gli importi che verranno calcolati sulla base dei periodi di fatturazione concordati e previsti dalle Condizioni Particolari di Contratto, sino all'effettiva restituzione del Materiale e salvo il risarcimento del maggior danno che dovesse risultare all'esito di ogni più opportuna verifica delle condizioni del Materiale restituito”, calcolato moltiplicando il valore del canone mensile (€ 135,00 I.V.A. esclusa) per il numero di mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto (19.4.2021) e quella della precisazione del credito (13.1.2025);
• € 7.650,00 per indennizzo da mancata restituzione del Materiale relativo al Contratto B, ai sensi dell'articolo 14, 4° comma, delle Condizioni Generali di Contratto che recita: “In caso di ritardo nella restituzione, fermo restando il diritto del Locatore di agire nelle sedi più opportune per il recupero forzoso del Materiale, il Conduttore dovrà continuare a corrispondere a
[...]
a titolo di indennizzo, gli importi che verranno calcolati sulla base dei periodi di Parte_2 fatturazione concordati e previsti dalle Condizioni Particolari di Contratto, sino all'effettiva restituzione del Materiale e salvo il risarcimento del maggior danno che dovesse risultare all'esito
pagina 6 di 9 di ogni più opportuna verifica delle condizioni del Materiale restituito”, calcolato moltiplicando il valore del canone mensile (€ 504,00 I.V.A. esclusa) per il numero di mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto (8.9.2021) e quella della precisazione del credito (13.1.2025);
• € 62,40 in base al disposto dell'articolo 6 del D. Lgs. 231/2025 per le spese di recupero del credito.
Risultano, inoltre, dovuti alla Società anche gli interessi di mora, come da domanda, alla Pt_1 luce della previsione contrattuale di cui all'articolo 6 delle “Condizioni Generali del Contratto di
Locazione di beni mobili” contenute nei Contratti A e B.
Ne consegue che deve essere accolta anche la domanda di restituzione dei beni oggetto del contratto di locazione operativa n. 125-32944 (stipulato il 26.3-11.7.2019) e n. 125-33888 (stipulato in data 19.6-
11.7.2019) in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 13, 1° comma, delle Condizioni Generali di
Contratto che recita: “A seguito dell'intervenuta risoluzione di diritto del Contratto il Conduttore dovrà restituire immediatamente il Materiale nel luogo indicato dal Locatore e pagare i corrispettivi periodici maturati fino alla data della risoluzione maggiorati degli eventuali interessi di mora al tasso indicato dalle Condizioni Particolari, nonché di ogni spesa, oneri o tributo che Parte_2 abbia sopportato in ragione di detta risoluzione o che sia a questa dovuta in forma del presente contratto.”
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, secondo le vigenti Tariffe Professionali (D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, così provvede:
1. accerta l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione operativa nr. 125-32944 (stipulato il
26.3-11.7.2019) e del contratto n. 125-33888 (stipulato il 19.6-11.7.2019) tra
[...]
(P. IVA ) e lo Parte_1 P.IVA_1 Controparte_3
(C.F./P. I.V.A. 12792591005) per grave inadempimento della parte conduttrice;
[...]
2. condanna lo (C.F./P. I.V.A. Controparte_3
), in persona del titolare Signor (C.F. P.IVA_2 Controparte_3
), a pagare a favore di P. I.V.A. ) C.F._2 Parte_1 P.IVA_1
pagina 7 di 9 l'importo complessivo di € 22.948,63 (IVA inclusa), come meglio quantificato e dettagliato in parte motiva, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, oltre rivalutazione monetaria ove dovuta;
3. condanna lo (C.F./P. I.V.A. Controparte_3
), in persona del titolare il Signor (C.F. P.IVA_2 Controparte_3
), alla immediata restituzione a favore di (P. C.F._2 Parte_1
I.V.A. 13187000156) dei beni oggetto dei contratti di locazione operativa n. nr. 125-32944
(stipulato il 26.3-11.7.2019) e del contratto di locazione operativa n. 125-33888 (stipulato il
19.6-11.7.2019);
4. condanna lo (C.F./P. I.V.A. Controparte_3
), in persona del titolare Signor (C.F. P.IVA_2 Controparte_3
), al pagamento delle spese processuali in favore di C.F._2 Parte_1
che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed in € 3.397,00 per compensi, oltre al
[...] rimborso delle spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge;
Milano, così deciso in data 22.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
pagina 8 di 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dr.ssa Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 29326/2024 R.G. promossa dalla: già (P. IVA ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona dei Legali Rappresentati pro-tempore, Dr. e Dr. Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Majocchi (C.F. , elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio dello stesso WE BRIDGE – Tax Legal Compliance, sito in Milano, via Larga n. 9; PARTE RICORRENTE CONTRO
(C.F./P. I.V.A. , in persona titolare Controparte_3 P.IVA_2
, con sede in Fiano Romano (RM), in Via Venezia n. 33/A; Controparte_3 PARTE RESISTENTE CONTUMACE E CONTRO
(C.F. ), in proprio e nella qualità di titolare di titolare Controparte_3 C.F._2 dello , residente in [...] 33/A; PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: locazione operativa. CONCLUSIONI: per parte ricorrente: come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data 20.10.2025 (cfr. p.v. di udienza del 22.10.2025), da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il Giudice, rivisto il processo verbale della udienza in data 16.1.2025 contenente anche la dichiarazione di contumacia delle parti Resistenti;
il processo verbale dell'udienza del 22.10.2025, osserva:
- con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. la Società (nel prosieguo Pt_1 Parte_1 anche solo promuoveva il giudizio nei confronti dello Pt_1 [...]
e del Signor , in proprio e nella sua Controparte_3 Controparte_3 qualità di titolare del predetto Studio (nel prosieguo anche solo Resistenti) al fine di ottenere il pagamento: degli importi dovuti a titolo di canoni di locazione scaduti e non pagati, oltre interessi di mora;
della penale per inadempimento contrattuale;
dell'indennizzo per mancata restituzione dei Beni locati e la restituzione dei Beni oggetto della locazione relativi ai contratti di locazione operativa n. 125-32944 (di seguito anche Contratto A) e n. 125-33888 (di seguito anche Contratto B), stipulati rispettivamente in data 26.3-11.7.2019 e in data 19.6-11.7.2019 (cfr. doc. n. 2, pg. 1 e pg. 7 di Parte Ricorrente);
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