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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/03/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
SInori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio ConSIliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore
dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di ConSIlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 243/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 274/2021 emessa dal Tribunale di Gela il
08.06.2021, depositata il 10.06.2021 a definizione del procedimento rubricato al n. 951/2017 R.G. pendente
TRA
(C.F. ) nata a Parte_1 C.F._1
Mazzarino il 03.04.1973, n. di curatore speciale di , nata a Parte_2
Caltanissetta il 24.07.2008, (C.F. ) nato Parte_3 C.F._2
a Gela il 19.07.2004 e (C.F. ) Parte_4 C.F._3
nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Alfredo
D'Aparo, la prima per mandato in calce all'atto di appello, gli altri due per mandato in calce alla Comparsa di costituzione del 24.09.2024
APPELLANTI
E
1 (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._4
02.04.1974, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi Zoda per procura in calce alla Comparsa di Costituzione e Risposta in appello
APPELLATO Conclusioni delle parti.
Il procuratore degli appellanti con note di trattazione scritta per l'udienza del 26.09.2024 così concludeva:“precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle già formulate nell'atto di appello.”
Il procuratore dell'appellato con note di trattazione scritta per l'udienza del
26.09.2024 così concludeva: “ - Preliminarmente rigettare per i motivi esposti la chiesta sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- Nel merito rigettare l'appello proposto dalla SI.ra Parte_1
(C.F: ), perché inammissibile ed infondato
[...] CodiceFiscale_5
in fatto e in diritto come spiegato;
Confermare, per l'effetto, la sentenza impugnata n. 274/2021, pubblicata il
10 giugno 2021, resa dal Tribunale di Gela, nel procedimento iscritto al n.
951/2017 RG, avente ad oggetto “esecuzione in forma specifica ex art. 2932
c.c.”, accogliendo le conclusioni di cui alla comparsa di risposta del I grado di giudizio, ed in particolare rigettando la domanda avanzata dall'odierna appellante, in quanto inammissibile o infondata sia in fatto che in diritto per
i motivi esposti ed in particolare per la manifesta nullità della promessa di donazione;
- Condannare parte appellante al risarcimento dei danni ex art 96 cpc ed alle spese e compensi di giudizio, distraendo l'eventuale importo in favore del procuratore costituito, il quale si dichiara antistatario.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiati nella sentenza impugnata nei
2 termini che di seguito si trascrivono: “Con atto di citazione ritualmente notificato il 23 giugno 2017 conveniva in Parte_1
giudizio innanzi all'intestato Tribunale premettendo che: Controparte_1
l'attrice e il convenuto, in qualità di coniugi in regime di separazione dei beni ed in ragione di un mezzo indiviso ciascuno, acquistavano un appezzamento di terreno sito in territorio di Mazzarino, c.da Piano del Grigno, di are 24.70 distinto al catasto terreni del Comune di Mazzarino, al foglio 125, p.lle 253
e 254; che in data 24.09.2013, veniva emesso decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi;
che nelle condizioni di separazione il convenuto si era impegnato a cedere la quota del 50 % del totale del terreno
e della casa di campagna ai figli minori , e , Pt_3 Parte_4 Pt_2
previa autorizzazione del giudice tutelare, impegnandosi alla stipula dell' atto pubblico e che su istanza di entrambi i coniugi, il Giudice Tutelare adito, con decreto immediatamente esecutivo nominava curatore speciale la SI.ra
, n.q di genitore esercente la patria potestà sui Parte_1 figli minori, ad accettare, nell'interesse, in nome e per conto dei figli minori, la donazione della quota del 50% di proprietà del convenuto del suddetto appezzamento di terreno.
Che più volte invitato alla stipula dell'atto pubblico il convenuto non si rendeva disponibile a formalizzare la stipulazione di detto contratto.
Chiedeva pertanto al tribunale ritenersi che con il ricorso per separazione consensuale omologato il 24.09.2013 il convenuto ha promesso di cedere la quota del 50% del totale, del terreno e delle casa di campagna in costruzione ai figli minori, , e , conseguentemente Pt_3 Parte_4 Pt_2
emettere contro e in favore della SI.ra Controparte_1 Parte_1
, sentenza che, ai sensi dell'art 2932 c.c. produca gli effetti del
[...]
contratto non concluso e trasferisca alla SI.ra , Parte_1
n.q. di curatore speciale dei figli minori , , e Pt_3 Parte_4 Pt_2
la proprietà del terreno e della casa di campagna in costruzione, ubicata in
3 territorio di Mazzarino, indi ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari competente di trascrivere l'emananda sentenza, con vittoria di spese e competenze di giudizio, compreso rimborso forfettario, cpa ed iva.
Si costituiva il convenuto rilevando l'inammissibilità delle domande proposte da parte attrice, in particolare rilevava il difetto di procura, non risultando chiaro e correttamente esplicitato nell'esercizio di quali poteri l'attrice avesse agito giudizialmente, né esplicitato l'interesse dei soggetti eventualmente coinvolti. Rilevava la genericità della domanda non essendo indicati i dati dei beneficiari di detto trasferimento e la conseguente inammissibilità della domanda avversaria. Quindi l'infondatezza e
l'inammissibilità della domanda avversaria per l'inesistenza di un contratto preliminare, la nullità della promessa di donazione, l'inapplicabilità al caso di specie del rimedio previsto dall'art 2932 c.c.”
Il Tribunale di Gela definiva il giudizio con la sentenza n. 274/2021, con dispositivo del seguente tenore: “definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda. Liquida le spese del procedimento in €
3972,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, in favore dello Stato ed a carico di ” Parte_1
2. Per la riforma di detta sentenza , n.q. di curatore Parte_1
speciale dei figli minori , e Parte_3 Parte_4 [...]
ha interposto appello, lamentando, col primo motivo, l'errore del Pt_2 primo giudice nell'aver rigettato la domanda di esecuzione in forma specifica, ritenendo la condizione posta al punto 17 della separazione consensuale dei coniugi un preliminare di donazione, ed in quanto tale non suscettibile di esecuzione in forma specifica, senza considerare la circostanza che la manifestazione di volontà espressa dai coniugi era contenuta nella più ampia regolamentazione dei rapporti tra essi coniugi, ivi compresi quelli di natura economica, sicché la volontà di trasferire la proprietà ai figli minori era da
4 considerare obbligo di trasferimento soggetto al regime della esecuzione in forma specifica.
Col secondo motivo, lamenta la mancata motivazione in ordine alla pronunciata condanna al pagamento delle spese di lite, non potendosi il giudice, a suo dire, limitare alla frase di mero stile “Le spese seguono la soccombenza”.
Ha chiesto accogliersi le seguenti domande: “Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza così provvedere: in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per ciò che afferisce la condanna alle spese;
indi e nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le domande formulate dalla con l'atto di citazione, notificato Parte_1
il 23 giugno 2017, e conseguentemente emettere contro e in Controparte_1
favore dei figli minori , nato a [...] il [...], Parte_3 Parte_4
, nata a [...] il [...] e , nata a
[...] Parte_2
Caltanissetta il 24.07.2008, rappresentati dalla SI.ra Parte_1
n.q. di curatore speciale, sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c.,
[...]
produca gli effetti del contratto non concluso e trasferisca ai predetti figli minori , nato a [...] il [...], , nata Parte_3 Parte_4
a Mazzarino il 27.06.2006 e , nata a [...] il 2 Parte_2
4.07.20084.07.2008, la proprietà del terreno e della casa di campagna in costruzione, ubicata in territorio di Mazzarino, c.da Piano del Grigno, di are
24.70 distinto al catasto terreni del Comune di Mazzarino, al foglio 125, particella 30, oggi p.lle 253 ( terreno di mq 2.200 ) e 254 ( ente urbano di mq
270 ); ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere l'emananda sentenza, ai sensi dell'art. 2652 n. 2 c.c., con esonero di ogni responsabilità”.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.”
5 Ha resistito al gravame spiegando le domande sopra indicate. Controparte_1
Con ordinanza riservata del 22.05.2022, la Corte, dichiarati non sussistenti i presupposti per pronunciare l'ordinanza ex artt. 348 bis, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con Comparsa di Costituzione del 24.09.2024 e Parte_3 CP_2
divenuti maggiorenni, si sono costituiti in giudizio riportandosi alle
[...]
difese spiegate da ed insistendo nelle conclusioni Parte_1
dalla stessa spiegate in atto di appello.
La Corte all'udienza del 26.09.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. L'appello va rigettato per l'inconsistenza delle ragioni che lo sorreggono.
Osserva la Corte come nelle condizioni di separazione concordate dalle parti e omologate dal Tribunale di Gela con decreto del 24.09.2013, in atti, le parti hanno inserito la predetta pattuizione “Il SInor si impegna Controparte_1
a donare la sua quota del 50% del terreno e della casa di campagna ubicata in territorio di Mazzarino ai figli minori, previa autorizzazione del Giudice
Tutelare, rendendosi disponibile a recarsi al più presto da un notaio per la stipula dell'atto pubblico”.
Tra le altre condizioni, inoltre, le parti hanno espressamente convenuto che
“Il marito si impegna a versare in favore della Signora Parte_1
quale contributo per il suo mantenimento e per quello dei figli
[...] Per_1
la complessiva somma di euro 900,00 (novecento/00), euro 250,00 per ogni figlio minore ed euro 150 per la moglie), oltre la metà delle spese straordinarie dei figli (spese scolastiche, spese mediche, spese attività extrascolastiche)”.
La Corte non ignora che da tempo tanto la dottrina quanto la giurisprudenza riconoscono la piena ammissibilità di accordi di separazione recanti
6 pattuizioni che prevedono il trasferimento di diritti reali immobiliari tra le parti o a favore dei figli (Cass., sez. II, 21 dicembre 1987, n. 9500; Cass., sez.
II, 17 giugno 2004, n. 11342; Cass., sez. I, 2 febbraio 2005, n. 2088; Cass. n.
21736/2013).
In giurisprudenza, nondimeno, si è osservato come accordi siffatti debbano essere qualificati diversamente a seconda che costituiscano o meno una modalità 'alternativa' di adempiere ad obblighi di legge.
È noto infatti come nell'ambito dell'accordo di separazione che sta alla base della separazione consensuale, ovvero delle condizioni di divorzio concordate dai coniugi, occorre distinguere l'accordo sulla separazione o sul divorzio in senso stretto, che si traduce nella volontà di separarsi a causa della sopravvenuta intollerabilità della convivenza ovvero nella richiesta al
Tribunale di accertare la sussistenza dei requisiti per pronunciare il divorzio,
e quello in senso lato, nel quale sono compendiate le condizioni della separazione e del divorzio.
L'accordo sulla separazione in senso lato ha un contenuto necessario - avente ad oggetto, oltre alla dichiarazione della non intervenuta riconciliazione tra i coniugi, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento, l'assegnazione della casa familiare, ove ne ricorrano i presupposti di legge, e la regolamentazione dei diritti di visita tra i genitori e i figli - e un contenuto eventuale, che trova solo occasione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata.
Per quanto di interesse nella presente sede, la giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, ha osservato come ove l'accordo avente ad oggetto un trasferimento immobiliare nell'ambito della separazione o del divorzio costituisca il modo per adempiere a un obbligo di legge (quale l'obbligo di mantenimento nei confronti della prole), tale pattuizione esula dal campo delle liberalità e va
7 piuttosto inquadrata, ove il trasferimento debba essere eseguito da una sola parte, nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 1333 c.c. (contratto con obbligazioni del solo proponente), con tutto ciò che ne consegue in termini di revocabilità del relative atto (ex multis cfr. Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 27409 del 25.10.2019).
Ove, invece, l'assunzione dell'impegno in questione trascenda il contenuto degli obblighi di legge si ricadrà nell'alveo delle disposizioni a titolo gratuito.
Venendo al caso di specie, osserva la Corte come l' in sede di CP_1
separazione ha espressamente assunto l'obbligo di concorrere al mantenimento indiretto dei figli versando alla moglie la somma mensile di euro 250,00 per ciascuno di esse oltre al 50% delle spese straordinarie.
Pur non essendo in tale sede in discussione la valutazione della congruità di tale importo rispetto alle eSIenze dei figli, valutazione che è stata compiuta dal Tribunale nel momento in cui ha omologato la separazione consensuale, vi è da osservare come la pattuizione di un simile contributo, costituisca indice del fatto che mediante il versamento di tale somma le parti hanno ritenuto adeguatamente adempiuto l'obbligo del padre di concorrere al mantenimento dei figli per il tempo in cui gli stessi si trovavano presso la madre.
Si è visto come, in aggiunta a tale obbligo, che l' ha assunto, peraltro CP_1
di concerto con la moglie, l'impegno di donare ai figli la propria quota di proprietà del terreno e della casa di campagna.
Tale pattuizione, tuttavia, a giudizio della Corte non costituisce l'adempimento di alcun obbligo giuridico da parte dell' CP_1
A sostegno di tale soluzione depongono, in primo luogo, la circostanza sopra evidenziata per cui egli si è assunto espressamente l'onere di contribuire al mantenimento dei figli allora minorenni versando alla moglie una somma a titolo di contributo al loro mantenimento indiretto, somma la cui congruità è
8 già stata valutata da parte del Tribunale al momento dell'omologa della separazione.
In secondo luogo, non può non valorizzarsi l'argomento testuale: “Il SInor si impegna a donare…”. Controparte_1
L'utilizzo del termine “donare” anziché di quello “trasferire” a giudizio della
Corte non è stato inteso dalle parti in senso atecnico, considerato, da un lato, il fatto che nel gergo comune il verbo 'donare' implica pacificamente il trasferimento senza corrispettivo di un diritto, e, dall'altro, che le parti sono state assistite nella redazione dell'atto da esperti in materie giuridiche, ovverosia gli avvocati che li hanno rappresentati in giudizio.
Ne consegue che l'impegno dei coniugi avente ad oggetto il trasferimento da parte dell' ai figli della sua quota di proprietà del terreno e della casa CP_1
di campagna deve essere qualificato quale liberalità di tipo donativo, avendo avuto come evidente effetto quello di programmare l'arricchimento dei beneficiari con impoverimento del disponente.
Più precisamente, considerato che l non ha assunto direttamente tale CP_1
impegno ma si è impegnati a realizzarlo, l'impegno in disamina deve essere qualificato alla stregua di una promessa di donazione.
Quanto al valore di tale promessa la giurisprudenza tanto di legittimità quanto di merito è concorde nel ritenere che lo spirito di liberalità sia ontologicamente incompatibile con l'assunzione di qualsivoglia forma di obbligo, sia anche l'obbligo di darvi corso. Ed è proprio partendo da tale assunto che la giurisprudenza da sempre predica la nullità del cosiddetto contratto preliminare di donazione (cfr. Cass. Civ. n. 6080/2020: "La giurisprudenza di questa Corte, già da tempo si è espressa nel senso che "una promessa di donazione non è giuridicamente produttiva di obbligo a contrarre, perché la coazione all'adempimento, cui il promittente sarebbe soggetto, contrasta con il requisito della spontaneità della donazione, il quale deve sussistere al momento del contratto"; Cassazione civile, sezioni unite,
9 18.12.1975 n. 4153; Cassazione civile, sezione III, 08.062017 n. 14262 a mente della quale “la cessione della proprietà non può essere legittimamente qualificata "preliminare di donazione" pena la sua insanabile nullità, "essendo la donazione actus legitimus che non ammette preliminare"; nella giurisprudenza di merito Corte appello Sassari, sez. I, 14.09.2020, n. 270).
Questa Corte intende dare seguito all'orientamento giurisprudenziale in disamina, non ritenendo di aderire a quella dottrina, peraltro minoritaria, secondo la quale la valutazione dello spirito di liberalità potrebbe anticiparsi già al momento dell'assunzione dell'impegno di trasferire un determinato diritto.
Ove, infatti, si riconoscesse validità a un simile impegno, la possibilità stessa per il beneficiario di ottenere l'adempimento coattivo della promessa mediante gli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico, non ultimo il rimedio di quell'articolo 2932 c.c. invocato da parte appellante, finirebbe per privare lo spirito di liberalità del suo elemento caratterizzante, ovverosia della libera decisione di trasferire un diritto nella consapevolezza dell'inesistenza di un obbligo in tal senso.
Va di conseguenza senz'altro condivisa la decisione del Tribunale nell'aver rigettato la domanda di esecuzione in forma specifica, ritenendo la condizione posta al punto 17 della separazione consensuale dei coniugi un preliminare di donazione, ed in quanto tale non suscettibile di esecuzione in forma specifica.
Esente da censure si appalesa inoltre la condanna di Parte_1
al pagamento delle spese di lite data la sua soccombenza.
[...]
4. Al rigetto dell'appello segue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore di liquidate Controparte_1
come liquidate in dispositivo, con applicazione dei compensi prossimi ai minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel quarto scaglione di valore (visto il valore
10 indeterminabile della causa). I minimi si giustificano in ragione della scarsa complessità della controversia tanto in fatto quanto in diritto.
Deve, al contrario, essere respinta la domanda di parte appellata di condanna dell'appellante a norma dell'articolo 96 c.p.c., non avendo in alcun modo l'appellato dedotto né tantomeno provato la malafede o la colpa grave con la quale l'appellante ha agito in giudizio.
5. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico degli appellanti principali il pagamento di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 274/2021 emessa dal Parte_1
Tribunale civile di Gela il 08.06.2021 e depositata in data 10.06.2021, che conferma.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore di che liquida in complessivi € 4.996,00, Controparte_1
oltre al rimborso forfettario spese 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Pierluigi Zoda, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, inserito dalla
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per il proposto gravame, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 20 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
SInori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio ConSIliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore
dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di ConSIlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 243/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 274/2021 emessa dal Tribunale di Gela il
08.06.2021, depositata il 10.06.2021 a definizione del procedimento rubricato al n. 951/2017 R.G. pendente
TRA
(C.F. ) nata a Parte_1 C.F._1
Mazzarino il 03.04.1973, n. di curatore speciale di , nata a Parte_2
Caltanissetta il 24.07.2008, (C.F. ) nato Parte_3 C.F._2
a Gela il 19.07.2004 e (C.F. ) Parte_4 C.F._3
nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Alfredo
D'Aparo, la prima per mandato in calce all'atto di appello, gli altri due per mandato in calce alla Comparsa di costituzione del 24.09.2024
APPELLANTI
E
1 (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._4
02.04.1974, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi Zoda per procura in calce alla Comparsa di Costituzione e Risposta in appello
APPELLATO Conclusioni delle parti.
Il procuratore degli appellanti con note di trattazione scritta per l'udienza del 26.09.2024 così concludeva:“precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle già formulate nell'atto di appello.”
Il procuratore dell'appellato con note di trattazione scritta per l'udienza del
26.09.2024 così concludeva: “ - Preliminarmente rigettare per i motivi esposti la chiesta sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- Nel merito rigettare l'appello proposto dalla SI.ra Parte_1
(C.F: ), perché inammissibile ed infondato
[...] CodiceFiscale_5
in fatto e in diritto come spiegato;
Confermare, per l'effetto, la sentenza impugnata n. 274/2021, pubblicata il
10 giugno 2021, resa dal Tribunale di Gela, nel procedimento iscritto al n.
951/2017 RG, avente ad oggetto “esecuzione in forma specifica ex art. 2932
c.c.”, accogliendo le conclusioni di cui alla comparsa di risposta del I grado di giudizio, ed in particolare rigettando la domanda avanzata dall'odierna appellante, in quanto inammissibile o infondata sia in fatto che in diritto per
i motivi esposti ed in particolare per la manifesta nullità della promessa di donazione;
- Condannare parte appellante al risarcimento dei danni ex art 96 cpc ed alle spese e compensi di giudizio, distraendo l'eventuale importo in favore del procuratore costituito, il quale si dichiara antistatario.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiati nella sentenza impugnata nei
2 termini che di seguito si trascrivono: “Con atto di citazione ritualmente notificato il 23 giugno 2017 conveniva in Parte_1
giudizio innanzi all'intestato Tribunale premettendo che: Controparte_1
l'attrice e il convenuto, in qualità di coniugi in regime di separazione dei beni ed in ragione di un mezzo indiviso ciascuno, acquistavano un appezzamento di terreno sito in territorio di Mazzarino, c.da Piano del Grigno, di are 24.70 distinto al catasto terreni del Comune di Mazzarino, al foglio 125, p.lle 253
e 254; che in data 24.09.2013, veniva emesso decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi;
che nelle condizioni di separazione il convenuto si era impegnato a cedere la quota del 50 % del totale del terreno
e della casa di campagna ai figli minori , e , Pt_3 Parte_4 Pt_2
previa autorizzazione del giudice tutelare, impegnandosi alla stipula dell' atto pubblico e che su istanza di entrambi i coniugi, il Giudice Tutelare adito, con decreto immediatamente esecutivo nominava curatore speciale la SI.ra
, n.q di genitore esercente la patria potestà sui Parte_1 figli minori, ad accettare, nell'interesse, in nome e per conto dei figli minori, la donazione della quota del 50% di proprietà del convenuto del suddetto appezzamento di terreno.
Che più volte invitato alla stipula dell'atto pubblico il convenuto non si rendeva disponibile a formalizzare la stipulazione di detto contratto.
Chiedeva pertanto al tribunale ritenersi che con il ricorso per separazione consensuale omologato il 24.09.2013 il convenuto ha promesso di cedere la quota del 50% del totale, del terreno e delle casa di campagna in costruzione ai figli minori, , e , conseguentemente Pt_3 Parte_4 Pt_2
emettere contro e in favore della SI.ra Controparte_1 Parte_1
, sentenza che, ai sensi dell'art 2932 c.c. produca gli effetti del
[...]
contratto non concluso e trasferisca alla SI.ra , Parte_1
n.q. di curatore speciale dei figli minori , , e Pt_3 Parte_4 Pt_2
la proprietà del terreno e della casa di campagna in costruzione, ubicata in
3 territorio di Mazzarino, indi ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari competente di trascrivere l'emananda sentenza, con vittoria di spese e competenze di giudizio, compreso rimborso forfettario, cpa ed iva.
Si costituiva il convenuto rilevando l'inammissibilità delle domande proposte da parte attrice, in particolare rilevava il difetto di procura, non risultando chiaro e correttamente esplicitato nell'esercizio di quali poteri l'attrice avesse agito giudizialmente, né esplicitato l'interesse dei soggetti eventualmente coinvolti. Rilevava la genericità della domanda non essendo indicati i dati dei beneficiari di detto trasferimento e la conseguente inammissibilità della domanda avversaria. Quindi l'infondatezza e
l'inammissibilità della domanda avversaria per l'inesistenza di un contratto preliminare, la nullità della promessa di donazione, l'inapplicabilità al caso di specie del rimedio previsto dall'art 2932 c.c.”
Il Tribunale di Gela definiva il giudizio con la sentenza n. 274/2021, con dispositivo del seguente tenore: “definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda. Liquida le spese del procedimento in €
3972,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, in favore dello Stato ed a carico di ” Parte_1
2. Per la riforma di detta sentenza , n.q. di curatore Parte_1
speciale dei figli minori , e Parte_3 Parte_4 [...]
ha interposto appello, lamentando, col primo motivo, l'errore del Pt_2 primo giudice nell'aver rigettato la domanda di esecuzione in forma specifica, ritenendo la condizione posta al punto 17 della separazione consensuale dei coniugi un preliminare di donazione, ed in quanto tale non suscettibile di esecuzione in forma specifica, senza considerare la circostanza che la manifestazione di volontà espressa dai coniugi era contenuta nella più ampia regolamentazione dei rapporti tra essi coniugi, ivi compresi quelli di natura economica, sicché la volontà di trasferire la proprietà ai figli minori era da
4 considerare obbligo di trasferimento soggetto al regime della esecuzione in forma specifica.
Col secondo motivo, lamenta la mancata motivazione in ordine alla pronunciata condanna al pagamento delle spese di lite, non potendosi il giudice, a suo dire, limitare alla frase di mero stile “Le spese seguono la soccombenza”.
Ha chiesto accogliersi le seguenti domande: “Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza così provvedere: in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per ciò che afferisce la condanna alle spese;
indi e nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le domande formulate dalla con l'atto di citazione, notificato Parte_1
il 23 giugno 2017, e conseguentemente emettere contro e in Controparte_1
favore dei figli minori , nato a [...] il [...], Parte_3 Parte_4
, nata a [...] il [...] e , nata a
[...] Parte_2
Caltanissetta il 24.07.2008, rappresentati dalla SI.ra Parte_1
n.q. di curatore speciale, sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c.,
[...]
produca gli effetti del contratto non concluso e trasferisca ai predetti figli minori , nato a [...] il [...], , nata Parte_3 Parte_4
a Mazzarino il 27.06.2006 e , nata a [...] il 2 Parte_2
4.07.20084.07.2008, la proprietà del terreno e della casa di campagna in costruzione, ubicata in territorio di Mazzarino, c.da Piano del Grigno, di are
24.70 distinto al catasto terreni del Comune di Mazzarino, al foglio 125, particella 30, oggi p.lle 253 ( terreno di mq 2.200 ) e 254 ( ente urbano di mq
270 ); ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere l'emananda sentenza, ai sensi dell'art. 2652 n. 2 c.c., con esonero di ogni responsabilità”.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.”
5 Ha resistito al gravame spiegando le domande sopra indicate. Controparte_1
Con ordinanza riservata del 22.05.2022, la Corte, dichiarati non sussistenti i presupposti per pronunciare l'ordinanza ex artt. 348 bis, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con Comparsa di Costituzione del 24.09.2024 e Parte_3 CP_2
divenuti maggiorenni, si sono costituiti in giudizio riportandosi alle
[...]
difese spiegate da ed insistendo nelle conclusioni Parte_1
dalla stessa spiegate in atto di appello.
La Corte all'udienza del 26.09.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. L'appello va rigettato per l'inconsistenza delle ragioni che lo sorreggono.
Osserva la Corte come nelle condizioni di separazione concordate dalle parti e omologate dal Tribunale di Gela con decreto del 24.09.2013, in atti, le parti hanno inserito la predetta pattuizione “Il SInor si impegna Controparte_1
a donare la sua quota del 50% del terreno e della casa di campagna ubicata in territorio di Mazzarino ai figli minori, previa autorizzazione del Giudice
Tutelare, rendendosi disponibile a recarsi al più presto da un notaio per la stipula dell'atto pubblico”.
Tra le altre condizioni, inoltre, le parti hanno espressamente convenuto che
“Il marito si impegna a versare in favore della Signora Parte_1
quale contributo per il suo mantenimento e per quello dei figli
[...] Per_1
la complessiva somma di euro 900,00 (novecento/00), euro 250,00 per ogni figlio minore ed euro 150 per la moglie), oltre la metà delle spese straordinarie dei figli (spese scolastiche, spese mediche, spese attività extrascolastiche)”.
La Corte non ignora che da tempo tanto la dottrina quanto la giurisprudenza riconoscono la piena ammissibilità di accordi di separazione recanti
6 pattuizioni che prevedono il trasferimento di diritti reali immobiliari tra le parti o a favore dei figli (Cass., sez. II, 21 dicembre 1987, n. 9500; Cass., sez.
II, 17 giugno 2004, n. 11342; Cass., sez. I, 2 febbraio 2005, n. 2088; Cass. n.
21736/2013).
In giurisprudenza, nondimeno, si è osservato come accordi siffatti debbano essere qualificati diversamente a seconda che costituiscano o meno una modalità 'alternativa' di adempiere ad obblighi di legge.
È noto infatti come nell'ambito dell'accordo di separazione che sta alla base della separazione consensuale, ovvero delle condizioni di divorzio concordate dai coniugi, occorre distinguere l'accordo sulla separazione o sul divorzio in senso stretto, che si traduce nella volontà di separarsi a causa della sopravvenuta intollerabilità della convivenza ovvero nella richiesta al
Tribunale di accertare la sussistenza dei requisiti per pronunciare il divorzio,
e quello in senso lato, nel quale sono compendiate le condizioni della separazione e del divorzio.
L'accordo sulla separazione in senso lato ha un contenuto necessario - avente ad oggetto, oltre alla dichiarazione della non intervenuta riconciliazione tra i coniugi, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento, l'assegnazione della casa familiare, ove ne ricorrano i presupposti di legge, e la regolamentazione dei diritti di visita tra i genitori e i figli - e un contenuto eventuale, che trova solo occasione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata.
Per quanto di interesse nella presente sede, la giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, ha osservato come ove l'accordo avente ad oggetto un trasferimento immobiliare nell'ambito della separazione o del divorzio costituisca il modo per adempiere a un obbligo di legge (quale l'obbligo di mantenimento nei confronti della prole), tale pattuizione esula dal campo delle liberalità e va
7 piuttosto inquadrata, ove il trasferimento debba essere eseguito da una sola parte, nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 1333 c.c. (contratto con obbligazioni del solo proponente), con tutto ciò che ne consegue in termini di revocabilità del relative atto (ex multis cfr. Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 27409 del 25.10.2019).
Ove, invece, l'assunzione dell'impegno in questione trascenda il contenuto degli obblighi di legge si ricadrà nell'alveo delle disposizioni a titolo gratuito.
Venendo al caso di specie, osserva la Corte come l' in sede di CP_1
separazione ha espressamente assunto l'obbligo di concorrere al mantenimento indiretto dei figli versando alla moglie la somma mensile di euro 250,00 per ciascuno di esse oltre al 50% delle spese straordinarie.
Pur non essendo in tale sede in discussione la valutazione della congruità di tale importo rispetto alle eSIenze dei figli, valutazione che è stata compiuta dal Tribunale nel momento in cui ha omologato la separazione consensuale, vi è da osservare come la pattuizione di un simile contributo, costituisca indice del fatto che mediante il versamento di tale somma le parti hanno ritenuto adeguatamente adempiuto l'obbligo del padre di concorrere al mantenimento dei figli per il tempo in cui gli stessi si trovavano presso la madre.
Si è visto come, in aggiunta a tale obbligo, che l' ha assunto, peraltro CP_1
di concerto con la moglie, l'impegno di donare ai figli la propria quota di proprietà del terreno e della casa di campagna.
Tale pattuizione, tuttavia, a giudizio della Corte non costituisce l'adempimento di alcun obbligo giuridico da parte dell' CP_1
A sostegno di tale soluzione depongono, in primo luogo, la circostanza sopra evidenziata per cui egli si è assunto espressamente l'onere di contribuire al mantenimento dei figli allora minorenni versando alla moglie una somma a titolo di contributo al loro mantenimento indiretto, somma la cui congruità è
8 già stata valutata da parte del Tribunale al momento dell'omologa della separazione.
In secondo luogo, non può non valorizzarsi l'argomento testuale: “Il SInor si impegna a donare…”. Controparte_1
L'utilizzo del termine “donare” anziché di quello “trasferire” a giudizio della
Corte non è stato inteso dalle parti in senso atecnico, considerato, da un lato, il fatto che nel gergo comune il verbo 'donare' implica pacificamente il trasferimento senza corrispettivo di un diritto, e, dall'altro, che le parti sono state assistite nella redazione dell'atto da esperti in materie giuridiche, ovverosia gli avvocati che li hanno rappresentati in giudizio.
Ne consegue che l'impegno dei coniugi avente ad oggetto il trasferimento da parte dell' ai figli della sua quota di proprietà del terreno e della casa CP_1
di campagna deve essere qualificato quale liberalità di tipo donativo, avendo avuto come evidente effetto quello di programmare l'arricchimento dei beneficiari con impoverimento del disponente.
Più precisamente, considerato che l non ha assunto direttamente tale CP_1
impegno ma si è impegnati a realizzarlo, l'impegno in disamina deve essere qualificato alla stregua di una promessa di donazione.
Quanto al valore di tale promessa la giurisprudenza tanto di legittimità quanto di merito è concorde nel ritenere che lo spirito di liberalità sia ontologicamente incompatibile con l'assunzione di qualsivoglia forma di obbligo, sia anche l'obbligo di darvi corso. Ed è proprio partendo da tale assunto che la giurisprudenza da sempre predica la nullità del cosiddetto contratto preliminare di donazione (cfr. Cass. Civ. n. 6080/2020: "La giurisprudenza di questa Corte, già da tempo si è espressa nel senso che "una promessa di donazione non è giuridicamente produttiva di obbligo a contrarre, perché la coazione all'adempimento, cui il promittente sarebbe soggetto, contrasta con il requisito della spontaneità della donazione, il quale deve sussistere al momento del contratto"; Cassazione civile, sezioni unite,
9 18.12.1975 n. 4153; Cassazione civile, sezione III, 08.062017 n. 14262 a mente della quale “la cessione della proprietà non può essere legittimamente qualificata "preliminare di donazione" pena la sua insanabile nullità, "essendo la donazione actus legitimus che non ammette preliminare"; nella giurisprudenza di merito Corte appello Sassari, sez. I, 14.09.2020, n. 270).
Questa Corte intende dare seguito all'orientamento giurisprudenziale in disamina, non ritenendo di aderire a quella dottrina, peraltro minoritaria, secondo la quale la valutazione dello spirito di liberalità potrebbe anticiparsi già al momento dell'assunzione dell'impegno di trasferire un determinato diritto.
Ove, infatti, si riconoscesse validità a un simile impegno, la possibilità stessa per il beneficiario di ottenere l'adempimento coattivo della promessa mediante gli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico, non ultimo il rimedio di quell'articolo 2932 c.c. invocato da parte appellante, finirebbe per privare lo spirito di liberalità del suo elemento caratterizzante, ovverosia della libera decisione di trasferire un diritto nella consapevolezza dell'inesistenza di un obbligo in tal senso.
Va di conseguenza senz'altro condivisa la decisione del Tribunale nell'aver rigettato la domanda di esecuzione in forma specifica, ritenendo la condizione posta al punto 17 della separazione consensuale dei coniugi un preliminare di donazione, ed in quanto tale non suscettibile di esecuzione in forma specifica.
Esente da censure si appalesa inoltre la condanna di Parte_1
al pagamento delle spese di lite data la sua soccombenza.
[...]
4. Al rigetto dell'appello segue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore di liquidate Controparte_1
come liquidate in dispositivo, con applicazione dei compensi prossimi ai minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel quarto scaglione di valore (visto il valore
10 indeterminabile della causa). I minimi si giustificano in ragione della scarsa complessità della controversia tanto in fatto quanto in diritto.
Deve, al contrario, essere respinta la domanda di parte appellata di condanna dell'appellante a norma dell'articolo 96 c.p.c., non avendo in alcun modo l'appellato dedotto né tantomeno provato la malafede o la colpa grave con la quale l'appellante ha agito in giudizio.
5. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico degli appellanti principali il pagamento di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 274/2021 emessa dal Parte_1
Tribunale civile di Gela il 08.06.2021 e depositata in data 10.06.2021, che conferma.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore di che liquida in complessivi € 4.996,00, Controparte_1
oltre al rimborso forfettario spese 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Pierluigi Zoda, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, inserito dalla
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per il proposto gravame, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 20 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
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