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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 26/08/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 236/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere dott. Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. TIZI Parte_1 P.IVA_1
LORENZO elettivamente domiciliato in Spoleto, Corso Garibaldi 11 presso lo studio del difensore
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'Avv. RUBINO MICHELE elettivamente domiciliato in Bari, via Sparano da
Bari 82 presso lo studio del difensore
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE avente ad
OGGETTO
Risoluzione contratto compravendita cose mobili – giudizio di riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 3940/24 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : come da note scritte depositate il 28 aprile 2025 Parte_1
Per : come da note scritte depositate il 6 maggio 2025 Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26.5.2006 la società conveniva Parte_1
dinanzi al Tribunale di Spoleto la affinché, Controparte_2
accertata la risoluzione contrattuale e la responsabilità per grave inadempimento della convenuta ex art. 1454 c.c., quest'ultima venisse condannata al risarcimento del danno in suo favore per complessivi euro € 210.720,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento della pretesa deduceva che in data 6.5.2005 era stato stipulato fra le parti un contratto di compravendita di 240 tonnellate di olio di sansa raffinato al prezzo di euro 1,627 x Kg più iva, con consegna da effettuarsi entro il 30.6.2005 e pagamento con rimessa diretta a 30 gg. dalla fattura;
che nel corso del mese di giugno 2005 la _1
aveva chiesto un breve rinvio del termine di consegna per approntare dei silos
[...]
ove stoccare l'olio; che tuttavia in data 4.8.2005 la aveva comunicato che il CP_1
contratto doveva intendersi cancellato per decorrenza dei termini di ritiro entro il 30 giugno;
che ne era seguita una corrispondenza in cui la aveva confermato il Parte_1
proprio interesse alla compravendita e sollecitato la consegna, mentre la CP_1
continuava a reputare il contratto automaticamente risolto per effetto del decorso del termine del 30 giugno;
che da ultimo la aveva inviato una diffida ad _1 _1
adempiere entro il 31.10.2005 e che l'inadempimento della venditrice era perdurato.
Nel costituirsi la spa deduceva che l'inadempimento era imputabile alla società CP_1
attrice, la quale non aveva provveduto al ritiro dell'olio nel termine concordato – da considerarsi essenziale – a causa della variazione del prezzo dell'olio che rendeva non pag. 2/12 conveniente il contratto e successivamente, salito il prezzo dell'olio, aveva preteso la reviviscenza dell'accordo. Inoltre il prezzo pagato ad altro fornitore non era un pregiudizio conseguenza immediata e diretta della risoluzione.
Il Tribunale di Spoleto con sentenza 147/2017 accoglieva la domanda, accertando che il contratto si era risolto per inutile decorso del termine di cui alla diffida ad adempiere del
3.10.2005 e quindi condannava la convenuta al risarcimento del danno in misura di €
210.720,00, oltre € 40.862,43 a titolo di danno da ritardo.
Avverso detta sentenza proponeva appello con atto Controparte_1
notificato il 26.6.2017. L'appellante chiedeva, in riforma della sentenza, di accertare che il termine per l'esecuzione della prestazione aveva natura essenziale, che il contratto si era risolto al 30.6.2005; in subordine, di accertare la risoluzione per inadempimento al
4.8.2005 e per l'effetto riquantificare il danno sulla base dei mercuriali acquisiti al processo di primo grado.
L'appellante articolava quattro motivi di appello, relativi, in estrema sintesi, all'errata valutazione del contratto e della lettera del 5.8.2005 a firma del Presidente della _1
, da cui si poteva desumere che il ritiro della merce era a cura della società
[...]
acquirente, che aveva proposto una novazione del contratto senza indicare il termine per l'adempimento, cosicché era questa ad essere inadempiente;
il termine per la consegna previsto in contratto doveva considerarsi essenziale, anche tenuto conto della natura del prodotto, soggetto a quotazioni di mercato con rilevazioni settimanali. Il Tribunale avrebbe poi errato nell'interpretare le comunicazioni del 4.8.2005 e CP_1 Parte_1
del 13.10.2005, non applicando l'art. 1460 c.c. secondo cui è legittimo il rifiuto ad adempiere se l'altra parte è inadempiente. Il contratto, semmai, si sarebbe risolto il 5 agosto 2005 perché già in tale data aveva richiesto l'adempimento. Parte_1
Conseguenza di ciò sarebbe un'errata quantificazione del danno sulla base di un prezzo,
pag. 3/12 aumentato, di due mesi successivo, anche in violazione del principio di buonafede contrattuale. si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello proposto, in quanto Parte_1
infondato, e formulava appello incidentale chiedendo di quantificare il danno da ritardo,
a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, in euro 85.539,52 anziché 40.862,43, perché tale somma era stata erroneamente conteggiata dal giudice di prime cure.
Il giudizio veniva deciso con sentenza emessa in data 26.3.2018, che, in parziale accoglimento dell'appello, dichiarava la risoluzione per inadempimento della _1
, rigettava la domanda di risarcimento e condannava l'appellata al pagamento delle
[...]
spese del doppio grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in Cassazione sulla base di Parte_1
otto motivi, di cui è stato accolto il primo, dichiarando assorbiti gli altri.
La Suprema Corte ha statuito che la sentenza impugnata ha violato il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non limitandosi a verificare l'esistenza nel contratto di un termine essenziale ed il suo mancato rispetto, ma svolgendo un apprezzamento complessivo del sinallagma contrattuale, al fine di verificare quale parte, con la sua condotta, si fosse resa responsabile del mancato raggiungimento dello scopo negoziale, incorrendo in un inadempimento di non scarsa importanza, il tutto senza che fosse stata proposta una domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.. Per tale ragione ha cassato la sentenza e ha rinviato alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Riassunto tempestivamente il giudizio d'appello, ha riproposto le Parte_1
conclusioni rassegnate nel giudizio di secondo grado cassato ed in particolare ha chiesto il rigetto dell'appello principale, la conferma della sentenza del Tribunale di Spoleto e pag. 4/12 l'accoglimento dell'appello incidentale con riguardo alla somma dovuta a titolo di rivalutazione ed interessi discendenti da debito risarcitorio di valore.
La si è costituita evidenziando che la Corte di Controparte_1
Cassazione non ha emesso alcun principio di diritto e che l'assorbimento dei motivi di ricorso implica un'omessa pronuncia;
nel merito ha dichiarato di proporre appello incidentale ribadendo le difese svolte nel primo appello e dunque ha concluso per la riforma della sentenza 147/17 pronunciata dal tribunale di Spoleto, procedendo all'esatta qualificazione giuridica del regolamento contrattuale accertando la natura essenziale del termine per l'esecuzione della prestazione e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto per fatto e colpa della , in subordine: accertare che Parte_1
la società ha violato il principio normativo previsto dall'art. 1175 c.c. Parte_1
osservando un comportamento contrario alle regole di correttezza e buona fede, accertare la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. al 4.8.2005 e per l'effetto riquantificare le voci di danno emergente e lucro cessante nella diversa misura da computarsi secondo i mercuriali acquisiti al processo di primo grado.
La causa viene decisa all'esito del deposito delle memorie conclusionali ex art. 352
c.p.c. e all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 9 luglio 2025.
In via assolutamente preliminare va definito l'ambito di cognizione della Corte, alla luce del contenuto dell'ordinanza di rinvio. La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, stabilendo che la Corte d'appello era incorsa in un vizio di ultrapetizione con riguardo alla valutazione di un presunto inadempimento della rispetto Parte_1
all'obbligo di ritiro della merce presso la sede del venditore. Tutti gli altri motivi sono stati invece dichiarati assorbiti.
Orbene, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della pag. 5/12 controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza, infine, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità. (Cass. Sez. 1,
07/08/2014, n. 17790, Rv. 632551 - 01).
Nel caso di specie la Corte non ha accolto il ricorso ex art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
e dunque non ha enunciato il principio di diritto, ma, sostanzialmente, ha valutato la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione, rimandando al giudice di secondo grado per una nuova valutazione della vicenda che tenga conto dell'impossibilità di valutare questioni non oggetto di domanda.
Deve ulteriormente osservarsi che la cognizione della Corte è vincolata sulla base dei motivi di appello, principale ed incidentale, originariamente proposti e qui reiterati, che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
A tale proposito va evidenziato che nella premessa in fatto dell'ordinanza 3940/2024 la
Suprema Corte ha evidenziato che la aveva formulato nella propria memoria CP_1
ex art. 378 c.p.c. ricorso incidentale relativamente alla natura essenziale del termine, contestando una errata interpretazione del contratto in relazione agli artt. 1322, 1325 e pag. 6/12 1440 c.c. , ma tale motivo è stato dichiarato inammissibile perché avrebbe dovuto essere fatto valere con controricorso.
Ne consegue dunque che – a prescindere dall'erronea definizione dell'appello come
“incidentale”, essendo la l'appellante principale, tenuta ad assumere la stessa CP_1
posizione processuale nel giudizio di rinvio, ancorché resistente – non è possibile riesaminare la questione dell'essenzialità del termine per la consegna al 30 giugno 2005, questione sulla quale si è formato il giudicato.
In sostanza, quindi, posto che la questione dell'essenzialità del termine non è più scrutinabile e posto che la domanda proposta dall'acquirente era di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. e non di dichiarazione di risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c., i temi ancora in discussione, all'esito della pronuncia della Cassazione, risultano i seguenti: legittimità del rifiuto ad adempiere ex art. 1460 c.c.; data dell'intervenuta risoluzione di diritto;
quantificazione del danno.
Ed invero, una questione che veniva posta con l'originario atto di appello (paragrafo
III.2) era che quando la emise la nota del 4.8.2005 dichiarando di non voler CP_1
adempiere la era inadempiente ed il Tribunale non ha compiuto alcuna indagine _1
in ordine alla portata ex art. 1460 c.c. della richiamata missiva.
In realtà il motivo è infondato perché l'unica forma di inadempimento che CP_1
ascriveva a alla data del 4.8.2005 era quella del superamento del termine _1
essenziale del 30 giugno 2005, tema sul quale si è formato il giudicato. Quand'anche si volesse ritenere che l'inadempimento consistesse nel mancato ritiro della merce presso la sede del venditore, il motivo continua ad essere immeritevole di accoglimento.
Come puntualmente rilevato nella sentenza di primo grado impugnata, il contratto prevedeva una data di “consegna” e non di ritiro. Del resto la legge prevede, fra le obbligazioni del venditore, quella di curare la consegna. La circostanza che le parti abbiano, nella corrispondenza stragiudiziale, parlato di 'ritiro' non significa che esse pag. 7/12 abbiano voluto derogare a tale obbligo;
diversamente non avrebbe senso la clausola
“franco Spoleto” contenuta nel contratto, che vuol dire che il prezzo era comprensivo delle spese di trasporto a Spoleto, sede della , che doveva “ritirare” la merce Parte_1
nel senso di riceverla e stoccarla in luogo idoneo. Conferma del fatto che la consegna fosse a cura della società resistente in riassunzione si trae anche dalle dichiarazioni testimoniali di che ha riferito che tra luglio ed agosto 2005 “c'era Testimone_1
l'ordine da evadere e quindi dovevo programmare la consegna dell'olio a Parte_1
ed eventualmente spostare le ferie (…)”, nonché da quelle di Parte_1 Tes_2
, socio nonché interlocutore della nella vicenda, il quale all'udienza
[...] Parte_1
del 16.2.2011 dichiarò che la aveva intimato alla venditrice di non eseguire Parte_1
alcuna consegna ed alcun trasporto e che fino al 30 luglio la rifiutò la Parte_1
disponibilità a ricevere la merce acquistata, nonostante i solleciti della venditrice. In assenza di una formale messa in mora o di una diffida ad adempiere e nell'assenza di termine essenziale, non può ritenersi che la fosse inadempiente alla data del Parte_1
4.8.2005 e che quindi la venditrice fosse legittimata a considerarsi libera dall'impegno contrattuale. Un contratto, infatti, può sciogliersi solo per mutuo consenso e lo scambio di missive del 4/5 agosto 2005 mostra invece che alcun accordo sul punto si era realizzato, dato che l'acquirente insisteva nel considerare valido il contratto, ammettendo soltanto che aveva temporeggiato sulla consegna e che aveva qualche perplessità sulla convenienza dell'affare.
Escluso quindi che la presa di posizione della società venditrice di considerarsi libera da ogni impegno fosse giustificata, l'appellante quale domanda subordinata ha chiesto di accertare che la risoluzione del contratto, se ritenuto ancora produttivo di effetti, si è realizzata già in data 5.8.2005 e non certo il 13 ottobre dello stesso anno. Ciò avrebbe, a suo dire, effetti sulla quantificazione del dovuto risarcimento.
pag. 8/12 In primo luogo deve essere evidenziato che la diffida ad adempiere di cui all'art. 1454
c.c. esige la manifestazione univoca della volontà dell'intimante, non solo di fissare un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, avvertendo la parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo, ma anche di ritenere risolto ope legis il contratto in caso di mancato adempimento entro tale termine, non potendo tale manifestazione sopraggiungere in un momento successivo alla diffida.
(Cass. Sez. 2, 27/11/2023, n. 32821, Rv. 669435 - 01).
Tali requisiti sono presenti solo nella diffida ad adempiere del 13 ottobre 2005 e non nelle precedenti, nelle quali pur si intimava alla venditrice l'adempimento. Tra l'altro aveva agito per sentir dichiarare la risoluzione di diritto e dunque Parte_1
l'accertamento di un già avvenuto scioglimento del vincolo contrattuale, non già pronunciare, con sentenza costitutiva, la risoluzione giudiziale, cfr. Corte di Cassazione,
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36918 del 26/11/2021.
Circa poi la risoluzione per fatto e colpa di al 4.8.2005 (oggetto della domanda CP_1
subordinata dell'appellante) la questione pare irrilevante perché – al di là della contraddittorietà delle difese di , che sulla base delle Controparte_1
proprie allegazioni pare voler ricondurre la risoluzione sempre ex art. 1454, e non 1453
c.c., per effetto di diffide ad adempiere precedenti quella del 13.10.2005 - il danno va parametrato sulla base dell'esborso effettivo subito dall'acquirente per procurarsi l'olio non consegnato dalla , esborso che è avvenuto ad ottobre 2005 ed è stato CP_1
adeguatamente documentato. Non è possibile valutare come parametro il costo dell'olio secondo i listini di agosto come vorrebbe l'appellante, innanzitutto perché non è dimostrato che già ad agosto avesse la possibilità di approvvigionarsi del Parte_1
prodotto richiesto ma anche perché, come si è visto, il vincolo contrattuale poteva ritenersi sciolto solo ad ottobre, dopo l'inutile decorso del termine concesso per adempiere. Oltretutto alle prime comunicazioni di sollecito e di messa in mora, _1
pag. 9/12 tenuto conto dei buoni pregressi rapporti commerciali, ha fatto seguire ulteriori _1
missive dimostrando di avere interesse ad un adempimento tardivo, e solo dopo aver appreso che non disponeva più del prodotto, o comunque si sottraeva ad ogni CP_1
confronto, l'acquirente ha deciso di acquistarla altrove. L'acquisto è avvenuto, tramite due diversi fornitori, nel mese di ottobre, in concomitanza all'invio della diffida ad adempiere e dopo numerosi solleciti bonari rimasti inevasi.
La sentenza di primo grado merita quindi piena conferma sia con riguardo all'accertamento della risoluzione di diritto imputabile a , sia quanto ai CP_1
presupposti per la condanna al risarcimento del danno in una somma pari, per sorte, ad euro 210.720 che corrisponde alla differenza di prezzo corrisposto a Parte_2
e a rispetto a quello che sarebbe stato applicato dalla
[...] Parte_3
se il contratto avesse avuto regolare esecuzione. Controparte_1
Con riguardo all'appello incidentale, lo stesso è fondato.
Il giudice di prime cure, pur correttamente riconoscendo che l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce debito di valore e che va tenuto conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione, pur richiamando la nota sentenza della Cassazione a SS UU n.
1712/95 ha indicato come base di calcolo una somma, € 437.440,44, che non trova riscontro negli atti ed ha determinato il totale dovuto, sia per rivalutazione che per interessi, in euro 40.862,43 dichiarando di procedere all'applicazione di un “valore medio” degli interessi. Senonché detto procedimento di calcolo, neppure chiaramente esplicitato dal giudice di prime cure, risulta errato.
In primo luogo la base di calcolo da cui partire è la somma di euro 210.720 dovuta alla data del 31.10.2005.
Richiamando i criteri stabiliti dalla nota sentenza delle SSUU del 1995, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento compete, oltre alla svalutazione, che pag. 10/12 ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell'illecito: c.d. danno emergente), anche il nocumento finanziario
(lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario). Gli interessi compensativi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno o sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (conformi Cass.,
20/11/2018, n. 29830; Cass., 10/4/2018, n. 8766; Cass., 3/3/2009, n. 5054,. Cass. Civile, ord. 17 aprile 2024, n. 10376, nonché ord. N. 32985/2022).
In assenza di un calcolo analitico svolto dal Tribunale ed esaminato il foglio di calcolo prodotto dall'appellante incidentale sub C, che prevede l'applicazione della rivalutazione anno per anno e gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente, può ricorrersi al primo dei criteri indicati dalla Cassazione e dunque vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale sulla somma di euro 210.720 di anno in anno rivalutata secondo gli Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dalla data dell'inadempimento fino alla data di pubblicazione della sentenza (15 maggio 2017), oltre ulteriori interessi legali dalla pronuncia della sentenza al saldo effettivo, dal momento che con la pronuncia della sentenza l'obbligazione si trasforma in debito di valuta.
La somma risultante da tale calcolo è pari ad € 85.539,52, di cui € 37.718,88 per rivalutazione ed € 47.820,64 per interessi.
La sentenza va dunque riformata condannando parte venditrice al versamento di tale importo, anziché quello di € 40.862,43, in favore della parte acquirente a titolo di danno da ritardo, come ivi definito.
pag. 11/12 Rigettato l'appello principale ed accolto quello incidentale, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate d'ufficio, in assenza di specifica, come da dispositivo che segue, considerati ratione temporis, per le spese del primo grado di giudizio e del secondo grado di giudizio i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, per il giudizio di
Cassazione e per il presente giudizio di rinvio in appello i parametri di cui al D.M. n
147/2022.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
147/17 del Tribunale di Spoleto;
in accoglimento dell'appello incidentale, riformando sul punto la gravata sentenza, condanna al pagamento della somma di euro Controparte_1
85.539,52 a titolo di danno da ritardo;
condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1
lite, che si liquidano nei seguenti termini: per il primo grado euro 8.000,00 per compensi, per il secondo grado, inclusa la fase di sospensiva, euro 6.800,00 per compensi;
quanto al giudizio di legittimità, euro 4.000,00 per compensi;
quanto al presente giudizio di rinvio euro 786,00 per spese ed euro 5.000,00 per compensi;
il tutto da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA , se dovute come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio in data 21/08/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 236/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere dott. Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. TIZI Parte_1 P.IVA_1
LORENZO elettivamente domiciliato in Spoleto, Corso Garibaldi 11 presso lo studio del difensore
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'Avv. RUBINO MICHELE elettivamente domiciliato in Bari, via Sparano da
Bari 82 presso lo studio del difensore
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE avente ad
OGGETTO
Risoluzione contratto compravendita cose mobili – giudizio di riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 3940/24 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : come da note scritte depositate il 28 aprile 2025 Parte_1
Per : come da note scritte depositate il 6 maggio 2025 Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26.5.2006 la società conveniva Parte_1
dinanzi al Tribunale di Spoleto la affinché, Controparte_2
accertata la risoluzione contrattuale e la responsabilità per grave inadempimento della convenuta ex art. 1454 c.c., quest'ultima venisse condannata al risarcimento del danno in suo favore per complessivi euro € 210.720,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento della pretesa deduceva che in data 6.5.2005 era stato stipulato fra le parti un contratto di compravendita di 240 tonnellate di olio di sansa raffinato al prezzo di euro 1,627 x Kg più iva, con consegna da effettuarsi entro il 30.6.2005 e pagamento con rimessa diretta a 30 gg. dalla fattura;
che nel corso del mese di giugno 2005 la _1
aveva chiesto un breve rinvio del termine di consegna per approntare dei silos
[...]
ove stoccare l'olio; che tuttavia in data 4.8.2005 la aveva comunicato che il CP_1
contratto doveva intendersi cancellato per decorrenza dei termini di ritiro entro il 30 giugno;
che ne era seguita una corrispondenza in cui la aveva confermato il Parte_1
proprio interesse alla compravendita e sollecitato la consegna, mentre la CP_1
continuava a reputare il contratto automaticamente risolto per effetto del decorso del termine del 30 giugno;
che da ultimo la aveva inviato una diffida ad _1 _1
adempiere entro il 31.10.2005 e che l'inadempimento della venditrice era perdurato.
Nel costituirsi la spa deduceva che l'inadempimento era imputabile alla società CP_1
attrice, la quale non aveva provveduto al ritiro dell'olio nel termine concordato – da considerarsi essenziale – a causa della variazione del prezzo dell'olio che rendeva non pag. 2/12 conveniente il contratto e successivamente, salito il prezzo dell'olio, aveva preteso la reviviscenza dell'accordo. Inoltre il prezzo pagato ad altro fornitore non era un pregiudizio conseguenza immediata e diretta della risoluzione.
Il Tribunale di Spoleto con sentenza 147/2017 accoglieva la domanda, accertando che il contratto si era risolto per inutile decorso del termine di cui alla diffida ad adempiere del
3.10.2005 e quindi condannava la convenuta al risarcimento del danno in misura di €
210.720,00, oltre € 40.862,43 a titolo di danno da ritardo.
Avverso detta sentenza proponeva appello con atto Controparte_1
notificato il 26.6.2017. L'appellante chiedeva, in riforma della sentenza, di accertare che il termine per l'esecuzione della prestazione aveva natura essenziale, che il contratto si era risolto al 30.6.2005; in subordine, di accertare la risoluzione per inadempimento al
4.8.2005 e per l'effetto riquantificare il danno sulla base dei mercuriali acquisiti al processo di primo grado.
L'appellante articolava quattro motivi di appello, relativi, in estrema sintesi, all'errata valutazione del contratto e della lettera del 5.8.2005 a firma del Presidente della _1
, da cui si poteva desumere che il ritiro della merce era a cura della società
[...]
acquirente, che aveva proposto una novazione del contratto senza indicare il termine per l'adempimento, cosicché era questa ad essere inadempiente;
il termine per la consegna previsto in contratto doveva considerarsi essenziale, anche tenuto conto della natura del prodotto, soggetto a quotazioni di mercato con rilevazioni settimanali. Il Tribunale avrebbe poi errato nell'interpretare le comunicazioni del 4.8.2005 e CP_1 Parte_1
del 13.10.2005, non applicando l'art. 1460 c.c. secondo cui è legittimo il rifiuto ad adempiere se l'altra parte è inadempiente. Il contratto, semmai, si sarebbe risolto il 5 agosto 2005 perché già in tale data aveva richiesto l'adempimento. Parte_1
Conseguenza di ciò sarebbe un'errata quantificazione del danno sulla base di un prezzo,
pag. 3/12 aumentato, di due mesi successivo, anche in violazione del principio di buonafede contrattuale. si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello proposto, in quanto Parte_1
infondato, e formulava appello incidentale chiedendo di quantificare il danno da ritardo,
a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, in euro 85.539,52 anziché 40.862,43, perché tale somma era stata erroneamente conteggiata dal giudice di prime cure.
Il giudizio veniva deciso con sentenza emessa in data 26.3.2018, che, in parziale accoglimento dell'appello, dichiarava la risoluzione per inadempimento della _1
, rigettava la domanda di risarcimento e condannava l'appellata al pagamento delle
[...]
spese del doppio grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in Cassazione sulla base di Parte_1
otto motivi, di cui è stato accolto il primo, dichiarando assorbiti gli altri.
La Suprema Corte ha statuito che la sentenza impugnata ha violato il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non limitandosi a verificare l'esistenza nel contratto di un termine essenziale ed il suo mancato rispetto, ma svolgendo un apprezzamento complessivo del sinallagma contrattuale, al fine di verificare quale parte, con la sua condotta, si fosse resa responsabile del mancato raggiungimento dello scopo negoziale, incorrendo in un inadempimento di non scarsa importanza, il tutto senza che fosse stata proposta una domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.. Per tale ragione ha cassato la sentenza e ha rinviato alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Riassunto tempestivamente il giudizio d'appello, ha riproposto le Parte_1
conclusioni rassegnate nel giudizio di secondo grado cassato ed in particolare ha chiesto il rigetto dell'appello principale, la conferma della sentenza del Tribunale di Spoleto e pag. 4/12 l'accoglimento dell'appello incidentale con riguardo alla somma dovuta a titolo di rivalutazione ed interessi discendenti da debito risarcitorio di valore.
La si è costituita evidenziando che la Corte di Controparte_1
Cassazione non ha emesso alcun principio di diritto e che l'assorbimento dei motivi di ricorso implica un'omessa pronuncia;
nel merito ha dichiarato di proporre appello incidentale ribadendo le difese svolte nel primo appello e dunque ha concluso per la riforma della sentenza 147/17 pronunciata dal tribunale di Spoleto, procedendo all'esatta qualificazione giuridica del regolamento contrattuale accertando la natura essenziale del termine per l'esecuzione della prestazione e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto per fatto e colpa della , in subordine: accertare che Parte_1
la società ha violato il principio normativo previsto dall'art. 1175 c.c. Parte_1
osservando un comportamento contrario alle regole di correttezza e buona fede, accertare la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. al 4.8.2005 e per l'effetto riquantificare le voci di danno emergente e lucro cessante nella diversa misura da computarsi secondo i mercuriali acquisiti al processo di primo grado.
La causa viene decisa all'esito del deposito delle memorie conclusionali ex art. 352
c.p.c. e all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 9 luglio 2025.
In via assolutamente preliminare va definito l'ambito di cognizione della Corte, alla luce del contenuto dell'ordinanza di rinvio. La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, stabilendo che la Corte d'appello era incorsa in un vizio di ultrapetizione con riguardo alla valutazione di un presunto inadempimento della rispetto Parte_1
all'obbligo di ritiro della merce presso la sede del venditore. Tutti gli altri motivi sono stati invece dichiarati assorbiti.
Orbene, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della pag. 5/12 controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza, infine, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità. (Cass. Sez. 1,
07/08/2014, n. 17790, Rv. 632551 - 01).
Nel caso di specie la Corte non ha accolto il ricorso ex art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
e dunque non ha enunciato il principio di diritto, ma, sostanzialmente, ha valutato la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione, rimandando al giudice di secondo grado per una nuova valutazione della vicenda che tenga conto dell'impossibilità di valutare questioni non oggetto di domanda.
Deve ulteriormente osservarsi che la cognizione della Corte è vincolata sulla base dei motivi di appello, principale ed incidentale, originariamente proposti e qui reiterati, che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
A tale proposito va evidenziato che nella premessa in fatto dell'ordinanza 3940/2024 la
Suprema Corte ha evidenziato che la aveva formulato nella propria memoria CP_1
ex art. 378 c.p.c. ricorso incidentale relativamente alla natura essenziale del termine, contestando una errata interpretazione del contratto in relazione agli artt. 1322, 1325 e pag. 6/12 1440 c.c. , ma tale motivo è stato dichiarato inammissibile perché avrebbe dovuto essere fatto valere con controricorso.
Ne consegue dunque che – a prescindere dall'erronea definizione dell'appello come
“incidentale”, essendo la l'appellante principale, tenuta ad assumere la stessa CP_1
posizione processuale nel giudizio di rinvio, ancorché resistente – non è possibile riesaminare la questione dell'essenzialità del termine per la consegna al 30 giugno 2005, questione sulla quale si è formato il giudicato.
In sostanza, quindi, posto che la questione dell'essenzialità del termine non è più scrutinabile e posto che la domanda proposta dall'acquirente era di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. e non di dichiarazione di risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c., i temi ancora in discussione, all'esito della pronuncia della Cassazione, risultano i seguenti: legittimità del rifiuto ad adempiere ex art. 1460 c.c.; data dell'intervenuta risoluzione di diritto;
quantificazione del danno.
Ed invero, una questione che veniva posta con l'originario atto di appello (paragrafo
III.2) era che quando la emise la nota del 4.8.2005 dichiarando di non voler CP_1
adempiere la era inadempiente ed il Tribunale non ha compiuto alcuna indagine _1
in ordine alla portata ex art. 1460 c.c. della richiamata missiva.
In realtà il motivo è infondato perché l'unica forma di inadempimento che CP_1
ascriveva a alla data del 4.8.2005 era quella del superamento del termine _1
essenziale del 30 giugno 2005, tema sul quale si è formato il giudicato. Quand'anche si volesse ritenere che l'inadempimento consistesse nel mancato ritiro della merce presso la sede del venditore, il motivo continua ad essere immeritevole di accoglimento.
Come puntualmente rilevato nella sentenza di primo grado impugnata, il contratto prevedeva una data di “consegna” e non di ritiro. Del resto la legge prevede, fra le obbligazioni del venditore, quella di curare la consegna. La circostanza che le parti abbiano, nella corrispondenza stragiudiziale, parlato di 'ritiro' non significa che esse pag. 7/12 abbiano voluto derogare a tale obbligo;
diversamente non avrebbe senso la clausola
“franco Spoleto” contenuta nel contratto, che vuol dire che il prezzo era comprensivo delle spese di trasporto a Spoleto, sede della , che doveva “ritirare” la merce Parte_1
nel senso di riceverla e stoccarla in luogo idoneo. Conferma del fatto che la consegna fosse a cura della società resistente in riassunzione si trae anche dalle dichiarazioni testimoniali di che ha riferito che tra luglio ed agosto 2005 “c'era Testimone_1
l'ordine da evadere e quindi dovevo programmare la consegna dell'olio a Parte_1
ed eventualmente spostare le ferie (…)”, nonché da quelle di Parte_1 Tes_2
, socio nonché interlocutore della nella vicenda, il quale all'udienza
[...] Parte_1
del 16.2.2011 dichiarò che la aveva intimato alla venditrice di non eseguire Parte_1
alcuna consegna ed alcun trasporto e che fino al 30 luglio la rifiutò la Parte_1
disponibilità a ricevere la merce acquistata, nonostante i solleciti della venditrice. In assenza di una formale messa in mora o di una diffida ad adempiere e nell'assenza di termine essenziale, non può ritenersi che la fosse inadempiente alla data del Parte_1
4.8.2005 e che quindi la venditrice fosse legittimata a considerarsi libera dall'impegno contrattuale. Un contratto, infatti, può sciogliersi solo per mutuo consenso e lo scambio di missive del 4/5 agosto 2005 mostra invece che alcun accordo sul punto si era realizzato, dato che l'acquirente insisteva nel considerare valido il contratto, ammettendo soltanto che aveva temporeggiato sulla consegna e che aveva qualche perplessità sulla convenienza dell'affare.
Escluso quindi che la presa di posizione della società venditrice di considerarsi libera da ogni impegno fosse giustificata, l'appellante quale domanda subordinata ha chiesto di accertare che la risoluzione del contratto, se ritenuto ancora produttivo di effetti, si è realizzata già in data 5.8.2005 e non certo il 13 ottobre dello stesso anno. Ciò avrebbe, a suo dire, effetti sulla quantificazione del dovuto risarcimento.
pag. 8/12 In primo luogo deve essere evidenziato che la diffida ad adempiere di cui all'art. 1454
c.c. esige la manifestazione univoca della volontà dell'intimante, non solo di fissare un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, avvertendo la parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo, ma anche di ritenere risolto ope legis il contratto in caso di mancato adempimento entro tale termine, non potendo tale manifestazione sopraggiungere in un momento successivo alla diffida.
(Cass. Sez. 2, 27/11/2023, n. 32821, Rv. 669435 - 01).
Tali requisiti sono presenti solo nella diffida ad adempiere del 13 ottobre 2005 e non nelle precedenti, nelle quali pur si intimava alla venditrice l'adempimento. Tra l'altro aveva agito per sentir dichiarare la risoluzione di diritto e dunque Parte_1
l'accertamento di un già avvenuto scioglimento del vincolo contrattuale, non già pronunciare, con sentenza costitutiva, la risoluzione giudiziale, cfr. Corte di Cassazione,
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36918 del 26/11/2021.
Circa poi la risoluzione per fatto e colpa di al 4.8.2005 (oggetto della domanda CP_1
subordinata dell'appellante) la questione pare irrilevante perché – al di là della contraddittorietà delle difese di , che sulla base delle Controparte_1
proprie allegazioni pare voler ricondurre la risoluzione sempre ex art. 1454, e non 1453
c.c., per effetto di diffide ad adempiere precedenti quella del 13.10.2005 - il danno va parametrato sulla base dell'esborso effettivo subito dall'acquirente per procurarsi l'olio non consegnato dalla , esborso che è avvenuto ad ottobre 2005 ed è stato CP_1
adeguatamente documentato. Non è possibile valutare come parametro il costo dell'olio secondo i listini di agosto come vorrebbe l'appellante, innanzitutto perché non è dimostrato che già ad agosto avesse la possibilità di approvvigionarsi del Parte_1
prodotto richiesto ma anche perché, come si è visto, il vincolo contrattuale poteva ritenersi sciolto solo ad ottobre, dopo l'inutile decorso del termine concesso per adempiere. Oltretutto alle prime comunicazioni di sollecito e di messa in mora, _1
pag. 9/12 tenuto conto dei buoni pregressi rapporti commerciali, ha fatto seguire ulteriori _1
missive dimostrando di avere interesse ad un adempimento tardivo, e solo dopo aver appreso che non disponeva più del prodotto, o comunque si sottraeva ad ogni CP_1
confronto, l'acquirente ha deciso di acquistarla altrove. L'acquisto è avvenuto, tramite due diversi fornitori, nel mese di ottobre, in concomitanza all'invio della diffida ad adempiere e dopo numerosi solleciti bonari rimasti inevasi.
La sentenza di primo grado merita quindi piena conferma sia con riguardo all'accertamento della risoluzione di diritto imputabile a , sia quanto ai CP_1
presupposti per la condanna al risarcimento del danno in una somma pari, per sorte, ad euro 210.720 che corrisponde alla differenza di prezzo corrisposto a Parte_2
e a rispetto a quello che sarebbe stato applicato dalla
[...] Parte_3
se il contratto avesse avuto regolare esecuzione. Controparte_1
Con riguardo all'appello incidentale, lo stesso è fondato.
Il giudice di prime cure, pur correttamente riconoscendo che l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce debito di valore e che va tenuto conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione, pur richiamando la nota sentenza della Cassazione a SS UU n.
1712/95 ha indicato come base di calcolo una somma, € 437.440,44, che non trova riscontro negli atti ed ha determinato il totale dovuto, sia per rivalutazione che per interessi, in euro 40.862,43 dichiarando di procedere all'applicazione di un “valore medio” degli interessi. Senonché detto procedimento di calcolo, neppure chiaramente esplicitato dal giudice di prime cure, risulta errato.
In primo luogo la base di calcolo da cui partire è la somma di euro 210.720 dovuta alla data del 31.10.2005.
Richiamando i criteri stabiliti dalla nota sentenza delle SSUU del 1995, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento compete, oltre alla svalutazione, che pag. 10/12 ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell'illecito: c.d. danno emergente), anche il nocumento finanziario
(lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario). Gli interessi compensativi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno o sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (conformi Cass.,
20/11/2018, n. 29830; Cass., 10/4/2018, n. 8766; Cass., 3/3/2009, n. 5054,. Cass. Civile, ord. 17 aprile 2024, n. 10376, nonché ord. N. 32985/2022).
In assenza di un calcolo analitico svolto dal Tribunale ed esaminato il foglio di calcolo prodotto dall'appellante incidentale sub C, che prevede l'applicazione della rivalutazione anno per anno e gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente, può ricorrersi al primo dei criteri indicati dalla Cassazione e dunque vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale sulla somma di euro 210.720 di anno in anno rivalutata secondo gli Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dalla data dell'inadempimento fino alla data di pubblicazione della sentenza (15 maggio 2017), oltre ulteriori interessi legali dalla pronuncia della sentenza al saldo effettivo, dal momento che con la pronuncia della sentenza l'obbligazione si trasforma in debito di valuta.
La somma risultante da tale calcolo è pari ad € 85.539,52, di cui € 37.718,88 per rivalutazione ed € 47.820,64 per interessi.
La sentenza va dunque riformata condannando parte venditrice al versamento di tale importo, anziché quello di € 40.862,43, in favore della parte acquirente a titolo di danno da ritardo, come ivi definito.
pag. 11/12 Rigettato l'appello principale ed accolto quello incidentale, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate d'ufficio, in assenza di specifica, come da dispositivo che segue, considerati ratione temporis, per le spese del primo grado di giudizio e del secondo grado di giudizio i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, per il giudizio di
Cassazione e per il presente giudizio di rinvio in appello i parametri di cui al D.M. n
147/2022.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
147/17 del Tribunale di Spoleto;
in accoglimento dell'appello incidentale, riformando sul punto la gravata sentenza, condanna al pagamento della somma di euro Controparte_1
85.539,52 a titolo di danno da ritardo;
condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1
lite, che si liquidano nei seguenti termini: per il primo grado euro 8.000,00 per compensi, per il secondo grado, inclusa la fase di sospensiva, euro 6.800,00 per compensi;
quanto al giudizio di legittimità, euro 4.000,00 per compensi;
quanto al presente giudizio di rinvio euro 786,00 per spese ed euro 5.000,00 per compensi;
il tutto da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA , se dovute come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio in data 21/08/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
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