Art. 1.
Per l'attuazione - a cura ed a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - della parte piu' urgente del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 200 miliardi da erogare in 7 esercizi finanziari, in ragione di 20 miliardi di lire in ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1963-64 e di lire 40 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1964-65 al 1966-67. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 10 gennaio 1966, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 15/01/1966, n. 12) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute negli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904 , in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione."
Per l'attuazione - a cura ed a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - della parte piu' urgente del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 200 miliardi da erogare in 7 esercizi finanziari, in ragione di 20 miliardi di lire in ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1963-64 e di lire 40 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1964-65 al 1966-67. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 10 gennaio 1966, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 15/01/1966, n. 12) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute negli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904 , in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione."