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17 novembre 1959
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23 gennaio 1963
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16 gennaio 1966
16 gennaio 1966
Art. 1.
Per l'attuazione - a cura ed a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - della parte piu' urgente del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 200 miliardi da erogare in 7 esercizi finanziari, in ragione di 20 miliardi di lire in ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1963-64 e di lire 40 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1964-65 al 1966-67. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 10 gennaio 1966, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 15/01/1966, n. 12) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute negli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904 , in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione."
Per l'attuazione - a cura ed a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - della parte piu' urgente del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 200 miliardi da erogare in 7 esercizi finanziari, in ragione di 20 miliardi di lire in ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1963-64 e di lire 40 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1964-65 al 1966-67. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 10 gennaio 1966, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 15/01/1966, n. 12) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute negli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904 , in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione."
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/08/1967, n. 2087Provvedimento: […] P P., dei progetti delle opere previste dagli artt. 1 e 4 della citata legge n. 904 del 1959. […]Leggi di più...
- espropriazione per pubblico interesse (o utilita)·
- effetti·
- nuova disciplina dettata dalla legge n 25 del 1967·
- competenza e giurisdizione·
- dichiarazione di illegittimita costituzionale degli artt 1 e 4 della legge n 904 del 1959