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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/06/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di TORRE A., dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 3787, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 20.06.2025, vertente TRA
, nata il [...] in [...] e residente in Parte_1
BOSCOREALE, C.F.: rappresentata e difesa, in virtù di CodiceFiscale_1 mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite, dall'avv. Lucio PISACANE presso il cui studio resta elettivamente domiciliata, in BOSCOREALE alla via St. E. CIRILLO n.81 RICORRENTE E
in persona del Presidente e Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: pensione di reversibilità per figlia maggiorenne inabile.
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE (1)
Con ricorso in data 24.06.2024 la sig.ra si rivolgeva al Parte_1
Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA, esponendo: di aver presentato il 9 gennaio 2024 domanda all' per vedersi riconoscere la pensione di CP_1 reversibilità, quale figlia superstite maggiorenne inabile, a carico del genitore, alla morte del padre, intervenuta il giorno 3 maggio 2019; che il dante causa, sig. Per_1
, era titolare di pensione cat. “VO”; di essersi vista rigettare la domanda,
[...] in quanto non riconosciuta inabile al lavoro alla data del decesso del familiare;
di aver inutilmente proposto ricorso amministrativo avverso detto provvedimento. Tutto ciò premesso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, chiedeva che fosse dichiarato il proprio diritto a percepire la suddetta pensione con conseguente
1 condanna dell' all'erogazione della relativa prestazione, a partire dal decesso CP_1 della genitrice.
Si costituiva in giudizio l' convenuto che resisteva nel merito alla CP_1 pretesa azionata, contestando la fondatezza della domanda attorea e chiedendone, pertanto, il rigetto per difetto del requisito della vivenza a carico.
La causa, ritenuta istruita su base documentale, veniva mandata in decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 20 giugno 2025.
= = = (2)
La domanda attorea non merita di essere accolta per i motivi di seguito illustrati.
Va premesso che le motivazioni con cui l'ente previdenziale ha negativamente chiuso la fase amministrativa non delimitano la perimetrazione della controversia giudiziale, nella quale la parte ricorrente resta onerata di allegare e dimostrare i requisiti legittimanti la pretesa fatta valere. Correttamente la Corte ha escluso che la mancata contestazione del requisito della vivenza a carico da parte dell' nella fase amministrativa esonerasse la parte CP_1 dagli oneri di allegazione che sulla stessa incombono nella fase giudiziale inerendo agli elementi costitutivi del diritto vantato;
d'altro canto, considerata la piena autonomia tra l'accertamento amministrativo e l'azione giudiziaria, la prima si pone esclusivamente quale condizione di procedibilità della seconda.> Così in termini parte motiva di Cass., ordin. n.41458/21.
Il resistente , contrariamente alla presa di posizione assunta in sede CP_1 amministrativa, ha contestato prioritariamente il requisito della vivenza a carico, rimasto, nella prospettazione attorea, privo di effettiva visibilità processuale, l'istante essendosi limitata a segnalare di essere a carico del suo dante causa e a documentare lo stato di convivenza. Null'altro. L'ubi consistam della solo evocata vivenza a carico, insomma, è rimasto ignoto.
Ora, deve evidenziarsi che lo stato di convivenza con il padre e dante causa dell'istante è idoneo ad interferire con lo sforzo espositivo e dimostrativo della parte ricorrente in maniera “relativa” e cioè in via speculare alle contestazioni ex adverso formulate. Invero, il requisito della vivenza a carico resta processualmente apprezzabile in termini diversi laddove si prospetti e si dimostri che esso discende dallo stato di convivenza. I due requisiti, infatti, non sono equipollenti, la sussistenza del secondo riverberando solo effetti dimostrativi sull'unico presupposto di Legge necessario per attingere alla prestazione evocata. Che è, appunto, la vivenza a carico.
2 Nel caso in cui parte ricorrente alleghi e dimostri la “convivenza”, il suo onere probatorio può ritenersi prima facie meno gravoso nella misura in cui il dato documentale proietta all'esterno una situazione di ragionevole abituale e prevalente mantenimento dell'istante da parte del genitore-genitrice convivente. Tuttavia, trattasi di una presunzione eminentemente relativa, “esposta” ai rilievi e alle obiezioni di controparte. (3)
Nel caso di specie l' contesta la concludenza del supporto cartolare CP_1 nella direzione evocata dalla ricorrente segnalando, nella buona sostanza, che proprio dalla situazione fotografata documentalmente, analizzata al lordo degli elementi conoscitivi offerti in comunicazione dell' , si evincono dati ostativi al CP_1 riconoscimento del diritto azionato. Ebbene, emerge dagli atti che:
-- la sig.ra è titolare di prestazione assistenziale (invalidità civile) da Pt_1 numerosi anni;
-- nel mese di maggio 2019, e cioè alla morte del suo dante causa, l'istante ha percepito per detta causale l'importo di euro 1.240,39;
-- nello stesso mese il sig. ha percepito, per pensione di vecchiaia Persona_1
e trattamento di invalidità civile, l'importo complessivo di euro 1.349,40;
-- negli anni precedenti il decesso del suo dante causa la ricorrente ha sempre percepito il trattamento assistenziale così come per gli anni successivi;
-- fino al 6 dicembre 2023, epoca della morte, del nucleo familiare della ricorrente faceva parte anche la madre, sig.ra Persona_2
-- l'istante risulta essere stata coniugata fino all'11 marzo 2023, epoca del divorzio.
Pertanto, nella mancanza assoluta di allegazioni attoree mirate, ed anche generiche per vero, non è dato intendere in che modo la sig.ra possa Pt_1 vantare in concreto il requisito della vivenza a carico atteso che:
-- nulla l'istante deduce sul contributo economico eventualmente proveniente, fino al dicembre 2023, dalla madre a sua volta convivente, ed eventualmente del marito fino alla data del divorzio;
-- la situazione economica “personale” dell'istante non era pari a zero;
-- la differenza fra detta situazione e la pensione del padre era di tale esigua entità da non consentire l'emersione dell'apporto significativo del dante causa nei termini indicati dalla Corte Regolatrice. (4)
Per come puntualmente rammentato dal resistente , le coordinate di CP_1 riferimento tracciate dai Giudici di legittimità in subiecta materia sono alquanto precise.
Giova evidenziare, al riguardo, come correttamente la Corte d'Appello abbia fatto applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte (fra le tante, Cass. n. 9327 del 2018, Cass. n. 1861 del 2019) secondo cui in caso di morte
3 del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile;
… nel caso di specie, secondo quanto si legge nella motivazione della sentenza di secondo grado, il requisito della vivenza a carico non è stato oggetto di alcuna allegazione essendo stato depositato esclusivamente il certificato di morte della madre ed uno stato di famiglia da cui risultava, peraltro, la presenza, nel nucleo familiare, anche del marito della madre della ricorrente, che ben avrebbe potuto provvedere al suo mantenimento;
…> Così in termini Cass. n.41458/21, già citata.
Nella specie, il dato valorizzato dalla Corte territoriale del reddito imponibile del ricorrente pari a zero è inconferente a fronte della percezione, da parte dello stesso, dell'importo di Euro 800,00 mensili a titolo di pensione di invalidità e di reddito di cittadinanza;
in buona sostanza, la Corte d'Appello doveva chiarire perché non erano da considerare sufficienti tali redditi a fronte delle reali esigenze di vita del e perché l'intervento di sostegno economico della madre Per_3 del ricorrente doveva considerarsi effettuato in misura prevalente, a fronte dei sussidi economici che il ià percepiva.> Per_3
Così parte motiva di Cass. ordin. n.19485/24.
Peraltro, l'impugnata sentenza ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte secondo cui "In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza nè con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile;
… . Ed infatti, il requisito della vivenza a carico va identificato con la dipendenza economica del figlio, nel caso in esame correttamente esclusa dalla Corte d'appello e non nell'attività di cura ed assistenza eventualmente prestata dai genitori …> Così in termini Cass. ordin. n.1861/19. (5)
Insomma, pare evidente che, nonostante il rapporto di convivenza con il dante causa dell'asserita avente diritto, i dati disponibili depongono per una situazione obiettivamente peculiare a fronte della quale sarebbe stato necessario allegare e documentare elementi storico-fenomenici da cui desumere che,
4 nonostante il quadro familiare generale ed il sussidio economico derivante dalla prestazione assistenziale mensile di cui gode(va) la ricorrente, il mantenimento assicurato dal genitore può considerarsi non solo continuativo ma anche prevalente. L'istante si è sottratta al duplice onere espositivo e dimostrativo, laddove, di contro, il supporto cartolare valorizzato dal resistente porta a ritenere che la esigua CP_1 differenza fra il trattamento pensionistico del dante causa e la prestazione assistenziale erogata alla ricorrente geneticamente ostano alla emersione del
“mantenimento in via prevalente”. (6)
Deve, pertanto, concludersi che, in difetto dell'imprescindibile requisito della vivenza a carico, non può essere riconosciuto il diritto dell'istante alla pensione di reversibilità. E ciò a prescindere dall'accertamento del requisito sanitario, nel caso di specie del tutto inutile.
Le spese del presente giudizio vanno dichiarate irripetibili alla luce delle allegazioni attoree (cfr. note sostitutive trasmesse il 22 maggio 2025, prima produzione).
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) dichiara le spese di lite irripetibili a norma di Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 30/06/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
5
Il Giudice del lavoro del Tribunale di TORRE A., dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 3787, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 20.06.2025, vertente TRA
, nata il [...] in [...] e residente in Parte_1
BOSCOREALE, C.F.: rappresentata e difesa, in virtù di CodiceFiscale_1 mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite, dall'avv. Lucio PISACANE presso il cui studio resta elettivamente domiciliata, in BOSCOREALE alla via St. E. CIRILLO n.81 RICORRENTE E
in persona del Presidente e Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: pensione di reversibilità per figlia maggiorenne inabile.
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE (1)
Con ricorso in data 24.06.2024 la sig.ra si rivolgeva al Parte_1
Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA, esponendo: di aver presentato il 9 gennaio 2024 domanda all' per vedersi riconoscere la pensione di CP_1 reversibilità, quale figlia superstite maggiorenne inabile, a carico del genitore, alla morte del padre, intervenuta il giorno 3 maggio 2019; che il dante causa, sig. Per_1
, era titolare di pensione cat. “VO”; di essersi vista rigettare la domanda,
[...] in quanto non riconosciuta inabile al lavoro alla data del decesso del familiare;
di aver inutilmente proposto ricorso amministrativo avverso detto provvedimento. Tutto ciò premesso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, chiedeva che fosse dichiarato il proprio diritto a percepire la suddetta pensione con conseguente
1 condanna dell' all'erogazione della relativa prestazione, a partire dal decesso CP_1 della genitrice.
Si costituiva in giudizio l' convenuto che resisteva nel merito alla CP_1 pretesa azionata, contestando la fondatezza della domanda attorea e chiedendone, pertanto, il rigetto per difetto del requisito della vivenza a carico.
La causa, ritenuta istruita su base documentale, veniva mandata in decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 20 giugno 2025.
= = = (2)
La domanda attorea non merita di essere accolta per i motivi di seguito illustrati.
Va premesso che le motivazioni con cui l'ente previdenziale ha negativamente chiuso la fase amministrativa non delimitano la perimetrazione della controversia giudiziale, nella quale la parte ricorrente resta onerata di allegare e dimostrare i requisiti legittimanti la pretesa fatta valere. Correttamente la Corte ha escluso che la mancata contestazione del requisito della vivenza a carico da parte dell' nella fase amministrativa esonerasse la parte CP_1 dagli oneri di allegazione che sulla stessa incombono nella fase giudiziale inerendo agli elementi costitutivi del diritto vantato;
d'altro canto, considerata la piena autonomia tra l'accertamento amministrativo e l'azione giudiziaria, la prima si pone esclusivamente quale condizione di procedibilità della seconda.> Così in termini parte motiva di Cass., ordin. n.41458/21.
Il resistente , contrariamente alla presa di posizione assunta in sede CP_1 amministrativa, ha contestato prioritariamente il requisito della vivenza a carico, rimasto, nella prospettazione attorea, privo di effettiva visibilità processuale, l'istante essendosi limitata a segnalare di essere a carico del suo dante causa e a documentare lo stato di convivenza. Null'altro. L'ubi consistam della solo evocata vivenza a carico, insomma, è rimasto ignoto.
Ora, deve evidenziarsi che lo stato di convivenza con il padre e dante causa dell'istante è idoneo ad interferire con lo sforzo espositivo e dimostrativo della parte ricorrente in maniera “relativa” e cioè in via speculare alle contestazioni ex adverso formulate. Invero, il requisito della vivenza a carico resta processualmente apprezzabile in termini diversi laddove si prospetti e si dimostri che esso discende dallo stato di convivenza. I due requisiti, infatti, non sono equipollenti, la sussistenza del secondo riverberando solo effetti dimostrativi sull'unico presupposto di Legge necessario per attingere alla prestazione evocata. Che è, appunto, la vivenza a carico.
2 Nel caso in cui parte ricorrente alleghi e dimostri la “convivenza”, il suo onere probatorio può ritenersi prima facie meno gravoso nella misura in cui il dato documentale proietta all'esterno una situazione di ragionevole abituale e prevalente mantenimento dell'istante da parte del genitore-genitrice convivente. Tuttavia, trattasi di una presunzione eminentemente relativa, “esposta” ai rilievi e alle obiezioni di controparte. (3)
Nel caso di specie l' contesta la concludenza del supporto cartolare CP_1 nella direzione evocata dalla ricorrente segnalando, nella buona sostanza, che proprio dalla situazione fotografata documentalmente, analizzata al lordo degli elementi conoscitivi offerti in comunicazione dell' , si evincono dati ostativi al CP_1 riconoscimento del diritto azionato. Ebbene, emerge dagli atti che:
-- la sig.ra è titolare di prestazione assistenziale (invalidità civile) da Pt_1 numerosi anni;
-- nel mese di maggio 2019, e cioè alla morte del suo dante causa, l'istante ha percepito per detta causale l'importo di euro 1.240,39;
-- nello stesso mese il sig. ha percepito, per pensione di vecchiaia Persona_1
e trattamento di invalidità civile, l'importo complessivo di euro 1.349,40;
-- negli anni precedenti il decesso del suo dante causa la ricorrente ha sempre percepito il trattamento assistenziale così come per gli anni successivi;
-- fino al 6 dicembre 2023, epoca della morte, del nucleo familiare della ricorrente faceva parte anche la madre, sig.ra Persona_2
-- l'istante risulta essere stata coniugata fino all'11 marzo 2023, epoca del divorzio.
Pertanto, nella mancanza assoluta di allegazioni attoree mirate, ed anche generiche per vero, non è dato intendere in che modo la sig.ra possa Pt_1 vantare in concreto il requisito della vivenza a carico atteso che:
-- nulla l'istante deduce sul contributo economico eventualmente proveniente, fino al dicembre 2023, dalla madre a sua volta convivente, ed eventualmente del marito fino alla data del divorzio;
-- la situazione economica “personale” dell'istante non era pari a zero;
-- la differenza fra detta situazione e la pensione del padre era di tale esigua entità da non consentire l'emersione dell'apporto significativo del dante causa nei termini indicati dalla Corte Regolatrice. (4)
Per come puntualmente rammentato dal resistente , le coordinate di CP_1 riferimento tracciate dai Giudici di legittimità in subiecta materia sono alquanto precise.
Giova evidenziare, al riguardo, come correttamente la Corte d'Appello abbia fatto applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte (fra le tante, Cass. n. 9327 del 2018, Cass. n. 1861 del 2019) secondo cui in caso di morte
3 del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile;
… nel caso di specie, secondo quanto si legge nella motivazione della sentenza di secondo grado, il requisito della vivenza a carico non è stato oggetto di alcuna allegazione essendo stato depositato esclusivamente il certificato di morte della madre ed uno stato di famiglia da cui risultava, peraltro, la presenza, nel nucleo familiare, anche del marito della madre della ricorrente, che ben avrebbe potuto provvedere al suo mantenimento;
…> Così in termini Cass. n.41458/21, già citata.
Nella specie, il dato valorizzato dalla Corte territoriale del reddito imponibile del ricorrente pari a zero è inconferente a fronte della percezione, da parte dello stesso, dell'importo di Euro 800,00 mensili a titolo di pensione di invalidità e di reddito di cittadinanza;
in buona sostanza, la Corte d'Appello doveva chiarire perché non erano da considerare sufficienti tali redditi a fronte delle reali esigenze di vita del e perché l'intervento di sostegno economico della madre Per_3 del ricorrente doveva considerarsi effettuato in misura prevalente, a fronte dei sussidi economici che il ià percepiva.> Per_3
Così parte motiva di Cass. ordin. n.19485/24.
Peraltro, l'impugnata sentenza ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte secondo cui "In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza nè con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile;
… . Ed infatti, il requisito della vivenza a carico va identificato con la dipendenza economica del figlio, nel caso in esame correttamente esclusa dalla Corte d'appello e non nell'attività di cura ed assistenza eventualmente prestata dai genitori …> Così in termini Cass. ordin. n.1861/19. (5)
Insomma, pare evidente che, nonostante il rapporto di convivenza con il dante causa dell'asserita avente diritto, i dati disponibili depongono per una situazione obiettivamente peculiare a fronte della quale sarebbe stato necessario allegare e documentare elementi storico-fenomenici da cui desumere che,
4 nonostante il quadro familiare generale ed il sussidio economico derivante dalla prestazione assistenziale mensile di cui gode(va) la ricorrente, il mantenimento assicurato dal genitore può considerarsi non solo continuativo ma anche prevalente. L'istante si è sottratta al duplice onere espositivo e dimostrativo, laddove, di contro, il supporto cartolare valorizzato dal resistente porta a ritenere che la esigua CP_1 differenza fra il trattamento pensionistico del dante causa e la prestazione assistenziale erogata alla ricorrente geneticamente ostano alla emersione del
“mantenimento in via prevalente”. (6)
Deve, pertanto, concludersi che, in difetto dell'imprescindibile requisito della vivenza a carico, non può essere riconosciuto il diritto dell'istante alla pensione di reversibilità. E ciò a prescindere dall'accertamento del requisito sanitario, nel caso di specie del tutto inutile.
Le spese del presente giudizio vanno dichiarate irripetibili alla luce delle allegazioni attoree (cfr. note sostitutive trasmesse il 22 maggio 2025, prima produzione).
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) dichiara le spese di lite irripetibili a norma di Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 30/06/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
5