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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10846 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dr. Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 28/10/2025 nella causa iscritta nel R.G. al n.13594 dell'anno 2025
TRA
(Avv.ti D. Di Bella , D. Pattumelli) Parte_1 Ricorrente
E
(funzionario ) CP_1
Resistente FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 3/1/2025 ritualmente notificato , parte ricorrente in epigrafe premetteva che il giudizio di AT ( RG n° 21570/2023 ) si concludeva con decreto di omologa del 19/9/2024 con il quale si riconosceva la sussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento;
parte ricorrente provvedeva alla notifica del decreto di omologa ed inviava la CP_ necessaria documentazione nell'ottobre 2024 ; sino al deposito del ricorso l' non aveva provveduto al pagamento dei ratei spettanti, pur avendo invitato i propri uffici alla liquidazione CP_ Concludeva chiedendo condannarsi l' al pagamento in suo favore dei ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento, oltre accessori;
il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi
. CP_
L' di costituiva chiedendo rinvio per consentire la liquidazione .
All'udienza odierna il procuratore del ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese , stante l'intervenuto pagamento nell'agosto 2025 successivo al CP_ deposito e notifica del ricorso . L' si associava alla declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione di spese .
La causa veniva discussa e decisa con sentenza dando lettura del dispositivo .
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'intervenuto pagamento della prestazione richiesta;
essendo intervenuto il pagamento successivamente al deposito, e a fortiori alla notifica , del ricorso le spese di lite , liquidate e distratte come da dispositivo ,debbono porsi a carico CP_ dell'
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla refusione in favore dei procuratore antistatario della ricorrente di
€ 1600 ,00 , oltre accessori di legge , a titolo di compensi professionali .
Roma, 28/10/2025
Il giudice
Dott.Elisabetta Capaccioli
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dr. Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 28/10/2025 nella causa iscritta nel R.G. al n.13594 dell'anno 2025
TRA
(Avv.ti D. Di Bella , D. Pattumelli) Parte_1 Ricorrente
E
(funzionario ) CP_1
Resistente FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 3/1/2025 ritualmente notificato , parte ricorrente in epigrafe premetteva che il giudizio di AT ( RG n° 21570/2023 ) si concludeva con decreto di omologa del 19/9/2024 con il quale si riconosceva la sussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento;
parte ricorrente provvedeva alla notifica del decreto di omologa ed inviava la CP_ necessaria documentazione nell'ottobre 2024 ; sino al deposito del ricorso l' non aveva provveduto al pagamento dei ratei spettanti, pur avendo invitato i propri uffici alla liquidazione CP_ Concludeva chiedendo condannarsi l' al pagamento in suo favore dei ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento, oltre accessori;
il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi
. CP_
L' di costituiva chiedendo rinvio per consentire la liquidazione .
All'udienza odierna il procuratore del ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese , stante l'intervenuto pagamento nell'agosto 2025 successivo al CP_ deposito e notifica del ricorso . L' si associava alla declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione di spese .
La causa veniva discussa e decisa con sentenza dando lettura del dispositivo .
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'intervenuto pagamento della prestazione richiesta;
essendo intervenuto il pagamento successivamente al deposito, e a fortiori alla notifica , del ricorso le spese di lite , liquidate e distratte come da dispositivo ,debbono porsi a carico CP_ dell'
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla refusione in favore dei procuratore antistatario della ricorrente di
€ 1600 ,00 , oltre accessori di legge , a titolo di compensi professionali .
Roma, 28/10/2025
Il giudice
Dott.Elisabetta Capaccioli