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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 11720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11720 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 15372/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Enrica Ciocca, ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via Genazzano n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Celeste LISO e dall'Avv. Sabino SERNIA ed elettivamente domiciliato in Andria, alla via Senatore Onofrio Jannuzzi n. 21 in virtù di procura depositata unitamente al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 CP_3
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello
[...]
Stato in Roma, via Dei Portoghesi 12, rappresentati e difesi dall'Avv. ALESSIA CAVALLO, come da delega in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione periodo di ferie contratto a tempo determinato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso e memoria di costituzione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 2/04/2025, , premesso di aver prestato servizio in Parte_1 qualità di docente alle dipendenze del con contratti a tempo Controparte_1 determinato (a.s. 2022/2023: servizio dal 12.11.2022 al 30.6.2023, per complessivi 231 giorni di servizio;
a.s. 2023/2024: servizio dal 04.10.2023 al 30.6.2024, per complessivi 271 giorni di servizio), dedotto che nel corso degli anni scolastici in qualità di docente precario, non aveva usufruito di alcun giorno di ferie volontario a sua disposizione, venendo invece collocato in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni, ha convenuto in giudizio il
[...]
, chiedendo al Tribunale di voler: “Accertare e dichiarare il diritto del Controparte_1 ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per le annualità
2022/2023, 2023/2024, per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n.
14268 del 05.05.2022). 2) Per l'effetto, condannare il al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità per le ferie non godute, relativamente al numero di giorni di ferie non fruite, e precisamente n. 19,2 giorni per l'annualità 2022/2023; n. 22,5 giorni per l'annualità 2023/2024. 3) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione convenuta, che, dedotta l'infondatezza nel merito della domanda, ha resistito al ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita documentalmente.
In data odierna la causa è stata dunque decisa con la presente sentenza.
2. Il quadro normativo.
2.1. La disciplina collettiva previgente agli interventi del legislatore del 2012.
L'art. 19 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009, rimasto in vigore fino all'anno scolastico
2012/2013, prevedeva che: “Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art.
3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.”
2.2. Gli interventi del legislatore del 2012.
L'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito con modifiche dalla legge n.
135/2012, ha dettato, in via generale, la disciplina relativa alla fruizione delle ferie da parte del personale delle amministrazioni pubbliche, stabilendo che: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. Con la sentenza n. 95 del 6/5/2016, la Corte costituzionale - nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4/11/2003 n. 2003/88/CE) - ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo che aveva fondato l'ordinanza del giudice remittente, secondo cui il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute avrebbe dovuto applicarsi anche quando il lavoratore non aveva potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile;
la Corte ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe stato violato se la cessazione dal servizio avesse vanificato, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
ha concluso quindi che la normativa censurata - introdotta allo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione - così interpretata, non si sarebbe posta in antitesi con principi ormai radicati nell'ordinamento giuridico italiano ed europeo. L'art. 1, commi 54-56, della legge n.
228/2012 ha poi delineato una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In particolare, il comma 54 ha previsto che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Il comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6/7/2012, precisando che: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Il comma 56 ha disposto che “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
3. L'interpretazione della CGUE.
Con tre sentenze del 6/11/2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-
619/16; in causa C-684/16), la CGUE, Grande Sezione - nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea - ha affermato che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento, purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Con la pronuncia della
Sezione I, n. 218/2022 del 18/01/2024, la CGUE è nuovamente intervenuta in materia, evidenziando quanto segue: “…29 Va aggiunto che il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali "retribuite", il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza del 25 novembre 2021, job medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto
29 e giurisprudenza citata). 30 Occorre in proposito ricordare che, quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (sentenza del 6 novembre 2018,
M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 22 e giurisprudenza citata). 31 Come dichiarato dalla
Corte, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-
684/16, EU:C:2018:874, punto 23 e giurisprudenza citata). Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 6 novembre 2018, K., C-619/16, EU:C:2018:872, punto 22 e giurisprudenza citata). 32 Ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. (…). 33 Tale disposizione osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, (…). 35 Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 6 novembre
2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 35 e giurisprudenza citata)” (CGUE, Sezione I, sentenza n. 218/22 del 18/01/2024).
4. La giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 21780 del 08/07/2022, ha evidenziato che “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”. Con successiva ordinanza n. 13440 del 15/05/2024, la stessa Corte, richiamando i principi espressi dalla CGUE, ha affermato che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del
2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla
Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e
C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche”.
Alla luce dei principi richiamati, il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare il diritto ad usufruire delle ferie maturate, invitandolo a farlo e informandolo puntualmente e tempestivamente della perdita di tale diritto in caso di mancata fruizione al termine del periodo di riferimento o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro;
ciò, anche con riferimento ai docenti a tempo determinato, che non possono considerarsi automaticamente in ferie nel periodo di sospensione delle attività didattiche. In caso contrario, il lavoratore che non abbia usufruito delle ferie, alla cessazione del rapporto, ha diritto all'indennità sostitutiva.
5. Il caso concreto.
L'analisi delle deduzioni della parte ricorrente e della documentazione processuale evidenzia l'esistenza dei presupposti necessari per l'esistenza del diritto all'indennità economica, come condivisibilmente delineati dalla CGUE e dalla Suprema Corte.
Nel caso in esame, a fronte della puntuale deduzione della parte ricorrente di non essere stata né invitata a fruire delle ferie durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, né informata delle conseguenze della mancata fruizione, l'amministrazione resistente non ha fornito alcuna prova dell'adempimento.
Pertanto, la parte ricorrente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non fruite. E' dovuta anche l'indennità sostitutiva relativa alle festività soppresse non fruite, istituto di origine legale ex art. 1 comma 1 lett. a) L. n. 937/1977, equiparate al congedo ordinario di cui segue la disciplina ai sensi del comma 2 (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 802/1986), parimenti da ricomprendersi entro l'interpretazione conforme alle norme del diritto dell'Unione e all'art. 7 della direttiva
2003/2008CE regolante le ferie annuali. E' pacifico tra le parti che il docente ha prestato servizio con contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (ovvero sino al 30 giungo) per i periodi indicati in ricorso (aa.ss.
2022/2023, 2023/2024).
Sulla scorta dei contratti di lavoro e dei giorni di lavoro effettuati - specificamente indicati in ricorso (pag. 8) e non contestati dalla difesa dell'Amministrazione convenuta - risulta accertato che il docente abbia maturato un totale di 19,2 giorni di ferie non godute per l'a.s. 2022/2023, e un totale di 22,5 giorni di ferie non godute per l'a.s. 2023/2024, ritenuta la correttezza dei conteggi di cui al ricorso, elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali e peraltro neppure contestati da parte resistente.
L'amministrazione resistente va quindi condannata al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive maturata a titolo di indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute, da calcolarsi sulla base dei predetti dati, oltre interessi.
Come noto, non spetta la rivalutazione monetaria sui crediti dei dipendenti pubblici, disciplinati dall'art. 22, co. 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724 (che aveva esteso “anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza” il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi già previsto per i crediti previdenziali dall'art. 16, co. 6, l. 30 dicembre 1991, n. 156) dichiarato incostituzionale limitatamente alle parole
“e privati” con la sentenza 2 novembre 2000, n. 459 della Corte Costituzionale, che ha così chiarito che il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi opera esclusivamente per i crediti dei dipendenti pubblici.
Come noto, non spetta la rivalutazione monetaria sui crediti dei dipendenti pubblici, disciplinati dall'art. 22, co. 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724 (che aveva esteso “anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza” il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi già previsto per i crediti previdenziali dall'art. 16, co. 6, l. 30 dicembre 1991, n. 156) dichiarato incostituzionale limitatamente alle parole
“e privati” con la sentenza 2 novembre 2000, n. 459 della Corte Costituzionale, che ha così chiarito che il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi opera esclusivamente per i crediti dei dipendenti pubblici.
Inoltre, il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori (nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione
"crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (Cass.civ. sez. L., 2 luglio 2020, n. 13624).
6. Le spese, liquidate come da dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 in base al valore di causa, tenuto conto della serialità della questione di diritto sottesa.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 ed in particolare che la parte ricorrente ha maturato un totale di 19,2 giorni di ferie non godute per l'a.s. 2022/2023, e un totale di 22,5 giorni di ferie non godute per l'a.s. 2023/2024;
2. condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive a tale titolo maturate, oltre interessi dal dovuto al saldo;
3. condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.200,00 per compenso professionale, spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 17/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Enrica Ciocca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Enrica Ciocca, ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via Genazzano n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Celeste LISO e dall'Avv. Sabino SERNIA ed elettivamente domiciliato in Andria, alla via Senatore Onofrio Jannuzzi n. 21 in virtù di procura depositata unitamente al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 CP_3
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello
[...]
Stato in Roma, via Dei Portoghesi 12, rappresentati e difesi dall'Avv. ALESSIA CAVALLO, come da delega in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione periodo di ferie contratto a tempo determinato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso e memoria di costituzione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 2/04/2025, , premesso di aver prestato servizio in Parte_1 qualità di docente alle dipendenze del con contratti a tempo Controparte_1 determinato (a.s. 2022/2023: servizio dal 12.11.2022 al 30.6.2023, per complessivi 231 giorni di servizio;
a.s. 2023/2024: servizio dal 04.10.2023 al 30.6.2024, per complessivi 271 giorni di servizio), dedotto che nel corso degli anni scolastici in qualità di docente precario, non aveva usufruito di alcun giorno di ferie volontario a sua disposizione, venendo invece collocato in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni, ha convenuto in giudizio il
[...]
, chiedendo al Tribunale di voler: “Accertare e dichiarare il diritto del Controparte_1 ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per le annualità
2022/2023, 2023/2024, per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n.
14268 del 05.05.2022). 2) Per l'effetto, condannare il al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità per le ferie non godute, relativamente al numero di giorni di ferie non fruite, e precisamente n. 19,2 giorni per l'annualità 2022/2023; n. 22,5 giorni per l'annualità 2023/2024. 3) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione convenuta, che, dedotta l'infondatezza nel merito della domanda, ha resistito al ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita documentalmente.
In data odierna la causa è stata dunque decisa con la presente sentenza.
2. Il quadro normativo.
2.1. La disciplina collettiva previgente agli interventi del legislatore del 2012.
L'art. 19 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009, rimasto in vigore fino all'anno scolastico
2012/2013, prevedeva che: “Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art.
3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.”
2.2. Gli interventi del legislatore del 2012.
L'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito con modifiche dalla legge n.
135/2012, ha dettato, in via generale, la disciplina relativa alla fruizione delle ferie da parte del personale delle amministrazioni pubbliche, stabilendo che: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. Con la sentenza n. 95 del 6/5/2016, la Corte costituzionale - nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4/11/2003 n. 2003/88/CE) - ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo che aveva fondato l'ordinanza del giudice remittente, secondo cui il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute avrebbe dovuto applicarsi anche quando il lavoratore non aveva potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile;
la Corte ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe stato violato se la cessazione dal servizio avesse vanificato, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
ha concluso quindi che la normativa censurata - introdotta allo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione - così interpretata, non si sarebbe posta in antitesi con principi ormai radicati nell'ordinamento giuridico italiano ed europeo. L'art. 1, commi 54-56, della legge n.
228/2012 ha poi delineato una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In particolare, il comma 54 ha previsto che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Il comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6/7/2012, precisando che: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Il comma 56 ha disposto che “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
3. L'interpretazione della CGUE.
Con tre sentenze del 6/11/2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-
619/16; in causa C-684/16), la CGUE, Grande Sezione - nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea - ha affermato che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento, purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Con la pronuncia della
Sezione I, n. 218/2022 del 18/01/2024, la CGUE è nuovamente intervenuta in materia, evidenziando quanto segue: “…29 Va aggiunto che il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali "retribuite", il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza del 25 novembre 2021, job medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto
29 e giurisprudenza citata). 30 Occorre in proposito ricordare che, quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (sentenza del 6 novembre 2018,
M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 22 e giurisprudenza citata). 31 Come dichiarato dalla
Corte, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-
684/16, EU:C:2018:874, punto 23 e giurisprudenza citata). Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 6 novembre 2018, K., C-619/16, EU:C:2018:872, punto 22 e giurisprudenza citata). 32 Ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. (…). 33 Tale disposizione osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, (…). 35 Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 6 novembre
2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 35 e giurisprudenza citata)” (CGUE, Sezione I, sentenza n. 218/22 del 18/01/2024).
4. La giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 21780 del 08/07/2022, ha evidenziato che “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”. Con successiva ordinanza n. 13440 del 15/05/2024, la stessa Corte, richiamando i principi espressi dalla CGUE, ha affermato che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del
2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla
Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e
C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche”.
Alla luce dei principi richiamati, il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare il diritto ad usufruire delle ferie maturate, invitandolo a farlo e informandolo puntualmente e tempestivamente della perdita di tale diritto in caso di mancata fruizione al termine del periodo di riferimento o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro;
ciò, anche con riferimento ai docenti a tempo determinato, che non possono considerarsi automaticamente in ferie nel periodo di sospensione delle attività didattiche. In caso contrario, il lavoratore che non abbia usufruito delle ferie, alla cessazione del rapporto, ha diritto all'indennità sostitutiva.
5. Il caso concreto.
L'analisi delle deduzioni della parte ricorrente e della documentazione processuale evidenzia l'esistenza dei presupposti necessari per l'esistenza del diritto all'indennità economica, come condivisibilmente delineati dalla CGUE e dalla Suprema Corte.
Nel caso in esame, a fronte della puntuale deduzione della parte ricorrente di non essere stata né invitata a fruire delle ferie durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, né informata delle conseguenze della mancata fruizione, l'amministrazione resistente non ha fornito alcuna prova dell'adempimento.
Pertanto, la parte ricorrente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non fruite. E' dovuta anche l'indennità sostitutiva relativa alle festività soppresse non fruite, istituto di origine legale ex art. 1 comma 1 lett. a) L. n. 937/1977, equiparate al congedo ordinario di cui segue la disciplina ai sensi del comma 2 (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 802/1986), parimenti da ricomprendersi entro l'interpretazione conforme alle norme del diritto dell'Unione e all'art. 7 della direttiva
2003/2008CE regolante le ferie annuali. E' pacifico tra le parti che il docente ha prestato servizio con contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (ovvero sino al 30 giungo) per i periodi indicati in ricorso (aa.ss.
2022/2023, 2023/2024).
Sulla scorta dei contratti di lavoro e dei giorni di lavoro effettuati - specificamente indicati in ricorso (pag. 8) e non contestati dalla difesa dell'Amministrazione convenuta - risulta accertato che il docente abbia maturato un totale di 19,2 giorni di ferie non godute per l'a.s. 2022/2023, e un totale di 22,5 giorni di ferie non godute per l'a.s. 2023/2024, ritenuta la correttezza dei conteggi di cui al ricorso, elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali e peraltro neppure contestati da parte resistente.
L'amministrazione resistente va quindi condannata al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive maturata a titolo di indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute, da calcolarsi sulla base dei predetti dati, oltre interessi.
Come noto, non spetta la rivalutazione monetaria sui crediti dei dipendenti pubblici, disciplinati dall'art. 22, co. 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724 (che aveva esteso “anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza” il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi già previsto per i crediti previdenziali dall'art. 16, co. 6, l. 30 dicembre 1991, n. 156) dichiarato incostituzionale limitatamente alle parole
“e privati” con la sentenza 2 novembre 2000, n. 459 della Corte Costituzionale, che ha così chiarito che il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi opera esclusivamente per i crediti dei dipendenti pubblici.
Come noto, non spetta la rivalutazione monetaria sui crediti dei dipendenti pubblici, disciplinati dall'art. 22, co. 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724 (che aveva esteso “anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza” il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi già previsto per i crediti previdenziali dall'art. 16, co. 6, l. 30 dicembre 1991, n. 156) dichiarato incostituzionale limitatamente alle parole
“e privati” con la sentenza 2 novembre 2000, n. 459 della Corte Costituzionale, che ha così chiarito che il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi opera esclusivamente per i crediti dei dipendenti pubblici.
Inoltre, il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori (nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione
"crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (Cass.civ. sez. L., 2 luglio 2020, n. 13624).
6. Le spese, liquidate come da dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 in base al valore di causa, tenuto conto della serialità della questione di diritto sottesa.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 ed in particolare che la parte ricorrente ha maturato un totale di 19,2 giorni di ferie non godute per l'a.s. 2022/2023, e un totale di 22,5 giorni di ferie non godute per l'a.s. 2023/2024;
2. condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive a tale titolo maturate, oltre interessi dal dovuto al saldo;
3. condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.200,00 per compenso professionale, spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 17/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Enrica Ciocca