TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 09/07/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai magistrati: dott.ssa Irene COLLADET- Presidente dott. Beniamino MARGIOTTA – Giudice rel. dott.ssa Gersa GERBI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio RVG 830/2025 promosso dai coniugi:
, nata il [...] a [...] e ivi residente in [...] nr. 2 (c.f. ) C.F._1
e
, nato il [...] a [...] e ivi residente in [...]
Magellano nr. 5 (c.f. ), C.F._2 entrambi difesi e rappresentanti dall'avv. Massimo Perco e dall'avv. Francesco Viale.
Con l'intervento del P.M., nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Belluno.
Conclusioni delle parti.
I ricorrenti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
- FATTO E DIRITTO -
I coniugi e premettendo di essersi uniti in matrimonio con rito Pt_1 Parte_2 civile in LE (ora Borgo Valbelluna) in data 19/04/1984 (come da Registro degli atti di matrimonio del Comune di Borgo Valbelluna, n. 1, parte I, anno 1984) e che dall'unione è nato in data [...] il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente, hanno Per_1 chiesto lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto. Rilevato che la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
Ritenuto che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
Viste le dichiarazioni autografe dei ricorrenti autenticate dai difensori e depositate in atti;
Preso atto del deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. in data 06/05/2025;
Sentito il P.M., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 02/05/2025;
Ritenuto che le condizioni pattuite dalle parti siano da integralmente accogliersi, siccome conformi all'interesse materiale e morale delle parti
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio civile contratto in LE (ora Borgo Valbelluna) in data
19/04/1984 (come da Registro degli atti di matrimonio del Comune di Borgo Valbelluna, n. 1, parte I, anno 1984) dai signori , nata il [...] a [...] e ivi Parte_1 residente in [...] (c.f. ) e C.F._1 Parte_2
, nato il [...] a [...] e ivi residente in [...] (c.f.
[...]
), alle seguenti condizioni, come concordate dalle parti e che qui si C.F._2 trascrivono:
A) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 19.04.1984 nel Comune di LE (BL)
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio all'anno 1984, parte I numero 1, ordinandosi all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune competente, di provvedere alle relative annotazioni.
B) Dichiararsi che i coniugi sono economicamente autosufficienti, di aver già regolato precedentemente ogni aspetto economico, e che i medesimi non hanno alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro
C) Le Parti dichiarano, infine, di rinunciare fin da ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Belluno, nella camera di Consiglio del 5 giugno 2025.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Irene Colladet
IL GIUDICE REL. dott. Beniamino Margiotta