Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00373/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02265/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2265 del 2025, proposto da
Castello Società di Gestione del Risparmio S.p.A. – Fondo Urban Living III – Cortina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello, Michela Trevisan e Giulia Scurzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cortina d’Ampezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giorgio Azzalini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Cortina d’Ampezzo nell’ambito della conferenza di servizi decisoria indetta, ai sensi degli artt. 14- bis , comma 7, e 14- ter della legge 241/1990, con provvedimento prot. 11388 del 10 ottobre 2025 – a seguito di istanza, prot. REP_PROV_BL/BL-SUPRO 41089 dell’8 febbraio 2024, Pratica SUAP n. 13456100158-01022024-1430, come integrata in data 5 novembre 2024, volta al conseguimento del permesso di costruire ai sensi del d.P.R. 160/2010 e della l.r. 55/2012 per la riqualificazione del complesso immobiliare turistico-ricettivo “ Ex motel AGIP- Hotel Dolomiti ” – e non conclusa entro il termine fissato dalla legge;
nonché
per la condanna
dell’amministrazione resistente a provvedere alla conclusione della conferenza di servizi mediante l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari al fine di darvi corretto ed integrale adempimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cortina d’Ampezzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 il dott. EA ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, con atto introduttivo ritualmente notificato e depositato, ha proposto gravame avverso il silenzio serbato dal Comune di Cortina d’Ampezzo nell’ambito della conferenza di servizi decisoria indetta, ai sensi degli artt. 14- bis , comma 7, e 14- ter della legge 241/1990, con provvedimento del 10 ottobre 2025 e non conclusa entro il termine fissato dalla legge.
Successivamente, la stessa società, con memoria depositata in data 16 gennaio 2026, ha riferito che, con provvedimento del 7 gennaio 2026, l’Ente locale ha comunicato la conclusione positiva della “ Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14bis della Legge n. 241/1990, in forma semplificata e in modalità asincrona finalizzata all’approvazione del “RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL’HOTEL DOLOMITI “EX MOTEL AGIP”” relativo all’Hotel Dolomiti, sito in via Roma n. 118, Fg. 69 P.ed. .3053 sub 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, pp.ff. 2067, 2068 e 2070 ”.
Ha quindi precisato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e di avere concordato la compensazione delle spese con l’amministrazione che, a tal fine, ha inteso sottoscrivere per adesione il medesimo atto.
2. Alla camera di consiglio del 5 febbraio 2026, preso atto della dichiarazione formulata nei termini sopra esposti, il Collegio, nel trattenere la causa in decisione, rileva la sopravvenuta carenza di interesse, dichiara il ricorso improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. e dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RA IM, Presidente
NA AR, Primo Referendario
EA ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA ZZ | RA IM |
IL SEGRETARIO