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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/11/2025, n. 2541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2541 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1619/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Roberta Rando, in esito al deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1619/2022 R.G., avente ad oggetto: “ sanzione disciplinare conservativa”;
PROMOSSA DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Daniela Sapone;
- RICORRENTE –
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_2 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Antonina IN;
- RESISTENTE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 23.03.2022, adiva Controparte_1 questo Tribunale per ottenere una pronuncia sulla legittimità e fondatezza della sanzione disciplinare adottata nei confronti del dipendente , dopo avere Controparte_2 declinato la competenza arbitrale per la costituzione di un Collegio di Conciliazione ed
Arbitrato ai sensi dell'art. 7, comma 6, Stat. Lav. Esponeva che il dipendente è applicato presso il CD Messina CA IN con mansioni di Addetto alle lavorazioni interne e che, in seguito ad accertamenti effettuati dalla Struttura CA/GRG/Fraud Management e Security Intelligence presso il CD Messina
CA IN, era emerso che, svolgendo l'attività di gestione/lavorazione della corrispondenza “inesitata da verificare” e del prodotto “resi al mittente”, in presenza di invii con indirizzo non del tutto completi di informazioni atte ad agevolare il recapito, aveva provveduto ad avviarli alla distruzione, quand'anche potessero essere in buona parte recapitabili, e ciò senza prima sottoporli all'attenzione dei Capisquadra che avrebbero effettuato le opportune e previste ricerche.
In particolare, riferiva che da un controllo di kg 94,2 di corrispondenza commerciale, erano risultati irregolari kg 17,9 caratterizzati dalle seguenti anomalie:
- asportazione etichetta indirizzo;
- mancanza del mod. 24 b;
- mod. 24b irregolare;
- che in uno dei dispacci sacchi del 13 ottobre sono stati rinvenuti fogli di carta stropicciati, senza precisi riferimenti ed anche sette scontrini da PDA relativi a lavoro preparatorio/posta da tracciare;
- in tre sacchi/dispacci sono stati rinvenuti kg 6,7 di corrispondenza commerciale completamente priva dell'etichetta con l'indicazione del destinatario e relativo indirizzo, per cui non è stato possibile verificare l'attendibilità della dichiarazione riportata sul relativo mod 24B.
Esponeva che da un controllo a campione era emerso che i mod. 24B erano del tutto privi della causale afferente al mancato recapito, pur in presenza di firma a sigla che era risultata riconducibile a quella del CP_2
Osservava che i portalettere di zona avevano affermato di non avere mai avuto in carico quei plichi e che le sigle apposte sui mod. 24b non fossero le loro.
Evidenziava che i fatti e le circostanze da addebitarsi alla responsabilità del CP_2 costituivano chiara violazione dei doveri e degli obblighi gravanti sul dipendente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 del cod. civile, come espressamente richiamati dall'art. 52 del CCNL vigente, per cui era stata irrogata con nota del 22.02.2022 la sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione. Tanto premesso, chiedeva di accertare e dichiarare la piena legittimità della sanzione e, per l'effetto, confermarla integralmente.
2. Si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 10.10.2022 Controparte_2
contestando la legittimità della sanzione.
In via preliminare eccepiva l'inammissibilità e la nullità della sanzione, per intervenuta decadenza della potestà disciplinare ex art. 55 comma IV del vigente CCNL per violazione del termine di 30 giorni, avendo presentato le proprie giustificazioni in data 25 gennaio
2022 e ricevuto la contestazione il 25 febbraio 2022, oltre il termine di legge.
Ancora in via preliminare, disconosceva, ai sensi dell'art. 214 c.p.c. la firma apposta sui mod. 24B e sul “brogliaccio” asseritamente attribuitagli.
Precisava di avere richiesto all'Ente di effettuare una verifica in ordine alla paternità delle sigle e di avere conferito incarico a un perito che aveva riscontrato elementi di
"artificiosità documentale tra le firme e sigle presenti sui reperti in verifica rispetto alle sottoscrizioni comparative autentiche" e concluso evidenziando come "sia l'ispezione preliminare, sia i successivi rilievi di tutti i dati segnaletici hanno evidenziato elementi di falso documentale nei documenti posti sotto la mia attenzione indicati come sigle su
Mod.24b e sigle su brogliaccio”.
Riferiva che l' aveva anche rigettato la richiesta di accesso agli atti dell'indagine, Pt_1 ovvero le dichiarazioni rese dai PTL e dalla specialista di produzione, ritenendoli documenti non ostensibili.
Eccepiva ancora nel merito la nullità della sanzione disciplinare per violazione del principio di tempestività ex art. 55 ccnl ed art. 7 l. 300/1970, essendo stata la contestazione posta in essere dopo ben 93 giorni dall'accertamento dei fatti.
Contestava, inoltre, la sanzione disciplinare poiché in contrasto con le norme contrattuali, non avendo specificato né quale sia, tra i fatti contestati, il fatto di cui si CP_1 sarebbe reso responsabile il dipendente né, soprattutto, quale sia la fattispecie tra le condotte previste dal comma IV dell'art. 54 del vigente CCNL - che legittimano l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a dieci giorni - cui tale fatto possa essere ricondotto.
In via subordinata, osservava che l'illecito disciplinare contestato appariva, in ogni caso, privo di motivazione e del tutto sproporzionato rispetto ai fatti rappresentati nella nota di contestazione. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto.
3. La causa veniva istruita tramite integrazione documentale.
Sostituita l'udienza del 11.11.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
4. Ordine logico di trattazione impone di esaminare l'eccezione di intervenuta decadenza, che va respinta, poiché il termine di 30 giorni che il dipendente reputa essere stato violato decorre dall'audizione del lavoratore, avvenuta in data 18 febbraio 2022, essendo pertanto la sanzione irrogata entro il termine di legge.
5. È da respingere altresì l'eccezione di violazione del principio di immediatezza e tempestività della contestazione, tenuto conto che la nota di contestazione è del 17.01.2022 ed i fatti contestati risalgono ad accertamenti del 13 e 14 ottobre 2021.
In virtù del principio di tempestività, il datore che intende contestare una condotta illegittima realizzata dal lavoratore deve farlo senza ritardo, nel più breve tempo possibile.
Ciò perché il decorso di un periodo lungo rispetto alla commissione del fatto potrebbe ledere il diritto di difesa del lavoratore, che inoltre potrebbe confidare nella convinzione che la parte datoriale abbia tacitamente deciso di rinunciare all'esercizio del potere discrezionale.
Secondo la giurisprudenza, tuttavia, il principio della immediatezza della contestazione disciplinare e della tempestività della sanzione, se da un lato non consente all'imprenditore di procrastinare la contestazione o l'applicazione della sanzione, dall'altro va inteso in senso relativo ed elastico, dovendosi tener conto della specifica natura dell'illecito disciplinare e del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini e della procedura, tanto maggiore quanto più complessa sia l'organizzazione aziendale.
È consolidato l'orientamento secondo cui “Il principio della immediatezza della contestazione disciplinare va assicurato tenendo conto delle circostanze del caso concreto, per cui la tempestività dell'irrogazione della sanzione disciplinare può essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo quando l'accertamento e la valutazione dei fatti contestati al dipendente richieda un certo tempo di indagine, oppure quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa sia tale da giustificare un ritardo del provvedimento disciplinare. Pertanto, la tempestività della contestazione va valutata in relazione alle circostanze effettive e concrete ed al tempo necessario per acquisire conoscenza del fatto e della sua riferibilità al lavoratore.” (Tribunale Firenze sez. lav., 28/03/2023, n.290).
Nel caso di specie la contestazione è da ritenersi tempestiva in quanto è indubbio che
[...]
sia dotata di una struttura aziendale complessa e di rilevanti dimensioni, per CP_1 cui, in ossequio ai richiamati principi giurisprudenziali, la valutazione del principio di tempestività e immediatezza deve essere svolta con riferimento alle circostanze di fatto che in concreto giustificano il ritardo nella contestazione.
6. Ai fini della decisione occorre rilevare che - a fronte del Controparte_1
disconoscimento da parte del Signor sin dal primo scritto difensivo della firma CP_2 apposta sui mod. 24B e sul "brogliaccio" ed allo stesso asseritamente attribuita - non abbia formulato alcuna istanza di verificazione.
La mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito di maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, segnatamente, della parte che lo ha prodotto. (Cassazione civile sez. III, 10/10/2025,
n.27193).
Non ha pertanto rilevanza probatoria la documentazione depositata da CP_1 relativa ai modelli 24B e al brogliaccio depositati, che l'Azienda ha ritenuto essere siglati dal CP_2
7. Passando ad esaminare il merito della contestazione disciplinare e la congruità della stessa, rilevano le dichiarazioni acquisite nel corso delle indagini ispettive dell'Ente e acquisite ex art. 210 c.p.c. in corso di giudizio.
Il portalettere ha dichiarato agli ispettori incaricati dall'azienda: “.. Mi Persona_1
vengono mostrate 2 lettere, che sottoscrivo per presa visione, che appartengono alla mia zona ma che risultano, invece, con una dichiarazione incompleta e prive di data. A tal riguardo posso dichiarare che la sigli ivi apposta, che è più uno scarabocchio non identificabile, non è la mia. Sono certo di non averle mai viste e, quindi, “lavorate” anche se appartengono alla mia zona…”. L'altro portalettere ha affermato: “mi vengono chieste informazioni Persona_2
in merito alla operatività che pongo solitamente in essere in caso di inesitate da verificare.. già in fase di incasellamento della mia zona, mi accorgo se una corrispondenza è insufficiente nell'indirizzo o sconosciuta o altro. Se comunque, nonostante l'incompletezza dell'indirizzo o altro riconosco il destinatario o comunque ritengo di poterla recapitare, effettuo comunque il recapito, altrimenti la porto comunque con me in gita ed, al civico o all'indirizzo la dichiaro inesitata da verificare. In nessun caso la lascio in ufficio anche perché aumenterebbe la giacenza… mi vengono mostrate 2 lettere, che sottoscrivo in copia per presa visione, che appartengono alla mia zona ma che risultano con una dichiarazione di inesitata da verificare incompleta e prive di data. A tal riguardo posso dichiarare che la sigla ivi apposta non è la mia ed inoltre che è assolutamente illeggibile.”.
Anche il portalettere ha confermato : “se sono assolutamente certo invece, già Persona_3 in fase di smistamento, che si tratta di inesitata da verificare, rilascio subito la dichiarazione specificandone la ragione ed indicandone la data. Infine sottoscrivo immediatamente la dichiarazione e immetto gli invii nelle cassette adibite alla loro raccolta. Escludo, anche perché vietato dalla normativa interna, di aver demandato ad altri tale compito. Mi vengono mostrate 4 lettere, che sottoscrivo in copia per presa visione, che appartengono alla mia zona ma che risultano, invece, con una dichiarazione di inesitata da verificare incompleta e prive di data. A tal riguardo posso dichiarare che la sigla ivi apposta non è la mia ed inoltre che è assolutamente illeggibile. “.
Neanche dalle dichiarazioni di , specialista di produzione presso il CDM Testimone_1
di Messina, è possibile riscontrare una diretta responsabilità del considerato che CP_2 la stessa ha genericamente affermato: “alcune operatività specifiche attinenti al servizio monitoraggio e qualità venivano da me espletate nei pochi spazi di tempo rimanenti dalle attività competenti alla mia figura professionale, tra cui, a volte, anche quella del controllo del prodotto Inesitate da Verificare. Tutta l'attività di pertinenza veniva svolta Parte dai due ( e che lavoravano, in sinergia, nello stesso turno Parte_3 CP_2
operativo. Il ha subito un infortunio in data 03/04/2021 e da quando non è più Parte_3
presente in servizio posso dire che in effetti sono iniziati i primi problemi con riferimento alla lavorazione del prodotto IdV in quanto da allora la relativa lavorazione è stata effettuata solamente ed esclusivamente dal .. ricordo perfettamente che durante i CP_2 controlli o il mod. 24B non era stato compilato o era apposta una sigla/scarabocchio che non consentiva di identificare il portalettere... desidero fare presente le caratteristiche caratteriali del risorsa non facilmente gestibile precisando che quando facevamo CP_2
notare al medesimo che c'erano delle anomalie quest'ultimo si arrabbiava moltissimo e non accettava che gli si dicesse nulla. Si metteva a gridare ed in ogni caso era pronto ad avere discussioni sempre con tutti.”
Da tutte le dichiarazioni dei dipendenti non emerge con evidenza un comportamento negligente del non potendo, come detto, essere attribuitegli le firme sui modelli CP_2
24B di corrispondenza inesitata.
È principio consolidato che in tema di sanzione disciplinare, circa i presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi, che hanno portato all'irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa l'onere della prova grava sul datore di lavoro.
Nel caso di specie la prova non risulta essere tata fornita, non essendo stato in alcun modo dimostrato che il abbia commesso la condotta allo stesso contestata essendo, tra CP_2
l'altro, emerso dalle dichiarazioni dei che i rinvii potrebbero essere stati Parte_4
effettuati dai loro sostituti.
7. La rilevata carenza probatoria in ordine ai fatti oggetto di addebito disciplinare preclude ogni ulteriore accertamento, ed impone il rigetto del ricorso. Va quindi dichiarata l'illegittimità della sanzione disciplinare per l'insussistenza dei fatti addebitati e disposto l'annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni dieci, adottata da con Provvedimento del 22.02.22. CP_1
8. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M.
55/2014, D.M. 37/2018 e D.M. 147/2022, tenuto conto della natura, del valore della controversia e applicando i valori tariffari medi. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Antonina IN, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
con ricorso depositato in data 23.03.2022 nei confronti di Controparte_1 CP_3
, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
[...]
- in rigetto del ricorso, annulla la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni dieci adottata da;
CP_1 - condanna la ricorrente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in
€ 641,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Antonina
IN
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 12 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Roberta Rando, in esito al deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1619/2022 R.G., avente ad oggetto: “ sanzione disciplinare conservativa”;
PROMOSSA DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Daniela Sapone;
- RICORRENTE –
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_2 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Antonina IN;
- RESISTENTE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 23.03.2022, adiva Controparte_1 questo Tribunale per ottenere una pronuncia sulla legittimità e fondatezza della sanzione disciplinare adottata nei confronti del dipendente , dopo avere Controparte_2 declinato la competenza arbitrale per la costituzione di un Collegio di Conciliazione ed
Arbitrato ai sensi dell'art. 7, comma 6, Stat. Lav. Esponeva che il dipendente è applicato presso il CD Messina CA IN con mansioni di Addetto alle lavorazioni interne e che, in seguito ad accertamenti effettuati dalla Struttura CA/GRG/Fraud Management e Security Intelligence presso il CD Messina
CA IN, era emerso che, svolgendo l'attività di gestione/lavorazione della corrispondenza “inesitata da verificare” e del prodotto “resi al mittente”, in presenza di invii con indirizzo non del tutto completi di informazioni atte ad agevolare il recapito, aveva provveduto ad avviarli alla distruzione, quand'anche potessero essere in buona parte recapitabili, e ciò senza prima sottoporli all'attenzione dei Capisquadra che avrebbero effettuato le opportune e previste ricerche.
In particolare, riferiva che da un controllo di kg 94,2 di corrispondenza commerciale, erano risultati irregolari kg 17,9 caratterizzati dalle seguenti anomalie:
- asportazione etichetta indirizzo;
- mancanza del mod. 24 b;
- mod. 24b irregolare;
- che in uno dei dispacci sacchi del 13 ottobre sono stati rinvenuti fogli di carta stropicciati, senza precisi riferimenti ed anche sette scontrini da PDA relativi a lavoro preparatorio/posta da tracciare;
- in tre sacchi/dispacci sono stati rinvenuti kg 6,7 di corrispondenza commerciale completamente priva dell'etichetta con l'indicazione del destinatario e relativo indirizzo, per cui non è stato possibile verificare l'attendibilità della dichiarazione riportata sul relativo mod 24B.
Esponeva che da un controllo a campione era emerso che i mod. 24B erano del tutto privi della causale afferente al mancato recapito, pur in presenza di firma a sigla che era risultata riconducibile a quella del CP_2
Osservava che i portalettere di zona avevano affermato di non avere mai avuto in carico quei plichi e che le sigle apposte sui mod. 24b non fossero le loro.
Evidenziava che i fatti e le circostanze da addebitarsi alla responsabilità del CP_2 costituivano chiara violazione dei doveri e degli obblighi gravanti sul dipendente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 del cod. civile, come espressamente richiamati dall'art. 52 del CCNL vigente, per cui era stata irrogata con nota del 22.02.2022 la sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione. Tanto premesso, chiedeva di accertare e dichiarare la piena legittimità della sanzione e, per l'effetto, confermarla integralmente.
2. Si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 10.10.2022 Controparte_2
contestando la legittimità della sanzione.
In via preliminare eccepiva l'inammissibilità e la nullità della sanzione, per intervenuta decadenza della potestà disciplinare ex art. 55 comma IV del vigente CCNL per violazione del termine di 30 giorni, avendo presentato le proprie giustificazioni in data 25 gennaio
2022 e ricevuto la contestazione il 25 febbraio 2022, oltre il termine di legge.
Ancora in via preliminare, disconosceva, ai sensi dell'art. 214 c.p.c. la firma apposta sui mod. 24B e sul “brogliaccio” asseritamente attribuitagli.
Precisava di avere richiesto all'Ente di effettuare una verifica in ordine alla paternità delle sigle e di avere conferito incarico a un perito che aveva riscontrato elementi di
"artificiosità documentale tra le firme e sigle presenti sui reperti in verifica rispetto alle sottoscrizioni comparative autentiche" e concluso evidenziando come "sia l'ispezione preliminare, sia i successivi rilievi di tutti i dati segnaletici hanno evidenziato elementi di falso documentale nei documenti posti sotto la mia attenzione indicati come sigle su
Mod.24b e sigle su brogliaccio”.
Riferiva che l' aveva anche rigettato la richiesta di accesso agli atti dell'indagine, Pt_1 ovvero le dichiarazioni rese dai PTL e dalla specialista di produzione, ritenendoli documenti non ostensibili.
Eccepiva ancora nel merito la nullità della sanzione disciplinare per violazione del principio di tempestività ex art. 55 ccnl ed art. 7 l. 300/1970, essendo stata la contestazione posta in essere dopo ben 93 giorni dall'accertamento dei fatti.
Contestava, inoltre, la sanzione disciplinare poiché in contrasto con le norme contrattuali, non avendo specificato né quale sia, tra i fatti contestati, il fatto di cui si CP_1 sarebbe reso responsabile il dipendente né, soprattutto, quale sia la fattispecie tra le condotte previste dal comma IV dell'art. 54 del vigente CCNL - che legittimano l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a dieci giorni - cui tale fatto possa essere ricondotto.
In via subordinata, osservava che l'illecito disciplinare contestato appariva, in ogni caso, privo di motivazione e del tutto sproporzionato rispetto ai fatti rappresentati nella nota di contestazione. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto.
3. La causa veniva istruita tramite integrazione documentale.
Sostituita l'udienza del 11.11.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
4. Ordine logico di trattazione impone di esaminare l'eccezione di intervenuta decadenza, che va respinta, poiché il termine di 30 giorni che il dipendente reputa essere stato violato decorre dall'audizione del lavoratore, avvenuta in data 18 febbraio 2022, essendo pertanto la sanzione irrogata entro il termine di legge.
5. È da respingere altresì l'eccezione di violazione del principio di immediatezza e tempestività della contestazione, tenuto conto che la nota di contestazione è del 17.01.2022 ed i fatti contestati risalgono ad accertamenti del 13 e 14 ottobre 2021.
In virtù del principio di tempestività, il datore che intende contestare una condotta illegittima realizzata dal lavoratore deve farlo senza ritardo, nel più breve tempo possibile.
Ciò perché il decorso di un periodo lungo rispetto alla commissione del fatto potrebbe ledere il diritto di difesa del lavoratore, che inoltre potrebbe confidare nella convinzione che la parte datoriale abbia tacitamente deciso di rinunciare all'esercizio del potere discrezionale.
Secondo la giurisprudenza, tuttavia, il principio della immediatezza della contestazione disciplinare e della tempestività della sanzione, se da un lato non consente all'imprenditore di procrastinare la contestazione o l'applicazione della sanzione, dall'altro va inteso in senso relativo ed elastico, dovendosi tener conto della specifica natura dell'illecito disciplinare e del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini e della procedura, tanto maggiore quanto più complessa sia l'organizzazione aziendale.
È consolidato l'orientamento secondo cui “Il principio della immediatezza della contestazione disciplinare va assicurato tenendo conto delle circostanze del caso concreto, per cui la tempestività dell'irrogazione della sanzione disciplinare può essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo quando l'accertamento e la valutazione dei fatti contestati al dipendente richieda un certo tempo di indagine, oppure quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa sia tale da giustificare un ritardo del provvedimento disciplinare. Pertanto, la tempestività della contestazione va valutata in relazione alle circostanze effettive e concrete ed al tempo necessario per acquisire conoscenza del fatto e della sua riferibilità al lavoratore.” (Tribunale Firenze sez. lav., 28/03/2023, n.290).
Nel caso di specie la contestazione è da ritenersi tempestiva in quanto è indubbio che
[...]
sia dotata di una struttura aziendale complessa e di rilevanti dimensioni, per CP_1 cui, in ossequio ai richiamati principi giurisprudenziali, la valutazione del principio di tempestività e immediatezza deve essere svolta con riferimento alle circostanze di fatto che in concreto giustificano il ritardo nella contestazione.
6. Ai fini della decisione occorre rilevare che - a fronte del Controparte_1
disconoscimento da parte del Signor sin dal primo scritto difensivo della firma CP_2 apposta sui mod. 24B e sul "brogliaccio" ed allo stesso asseritamente attribuita - non abbia formulato alcuna istanza di verificazione.
La mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito di maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, segnatamente, della parte che lo ha prodotto. (Cassazione civile sez. III, 10/10/2025,
n.27193).
Non ha pertanto rilevanza probatoria la documentazione depositata da CP_1 relativa ai modelli 24B e al brogliaccio depositati, che l'Azienda ha ritenuto essere siglati dal CP_2
7. Passando ad esaminare il merito della contestazione disciplinare e la congruità della stessa, rilevano le dichiarazioni acquisite nel corso delle indagini ispettive dell'Ente e acquisite ex art. 210 c.p.c. in corso di giudizio.
Il portalettere ha dichiarato agli ispettori incaricati dall'azienda: “.. Mi Persona_1
vengono mostrate 2 lettere, che sottoscrivo per presa visione, che appartengono alla mia zona ma che risultano, invece, con una dichiarazione incompleta e prive di data. A tal riguardo posso dichiarare che la sigli ivi apposta, che è più uno scarabocchio non identificabile, non è la mia. Sono certo di non averle mai viste e, quindi, “lavorate” anche se appartengono alla mia zona…”. L'altro portalettere ha affermato: “mi vengono chieste informazioni Persona_2
in merito alla operatività che pongo solitamente in essere in caso di inesitate da verificare.. già in fase di incasellamento della mia zona, mi accorgo se una corrispondenza è insufficiente nell'indirizzo o sconosciuta o altro. Se comunque, nonostante l'incompletezza dell'indirizzo o altro riconosco il destinatario o comunque ritengo di poterla recapitare, effettuo comunque il recapito, altrimenti la porto comunque con me in gita ed, al civico o all'indirizzo la dichiaro inesitata da verificare. In nessun caso la lascio in ufficio anche perché aumenterebbe la giacenza… mi vengono mostrate 2 lettere, che sottoscrivo in copia per presa visione, che appartengono alla mia zona ma che risultano con una dichiarazione di inesitata da verificare incompleta e prive di data. A tal riguardo posso dichiarare che la sigla ivi apposta non è la mia ed inoltre che è assolutamente illeggibile.”.
Anche il portalettere ha confermato : “se sono assolutamente certo invece, già Persona_3 in fase di smistamento, che si tratta di inesitata da verificare, rilascio subito la dichiarazione specificandone la ragione ed indicandone la data. Infine sottoscrivo immediatamente la dichiarazione e immetto gli invii nelle cassette adibite alla loro raccolta. Escludo, anche perché vietato dalla normativa interna, di aver demandato ad altri tale compito. Mi vengono mostrate 4 lettere, che sottoscrivo in copia per presa visione, che appartengono alla mia zona ma che risultano, invece, con una dichiarazione di inesitata da verificare incompleta e prive di data. A tal riguardo posso dichiarare che la sigla ivi apposta non è la mia ed inoltre che è assolutamente illeggibile. “.
Neanche dalle dichiarazioni di , specialista di produzione presso il CDM Testimone_1
di Messina, è possibile riscontrare una diretta responsabilità del considerato che CP_2 la stessa ha genericamente affermato: “alcune operatività specifiche attinenti al servizio monitoraggio e qualità venivano da me espletate nei pochi spazi di tempo rimanenti dalle attività competenti alla mia figura professionale, tra cui, a volte, anche quella del controllo del prodotto Inesitate da Verificare. Tutta l'attività di pertinenza veniva svolta Parte dai due ( e che lavoravano, in sinergia, nello stesso turno Parte_3 CP_2
operativo. Il ha subito un infortunio in data 03/04/2021 e da quando non è più Parte_3
presente in servizio posso dire che in effetti sono iniziati i primi problemi con riferimento alla lavorazione del prodotto IdV in quanto da allora la relativa lavorazione è stata effettuata solamente ed esclusivamente dal .. ricordo perfettamente che durante i CP_2 controlli o il mod. 24B non era stato compilato o era apposta una sigla/scarabocchio che non consentiva di identificare il portalettere... desidero fare presente le caratteristiche caratteriali del risorsa non facilmente gestibile precisando che quando facevamo CP_2
notare al medesimo che c'erano delle anomalie quest'ultimo si arrabbiava moltissimo e non accettava che gli si dicesse nulla. Si metteva a gridare ed in ogni caso era pronto ad avere discussioni sempre con tutti.”
Da tutte le dichiarazioni dei dipendenti non emerge con evidenza un comportamento negligente del non potendo, come detto, essere attribuitegli le firme sui modelli CP_2
24B di corrispondenza inesitata.
È principio consolidato che in tema di sanzione disciplinare, circa i presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi, che hanno portato all'irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa l'onere della prova grava sul datore di lavoro.
Nel caso di specie la prova non risulta essere tata fornita, non essendo stato in alcun modo dimostrato che il abbia commesso la condotta allo stesso contestata essendo, tra CP_2
l'altro, emerso dalle dichiarazioni dei che i rinvii potrebbero essere stati Parte_4
effettuati dai loro sostituti.
7. La rilevata carenza probatoria in ordine ai fatti oggetto di addebito disciplinare preclude ogni ulteriore accertamento, ed impone il rigetto del ricorso. Va quindi dichiarata l'illegittimità della sanzione disciplinare per l'insussistenza dei fatti addebitati e disposto l'annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni dieci, adottata da con Provvedimento del 22.02.22. CP_1
8. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M.
55/2014, D.M. 37/2018 e D.M. 147/2022, tenuto conto della natura, del valore della controversia e applicando i valori tariffari medi. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Antonina IN, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
con ricorso depositato in data 23.03.2022 nei confronti di Controparte_1 CP_3
, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
[...]
- in rigetto del ricorso, annulla la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni dieci adottata da;
CP_1 - condanna la ricorrente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in
€ 641,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Antonina
IN
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 12 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando