Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 789
CS
Rigetto
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 7 L. 241/1990 per omessa comunicazione avvio procedimento

    La doglianza è infondata poiché l'ordine di demolizione di opere abusive è un atto dovuto e vincolato, non richiedendo la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990. Anche in caso di mancata comunicazione, l'art. 21 octies, comma 2, L. 241/1990 esclude la rilevanza di tale vizio procedurale per atti dovuti.

  • Rigettato
    Opere realizzate in assenza di nulla osta del Parco Nazionale del Vesuvio

    La realizzazione di qualsiasi intervento edilizio all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio è sottoposta al preventivo nulla osta dell'Ente Parco ai sensi dell'art. 13 L. 394/1991. La circostanza che le opere non producano volumetria aggiuntiva non è rilevante, data la priorità della tutela ambientale. L'esercizio del potere repressivo demolitorio in area protetta è doveroso e vincolato, e l'ordinanza è sufficientemente motivata con l'indicazione dell'abuso e delle norme violate. Il TAR non ha violato l'art. 112 c.p.c. poiché il giudice può qualificare giuridicamente i fatti e ricercare le norme applicabili. L'ordinanza impugnata fa riferimento alla realizzazione delle opere in area protetta del Parco Naturale del Vesuvio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 789
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 789
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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