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Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/03/2024, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
n. 685/2022 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LOCRI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, composto dai magistrati: dott.ssa Andrea Amadei Presidente rel. dott.ssa Lilia Marra Giudice dott.ssa Enrica de Sire Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile avente ad oggetto scioglimento del matrimonio civile, iscritta al n. 685/2022 R.G., introitata per la decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. avendo già la parte costituita rinunciato a tale concessione con precedente nota di trattazione scritta del 05.06.2023, all'udienza del 19 marzo 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Strangio (indirizzo
PEC: ; Email_1
ricorrente contro
(C.F. ), nato il [...] Controparte_1 C.F._2
a Liegi (Belgio) e residente in [...]; resistente contumace
Con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri.
Conclusioni: come da nota scritta prodotta in atti da parte ricorrente in data
05.06.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che
Pagina 1 di 3 n. 685/2022 R.G. Tribunale di Locri.
- La ricorrente ha contratto matrimonio civile con Controparte_1
in Benestare, in data 8 agosto 2016, ed il relativo atto è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Benestare (anno 2016, n. 3, parte I);
- dall'unione coniugale non sono nati fi9gli;
- il Tribunale di Locri, con decreto in atti di omologazione n 904/2020 in data
12/12/2020, omologava la separazione consensuale dei suddetti coniugi, ove si
Pt_ prevedeva l'obbligo a carico del a versare mensilmente in favore della CP_1 la somma di € 200,00 a titolo di assegno di mantenimento;
- con ricorso depositato in data 06/06/2022 e regolarmente notificato a
[...]
, la ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio civile, Controparte_1
nonché la conferma delle condizioni di separazione consensuale omologata dal
Tribunale;
- con ordinanza del 14/02/2023 – regolarmente notificata al resistente il
31.07.2023 – il Presidente del Tribunale ha disposto la conferma delle condizioni concordate in sede di separazione consensuale;
ritenuto che
- sussistano i presupposti (ipotesi di cui all'art. 3, n. 2 lett. b della legge
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché ulteriormente modificata dalla L. 6 maggio 2015 n. 55) per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto sono ormai decorsi i sei mesi prescritti dalla legge, a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 06.02.2019 (cfr. il decreto di omologa in atti) trattandosi di caso di separazione consensuale, senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e/o interruzione della separazione;
- tenuto conto che nulla è emerso dagli atti del giudizio in termini dissimili da quanto emerso in sede di udienza presidenziale del 14.02.2023 circa le attuali condizioni reddituali delle parti, va quindi confermata la quantificazione in € 200,00 dell'assegno di mantenimento a carico del d in favore della ricorrente;
CP_1
- il contenuto della pronuncia, i rapporti tra le parti e la contumacia della resistente giustifichino la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite;
P.Q.M.
Pagina 2 di 3 n. 685/2022 R.G. Tribunale di Locri.
il Tribunale di Locri, come sopra composto, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile, contratto da , Parte_1
nata a [...] il [...], e nato il Controparte_1
04.12.1980 a Liegi (Belgio), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Benestare (anno 2016, n. 3, parte I);
B) dispone che corrisponda a , a titolo Controparte_1 CP_2
di mantenimento della stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, presso il domicilio dell'avente diritto, la somma di € 200,00 da rivalutarsi annualmente sulla base degli
Indici Istat;
C) ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Benestare per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238 e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
D) spese irripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale del 22 marzo 2024
Il Presidente estensore
(dott. Andrea Amadei)
Pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LOCRI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, composto dai magistrati: dott.ssa Andrea Amadei Presidente rel. dott.ssa Lilia Marra Giudice dott.ssa Enrica de Sire Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile avente ad oggetto scioglimento del matrimonio civile, iscritta al n. 685/2022 R.G., introitata per la decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. avendo già la parte costituita rinunciato a tale concessione con precedente nota di trattazione scritta del 05.06.2023, all'udienza del 19 marzo 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Strangio (indirizzo
PEC: ; Email_1
ricorrente contro
(C.F. ), nato il [...] Controparte_1 C.F._2
a Liegi (Belgio) e residente in [...]; resistente contumace
Con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri.
Conclusioni: come da nota scritta prodotta in atti da parte ricorrente in data
05.06.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che
Pagina 1 di 3 n. 685/2022 R.G. Tribunale di Locri.
- La ricorrente ha contratto matrimonio civile con Controparte_1
in Benestare, in data 8 agosto 2016, ed il relativo atto è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Benestare (anno 2016, n. 3, parte I);
- dall'unione coniugale non sono nati fi9gli;
- il Tribunale di Locri, con decreto in atti di omologazione n 904/2020 in data
12/12/2020, omologava la separazione consensuale dei suddetti coniugi, ove si
Pt_ prevedeva l'obbligo a carico del a versare mensilmente in favore della CP_1 la somma di € 200,00 a titolo di assegno di mantenimento;
- con ricorso depositato in data 06/06/2022 e regolarmente notificato a
[...]
, la ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio civile, Controparte_1
nonché la conferma delle condizioni di separazione consensuale omologata dal
Tribunale;
- con ordinanza del 14/02/2023 – regolarmente notificata al resistente il
31.07.2023 – il Presidente del Tribunale ha disposto la conferma delle condizioni concordate in sede di separazione consensuale;
ritenuto che
- sussistano i presupposti (ipotesi di cui all'art. 3, n. 2 lett. b della legge
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché ulteriormente modificata dalla L. 6 maggio 2015 n. 55) per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto sono ormai decorsi i sei mesi prescritti dalla legge, a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 06.02.2019 (cfr. il decreto di omologa in atti) trattandosi di caso di separazione consensuale, senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e/o interruzione della separazione;
- tenuto conto che nulla è emerso dagli atti del giudizio in termini dissimili da quanto emerso in sede di udienza presidenziale del 14.02.2023 circa le attuali condizioni reddituali delle parti, va quindi confermata la quantificazione in € 200,00 dell'assegno di mantenimento a carico del d in favore della ricorrente;
CP_1
- il contenuto della pronuncia, i rapporti tra le parti e la contumacia della resistente giustifichino la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite;
P.Q.M.
Pagina 2 di 3 n. 685/2022 R.G. Tribunale di Locri.
il Tribunale di Locri, come sopra composto, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile, contratto da , Parte_1
nata a [...] il [...], e nato il Controparte_1
04.12.1980 a Liegi (Belgio), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Benestare (anno 2016, n. 3, parte I);
B) dispone che corrisponda a , a titolo Controparte_1 CP_2
di mantenimento della stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, presso il domicilio dell'avente diritto, la somma di € 200,00 da rivalutarsi annualmente sulla base degli
Indici Istat;
C) ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Benestare per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238 e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
D) spese irripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale del 22 marzo 2024
Il Presidente estensore
(dott. Andrea Amadei)
Pagina 3 di 3