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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2640/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2640/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSCITTI SIMONA elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA FORZE ARMATE, 363 20152 MILANO presso il difensore avv. RUSCITTI SIMONA
C.F. con il patrocinio dell'avv. RUSCITTI SIMONA, elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliato in VIA FORZE ARMATE, 363 20152 MILANO presso il difensore avv. RUSCITTI SIMONA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSCITTI SIMONA , Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA FORZE ARMATE, 363 20152 MILANO presso il difensore avv. RUSCITTI
SIMONA
SIMONA RUSCITTI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSCITTI SIMONA, elettivamente C.F._4
domiciliato in VIA FORZE ARMATE, 363 20152 MILANO presso il difensore avv. RUSCITTI SIMONA
ATTORE/I
contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp att cpc
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. La presente si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp att cpc, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento trae origine dalle domande svolte, con atto di citazione regolarmente notificato da parte attrice, condomini, nei confronti del il per sentir accogliere le Controparte_2
seguenti conclusioni: “ “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria o incidentale e previa sospensione inaudita altera parte della delibera assembleare dichiarare nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare impugnata del 6 ottobre 2023..”
All'udienza del 31 maggio 2024 verificata la regolarità della notifica veniva dichiarata la contumacia del convenuto condominio e la causa veniva rinviata per la discussione
All'udienza del 18.10.2024 parte attrice precisava come segue:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi dedotti in narrativa dell'atto introduttivo, accogliere le seguenti CONCLUSIONI - dichiarare nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare impugnata del 6 ottobre 2023 del;
- Con vittoria di spese e competenze del presente Controparte_2
giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario IN OGNI CASO
- Con condanna per la mancata adesione alla mediazione e la causa veniva trattenuta in decisione ex art 281 sexies cpc .
pagina 2 di 5 L'interesse alla pronuncia sulla invalidità della delibera del 6.10.2023 è confermato da parte attrice anche in sede di comparsa conclusionale ove deduce il mancato interesse del a costituirsi anche dopo la CP_2
nomina del nuovo amministratore (doc 13) che quindi manifesta una mancanza di interesse alla validità della delibera oltre che la richiesta della sulla bas della vlaidità della detta delibera del Parte_4
6.10.2023 di acconti per opere mai commissionate né eseguite
Va preliminarmente rilevato che trattandosi di impugnativa di delibera assembleare è dirimente la statuizione in merito alla dedotta tardiva convocazione all'assemblea atteso che la eventuale fondatezza della domanda comporta l'assorbimento di ogni ulteriore domanda svolta dalle parti .
Parte attrice eccepisce di aver ricevuto l'avviso di convocazione per la assemblea del 6.10.2023 in data
1.10.2023.
Come noto, è ormai consolidato in giurisprudenza che:
1) l'assemblea deve esser convocata a mezzo di comunicazione scritta che deve pervenire ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione (art.66 disp.att.c.c.,ultimo comma)
2) la convocazione deve essere fatta a tutti gli aventi diritto
3) l'inosservanza di una di tali prescrizioni comporta la annullabilità della delibera, che può esser fatta valere entro 30 giorni, dalla delibera per i dissenzienti e dal ricevimento del verbale assembleare per gli assenti.
A ciò si aggiunga che l'art. 66 disp. att. c.c. comma II così come novellato dalla riforma del 2012,e nel caso de quo pienamente applicabile posto che la delibera oggetto di impugnativa è del 6.10.2023, prevede che in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti purché non ritualmente convocati.
Ne consegue che in caso di vizi della convocazione, la delibera può essere contestata (cioè il vizio relativo al difetto di convocazione) solo da coloro che hanno subito direttamente il pregiudizio e non da altri soggetti
(Cass. civ. sez. II del 18 aprile 2014, n. 9082) e che i soggetti legittimati possono essere anche coloro che partecipano alla assemblea, nonostante il difetto di convocazione, purchè dissenzienti.
pagina 3 di 5 Deve ritenersi che la novella del 2012 abbia inteso codificare il diritto soggettivo del di partecipare CP_1
all'assemblea in maniera informata (a tutela del quale è anche previsto un termine entro il quale l'avviso di convocazione deve pervenire a tutti i condomini),in mancanza del quale la delibera deve ritenersi invalida.
Orbene, nel caso in esame, è risultato provato della documentazione in atti e comunque non è contestato dal attesa la sua contumacia e quindi si ritiene pacifico ex art 115 cpc che: CP_2
- Gli attori e MO US hanno eccepito di aver ricevuto l'avviso di convocazione Parte_1
solo in data 1.10.2023 e sono rimasti dissenzienti alla deliberazione impugnata.
- MO US, presente in assemblea, ha anche eccepito la tardiva convocazione, regolarmente verbalizzata (doc 8 )
- Il non ha dato prova della consegna dell'avviso di convocazione nel termine di cui all'art .66 CP_2
disp att. Cc
- Considerato quindi che le convocazioni per l'assemblea oggetto del presente giudizio non risultano essere state tempestivamente consegnate agli attori ,
- che quindi, stante la tardiva comunicazione, è legittima l'impugnativa oggetto del presente giudizio, per lo meno per il primo motivo di impugnazione ovvero per tardiva convocazione.
ne consegue in accoglimento della domanda attorea, l'annullamento della intera delibera del 6.10.2023 con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione sollevata nel presente giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014;
Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Quanto alle spese legali, tenuto conto dell'esito del presente giudizio le spese, e le competenze dello stesso e della procedura di mediazione vanno poste a favore dell'attore ed a del convenuto, secondo CP_3 CP_2
il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le stesse, determinata sulla scorta dei parametri dettati del
D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda indeterminabile, vengono liquidate come in dispositivo nel loro ammontare medio esclusa l'istruttoria poiché non si è svolta né sono state depositate memorie ex art 183 Vi comma cpc, da distrarsi a favore dell'avv. MO US come da istanza.
Sentenza esecutiva ex lege . pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- annulla la delibera resa dal convenuto in data 6.10.2023 per le motivazioni di cui in narrativa. CP_2
- condanna il convenuto a rifondere le spese di lite a favore dell'attore che liquida in Euro 1720,00 CP_2
per esborsi ed Euro 5810,00 per compensi anche di mediazione , oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. se e in quanto dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. MO US.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Milano, 7 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2640/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSCITTI SIMONA elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA FORZE ARMATE, 363 20152 MILANO presso il difensore avv. RUSCITTI SIMONA
C.F. con il patrocinio dell'avv. RUSCITTI SIMONA, elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliato in VIA FORZE ARMATE, 363 20152 MILANO presso il difensore avv. RUSCITTI SIMONA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSCITTI SIMONA , Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA FORZE ARMATE, 363 20152 MILANO presso il difensore avv. RUSCITTI
SIMONA
SIMONA RUSCITTI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSCITTI SIMONA, elettivamente C.F._4
domiciliato in VIA FORZE ARMATE, 363 20152 MILANO presso il difensore avv. RUSCITTI SIMONA
ATTORE/I
contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp att cpc
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. La presente si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp att cpc, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento trae origine dalle domande svolte, con atto di citazione regolarmente notificato da parte attrice, condomini, nei confronti del il per sentir accogliere le Controparte_2
seguenti conclusioni: “ “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria o incidentale e previa sospensione inaudita altera parte della delibera assembleare dichiarare nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare impugnata del 6 ottobre 2023..”
All'udienza del 31 maggio 2024 verificata la regolarità della notifica veniva dichiarata la contumacia del convenuto condominio e la causa veniva rinviata per la discussione
All'udienza del 18.10.2024 parte attrice precisava come segue:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi dedotti in narrativa dell'atto introduttivo, accogliere le seguenti CONCLUSIONI - dichiarare nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare impugnata del 6 ottobre 2023 del;
- Con vittoria di spese e competenze del presente Controparte_2
giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario IN OGNI CASO
- Con condanna per la mancata adesione alla mediazione e la causa veniva trattenuta in decisione ex art 281 sexies cpc .
pagina 2 di 5 L'interesse alla pronuncia sulla invalidità della delibera del 6.10.2023 è confermato da parte attrice anche in sede di comparsa conclusionale ove deduce il mancato interesse del a costituirsi anche dopo la CP_2
nomina del nuovo amministratore (doc 13) che quindi manifesta una mancanza di interesse alla validità della delibera oltre che la richiesta della sulla bas della vlaidità della detta delibera del Parte_4
6.10.2023 di acconti per opere mai commissionate né eseguite
Va preliminarmente rilevato che trattandosi di impugnativa di delibera assembleare è dirimente la statuizione in merito alla dedotta tardiva convocazione all'assemblea atteso che la eventuale fondatezza della domanda comporta l'assorbimento di ogni ulteriore domanda svolta dalle parti .
Parte attrice eccepisce di aver ricevuto l'avviso di convocazione per la assemblea del 6.10.2023 in data
1.10.2023.
Come noto, è ormai consolidato in giurisprudenza che:
1) l'assemblea deve esser convocata a mezzo di comunicazione scritta che deve pervenire ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione (art.66 disp.att.c.c.,ultimo comma)
2) la convocazione deve essere fatta a tutti gli aventi diritto
3) l'inosservanza di una di tali prescrizioni comporta la annullabilità della delibera, che può esser fatta valere entro 30 giorni, dalla delibera per i dissenzienti e dal ricevimento del verbale assembleare per gli assenti.
A ciò si aggiunga che l'art. 66 disp. att. c.c. comma II così come novellato dalla riforma del 2012,e nel caso de quo pienamente applicabile posto che la delibera oggetto di impugnativa è del 6.10.2023, prevede che in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti purché non ritualmente convocati.
Ne consegue che in caso di vizi della convocazione, la delibera può essere contestata (cioè il vizio relativo al difetto di convocazione) solo da coloro che hanno subito direttamente il pregiudizio e non da altri soggetti
(Cass. civ. sez. II del 18 aprile 2014, n. 9082) e che i soggetti legittimati possono essere anche coloro che partecipano alla assemblea, nonostante il difetto di convocazione, purchè dissenzienti.
pagina 3 di 5 Deve ritenersi che la novella del 2012 abbia inteso codificare il diritto soggettivo del di partecipare CP_1
all'assemblea in maniera informata (a tutela del quale è anche previsto un termine entro il quale l'avviso di convocazione deve pervenire a tutti i condomini),in mancanza del quale la delibera deve ritenersi invalida.
Orbene, nel caso in esame, è risultato provato della documentazione in atti e comunque non è contestato dal attesa la sua contumacia e quindi si ritiene pacifico ex art 115 cpc che: CP_2
- Gli attori e MO US hanno eccepito di aver ricevuto l'avviso di convocazione Parte_1
solo in data 1.10.2023 e sono rimasti dissenzienti alla deliberazione impugnata.
- MO US, presente in assemblea, ha anche eccepito la tardiva convocazione, regolarmente verbalizzata (doc 8 )
- Il non ha dato prova della consegna dell'avviso di convocazione nel termine di cui all'art .66 CP_2
disp att. Cc
- Considerato quindi che le convocazioni per l'assemblea oggetto del presente giudizio non risultano essere state tempestivamente consegnate agli attori ,
- che quindi, stante la tardiva comunicazione, è legittima l'impugnativa oggetto del presente giudizio, per lo meno per il primo motivo di impugnazione ovvero per tardiva convocazione.
ne consegue in accoglimento della domanda attorea, l'annullamento della intera delibera del 6.10.2023 con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione sollevata nel presente giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014;
Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Quanto alle spese legali, tenuto conto dell'esito del presente giudizio le spese, e le competenze dello stesso e della procedura di mediazione vanno poste a favore dell'attore ed a del convenuto, secondo CP_3 CP_2
il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le stesse, determinata sulla scorta dei parametri dettati del
D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda indeterminabile, vengono liquidate come in dispositivo nel loro ammontare medio esclusa l'istruttoria poiché non si è svolta né sono state depositate memorie ex art 183 Vi comma cpc, da distrarsi a favore dell'avv. MO US come da istanza.
Sentenza esecutiva ex lege . pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- annulla la delibera resa dal convenuto in data 6.10.2023 per le motivazioni di cui in narrativa. CP_2
- condanna il convenuto a rifondere le spese di lite a favore dell'attore che liquida in Euro 1720,00 CP_2
per esborsi ed Euro 5810,00 per compensi anche di mediazione , oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. se e in quanto dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. MO US.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Milano, 7 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
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