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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/12/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 527/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Fabio Baranello (del Foro di
Campobasso) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante – Appellato incidentale
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Giuseppe Cirelli (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
(nato a [...] il [...], c.f. ), CP_2 CodiceFiscale_3
contumace,
Appellati – Appellati incidentali e nei confronti di: (nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_4
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Vito Sapienza (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellato – Appellante incidentale
OGGETTO: divisione.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 1°.12.2025 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione dell'8.3.2012 conveniva innanzi alla Sezione Distaccata Parte_1
di Mascalucia del Tribunale di Catania i germani e , e premettendo: CP_1 CP_2
- che addì 19.3.2003 si era aperta la successione in morte del genitore Per_1
(che era nato a [...] il [...]), e che addì 26.5.2004 si era
[...]
aperta la successione in morte della genitrice (che era nata a [...]
Belpasso il 24.1.1912),
- che il complessivo relictum fosse composto da: a) la casa palazzata in
Trecastagni, via NC IS n. 6, censita in Catasto Urbano al foglio 18,
p.lla 1620 subb. 1, 2 e 3; b) il fondo rustico in Trecastagni, contrada
Valdemone, censito in Catasto Terreni al foglio 13, p.lle 244, 245 e 247,
- che, inoltre, aveva in vita donato ai tre figli (per atto pubblico in Persona_1
notar del 25.8.79, Rep. 19704), per pari quote indivise, l'area edificabile Per_2
in Trecastagni, piazza Guglielmo Marconi n. 25, censita in Catasto Urbano al foglio 18 p.lla 862,
(ciò premesso) chiedeva procedersi a divisione tra gli aventi diritto di tale complessiva massa immobiliare.
§§§
Mentre si manteneva contumace, si costituiva in contraddittorio CP_2 CP_1
che, senza opporsi all'istanza di scioglimento del vincolo di comproprietà
[...]
sulla massa anzidetta, chiedeva tuttavia – all'uopo formulando domanda riconvenzionale - che ex art. 723 c.c. si tenesse adeguato conto sia delle spese che aveva affrontato per i miglioramenti recati alla casa palazzata di via IS n. 6 (spese che riusciva, tuttavia, a documentare soltanto in relazione a quanto versato a titolo di tassa per l'occupazione di suolo pubblico) nonché per il pagamento delle imposte di successione relative all'eredità sia dell'uno che dell'altro genitore, sia ancora di quanto aveva complessivamente sborsato in seguito al contenzioso giudiziario insorto nel 2005 tra (già conduttore, per uso diverso dall'abitazione, Parte_2
dell'unità immobiliare al pianterreno dell'edificio di via IS n. 6 che era stata infine trasformata in unità abitativa solo al termine della locazione) ed i tre fratelli giudizio definito con sentenza di questa Sezione n. 916 del 4.6.2012 che Per_1
aveva visto prevalere il . Parte_2
§§§
Venuti in udienza, ed assegnati i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., il G.I., rilevato che dalla prodotta certificazione notarile ex art. 567 c.p.c. emergesse peso ipotecario sulla ridetta casa palazzata in seguito ad iscrizione del 15.2.2023 in favore del anzidetto, con ordinanza del 30.10.2015 ne disponeva la chiamata in Parte_2
causa.
Dispostosi in conformità, si costituiva a sua volta in giudizio per Parte_2
richiedere, infine, di essere “tutelato e garantito nella maniera migliore nella fase della divisione della comunione esistente tra i fratelli , e . Pt_1 CP_1 CP_2
Indi, con ordinanza del 26.4.2018, il G.I. officiava esperto ai fini della formazione delle quote ex art. 194 disp.att.c.p.c.
Acquisito l'elaborato conseguentemente rassegnato (in realtà venuto ad integrare già progetto divisionale) la causa, raccolte le conclusioni delle parti, era posta in decisione. Per essere, tuttavia, rimessa sul ruolo con ordinanza del 12.4.2022 con la quale il primo giudice rilevava, “avuto riguardo alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione depositata in data 16 maggio 2019, che dei beni oggetto del compendio da dividersi – trattasi (a) dell'edificio in Trecastagni, via NC IS 6 (in catasto al foglio 18, particella 1620, subalterni 1, 2 e 3) e
(b) del terreno sito nel territorio del suddetto comune, in contrada Valdemone (in catasto al foglio 13, particelle 244, 245 e 247), ricadenti nelle comunioni ereditarie originatesi dall'apertura delle successioni dei genitori delle parti, e Persona_1
, nonché (c) dell'area urbana edificabile sita in Trecastagni, Controparte_3
piazza Guglielmo Marconi 25 (in catasto al foglio 18, particella 862) donata ai figli dal defunto in data 25 agosto 1979 – lo stato di fatto del piano Persona_1
sottostrada censito al subalterno 3 dell'edificio di via NC IS 6 non è conforme alla planimetria depositata in catasto, mentre il locale sottotetto al piano secondo non è mai stato nemmeno accatastato (cfr. pag. 9 della consulenza tecnica d'ufficio): tali difformità impediscono pertanto lo scioglimento della comunione con riguardo a tali specifici beni”: di talchè veniva disposto il richiamo dell'esperto già officiato affinchè “predisponga un nuovo progetto di divisione con riguardo unicamente alle unità poste al piano terra e primo dell'edificio in Trecastagni, via
NC IS 6 (in catasto al foglio 18, particella 1620, subalterni 1 e 2), al terreno sito nel territorio del suddetto Comune in contrada Valdemone (in catasto al foglio 13, particelle 244, 245 e 247), ed all'area urbana edificabile sita in
Trecastagni, piazza Guglielmo Marconi 25 (in catasto al foglio 18, particella 862); e ciò sulla base (a) dei criteri già descritti dalla corte nella precedente ordinanza del
26 aprile 2018; (b) dell'ulteriore principio (peraltro, già considerato dal perito) per cui è sempre in linea di massima preferibile quel progetto di divisione che limiti al massimo i conguagli a dare ed avere tra i comunisti, sì da garantire la maggior aderenza possibile dei lotti così formati alle quote ideali spettanti ai condividenti medesimi, e (c) di quanto già rilevato dal consulente al § 3.3 della propria relazione, in merito ai crediti vantati dal convenuto nei confronti della massa”. Controparte_1
Acquisito l'elaborato integrativo conseguentemente rassegnato il primo giudice - dato altresì atto che, “quanto ai crediti rivendicati dalle parti in sede di resa dei conti, e previamente richiamato sul punto quanto già statuito nell'ordinanza del 26 aprile
2018, il perito ha quantificato anche i crediti legittimamente vantati dal convenuto nei confronti della massa, computando le relative quote a carico degli Controparte_1 altri condividenti” - giusta ordinanza del 9.9.2022 sottoponeva all'approvazione delle parti il seguente progetto divisionale:
- “[…] QUOTA 3.1 (da assegnare a ) - Controparte_1 Controparte_4
dell'edificio palazzato in Trecastagni, via NC IS 6,
[...]
in catasto al FG 18 P.LLA 1620 SUB 1 - SOMMA DI DENARO pari ad €
10.947,44, da ricevere da , Parte_1
- QUOTA 3.2 (da assegnare a ) - in CP_2 Controparte_5
Trecastagni, C.da Valdemone, in catasto al FG 13 P.LLE 244, 245 E 247; -
in Trecastagni, p.zza Guglielmo Marconi 25, Controparte_6
in catasto al FG 18 P.LLA 862, gravata di servitù di passaggio pedonale e carrabile, a favore dell'unità sub 3 al piano sottostrada, sulla porzione sulla quale insiste l'attuale scivola;
- SOMMA DI DENARO pari ad € 25.026,28, da ricevere da , Parte_1
- QUOTA 3.3 (da assegnare a ) - PIANO 1° Parte_1 Controparte_4
dell'edificio palazzato in Trecastagni, via NC IS 6, in catasto al FG
18 P.LLA 1620 SUB 2 - SOMMA pari ad € 35.973,72 da Parte_3
corrispondere: - quanto ad € 10.947,44 alla QUOTA 3.1 ( ) - Controparte_1
quanto ad € 25.026,28 alla QUOTA 3.2 ( ) […]” (cfr. pag. 6 CP_2
della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 18 maggio 2022)”.
Indi, venuti all'udienza del 17.11.2023, il difensore dell'attore verbalizzava che “il proprio assistito non accetta il progetto di divisione formulato dalla corte, chiedendo che gli sia assegnata la quota ivi indicata al n. 3.2, con inversione delle quote attribuite ad e chiede rinvio per la precisazione delle Pt_1 CP_2
conclusioni affinchè il Tribunale possa dirimere con sentenza tali contestazioni”.
Raccolte pertanto le conclusioni delle parti il primo giudice, posta la causa in decisione, considerava - previamente dato atto che in ordine al superiore progetto divisionale “l'attore ha opposto il proprio dissenso, il convenuto ha Controparte_1
espresso il proprio consenso, mentre il convenuto contumace CP_2 (regolarmente convocato per l'udienza di discussione celebratasi il 17 novembre
2023) non ha sollevato contestazioni di sorta”:
- che lo stesso progetto fosse “del tutto condivisibile perché esso, come chiarito dal perito nella relazione integrativa depositata in data 18 maggio 2022, “[…] tende a ridurre il più possibile il conguaglio in denaro finale, che tiene conto, oltre che del valore delle tre quote formate, anche dei crediti che deve CP_1
recuperare nei confronti dei due fratelli. Inoltre, il progetto ha come base di partenza il progetto n. 2 che, più del n. 1, si avvicina ad entrambe le bozze di accordo - discusse e formulate nel corso delle operazioni, anche se poi non definitivamente approvate - le quali prevedevano di assegnare a CP_1
l'unità al piano terra (ed il piano sottostrada oggi stralciato dal progetto divisionale) ed a sia l'area edificabile (sulla quale, come detto, CP_2
occorrerà costituire, sulla porzione di p.lla 682 corrispondente alla scivola di accesso, una servitù di passaggio carrabile a favore dell'unità al piano sottostrada), sia il terreno agricolo […]”; inoltre, “[…] l'attribuzione del piano terra a […] potrà consentire allo stesso di trasferire CP_1 Pt_1
qui la propria abitazione e di liberare il piano sottostrada, che rimarrà in comunione [in quanto, come visto, allo stato giuridicamente non divisibile] e nel quale potrà facilmente ripristinarsi l'originaria destinazione d'uso di garage, regolarizzandolo così sia urbanisticamente che catastalmente.
L'immobile potrà quindi o essere assegnato con un successivo progetto di divisione o rimanere in comunione, avendo lo stesso dimensioni tali da consentirne l'utilizzo da parte dei tre condividenti […]” (cfr. pag. 4 della relazione integrativa depositata dal consulente tecnico d'ufficio in data 18 maggio 2022)”,
- che “la provenienza da titoli diversi delle comunioni anzidette – se, infatti, i beni di cui al punto 1 del progetto illustrato nella tabella a pag. 5 della relazione peritale integrativa ricadono nelle comunioni ereditarie originatesi tra le parti dall'apertura delle successioni dei genitori e Persona_1 , l'area urbana edificabile di cui al punto 2 ricade invece in Controparte_3
comunione ordinaria tra i contendenti in quanto donata ai figli dal defunto in data 25 agosto 1979 – non osta ad una divisione unitaria Persona_1
delle plurime masse, in quanto siffatta divisione può sempre avvenire per effetto del consenso comunque manifestato (dunque, anche implicitamente) dai condividenti, e quello tra essi che la contesti deve risultare portatore di un concreto ed effettivo interesse leso da tale tipo di procedimento unitario divisionale (Cass. 18910/2020)”,
- che “tenuto conto dei crediti vantati dal convenuto verso la Controparte_1
massa – si veda, sul punto, il § 3.3 della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 16 maggio 2019, in questa sede da intendersi integralmente richiamato – e delle ragioni già esplicitate nella precedente ordinanza del 26 aprile 2018 (e qui da intendersi integralmente ritrascritte) a supporto dell'infondatezza della domanda proposta dall'attore onde ottenere un'indennità/risarcimento che lo compensi del mancato godimento di quegli immobili comuni detenuti esclusivamente dal fratello a far tempo dal CP_1
decesso della madre delle parti (26 maggio 2004), deve dunque disporsi l'attribuzione ai condividenti dei beni di cui alle quote come porzionate nel progetto sopra richiamato e di cui a pag. 6 della relazione peritale integrativa depositata in data 18 maggio 2022, al contempo statuendo i conguagli ivi previsti a carico dell'attore ed a favore del convenuto (€ Controparte_1
10.947,44, oltre interessi legali maturandi a far tempo dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo), nonché del convenuto contumace CP_2
(€ 25.026,28, oltre interessi legali maturandi a far tempo dalla
[...]
pubblicazione della presente sentenza al saldo)”,
- che “Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno in linea generale poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (Cass. 1635/2020). Nel caso di specie, se le spese processuali sostenute da parte attrice per anticipazioni, nonché per compenso per fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e di mediazione, oltre che il compenso per le medesime fasi del difensore del convenuto devono essere preferenzialmente poste a carico dei Controparte_1
condividenti, secondo le rispettive quote di spettanza (unitamente, peraltro, a quelle di consulenza tecnica d'ufficio) - perché trattasi pur sempre di oneri sostenuti nel comune interesse degli stessi - le spese processuali attinenti alla fase decisionale vanno invece poste a carico dell'attore ai sensi dell'art. 91
c.p.c.: le contestazioni sollevate da all'udienza di discussione del Parte_1
progetto divisionale ed in sede di memorie conclusionali non hanno infatti offerto alcun elemento utile ad inficiare la validità delle considerazioni spese dal perito d'ufficio – e condivise dal Tribunale – in merito alla preferibilità delle concrete modalità di scioglimento delle comunioni, come prospettate dal consulente nei propri elaborati e trasfuse nella presente decisione”,
- che “Devono infine dichiararsi irripetibili, ai sensi del co. I dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite sostenute dal creditore iscritto ”. Parte_2
Pertanto, con sentenza n. 1499/2024 del 21.3.2024 così statuiva infine, definitivamente pronunciando, l'adito Tribunale:”
P Q M
….
1. dispone la divisione degli immobili posti al piano terra e primo dell'edificio in Trecastagni, via
NC IS 6 (in catasto al foglio 18, particella 1620, subalterni 1 e 2), del terreno sito nel territorio del Comune di Trecastagni, contrada Valdemone (in catasto al foglio 13, particelle 244, 245 e 247) e dell'area urbana edificabile sita in
Trecastagni, piazza Guglielmo Marconi 25 (in catasto al foglio 18, particella 862) – quest'ultima gravata da servitù di passaggio come descritta nel suddetto progetto - secondo il progetto meglio descritto in parte motiva e, per l'effetto, a. attribuisce ad e le quote ivi rispettivamente descritte e Parte_1 Controparte_1 CP_2
di cui a pag. 6 della consulenza tecnica d'ufficio integrativa depositata in data 18 maggio 2022; b. dispone il pagamento, da parte di ed a favore di Parte_1
del conguaglio che si liquida in € 10.947,44, oltre interessi legali Controparte_1
maturandi a far tempo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
c. dispone il pagamento, da parte di ed a favore di del Parte_1 CP_2
conguaglio che si liquida in € 25.026,28, oltre interessi legali maturandi a far tempo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. rigetta ogni domanda di scioglimento di comunione proposta dalle parti costituite con riguardo ai residui beni oggetto di causa;
3. liquida le spese di lite, quanto all'attore in € Parte_1
570,94 per anticipazioni e € 17.663,00 per compenso (fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e di mediazione) oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.; 4. liquida le spese di lite, quanto al convenuto in € 17.663,00 per Controparte_1
compenso (fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e di mediazione), oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.; 5. pone le suddette spese e quelle di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dei condividenti, secondo le rispettive quote di competenza;
6. condanna a rimborsare a le spese di Parte_1 Controparte_1
lite, che si liquidano in € 6.164,00 per compenso (fase decisoria), oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.; 7. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da
[...]
”. Parte_2
§§§
Avverso detta sentenza interponeva appello con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 16.4.2024.
Per lamentare, con il suo primo motivo di impugnazione, che la decisione del primo giudice di condannarlo alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dal fratello nella fase decisionale del giudizio fosse stata basata “su erronei CP_1
presupposti, e segnatamente: 1) quello per il quale nella fase di discussione/decisoria il avrebbe opposto un presunto dissenso al progetto di divisione;
e in Parte_1
particolare all'assegnazione/attribuzione della QUOTA 3.1 in favore di CP_1
2) quello per il quale nella fase di discussione/decisoria il
[...] Parte_1
avrebbe mosso contestazioni al progetto di divisione/formazione delle quote effettuato dal CTU, e poi condiviso dal giudice”: dovendosi, piuttosto, riconoscere che “l'odierno appellante si è limitato ad avanzare, in fase di discussione/decisionale, una semplice istanza di attribuzione della QUOTA 3.3; ovvero una istanza/richiesta che concretizza una mera modalità di attuazione del piano/progetto di divisione;
ovvero una istanza che giammai può essere confusa con una contestazione del piano/progetto di formazione delle quote di divisione in sé e per sé considerate (come quote in parti eguali da attribuirsi tra i condividenti).
Vieppiù che il diritto di avanzare detta istanza (di attribuzione), in fase di discussione del progetto divisionale e poi in fase decisionale, viene riconosciuta anche dalla S.C. sul presupposto che il giudizio di scioglimento della comunione ereditaria non è compatibile con le scansioni e preclusioni che disciplinano il processo civile ordinario (Cass. 15926/2019; Cass. 9367/2013; e Cass. 14756/2016). Pertanto, all'esito della proposta/divisione di tre quote ereditarie di pari valore (euro
87.000,00 per ciascuno dei tre condividenti), l'odierno appellante ha legittimamente avanzato istanza/richiesta di attribuzione della quota 3.2 nella fase di discussione/decisionale”.
Da diversa e concorrente visuale prospettica – sulla quale basava altro motivo di impugnazione - deduceva inoltre l'appellante che a torto il primo giudice non avesse preso atto che nessun dissenso fosse stato opposto alla sua istanza di vedersi attribuito detta quota 3.2: ovvero che “Nessuna contestazione veniva sollevata da parte di rispetto a tale attribuzione;
ed ovviamente nessuna contestazione Controparte_1
nemmeno da parte di (entrambi comunque non ne avevano interesse Parte_1
concreto, avendo optato rispettivamente per l'attribuzione delle quote 3.1 e 3.2) Né
e né hanno avanzato istanza/richiesta di attribuzione Controparte_1 Parte_1
della quota 3.3. Quindi, per accettazione implicita dell'interessato (e CP_2
comunque non contestazione ex art. 115 c.p.c. del medesimo), la quota 3.3 poteva
“agevolmente” essere attribuita al medesimo vieppiù che la CP_2
contumacia del suddetto comporta, e concretizza, una non contestazione del medesimo rispetto a tale attribuzione della quota 3.3; del resto, fosse solo per logica, il totale disinteresse del (contumace) rispetto all'intero giudizio di CP_2
divisione (ed anche al tentativo di mediazione delegata) deve necessariamente ritenersi estesa all'attribuzione in suo favore della QUOTA 3.3”.
Infine, ed in subordine, con il suo terzo motivo di appello eccepiva il che male Per_1
avesse fatto il primo giudice, dopo avere (ancorchè a torto) escluso che la mancanza di alcun dissenso ad una attribuzione delle quote rispettosa anche della preferenza manifestata da esso appellante dovesse condurre a provvedere in conformità, a non disporre allora l'estrazione a sorte che “a parità di quote costituisce ai sensi dell'art. 729 c.c. il metodo tendenziale/preferenziale di assegnazione/attribuzione. In presenza della coincidenza di valore dei tre lotti da attribuirsi/assegnarsi, il giudice di 1° grado ha violato il precetto di cui all'art. 729 c.c. avendo proceduto (peraltro in modo contrario alle effettive volontà espresse e/o implicite manifestate dalle parti, vedi 2° Motivo) con il criterio dell'assegnazione diretta senza indicare alcuna ragione e/o motivo per il quale dovesse escludersi l'adozione del criterio legale del sorteggio;
sul punto, numerose sono le pronunce della S.C. (Cass. 4891/1993; Cass.
1230/1995; Cass. 2394/2019; Cass. 14713/2012). Il criterio legale dell'estrazione a sorte andava applicato in considerazione del fatto che il contumace CP_2
non aveva espressamente accettato e/o avanzato istanza di
[...]
attribuzione/assegnazione di una delle quote eguali del progetto di divisione;
e ciò a fronte, invece, delle espresse accettazioni e/o istanze di attribuzione della CP_7
da parte di e della QUOTA 3.2 da parte di .
[...] Controparte_1 Parte_1
E per quanto così riassunto concludeva chiedendo alla Corte adita di Parte_1
“accogliere i capi di gravame portati alla sua attenzione al fine di vedere riformata
(parzialmente) l'appellata sentenza n. 1499/2024 del Tribunale di Catania, e di conseguenza, in riforma della sentenza di 1° grado: 1) in accoglimento del 1° Motivo di appello, accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza di 1° grado nel ritenere sussistente un profilo di soccombenza in capo all'attore/appellante Parte_1
in relazione alla 4^ fase di discussione/decisionale, e segnatamente in merito all'istanza/richiesta di attribuzione della QUOTA 3.2 avanzata dal predetto
[...] nell'udienza di discussione e precisazione delle conclusioni, e nelle Pt_1
memorie conclusionali depositate;
1.1) di conseguenza, accertare e dichiarare che ha inoltrato una istanza/richiesta di attribuzione della QUOTA 3.2 Parte_1
che integra una mera modalità di attuazione del piano/progetto di divisione, ovvero una istanza che giammai può essere confusa con una contestazione del piano/progetto di formazione delle quote di divisione in sé e per sé considerate (come quote in parti eguali da attribuirsi tra i condividenti); vieppiù che il diritto di avanzare detta istanza (di attribuzione) viene riconosciuta anche dalla S.C. sul presupposto che il giudizio di scioglimento della comunione ereditaria non è compatibile con le scansioni e preclusioni che disciplinano il processo civile ordinario (Cass. 15926/2019; Cass. 9367/2013; e Cass. 14756/2016); 1.2) per l'effetto, riformare con annullamento il capo di condanna sub n. 6) della sentenza di
1° grado;
e porre i compensi della 4^ fase del giudizio di divisione di 1° grado, facenti capo all'attore a carico della massa ereditaria (come fatto Parte_1
per le prime tre fasi del giudizio di 1° grado); 2) in accoglimento del 2° Motivo di appello, accertare e dichiarare che l'attribuzione/assegnazione diretta, da parte del giudice di 1° grado, delle tre quote eguali di cui al progetto divisionale doveva essere effettuata in conformità alle volontà espresse ed implicite manifestate – nel corso del giudizio – dai tre condividenti, ovvero QUOTA 3.1 in favore di Controparte_1
QUOTA 3.2 in favore di QUOTA 3.3 in favore del contumace Parte_1
2.1) per l'effetto, riformare la sentenza di 1° grado in relazione al CP_2
capo sub 1) di cui al dispositivo, con conseguente attribuzione/assegnazione ai tre condividenti delle quote eguali di cui al progetto divisionale con le seguenti modalità: QUOTA 3.1 QUOTA 3.2 QUOTA Controparte_1 Parte_1
3.3 con i relativi conguagli di denaro previsti in favore ed a CP_2
carico delle singole quote;
3) in denegata ipotesi di mancato accoglimento del 2°
Motivo di appello, accertare e dichiarare che il giudice di 1° grado ha omesso di applicare il criterio legale di estrazione a sorte delle tre quote (eguali) tra i tre condividenti/coeredi ai sensi dell'art. 729 c.c., e soprattutto accertare e dichiarare che il giudice di 1° grado ha omesso di fornire qualsivoglia motivazione a giustificazione della mancata applicazione del suddetto criterio legale previsto dall'art. 729 c.c.; 3.1) per l'effetto (e sempre nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del Motivo n. 2), in totale assenza di motivazioni in relazione alla disposta deroga al criterio legale dell'estrazione a sorte, ed in totale assenza, comunque, di validi motivi ostativi all'applicazione del criterio di attribuzione/assegnazione di cui all'art 729 c.c., la Corte adita, quale giudice del merito, potrà disporre e/o delegare le operazioni di estrazione a sorte delle tre quote eguali;
4) con ogni conseguenza di legge in relazione alle spese della 4^ fase del giudizio di 1° grado da porsi a carico della massa, ed in relazione alle spese del presente giudizio di appello”.
§§§
Mentre rimaneva nuovamente assente dal giudizio – onde ne va CP_2
dichiarata la contumacia - si costituiva che, in particolare, contestava Controparte_1
il terzo motivo dell'appello del fratello poiché – obiettava – “il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 Cod.
Civ. non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità”: e, ciò posto, doveva riconoscersi che l'attribuzione operata dal primo giudice nei suoi confronti ben si giustificasse in ragione della convenienza dell'attribuzione del piano terra de quo ad esso medesimo appellato, attribuzione che (come premesso) “potrà consentire allo stesso di trasferire qui la propria abitazione e di liberare il piano sottostrada, che rimarrà in comunione [in quanto, come visto, allo stato giuridicamente non divisibile] e nel quale potrà facilmente ripristinarsi l'originaria destinazione d'uso di garage, regolarizzandolo così sia urbanisticamente che catastalmente. L'immobile potrà quindi o essere assegnato con un successivo progetto di divisione o rimanere in comunione, avendo lo stesso dimensioni tali da consentirne l'utilizzo da parte dei tre condividenti”. Profilo della vicenda – proseguiva detto appellato – tale da palesare “le ragioni di opportunità di procedere con attribuzione diretta, tenuto conto che dalla divisione, in parte ereditaria ed in parte ordinaria, sono stati esclusi alcuni immobili non conformi dal punto di vista urbanistico;
l'attribuzione diretta, quindi, con le modalità disposte dalla sentenza è finalizzata anche a porre le basi per una soluzione delle questioni nascenti dalla comunione residuata fra le parti, costituendo la soluzione adottata dal Tribunale (sulla scorta di quanto emerso in sede di CTU) la soluzione tecnicamente più idonea ed opportuna per la vicenda”.
§§§
Ancorchè fosse stato altresì evocato dall'appellante a soli e meri fini di integrità del contraddittorio si costituiva in giudizio anche , specie al fine di Parte_2
interporre appello incidentale avverso la statuizione di irripetibilità delle spese che aveva affrontato in prime cure di giudizio. Infatti – deduceva – il primo giudice aveva fondato la propria decisione invocando il disposto del primo comma dell'art. 1113 c.c mentre avrebbe dovuto più correttamente richiamarsi al successivo terzo comma,
“che è quello in forza del quale il Sig. si è costituito in giudizio perché Parte_2
chiamato ad intervenire per ordine del Giudice, con apposita Ordinanza emessa dal
Giudice Istruttore del primo grado in data 30/10/2015. E poiché è stato coinvolto nei due gradi di questo giudizio esclusivamente a causa dell'inadempimento a soddisfare il suo diritto di credito da parte dei condividenti fratelli e quindi è stato Per_1
costretto a subire esborsi per spese vive e compensi legali per il giudizio di primo grado e ora anche per quello di secondo grado, il Sig. reitera la Parte_2
richiesta di condanna dei condividenti al pagamento delle spese e dei compensi legali maturati, con gli accessori di legge, del doppio grado del giudizio”.
§§§
Venuti all'udienza fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., la
Corte, all'esito della trattazione della causa, avendo ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 350bis c.p.c. rimetteva le parti ad udienza di discussione finale ex art. 281sexies c.p.c. Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
I tre motivi dell'appello principale meritano di essere vagliati congiuntamente poiché, da diverse angolazioni, pongono lo stesso problema: quali debbano essere, a termini di legge, le scelte del giudice in materia di attribuzione od assegnazione ex art. 729
c.c. (ovvero di predisposizione di progetto divisionale) una volta che l'esperto già officiato ai sensi dell'art. 194 disp.att.c.p.c. abbia provveduto a formare le quote secondo le previsioni dettate dagli artt. 726, secondo comma, e 727 c.c.
Ed in relazione a quanto segnatamente dedotto dal mette conto di porre, Parte_1
anzitutto ed in linea di principio, in evidenza:
- che – ancorchè l'art. 729 preveda che “L'assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte” (e che, invece, “Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione”) – appare tuttavia pacifico corollario del consolidato indirizzo interpretativo di dottrina ed in giurisprudenza secondo cui “In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte - previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729
c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo - non ha carattere assoluto ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere sia a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, sia pure a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del difetto di motivazione. Ne consegue che, a fronte della richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, spetta al giudice, bensì non obbligato a darvi seguito, di adeguatamente giustificare la scelta in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale più pregnante in tale ultima evenienza, attesa la necessità di porre un limite all'applicazione della volontà del legislatore” (ex ceteris Cass. VI 11857/2021) quello che il sorteggio rimanga in tutti i casi escluso nell'ipotesi in cui si registri l'unanime consenso dei condividenti all'attribuzione di tutte e ciascuna delle quote, pur eguali (e che, come tali, implicherebbero il ricorso al sorteggio), che risulti prevista dal progetto divisionale che, ex art. 789 c.p.c., il giudice istruttore (ad integrazione dell'opera di formazione delle quote già demandata all'esperto anzidetto) abbia predisposto,
- che nulla può poi escludere (sempre, beninteso, nella ricorrenza di quote eguali) che anche singola attribuzione trovi, in tutti i casi, valida nonché conducente giustificazione nell'unanime consenso dei condividenti al riguardo, sebbene le ulteriori attribuzioni che pure risultino previste dal predisposto progetto divisionale diano, per converso, luogo a contestazioni.
Imperocchè, nella specie, ben si presta ad essere mantenuta ferma l'attribuzione della quota 3.1 al in assenza, benvero, di alcuna contestazione al riguardo Controparte_1
(affermazione – quest'ultima – che, avuto riguardo alla contumacia del , CP_2
impone di precisare che “Poiché la finalità dell'udienza di discussione del progetto di divisione ai sensi dell'articolo 789 cod.proc.civ. è quella di consentire alle parti di sollevare contestazioni o rilievi in ordine al progetto stesso, la parte che, regolarmente avvertita, non compare all'udienza rinuncia implicitamente a sollevare contestazioni approvando tacitamente il progetto come depositato”, così Cass. II
12949/99; v. anche Cass. II 11523/95, secondo cui “Nel giudizio di scioglimento di comunione la controversia che, ai sensi dell'art. 789 cod. proc. civ., impedisce al giudice istruttore di disporre la vendita dell'immobile indivisibile con ordinanza non si identifica con il mancato accordo di tutti i partecipanti alla comunione ma richiede la presenza di concrete obiezioni;
ne consegue che la contumacia di uno o più interessati non è di ostacolo alla ordinanza di vendita”).
Come va a questo punto ripreso, alla suddetta udienza innanzi al G.I. del 17.11.2023
l'odierno appellante contestava, per converso, la prevista attribuzione in suo favore della quota 3.3, indi richiedendo che si provvedesse ad “inversione delle quote attribuite ad e . Anche a tal riguardo (nella persistente ricorrenza Pt_1 CP_2
di quote eguali) il decidente deve dirsi onerato “di adeguatamente giustificare la scelta in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale più pregnante in tale ultima evenienza, attesa la necessità di porre un limite all'applicazione della volontà del legislatore”. Onere nell'assolvimento del quale rileva la Corte che, come pure premesso, a convincere il primo giudice della opportunità di derogare al sorteggio era la considerazione, pedissequamente ripresa dalla succitata relazione peritale integrativa del 18.5.2022, che “… il progetto ha come base di partenza il progetto n. 2 che, più del n. 1, si avvicina ad entrambe le bozze di accordo - discusse e formulate nel corso delle operazioni, anche se poi non definitivamente approvate - le quali prevedevano di assegnare a l'unità al piano terra (ed il piano sottostrada oggi stralciato dal CP_1
progetto divisionale) ed a sia l'area edificabile (sulla quale, come detto, CP_2
occorrerà costituire, sulla porzione di p.lla 682 corrispondente alla scivola di accesso, una servitù di passaggio carrabile a favore dell'unità al piano sottostrada), sia il terreno agricolo […]”: considerazione – si noti – mercè alla quale il criterio legale del sorteggio veniva dunque scartato sol perché le parti costituite in giudizio avevano in un primo momento dimostrato (confidando altresì, di tutta evidenza, nel permanente disinteresse del fratello alla vicenda divisionale) di voler CP_2
addivenire ad un accordo amichevole, da recepire tal quale con emittenda ordinanza ex art. 789 c.p.c.; se non fosse, tuttavia, che non se ne faceva infine nulla, e che sul nulla appare allora che sia stata fondata la decisione di derogare al sorteggio nonostante deroga del genere pure imponga – va ripetuto - un “onere motivazionale più pregnante [… ], attesa la necessità di porre un limite all'applicazione della volontà del legislatore”.
§§§
In parziale riforma della sentenza impugnata deve, pertanto, disporsi che all'assegnazione delle quote 3.2 e 3.3 si proceda mediante sorteggio, tostocchè la presente sentenza sarà passata in cosa giudicata. Parziale riforma che, ex art. 336 c.p.c., travolge la condanna dell'odierno appellante al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa del fratello nella fase CP_1
decisionale del giudizio di primo grado. Ed a questo punto, anche le spese di rappresentanza e difesa in detta fase decisionale sia del , sia dello Controparte_1
stesso , vanno congruamente poste a carico della massa, nella misura già Parte_1
correttamente liquidata dal primo giudice (in € 6.164,00, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge).
E sempre a carico della massa – se soprattutto si considera che, nel precisare le conclusioni in prime cure di giudizio, esso insisteva nella richiesta di Parte_1
inversione dell'attribuzione delle quote 3.2. e 3.3 abbandonando, invece, la sua precedente istanza di sorteggio (senza che ciò – si badi – possa far sospettare di ultrapetizione l'odierna pronuncia che il sorteggio ha, invece, previsto: infatti, “Il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione;
ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di mutare, anche in sede di appello, le proprie conclusioni”, così Cass. II 9367/2013, conf. Cass. II 15926/2019) vanno congruamente poste le spese del giudizio d'appello che oggi (fatta salva l'appendice del sorteggio cui dovrà procedersi al passaggio in cosa giudicata della presente sentenza) trova definizione: che si liquidano, sulla base dei parametri ex D.M.
147/2022 (al cui scaglione compreso tra gli importi di € 260.000,01 ed € 500.000,00 va, in ragione del valore della causa ex art. 5, coma primo, D.M. 55/2014, fatto riferimento), nell'importo complessivo (cui - fatta applicazione degli importi minimi individuati dalla Tabella 12. del D.M. 147/2022 cit. stante, invero, la natura e la difficoltà dell'affare devoluto in contenzioso – si perviene sommando: € 2.194,50 x fase di studio + € 1.276,00 x fase introduttiva + € 2.940,00 x fase di trattazione + €
3.649,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo. §§§
Sempre in punto di regolamentazione delle spese di giudizio ritiene la Corte di dover disattendere l'appello spiegato in via incidentale da : non Parte_2
foss'altro perché (al di là della pur corretta ma non decisiva motivazione - tale da porre in luce che, in realtà, senza alcuna copertura normativa il G.I. del tempo disponeva la chiamata in causa di detto odierno appellante incidentale, posto infatti che spetta esclusivamente ai comunisti parti in causa di valutare se estendere, o non, il giudizio ai creditori iscritti affinchè la sentenza faccia stato anche nei loro confronti, conf. ex pluribus Cass. VI 6228/2023 - rassegnata in proposito dal primo giudice) costui, nel costituirsi, non formulava alcuna domanda, ma soltanto perorava
– in termini affatto generici e, come tali, inammissibili – di essere “tutelato e garantito nella maniera migliore [!] nella fase della divisione della comunione esistente tra i fratelli , e . Pt_1 CP_1 CP_2
Il rigetto dell'appello incidentale del non si presta, tuttavia, ad implicare Parte_2
una sua condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore degli appellati incidentali costituiti non avendo, invero, questi ultimi avuto bisogno di spiegare alcuna difesa – e non avendo di fatto dispiegato alcuna difesa - a contestazione di assunti soltanto persistentemente generici ed inammissibili.
Deve, ciò nondimeno, darsi atto della sussistenza a carico del dell'obbligo Parte_2
di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 1499/2024 del 21.3.2024 proposto, con citazione del
16.4.2024, da nei confronti di e nonché di Parte_1 Controparte_1 CP_2
, e sull'appello incidentale da quest'ultimo interposto - così Parte_2
provvede:
- dichiara la contumacia di , CP_2
- in accoglimento dell'appello principale dispone, in parziale riforma della sentenza impugnata, che all'assegnazione delle quote (di cui in motivazione) cc.dd.
3.2 e 3.3 si proceda, al passaggio in cosa giudicata della sentenza, mediante estrazione a sorte,
- riconosce e dichiara che chi risulterà assegnatario della quota 3.2 avrà diritto di ricevere, a titolo di conguaglio, da chi risulterà assegnatario della quota 3.3 la somma di € 25.026,28 (oltre interessi legali a far tempo dal passaggio in giudicato della presente sentenza e sino al saldo); e che chi risulterà assegnatario della quota 3.3 dovrà corrispondere, a titolo di conguaglio, la somma di € 10.947,44 (oltre interessi legali a far tempo dal passaggio in giudicato della presente sentenza e sino al saldo) a nonché la Controparte_1
somma di € 25.026,28 (oltre interessi legali a far tempo dal passaggio in giudicato della presente sentenza e sino al saldo) a chi risulterà assegnatario della quota 3.2,
- in ulteriore riforma della sentenza impugnata pone a carico della massa, secondo le rispettive quote, anche le spese della fase decisionale del giudizio di primo grado, nella misura già liquidata con la sentenza medesima,
- pone a carico della massa, secondo le rispettive quote, le spese del giudizio di secondo grado che, sia in relazione alla costituzione di sia in Parte_1
relazione a quella di , si liquidano in complessivi € 10.059,50 Controparte_1
per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- rigetta l'appello incidentale di , Parte_2
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di Parte_2
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002,
- autorizza il Conservatore dei RR.II. di Catania a procedere, con esonero da ogni responsabilità, alla finale trascrizione degli acquisti (da perfezionarsi con l'estrazione a sorte cui dovrà darsi luogo) di cui ai capi che precedono.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 18.XII.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 527/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Fabio Baranello (del Foro di
Campobasso) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante – Appellato incidentale
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Giuseppe Cirelli (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
(nato a [...] il [...], c.f. ), CP_2 CodiceFiscale_3
contumace,
Appellati – Appellati incidentali e nei confronti di: (nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_4
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Vito Sapienza (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellato – Appellante incidentale
OGGETTO: divisione.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 1°.12.2025 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione dell'8.3.2012 conveniva innanzi alla Sezione Distaccata Parte_1
di Mascalucia del Tribunale di Catania i germani e , e premettendo: CP_1 CP_2
- che addì 19.3.2003 si era aperta la successione in morte del genitore Per_1
(che era nato a [...] il [...]), e che addì 26.5.2004 si era
[...]
aperta la successione in morte della genitrice (che era nata a [...]
Belpasso il 24.1.1912),
- che il complessivo relictum fosse composto da: a) la casa palazzata in
Trecastagni, via NC IS n. 6, censita in Catasto Urbano al foglio 18,
p.lla 1620 subb. 1, 2 e 3; b) il fondo rustico in Trecastagni, contrada
Valdemone, censito in Catasto Terreni al foglio 13, p.lle 244, 245 e 247,
- che, inoltre, aveva in vita donato ai tre figli (per atto pubblico in Persona_1
notar del 25.8.79, Rep. 19704), per pari quote indivise, l'area edificabile Per_2
in Trecastagni, piazza Guglielmo Marconi n. 25, censita in Catasto Urbano al foglio 18 p.lla 862,
(ciò premesso) chiedeva procedersi a divisione tra gli aventi diritto di tale complessiva massa immobiliare.
§§§
Mentre si manteneva contumace, si costituiva in contraddittorio CP_2 CP_1
che, senza opporsi all'istanza di scioglimento del vincolo di comproprietà
[...]
sulla massa anzidetta, chiedeva tuttavia – all'uopo formulando domanda riconvenzionale - che ex art. 723 c.c. si tenesse adeguato conto sia delle spese che aveva affrontato per i miglioramenti recati alla casa palazzata di via IS n. 6 (spese che riusciva, tuttavia, a documentare soltanto in relazione a quanto versato a titolo di tassa per l'occupazione di suolo pubblico) nonché per il pagamento delle imposte di successione relative all'eredità sia dell'uno che dell'altro genitore, sia ancora di quanto aveva complessivamente sborsato in seguito al contenzioso giudiziario insorto nel 2005 tra (già conduttore, per uso diverso dall'abitazione, Parte_2
dell'unità immobiliare al pianterreno dell'edificio di via IS n. 6 che era stata infine trasformata in unità abitativa solo al termine della locazione) ed i tre fratelli giudizio definito con sentenza di questa Sezione n. 916 del 4.6.2012 che Per_1
aveva visto prevalere il . Parte_2
§§§
Venuti in udienza, ed assegnati i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., il G.I., rilevato che dalla prodotta certificazione notarile ex art. 567 c.p.c. emergesse peso ipotecario sulla ridetta casa palazzata in seguito ad iscrizione del 15.2.2023 in favore del anzidetto, con ordinanza del 30.10.2015 ne disponeva la chiamata in Parte_2
causa.
Dispostosi in conformità, si costituiva a sua volta in giudizio per Parte_2
richiedere, infine, di essere “tutelato e garantito nella maniera migliore nella fase della divisione della comunione esistente tra i fratelli , e . Pt_1 CP_1 CP_2
Indi, con ordinanza del 26.4.2018, il G.I. officiava esperto ai fini della formazione delle quote ex art. 194 disp.att.c.p.c.
Acquisito l'elaborato conseguentemente rassegnato (in realtà venuto ad integrare già progetto divisionale) la causa, raccolte le conclusioni delle parti, era posta in decisione. Per essere, tuttavia, rimessa sul ruolo con ordinanza del 12.4.2022 con la quale il primo giudice rilevava, “avuto riguardo alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione depositata in data 16 maggio 2019, che dei beni oggetto del compendio da dividersi – trattasi (a) dell'edificio in Trecastagni, via NC IS 6 (in catasto al foglio 18, particella 1620, subalterni 1, 2 e 3) e
(b) del terreno sito nel territorio del suddetto comune, in contrada Valdemone (in catasto al foglio 13, particelle 244, 245 e 247), ricadenti nelle comunioni ereditarie originatesi dall'apertura delle successioni dei genitori delle parti, e Persona_1
, nonché (c) dell'area urbana edificabile sita in Trecastagni, Controparte_3
piazza Guglielmo Marconi 25 (in catasto al foglio 18, particella 862) donata ai figli dal defunto in data 25 agosto 1979 – lo stato di fatto del piano Persona_1
sottostrada censito al subalterno 3 dell'edificio di via NC IS 6 non è conforme alla planimetria depositata in catasto, mentre il locale sottotetto al piano secondo non è mai stato nemmeno accatastato (cfr. pag. 9 della consulenza tecnica d'ufficio): tali difformità impediscono pertanto lo scioglimento della comunione con riguardo a tali specifici beni”: di talchè veniva disposto il richiamo dell'esperto già officiato affinchè “predisponga un nuovo progetto di divisione con riguardo unicamente alle unità poste al piano terra e primo dell'edificio in Trecastagni, via
NC IS 6 (in catasto al foglio 18, particella 1620, subalterni 1 e 2), al terreno sito nel territorio del suddetto Comune in contrada Valdemone (in catasto al foglio 13, particelle 244, 245 e 247), ed all'area urbana edificabile sita in
Trecastagni, piazza Guglielmo Marconi 25 (in catasto al foglio 18, particella 862); e ciò sulla base (a) dei criteri già descritti dalla corte nella precedente ordinanza del
26 aprile 2018; (b) dell'ulteriore principio (peraltro, già considerato dal perito) per cui è sempre in linea di massima preferibile quel progetto di divisione che limiti al massimo i conguagli a dare ed avere tra i comunisti, sì da garantire la maggior aderenza possibile dei lotti così formati alle quote ideali spettanti ai condividenti medesimi, e (c) di quanto già rilevato dal consulente al § 3.3 della propria relazione, in merito ai crediti vantati dal convenuto nei confronti della massa”. Controparte_1
Acquisito l'elaborato integrativo conseguentemente rassegnato il primo giudice - dato altresì atto che, “quanto ai crediti rivendicati dalle parti in sede di resa dei conti, e previamente richiamato sul punto quanto già statuito nell'ordinanza del 26 aprile
2018, il perito ha quantificato anche i crediti legittimamente vantati dal convenuto nei confronti della massa, computando le relative quote a carico degli Controparte_1 altri condividenti” - giusta ordinanza del 9.9.2022 sottoponeva all'approvazione delle parti il seguente progetto divisionale:
- “[…] QUOTA 3.1 (da assegnare a ) - Controparte_1 Controparte_4
dell'edificio palazzato in Trecastagni, via NC IS 6,
[...]
in catasto al FG 18 P.LLA 1620 SUB 1 - SOMMA DI DENARO pari ad €
10.947,44, da ricevere da , Parte_1
- QUOTA 3.2 (da assegnare a ) - in CP_2 Controparte_5
Trecastagni, C.da Valdemone, in catasto al FG 13 P.LLE 244, 245 E 247; -
in Trecastagni, p.zza Guglielmo Marconi 25, Controparte_6
in catasto al FG 18 P.LLA 862, gravata di servitù di passaggio pedonale e carrabile, a favore dell'unità sub 3 al piano sottostrada, sulla porzione sulla quale insiste l'attuale scivola;
- SOMMA DI DENARO pari ad € 25.026,28, da ricevere da , Parte_1
- QUOTA 3.3 (da assegnare a ) - PIANO 1° Parte_1 Controparte_4
dell'edificio palazzato in Trecastagni, via NC IS 6, in catasto al FG
18 P.LLA 1620 SUB 2 - SOMMA pari ad € 35.973,72 da Parte_3
corrispondere: - quanto ad € 10.947,44 alla QUOTA 3.1 ( ) - Controparte_1
quanto ad € 25.026,28 alla QUOTA 3.2 ( ) […]” (cfr. pag. 6 CP_2
della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 18 maggio 2022)”.
Indi, venuti all'udienza del 17.11.2023, il difensore dell'attore verbalizzava che “il proprio assistito non accetta il progetto di divisione formulato dalla corte, chiedendo che gli sia assegnata la quota ivi indicata al n. 3.2, con inversione delle quote attribuite ad e chiede rinvio per la precisazione delle Pt_1 CP_2
conclusioni affinchè il Tribunale possa dirimere con sentenza tali contestazioni”.
Raccolte pertanto le conclusioni delle parti il primo giudice, posta la causa in decisione, considerava - previamente dato atto che in ordine al superiore progetto divisionale “l'attore ha opposto il proprio dissenso, il convenuto ha Controparte_1
espresso il proprio consenso, mentre il convenuto contumace CP_2 (regolarmente convocato per l'udienza di discussione celebratasi il 17 novembre
2023) non ha sollevato contestazioni di sorta”:
- che lo stesso progetto fosse “del tutto condivisibile perché esso, come chiarito dal perito nella relazione integrativa depositata in data 18 maggio 2022, “[…] tende a ridurre il più possibile il conguaglio in denaro finale, che tiene conto, oltre che del valore delle tre quote formate, anche dei crediti che deve CP_1
recuperare nei confronti dei due fratelli. Inoltre, il progetto ha come base di partenza il progetto n. 2 che, più del n. 1, si avvicina ad entrambe le bozze di accordo - discusse e formulate nel corso delle operazioni, anche se poi non definitivamente approvate - le quali prevedevano di assegnare a CP_1
l'unità al piano terra (ed il piano sottostrada oggi stralciato dal progetto divisionale) ed a sia l'area edificabile (sulla quale, come detto, CP_2
occorrerà costituire, sulla porzione di p.lla 682 corrispondente alla scivola di accesso, una servitù di passaggio carrabile a favore dell'unità al piano sottostrada), sia il terreno agricolo […]”; inoltre, “[…] l'attribuzione del piano terra a […] potrà consentire allo stesso di trasferire CP_1 Pt_1
qui la propria abitazione e di liberare il piano sottostrada, che rimarrà in comunione [in quanto, come visto, allo stato giuridicamente non divisibile] e nel quale potrà facilmente ripristinarsi l'originaria destinazione d'uso di garage, regolarizzandolo così sia urbanisticamente che catastalmente.
L'immobile potrà quindi o essere assegnato con un successivo progetto di divisione o rimanere in comunione, avendo lo stesso dimensioni tali da consentirne l'utilizzo da parte dei tre condividenti […]” (cfr. pag. 4 della relazione integrativa depositata dal consulente tecnico d'ufficio in data 18 maggio 2022)”,
- che “la provenienza da titoli diversi delle comunioni anzidette – se, infatti, i beni di cui al punto 1 del progetto illustrato nella tabella a pag. 5 della relazione peritale integrativa ricadono nelle comunioni ereditarie originatesi tra le parti dall'apertura delle successioni dei genitori e Persona_1 , l'area urbana edificabile di cui al punto 2 ricade invece in Controparte_3
comunione ordinaria tra i contendenti in quanto donata ai figli dal defunto in data 25 agosto 1979 – non osta ad una divisione unitaria Persona_1
delle plurime masse, in quanto siffatta divisione può sempre avvenire per effetto del consenso comunque manifestato (dunque, anche implicitamente) dai condividenti, e quello tra essi che la contesti deve risultare portatore di un concreto ed effettivo interesse leso da tale tipo di procedimento unitario divisionale (Cass. 18910/2020)”,
- che “tenuto conto dei crediti vantati dal convenuto verso la Controparte_1
massa – si veda, sul punto, il § 3.3 della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 16 maggio 2019, in questa sede da intendersi integralmente richiamato – e delle ragioni già esplicitate nella precedente ordinanza del 26 aprile 2018 (e qui da intendersi integralmente ritrascritte) a supporto dell'infondatezza della domanda proposta dall'attore onde ottenere un'indennità/risarcimento che lo compensi del mancato godimento di quegli immobili comuni detenuti esclusivamente dal fratello a far tempo dal CP_1
decesso della madre delle parti (26 maggio 2004), deve dunque disporsi l'attribuzione ai condividenti dei beni di cui alle quote come porzionate nel progetto sopra richiamato e di cui a pag. 6 della relazione peritale integrativa depositata in data 18 maggio 2022, al contempo statuendo i conguagli ivi previsti a carico dell'attore ed a favore del convenuto (€ Controparte_1
10.947,44, oltre interessi legali maturandi a far tempo dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo), nonché del convenuto contumace CP_2
(€ 25.026,28, oltre interessi legali maturandi a far tempo dalla
[...]
pubblicazione della presente sentenza al saldo)”,
- che “Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno in linea generale poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (Cass. 1635/2020). Nel caso di specie, se le spese processuali sostenute da parte attrice per anticipazioni, nonché per compenso per fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e di mediazione, oltre che il compenso per le medesime fasi del difensore del convenuto devono essere preferenzialmente poste a carico dei Controparte_1
condividenti, secondo le rispettive quote di spettanza (unitamente, peraltro, a quelle di consulenza tecnica d'ufficio) - perché trattasi pur sempre di oneri sostenuti nel comune interesse degli stessi - le spese processuali attinenti alla fase decisionale vanno invece poste a carico dell'attore ai sensi dell'art. 91
c.p.c.: le contestazioni sollevate da all'udienza di discussione del Parte_1
progetto divisionale ed in sede di memorie conclusionali non hanno infatti offerto alcun elemento utile ad inficiare la validità delle considerazioni spese dal perito d'ufficio – e condivise dal Tribunale – in merito alla preferibilità delle concrete modalità di scioglimento delle comunioni, come prospettate dal consulente nei propri elaborati e trasfuse nella presente decisione”,
- che “Devono infine dichiararsi irripetibili, ai sensi del co. I dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite sostenute dal creditore iscritto ”. Parte_2
Pertanto, con sentenza n. 1499/2024 del 21.3.2024 così statuiva infine, definitivamente pronunciando, l'adito Tribunale:”
P Q M
….
1. dispone la divisione degli immobili posti al piano terra e primo dell'edificio in Trecastagni, via
NC IS 6 (in catasto al foglio 18, particella 1620, subalterni 1 e 2), del terreno sito nel territorio del Comune di Trecastagni, contrada Valdemone (in catasto al foglio 13, particelle 244, 245 e 247) e dell'area urbana edificabile sita in
Trecastagni, piazza Guglielmo Marconi 25 (in catasto al foglio 18, particella 862) – quest'ultima gravata da servitù di passaggio come descritta nel suddetto progetto - secondo il progetto meglio descritto in parte motiva e, per l'effetto, a. attribuisce ad e le quote ivi rispettivamente descritte e Parte_1 Controparte_1 CP_2
di cui a pag. 6 della consulenza tecnica d'ufficio integrativa depositata in data 18 maggio 2022; b. dispone il pagamento, da parte di ed a favore di Parte_1
del conguaglio che si liquida in € 10.947,44, oltre interessi legali Controparte_1
maturandi a far tempo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
c. dispone il pagamento, da parte di ed a favore di del Parte_1 CP_2
conguaglio che si liquida in € 25.026,28, oltre interessi legali maturandi a far tempo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. rigetta ogni domanda di scioglimento di comunione proposta dalle parti costituite con riguardo ai residui beni oggetto di causa;
3. liquida le spese di lite, quanto all'attore in € Parte_1
570,94 per anticipazioni e € 17.663,00 per compenso (fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e di mediazione) oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.; 4. liquida le spese di lite, quanto al convenuto in € 17.663,00 per Controparte_1
compenso (fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e di mediazione), oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.; 5. pone le suddette spese e quelle di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dei condividenti, secondo le rispettive quote di competenza;
6. condanna a rimborsare a le spese di Parte_1 Controparte_1
lite, che si liquidano in € 6.164,00 per compenso (fase decisoria), oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.; 7. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da
[...]
”. Parte_2
§§§
Avverso detta sentenza interponeva appello con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 16.4.2024.
Per lamentare, con il suo primo motivo di impugnazione, che la decisione del primo giudice di condannarlo alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dal fratello nella fase decisionale del giudizio fosse stata basata “su erronei CP_1
presupposti, e segnatamente: 1) quello per il quale nella fase di discussione/decisoria il avrebbe opposto un presunto dissenso al progetto di divisione;
e in Parte_1
particolare all'assegnazione/attribuzione della QUOTA 3.1 in favore di CP_1
2) quello per il quale nella fase di discussione/decisoria il
[...] Parte_1
avrebbe mosso contestazioni al progetto di divisione/formazione delle quote effettuato dal CTU, e poi condiviso dal giudice”: dovendosi, piuttosto, riconoscere che “l'odierno appellante si è limitato ad avanzare, in fase di discussione/decisionale, una semplice istanza di attribuzione della QUOTA 3.3; ovvero una istanza/richiesta che concretizza una mera modalità di attuazione del piano/progetto di divisione;
ovvero una istanza che giammai può essere confusa con una contestazione del piano/progetto di formazione delle quote di divisione in sé e per sé considerate (come quote in parti eguali da attribuirsi tra i condividenti).
Vieppiù che il diritto di avanzare detta istanza (di attribuzione), in fase di discussione del progetto divisionale e poi in fase decisionale, viene riconosciuta anche dalla S.C. sul presupposto che il giudizio di scioglimento della comunione ereditaria non è compatibile con le scansioni e preclusioni che disciplinano il processo civile ordinario (Cass. 15926/2019; Cass. 9367/2013; e Cass. 14756/2016). Pertanto, all'esito della proposta/divisione di tre quote ereditarie di pari valore (euro
87.000,00 per ciascuno dei tre condividenti), l'odierno appellante ha legittimamente avanzato istanza/richiesta di attribuzione della quota 3.2 nella fase di discussione/decisionale”.
Da diversa e concorrente visuale prospettica – sulla quale basava altro motivo di impugnazione - deduceva inoltre l'appellante che a torto il primo giudice non avesse preso atto che nessun dissenso fosse stato opposto alla sua istanza di vedersi attribuito detta quota 3.2: ovvero che “Nessuna contestazione veniva sollevata da parte di rispetto a tale attribuzione;
ed ovviamente nessuna contestazione Controparte_1
nemmeno da parte di (entrambi comunque non ne avevano interesse Parte_1
concreto, avendo optato rispettivamente per l'attribuzione delle quote 3.1 e 3.2) Né
e né hanno avanzato istanza/richiesta di attribuzione Controparte_1 Parte_1
della quota 3.3. Quindi, per accettazione implicita dell'interessato (e CP_2
comunque non contestazione ex art. 115 c.p.c. del medesimo), la quota 3.3 poteva
“agevolmente” essere attribuita al medesimo vieppiù che la CP_2
contumacia del suddetto comporta, e concretizza, una non contestazione del medesimo rispetto a tale attribuzione della quota 3.3; del resto, fosse solo per logica, il totale disinteresse del (contumace) rispetto all'intero giudizio di CP_2
divisione (ed anche al tentativo di mediazione delegata) deve necessariamente ritenersi estesa all'attribuzione in suo favore della QUOTA 3.3”.
Infine, ed in subordine, con il suo terzo motivo di appello eccepiva il che male Per_1
avesse fatto il primo giudice, dopo avere (ancorchè a torto) escluso che la mancanza di alcun dissenso ad una attribuzione delle quote rispettosa anche della preferenza manifestata da esso appellante dovesse condurre a provvedere in conformità, a non disporre allora l'estrazione a sorte che “a parità di quote costituisce ai sensi dell'art. 729 c.c. il metodo tendenziale/preferenziale di assegnazione/attribuzione. In presenza della coincidenza di valore dei tre lotti da attribuirsi/assegnarsi, il giudice di 1° grado ha violato il precetto di cui all'art. 729 c.c. avendo proceduto (peraltro in modo contrario alle effettive volontà espresse e/o implicite manifestate dalle parti, vedi 2° Motivo) con il criterio dell'assegnazione diretta senza indicare alcuna ragione e/o motivo per il quale dovesse escludersi l'adozione del criterio legale del sorteggio;
sul punto, numerose sono le pronunce della S.C. (Cass. 4891/1993; Cass.
1230/1995; Cass. 2394/2019; Cass. 14713/2012). Il criterio legale dell'estrazione a sorte andava applicato in considerazione del fatto che il contumace CP_2
non aveva espressamente accettato e/o avanzato istanza di
[...]
attribuzione/assegnazione di una delle quote eguali del progetto di divisione;
e ciò a fronte, invece, delle espresse accettazioni e/o istanze di attribuzione della CP_7
da parte di e della QUOTA 3.2 da parte di .
[...] Controparte_1 Parte_1
E per quanto così riassunto concludeva chiedendo alla Corte adita di Parte_1
“accogliere i capi di gravame portati alla sua attenzione al fine di vedere riformata
(parzialmente) l'appellata sentenza n. 1499/2024 del Tribunale di Catania, e di conseguenza, in riforma della sentenza di 1° grado: 1) in accoglimento del 1° Motivo di appello, accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza di 1° grado nel ritenere sussistente un profilo di soccombenza in capo all'attore/appellante Parte_1
in relazione alla 4^ fase di discussione/decisionale, e segnatamente in merito all'istanza/richiesta di attribuzione della QUOTA 3.2 avanzata dal predetto
[...] nell'udienza di discussione e precisazione delle conclusioni, e nelle Pt_1
memorie conclusionali depositate;
1.1) di conseguenza, accertare e dichiarare che ha inoltrato una istanza/richiesta di attribuzione della QUOTA 3.2 Parte_1
che integra una mera modalità di attuazione del piano/progetto di divisione, ovvero una istanza che giammai può essere confusa con una contestazione del piano/progetto di formazione delle quote di divisione in sé e per sé considerate (come quote in parti eguali da attribuirsi tra i condividenti); vieppiù che il diritto di avanzare detta istanza (di attribuzione) viene riconosciuta anche dalla S.C. sul presupposto che il giudizio di scioglimento della comunione ereditaria non è compatibile con le scansioni e preclusioni che disciplinano il processo civile ordinario (Cass. 15926/2019; Cass. 9367/2013; e Cass. 14756/2016); 1.2) per l'effetto, riformare con annullamento il capo di condanna sub n. 6) della sentenza di
1° grado;
e porre i compensi della 4^ fase del giudizio di divisione di 1° grado, facenti capo all'attore a carico della massa ereditaria (come fatto Parte_1
per le prime tre fasi del giudizio di 1° grado); 2) in accoglimento del 2° Motivo di appello, accertare e dichiarare che l'attribuzione/assegnazione diretta, da parte del giudice di 1° grado, delle tre quote eguali di cui al progetto divisionale doveva essere effettuata in conformità alle volontà espresse ed implicite manifestate – nel corso del giudizio – dai tre condividenti, ovvero QUOTA 3.1 in favore di Controparte_1
QUOTA 3.2 in favore di QUOTA 3.3 in favore del contumace Parte_1
2.1) per l'effetto, riformare la sentenza di 1° grado in relazione al CP_2
capo sub 1) di cui al dispositivo, con conseguente attribuzione/assegnazione ai tre condividenti delle quote eguali di cui al progetto divisionale con le seguenti modalità: QUOTA 3.1 QUOTA 3.2 QUOTA Controparte_1 Parte_1
3.3 con i relativi conguagli di denaro previsti in favore ed a CP_2
carico delle singole quote;
3) in denegata ipotesi di mancato accoglimento del 2°
Motivo di appello, accertare e dichiarare che il giudice di 1° grado ha omesso di applicare il criterio legale di estrazione a sorte delle tre quote (eguali) tra i tre condividenti/coeredi ai sensi dell'art. 729 c.c., e soprattutto accertare e dichiarare che il giudice di 1° grado ha omesso di fornire qualsivoglia motivazione a giustificazione della mancata applicazione del suddetto criterio legale previsto dall'art. 729 c.c.; 3.1) per l'effetto (e sempre nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del Motivo n. 2), in totale assenza di motivazioni in relazione alla disposta deroga al criterio legale dell'estrazione a sorte, ed in totale assenza, comunque, di validi motivi ostativi all'applicazione del criterio di attribuzione/assegnazione di cui all'art 729 c.c., la Corte adita, quale giudice del merito, potrà disporre e/o delegare le operazioni di estrazione a sorte delle tre quote eguali;
4) con ogni conseguenza di legge in relazione alle spese della 4^ fase del giudizio di 1° grado da porsi a carico della massa, ed in relazione alle spese del presente giudizio di appello”.
§§§
Mentre rimaneva nuovamente assente dal giudizio – onde ne va CP_2
dichiarata la contumacia - si costituiva che, in particolare, contestava Controparte_1
il terzo motivo dell'appello del fratello poiché – obiettava – “il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 Cod.
Civ. non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità”: e, ciò posto, doveva riconoscersi che l'attribuzione operata dal primo giudice nei suoi confronti ben si giustificasse in ragione della convenienza dell'attribuzione del piano terra de quo ad esso medesimo appellato, attribuzione che (come premesso) “potrà consentire allo stesso di trasferire qui la propria abitazione e di liberare il piano sottostrada, che rimarrà in comunione [in quanto, come visto, allo stato giuridicamente non divisibile] e nel quale potrà facilmente ripristinarsi l'originaria destinazione d'uso di garage, regolarizzandolo così sia urbanisticamente che catastalmente. L'immobile potrà quindi o essere assegnato con un successivo progetto di divisione o rimanere in comunione, avendo lo stesso dimensioni tali da consentirne l'utilizzo da parte dei tre condividenti”. Profilo della vicenda – proseguiva detto appellato – tale da palesare “le ragioni di opportunità di procedere con attribuzione diretta, tenuto conto che dalla divisione, in parte ereditaria ed in parte ordinaria, sono stati esclusi alcuni immobili non conformi dal punto di vista urbanistico;
l'attribuzione diretta, quindi, con le modalità disposte dalla sentenza è finalizzata anche a porre le basi per una soluzione delle questioni nascenti dalla comunione residuata fra le parti, costituendo la soluzione adottata dal Tribunale (sulla scorta di quanto emerso in sede di CTU) la soluzione tecnicamente più idonea ed opportuna per la vicenda”.
§§§
Ancorchè fosse stato altresì evocato dall'appellante a soli e meri fini di integrità del contraddittorio si costituiva in giudizio anche , specie al fine di Parte_2
interporre appello incidentale avverso la statuizione di irripetibilità delle spese che aveva affrontato in prime cure di giudizio. Infatti – deduceva – il primo giudice aveva fondato la propria decisione invocando il disposto del primo comma dell'art. 1113 c.c mentre avrebbe dovuto più correttamente richiamarsi al successivo terzo comma,
“che è quello in forza del quale il Sig. si è costituito in giudizio perché Parte_2
chiamato ad intervenire per ordine del Giudice, con apposita Ordinanza emessa dal
Giudice Istruttore del primo grado in data 30/10/2015. E poiché è stato coinvolto nei due gradi di questo giudizio esclusivamente a causa dell'inadempimento a soddisfare il suo diritto di credito da parte dei condividenti fratelli e quindi è stato Per_1
costretto a subire esborsi per spese vive e compensi legali per il giudizio di primo grado e ora anche per quello di secondo grado, il Sig. reitera la Parte_2
richiesta di condanna dei condividenti al pagamento delle spese e dei compensi legali maturati, con gli accessori di legge, del doppio grado del giudizio”.
§§§
Venuti all'udienza fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., la
Corte, all'esito della trattazione della causa, avendo ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 350bis c.p.c. rimetteva le parti ad udienza di discussione finale ex art. 281sexies c.p.c. Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
I tre motivi dell'appello principale meritano di essere vagliati congiuntamente poiché, da diverse angolazioni, pongono lo stesso problema: quali debbano essere, a termini di legge, le scelte del giudice in materia di attribuzione od assegnazione ex art. 729
c.c. (ovvero di predisposizione di progetto divisionale) una volta che l'esperto già officiato ai sensi dell'art. 194 disp.att.c.p.c. abbia provveduto a formare le quote secondo le previsioni dettate dagli artt. 726, secondo comma, e 727 c.c.
Ed in relazione a quanto segnatamente dedotto dal mette conto di porre, Parte_1
anzitutto ed in linea di principio, in evidenza:
- che – ancorchè l'art. 729 preveda che “L'assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte” (e che, invece, “Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione”) – appare tuttavia pacifico corollario del consolidato indirizzo interpretativo di dottrina ed in giurisprudenza secondo cui “In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte - previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729
c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo - non ha carattere assoluto ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere sia a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, sia pure a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del difetto di motivazione. Ne consegue che, a fronte della richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, spetta al giudice, bensì non obbligato a darvi seguito, di adeguatamente giustificare la scelta in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale più pregnante in tale ultima evenienza, attesa la necessità di porre un limite all'applicazione della volontà del legislatore” (ex ceteris Cass. VI 11857/2021) quello che il sorteggio rimanga in tutti i casi escluso nell'ipotesi in cui si registri l'unanime consenso dei condividenti all'attribuzione di tutte e ciascuna delle quote, pur eguali (e che, come tali, implicherebbero il ricorso al sorteggio), che risulti prevista dal progetto divisionale che, ex art. 789 c.p.c., il giudice istruttore (ad integrazione dell'opera di formazione delle quote già demandata all'esperto anzidetto) abbia predisposto,
- che nulla può poi escludere (sempre, beninteso, nella ricorrenza di quote eguali) che anche singola attribuzione trovi, in tutti i casi, valida nonché conducente giustificazione nell'unanime consenso dei condividenti al riguardo, sebbene le ulteriori attribuzioni che pure risultino previste dal predisposto progetto divisionale diano, per converso, luogo a contestazioni.
Imperocchè, nella specie, ben si presta ad essere mantenuta ferma l'attribuzione della quota 3.1 al in assenza, benvero, di alcuna contestazione al riguardo Controparte_1
(affermazione – quest'ultima – che, avuto riguardo alla contumacia del , CP_2
impone di precisare che “Poiché la finalità dell'udienza di discussione del progetto di divisione ai sensi dell'articolo 789 cod.proc.civ. è quella di consentire alle parti di sollevare contestazioni o rilievi in ordine al progetto stesso, la parte che, regolarmente avvertita, non compare all'udienza rinuncia implicitamente a sollevare contestazioni approvando tacitamente il progetto come depositato”, così Cass. II
12949/99; v. anche Cass. II 11523/95, secondo cui “Nel giudizio di scioglimento di comunione la controversia che, ai sensi dell'art. 789 cod. proc. civ., impedisce al giudice istruttore di disporre la vendita dell'immobile indivisibile con ordinanza non si identifica con il mancato accordo di tutti i partecipanti alla comunione ma richiede la presenza di concrete obiezioni;
ne consegue che la contumacia di uno o più interessati non è di ostacolo alla ordinanza di vendita”).
Come va a questo punto ripreso, alla suddetta udienza innanzi al G.I. del 17.11.2023
l'odierno appellante contestava, per converso, la prevista attribuzione in suo favore della quota 3.3, indi richiedendo che si provvedesse ad “inversione delle quote attribuite ad e . Anche a tal riguardo (nella persistente ricorrenza Pt_1 CP_2
di quote eguali) il decidente deve dirsi onerato “di adeguatamente giustificare la scelta in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale più pregnante in tale ultima evenienza, attesa la necessità di porre un limite all'applicazione della volontà del legislatore”. Onere nell'assolvimento del quale rileva la Corte che, come pure premesso, a convincere il primo giudice della opportunità di derogare al sorteggio era la considerazione, pedissequamente ripresa dalla succitata relazione peritale integrativa del 18.5.2022, che “… il progetto ha come base di partenza il progetto n. 2 che, più del n. 1, si avvicina ad entrambe le bozze di accordo - discusse e formulate nel corso delle operazioni, anche se poi non definitivamente approvate - le quali prevedevano di assegnare a l'unità al piano terra (ed il piano sottostrada oggi stralciato dal CP_1
progetto divisionale) ed a sia l'area edificabile (sulla quale, come detto, CP_2
occorrerà costituire, sulla porzione di p.lla 682 corrispondente alla scivola di accesso, una servitù di passaggio carrabile a favore dell'unità al piano sottostrada), sia il terreno agricolo […]”: considerazione – si noti – mercè alla quale il criterio legale del sorteggio veniva dunque scartato sol perché le parti costituite in giudizio avevano in un primo momento dimostrato (confidando altresì, di tutta evidenza, nel permanente disinteresse del fratello alla vicenda divisionale) di voler CP_2
addivenire ad un accordo amichevole, da recepire tal quale con emittenda ordinanza ex art. 789 c.p.c.; se non fosse, tuttavia, che non se ne faceva infine nulla, e che sul nulla appare allora che sia stata fondata la decisione di derogare al sorteggio nonostante deroga del genere pure imponga – va ripetuto - un “onere motivazionale più pregnante [… ], attesa la necessità di porre un limite all'applicazione della volontà del legislatore”.
§§§
In parziale riforma della sentenza impugnata deve, pertanto, disporsi che all'assegnazione delle quote 3.2 e 3.3 si proceda mediante sorteggio, tostocchè la presente sentenza sarà passata in cosa giudicata. Parziale riforma che, ex art. 336 c.p.c., travolge la condanna dell'odierno appellante al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa del fratello nella fase CP_1
decisionale del giudizio di primo grado. Ed a questo punto, anche le spese di rappresentanza e difesa in detta fase decisionale sia del , sia dello Controparte_1
stesso , vanno congruamente poste a carico della massa, nella misura già Parte_1
correttamente liquidata dal primo giudice (in € 6.164,00, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge).
E sempre a carico della massa – se soprattutto si considera che, nel precisare le conclusioni in prime cure di giudizio, esso insisteva nella richiesta di Parte_1
inversione dell'attribuzione delle quote 3.2. e 3.3 abbandonando, invece, la sua precedente istanza di sorteggio (senza che ciò – si badi – possa far sospettare di ultrapetizione l'odierna pronuncia che il sorteggio ha, invece, previsto: infatti, “Il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione;
ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di mutare, anche in sede di appello, le proprie conclusioni”, così Cass. II 9367/2013, conf. Cass. II 15926/2019) vanno congruamente poste le spese del giudizio d'appello che oggi (fatta salva l'appendice del sorteggio cui dovrà procedersi al passaggio in cosa giudicata della presente sentenza) trova definizione: che si liquidano, sulla base dei parametri ex D.M.
147/2022 (al cui scaglione compreso tra gli importi di € 260.000,01 ed € 500.000,00 va, in ragione del valore della causa ex art. 5, coma primo, D.M. 55/2014, fatto riferimento), nell'importo complessivo (cui - fatta applicazione degli importi minimi individuati dalla Tabella 12. del D.M. 147/2022 cit. stante, invero, la natura e la difficoltà dell'affare devoluto in contenzioso – si perviene sommando: € 2.194,50 x fase di studio + € 1.276,00 x fase introduttiva + € 2.940,00 x fase di trattazione + €
3.649,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo. §§§
Sempre in punto di regolamentazione delle spese di giudizio ritiene la Corte di dover disattendere l'appello spiegato in via incidentale da : non Parte_2
foss'altro perché (al di là della pur corretta ma non decisiva motivazione - tale da porre in luce che, in realtà, senza alcuna copertura normativa il G.I. del tempo disponeva la chiamata in causa di detto odierno appellante incidentale, posto infatti che spetta esclusivamente ai comunisti parti in causa di valutare se estendere, o non, il giudizio ai creditori iscritti affinchè la sentenza faccia stato anche nei loro confronti, conf. ex pluribus Cass. VI 6228/2023 - rassegnata in proposito dal primo giudice) costui, nel costituirsi, non formulava alcuna domanda, ma soltanto perorava
– in termini affatto generici e, come tali, inammissibili – di essere “tutelato e garantito nella maniera migliore [!] nella fase della divisione della comunione esistente tra i fratelli , e . Pt_1 CP_1 CP_2
Il rigetto dell'appello incidentale del non si presta, tuttavia, ad implicare Parte_2
una sua condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore degli appellati incidentali costituiti non avendo, invero, questi ultimi avuto bisogno di spiegare alcuna difesa – e non avendo di fatto dispiegato alcuna difesa - a contestazione di assunti soltanto persistentemente generici ed inammissibili.
Deve, ciò nondimeno, darsi atto della sussistenza a carico del dell'obbligo Parte_2
di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 1499/2024 del 21.3.2024 proposto, con citazione del
16.4.2024, da nei confronti di e nonché di Parte_1 Controparte_1 CP_2
, e sull'appello incidentale da quest'ultimo interposto - così Parte_2
provvede:
- dichiara la contumacia di , CP_2
- in accoglimento dell'appello principale dispone, in parziale riforma della sentenza impugnata, che all'assegnazione delle quote (di cui in motivazione) cc.dd.
3.2 e 3.3 si proceda, al passaggio in cosa giudicata della sentenza, mediante estrazione a sorte,
- riconosce e dichiara che chi risulterà assegnatario della quota 3.2 avrà diritto di ricevere, a titolo di conguaglio, da chi risulterà assegnatario della quota 3.3 la somma di € 25.026,28 (oltre interessi legali a far tempo dal passaggio in giudicato della presente sentenza e sino al saldo); e che chi risulterà assegnatario della quota 3.3 dovrà corrispondere, a titolo di conguaglio, la somma di € 10.947,44 (oltre interessi legali a far tempo dal passaggio in giudicato della presente sentenza e sino al saldo) a nonché la Controparte_1
somma di € 25.026,28 (oltre interessi legali a far tempo dal passaggio in giudicato della presente sentenza e sino al saldo) a chi risulterà assegnatario della quota 3.2,
- in ulteriore riforma della sentenza impugnata pone a carico della massa, secondo le rispettive quote, anche le spese della fase decisionale del giudizio di primo grado, nella misura già liquidata con la sentenza medesima,
- pone a carico della massa, secondo le rispettive quote, le spese del giudizio di secondo grado che, sia in relazione alla costituzione di sia in Parte_1
relazione a quella di , si liquidano in complessivi € 10.059,50 Controparte_1
per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- rigetta l'appello incidentale di , Parte_2
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di Parte_2
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002,
- autorizza il Conservatore dei RR.II. di Catania a procedere, con esonero da ogni responsabilità, alla finale trascrizione degli acquisti (da perfezionarsi con l'estrazione a sorte cui dovrà darsi luogo) di cui ai capi che precedono.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 18.XII.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)