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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/09/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3395/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. con il patrocinio dell'avv. ZANAGA Parte_1 C.F._1
BARBARA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ZANAGA BARBARA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 02/08/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 7 - considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 10/12/2024 sentenza di separazione consensuale n. 762/2024, pubblicata in data 30/12/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
a) I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori e risiederanno stabilmente con la madre, presso l'abitazione coniugale sita in
Carpi (MO), Via Chiesa di Cibeno n. 2.
I ricorrenti espressamente riconoscono che tale soluzione è quella che meglio realizza l'interesse e le esigenze dei minori. Entrambi i genitori, di conseguenza, eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sui figli sulle questioni di straordinaria pagina 2 di 7 amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardano e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Ciascun
genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
b) L'abitazione coniugale sita in Carpi (MO), Via Chiesa di Cibeno n. 2, resterà
assegnata, unitamente a tutti i beni e le suppellettili che la corredano, alla Sig.ra
[...]
che ne è altresì legittima proprietaria. Parte_1
c) Il padre terrà i figli presso di sé dalle ore 13.00 di ogni mercoledì, con pernottamento sino all'entrata a scuola del giovedì mattina, nonché dal venerdì sera alla domenica sera a fine settimana alterni.
In occasione delle vacanze estive, e trascorreranno 15 giorni, Per_1 Per_2
anche non consecutivi, con ciascun genitore, nei periodi dagli stessi concordati di anno in anno possibilmente entro il 31 maggio di ciascun anno.
In occasione delle festività natalizie, i figli trascorreranno 7 giorni consecutivi con il padre (compreso il giorno di Natale ad anni alterni, così come il Capodanno).
Durante il periodo Pasquale i giorni consecutivi da trascorrere con il padre saranno 3
(compreso il giorno di Pasqua ad anni alterni).
I compleanni ed i “giorni speciali”, e li trascorreranno con Per_1 Per_2
entrambi i genitori.
La parti si danno reciprocamente atto che, previo accordo e congruo preavviso, le modalità di visita suddette potranno in ogni momento essere ampliate o variate a seconda degli impegni lavorativi e/o le esigenze contingenti di ciascuno.
pagina 3 di 7 Entrambi i coniugi acconsentono e si autorizzano reciprocamente a delegare i nonni materni e paterni per il ritiro dei figli al termine delle attività scolastiche ed extrascolastiche, come già fanno, senza mutare le abitudini familiari.
d) A titolo di mantenimento ordinario dei figli, il Sig. corrisponderà Controparte_1
alla Sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico Parte_1
bancario sul conto corrente dalla stessa già indicato, la somma di € 500,00 (Euro
cinquecento/00), € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
In merito all'entità del predetto mantenimento ordinario, il Sig. Controparte_1
precisa che si tratta di una somma minima, che lo stesso è determinato ad aumentare non appena per la sua situazione economica attuale intervenga un positivo incremento, che lo stesso si sta impegnando in ogni caso ad ottenere.
e) Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
Le suddette spese straordinarie sono meglio specificate nel protocollo del Tribunale
di Modena, che di seguito si riporta:
- spese che non richiedono preventivo accordo: come spese mediche (da documentare): visite specialistiche previste dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, tickets sanitari;
spese scolastiche (da documentare): tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
spese extrascolastiche (da documentare): quelle non espressamente indicate infra;
pagina 4 di 7 - spese che richiedono preventivo accordo tra i genitori: spese mediche (da documentare): cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche, cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale, cure non convenzionali, farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare): tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare):
corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze.
Tali spese straordinarie vanno concordate con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro possibilmente per iscritto, anche a mezzo mail.
Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi quindici giorni dalla richiesta, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente, e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta.
La documentazione fiscale dovrà essere intestata o ai fini della Per_1 Per_2
corretta deducibilità della spesa.
Le spese per le vacanze saranno sostenute per intero dal genitore con cui i figli le trascorreranno, mentre saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno pagina 5 di 7 quelle relative alle vacanze che gli stessi trascorreranno con terzi (salvo diverso accordo), con la precisazione che tali spese dovranno però essere preventivamente concordate tra le parti.
f) L'assegno unico relativo ad entrambi i figli verrà incassato in via esclusiva dalla Sig.ra
Parte_1
prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni g) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver definito ogni e qualsiasi rapporto di natura patrimoniale (e non) tra loro intercorso mediante le pattuizioni già approvate in sede di separazione consensuale che si hanno per richiamate ed alle quali si riportano,
dichiarando definitivamente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione (salva l'esecuzione dei predetti accordi eventualmente ancora da realizzare) e che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di qualsivoglia assegno divorzile e/o di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro, godendo entrambi di un reddito adeguato;
h) Le spese di procedura ed assistenza legale saranno sostenute dalle parti in parti uguali.”
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 07/10/2013 e Per_1
in data 30/06/2017; Per_2
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
pagina 6 di 7 - considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4
ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CARPI (MO) il
01/09/2012 fra nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui
[...]
contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2012 - Atto n. 53 - Parte II Serie A;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 11/09/2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3395/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. con il patrocinio dell'avv. ZANAGA Parte_1 C.F._1
BARBARA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ZANAGA BARBARA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 02/08/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 7 - considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 10/12/2024 sentenza di separazione consensuale n. 762/2024, pubblicata in data 30/12/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
a) I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori e risiederanno stabilmente con la madre, presso l'abitazione coniugale sita in
Carpi (MO), Via Chiesa di Cibeno n. 2.
I ricorrenti espressamente riconoscono che tale soluzione è quella che meglio realizza l'interesse e le esigenze dei minori. Entrambi i genitori, di conseguenza, eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sui figli sulle questioni di straordinaria pagina 2 di 7 amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardano e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Ciascun
genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
b) L'abitazione coniugale sita in Carpi (MO), Via Chiesa di Cibeno n. 2, resterà
assegnata, unitamente a tutti i beni e le suppellettili che la corredano, alla Sig.ra
[...]
che ne è altresì legittima proprietaria. Parte_1
c) Il padre terrà i figli presso di sé dalle ore 13.00 di ogni mercoledì, con pernottamento sino all'entrata a scuola del giovedì mattina, nonché dal venerdì sera alla domenica sera a fine settimana alterni.
In occasione delle vacanze estive, e trascorreranno 15 giorni, Per_1 Per_2
anche non consecutivi, con ciascun genitore, nei periodi dagli stessi concordati di anno in anno possibilmente entro il 31 maggio di ciascun anno.
In occasione delle festività natalizie, i figli trascorreranno 7 giorni consecutivi con il padre (compreso il giorno di Natale ad anni alterni, così come il Capodanno).
Durante il periodo Pasquale i giorni consecutivi da trascorrere con il padre saranno 3
(compreso il giorno di Pasqua ad anni alterni).
I compleanni ed i “giorni speciali”, e li trascorreranno con Per_1 Per_2
entrambi i genitori.
La parti si danno reciprocamente atto che, previo accordo e congruo preavviso, le modalità di visita suddette potranno in ogni momento essere ampliate o variate a seconda degli impegni lavorativi e/o le esigenze contingenti di ciascuno.
pagina 3 di 7 Entrambi i coniugi acconsentono e si autorizzano reciprocamente a delegare i nonni materni e paterni per il ritiro dei figli al termine delle attività scolastiche ed extrascolastiche, come già fanno, senza mutare le abitudini familiari.
d) A titolo di mantenimento ordinario dei figli, il Sig. corrisponderà Controparte_1
alla Sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico Parte_1
bancario sul conto corrente dalla stessa già indicato, la somma di € 500,00 (Euro
cinquecento/00), € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
In merito all'entità del predetto mantenimento ordinario, il Sig. Controparte_1
precisa che si tratta di una somma minima, che lo stesso è determinato ad aumentare non appena per la sua situazione economica attuale intervenga un positivo incremento, che lo stesso si sta impegnando in ogni caso ad ottenere.
e) Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
Le suddette spese straordinarie sono meglio specificate nel protocollo del Tribunale
di Modena, che di seguito si riporta:
- spese che non richiedono preventivo accordo: come spese mediche (da documentare): visite specialistiche previste dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, tickets sanitari;
spese scolastiche (da documentare): tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
spese extrascolastiche (da documentare): quelle non espressamente indicate infra;
pagina 4 di 7 - spese che richiedono preventivo accordo tra i genitori: spese mediche (da documentare): cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche, cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale, cure non convenzionali, farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare): tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare):
corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze.
Tali spese straordinarie vanno concordate con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro possibilmente per iscritto, anche a mezzo mail.
Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi quindici giorni dalla richiesta, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente, e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta.
La documentazione fiscale dovrà essere intestata o ai fini della Per_1 Per_2
corretta deducibilità della spesa.
Le spese per le vacanze saranno sostenute per intero dal genitore con cui i figli le trascorreranno, mentre saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno pagina 5 di 7 quelle relative alle vacanze che gli stessi trascorreranno con terzi (salvo diverso accordo), con la precisazione che tali spese dovranno però essere preventivamente concordate tra le parti.
f) L'assegno unico relativo ad entrambi i figli verrà incassato in via esclusiva dalla Sig.ra
Parte_1
prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni g) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver definito ogni e qualsiasi rapporto di natura patrimoniale (e non) tra loro intercorso mediante le pattuizioni già approvate in sede di separazione consensuale che si hanno per richiamate ed alle quali si riportano,
dichiarando definitivamente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione (salva l'esecuzione dei predetti accordi eventualmente ancora da realizzare) e che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di qualsivoglia assegno divorzile e/o di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro, godendo entrambi di un reddito adeguato;
h) Le spese di procedura ed assistenza legale saranno sostenute dalle parti in parti uguali.”
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 07/10/2013 e Per_1
in data 30/06/2017; Per_2
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
pagina 6 di 7 - considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4
ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CARPI (MO) il
01/09/2012 fra nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui
[...]
contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2012 - Atto n. 53 - Parte II Serie A;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 11/09/2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
pagina 7 di 7