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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 10359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10359 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto
a seguito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza di data 25.9.2025, ex art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 29041/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro, con contestuale motivazione, emette la seguente
SENTENZA
tra ricorrente Parte_1
avv. Patrizia Bisogno
e
(già ) convenuta contumace CP_1 CP_2
e convenuto contumace CP_3
Con ricorso ritualmente depositato e notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza l'istante chiede
“previo accertamento della adesione contrattuale e/o della iscrizione del Sig. al Fondo Parte_1
PRIAMO – Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto
pubblico e per i lavoratori dei settori affini - a far data dal 14.09.2017 sino al 31.10.2023 ai fini della
previdenza integrativa in forza dell'art. 38 lett. a) del CCNL Autoferrotranvieri con onere a carico della in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di versare la quota di iscrizione ed i CP_2
contributi aggiuntivi periodici previsti dalla detta contrattazione collettiva;
A) accertare e dichiarare il
diritto del ricorrente al versamento a carico della ed in favore del Fondo PRIAMO – CP_2
Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e
per i lavoratori dei settori affini - delle quote maturate in forza dell'art. 38 lett. a) del CCNL
Autoferrotranvieri dal 14.09.2017 sino al 31.10.2023 a titolo di contribuzione aggiuntiva pari
complessivamente ad € 557,80 oltre interessi e rivalutazione o alla somma maggiore o minore che l'Ill.mo
Giudicante riterrà di giustizia;
B) accertare e dichiarare l'inadempimento della in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, all'obbligo di versare al gli emolumenti CP_3
a titolo di contribuzione aggiuntiva (previdenza integrativa) in forza dell'art. 38 lettera a) del CCNL
Autoferrotranvieri con decorrenza dal 14.09.2017 sino al 31.10.2023 pari ad €. 557,80; C) accertare e
dichiarare la perdita patrimoniale subita dal Sig. a causa del detto inadempimento;
D) per Parte_1
l'effetto degli accertamenti che precedono, anche in applicazione degli artt. 1218 e 1223 ss c.c, condannare
la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Controparte_2
della somma di € 557,80 (maturata dal 14.09.2017 sino al 31.10.2023) o della somma CP_3 CP_3
maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi e rivalutazione;
E) in ogni caso condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore, all'applicazione sulle somme dovute CP_2
degli incrementi previsti per legge e con modalità tali da garantire al ricorrente la medesima posizione che
avrebbe conseguito ove i versamenti fossero stati di volta in volta regolarmente effettuati;
F) condannare la
a risarcire il danno da ritardo pari agli incrementi che la somma di € 557,80 avrebbe CP_2
generato se fosse stata tempestivamente versata. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per
legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore
antistatario”
Premette che è stato assunto alle dipendenze della società ( già , società CP_1 CP_2
esercente attività di trasporto pubblico di persone, con contratto del 13.07.2016, a seguito di cessione del contratto di lavoro di natura subordinata intercorso con la società Autoservizi Troiani S.r.l.; che ha svolto le mansioni di conducente di pullman/bus per il trasporto di persone, con inquadramento di operatore di esercizio, settore trasporto pubblico, CCNL Autoferrotranvieri;
che, con Accordo nazionale del 28.11.2015 per il rinnovo del CCNL le organizzazioni sindacali Controparte_4
e datoriali hanno stabilito di porre a carico delle aziende il versamento in favore del Fondo di previdenza complementare , di un contributo mensile per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato, come da CP_3
previsione contenuta nell'art.38 del CCNL;
che in data 5.04.2017 le organizzazioni sindacali dei trasporti e le associazioni datoriali e , hanno firmato verbale di incontro con il quale hanno dato CP_5 CP_6
attuazione all'art.38 del CCNL, con cui hanno previsto che il datore di lavoro debba destinare una somma fissa annua pari ad € 90,00 per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato, con effetto dal mese di luglio
2017, a titolo di previdenza integrativa e che per i lavoratori iscritti a alla data del 1 luglio 2017 o che CP_3
si iscriveranno dopo, il contributo è da considerarsi aggiuntivo rispetto a quanto già previsto dagli accordi in essere, mentre per i lavoratori che alla data del 1° luglio 2017 non risultino iscritti a il contributo in CP_3
questione comporta l'adesione “contrattuale” degli stessi al Fondo medesimo, senza ulteriori obblighi contributivi a carico di tali lavoratori nonché delle aziende;
inoltre, che con il predetto accordo le parti hanno previsto anche che la predetta somma non è revocabile né sospendibile ed è dovuta per tutto il periodo in cui il lavoratore sia dipendente delle Aziende di trasporto pubblico cui si applica il CCNL degli
Autoferrotranvieri – Internavigatori (TPL – Modalità); che con comunicazione del 19.07.2017 le organizzazioni sindacali hanno invitato le Associazioni sindacali a fare in modo che i datori di lavoro effettuino il versamento delle somme destinate al fondo di previdenza complementare direttamente ai lavoratori;
che non ha optato per la destinazione del proprio trattamento di fine rapporto al fondo di previdenza integrativo denominato “ ” avendo deciso di accantonarlo in azienda;
che, pertanto, CP_3
in forza dei suddetti accordi collettivi, l'adesione al Fondo per la contribuzione aggiuntiva è stata disposta d'ufficio; che, seguito dell'attuazione dell'art. 38 CCNL le somme a titolo di contribuzione aggiuntiva avrebbero dovuto essere versate mensilmente al detto fondo di previdenza complementare da parte del datore di lavoro;
che tuttavia, con lettera del 27.07.2023 il gli ha comunicato delle anomalie;
che la CP_3
(già non ha versato quanto dovuto in favore del a titolo di CP_1 CP_2 CP_3 CP_3
contribuzione aggiuntiva per la previdenza integrativa di cui all'art. 38 lett. a) CCNL Autoferrotranvieri;
che in data 03.10.2023 il rapporto di lavoro con la (già è cessato per le CP_1 CP_2
dimissioni del lavoratore;
che, dall'estratto conto contributivo risulta che, dal momento dell'iscrizione
(14.09.2017) e sino al 31.10.2023, non è stata versata alcuna somma con un ammanco di € 557,80; che, la (già , nonostante i numerosi solleciti anche da parte del , ha CP_1 CP_2 CP_3 CP_3
omesso di versare al Fondo stesso la somma complessiva di € 557,80 maturata dal 14.09.2017 sino al
31.10.2023 a titolo di contribuzione aggiuntiva.
La società, (già , parte datoriale e il Fondo pensione, nonostante la CP_1 CP_1 Parte_2
rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, sono rimasti contumaci.
La causa, istruita solo documentalmente, viene oggi decisa con motivazione contestuale a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di data 25.9.2025.
oOo
In via preliminare si rileva che il ricorrente, come da documentazioni in atti, è stato iscritto d'ufficio al
Fondo in data 14.09.2017. Nel caso in esame l'obbligo di versamento della contribuzione integrativa CP_3
in capo al datore di lavoro deriva dall'articolo 38, lettera a dell'accordo di rinnovo del CCNL
Autoferrotranvieri secondo cui “a) Previdenza Integrativa. Si conviene di istituire per tutti i lavoratori con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, un contributo mensile, in misura da
stabilire in esito a quanto previsto dal secondo periodo del presente articolo e da versare a carico
dell'azienda al Fondo . Per i lavoratori iscritti a alla data del 1° luglio 2017, o che si CP_3 CP_3
iscriveranno successivamente, tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione in
essere. Per i lavoratori che alla data del 1° luglio 2017 non risultino iscritti a , tale contributo CP_3
comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza ulteriori obblighi contributivi anche
a carico delle aziende”.
La documentazione prodotta conferma il lamentato omesso versamento delle quote da destinare alla contribuzione integrativa ex art.38 lettera a del CCNL da parte del datore di lavoro al Fondo . Infatti, CP_3
dall'estratto contributivo di risulta che fino al 31.10.2023, nulla è stato versato a favore del CP_3
ricorrente.
Di fronte a tale dato fattuale, il Fondo previdenziale non può agire esecutivamente nei confronti di
[...]
(già per il recupero coattivo di quanto non versato da parte datoriale per CP_1 CP_2
recuperare gli accantonamenti pur ritenuti dal lavoratore, in quanto il D.Lgs. n.225/2015 non prevede per la contribuzione complementare tale possibilità. Ne consegue che legittimamente il dipendente può agire al fine di ottenere l'accertamento dell'omissione contributiva e chiedere la condanna della datrice di lavoro al versamento.
Circa l'ammontare degli accantonamenti non versati, questi corrispondono a quanto indicato nell'estratto contributivo di e dall'altro lato parte datoriale, decidendo di rimanere contumace, non ha in alcun CP_3
modo né contestato l'ammontare di quanto dovuto né tantomeno ha dimostrato di avere adempiuto all'obbligazione sulla stessa gravante.
Non può invece trovare accoglimento la domanda relativa al risarcimento del danno da ritardo in quanto formulata in via generica.
Ne consegue che (già va condannata al versamento del dovuto a favore CP_1 CP_2
del Fondo , in relazione alla posizione individuale del ricorrente fino al 31.10.2023, che si quantifica CP_3
in € 557,80, oltre interessi legali.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuta in considerazione la serialità del contenzioso.
Nei confronti del Fondo , beneficiario della condanna, le spese processuali vanno totalmente CP_3
compensate.
P.Q.M.
dichiara l'inadempimento di (già , in relazione alla posizione CP_1 Controparte_2
individuale di all'obbligo di versare al Fondo gli emolumenti a titolo di Parte_1 CP_3
contribuzione aggiuntiva in forza dell'art. 38 lettera a) del CCNL Autoferrotranvieri con decorrenza dal
14.09.2017 fino al 31.10.2023 e di conseguenza condanna la parte datoriale inadempiente CP_1
(già a regolarizzare la posizione previdenziale del ricorrente attraverso il versamento al Controparte_2
Fondo di quanto dovuto fino al 31.10.2023, che si quantifica in € 557,80, oltre accessori;
CP_3
condanna (già , al pagamento delle spese processuali a favore del CP_1 Controparte_2
ricorrente che liquida in € 350,00, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
compensa le spese di lite tra il ricorrente e il Fondo . CP_3
Roma, 16.10.2025
il giudice Anna Pagotto