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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/12/2025, n. 2818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2818 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3171/24 R.G., e vertente TRA
, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1
Passaretti;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difesa dall'avv. Itala De CP_1
Benedictis;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.04.24 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. ROI- 000003625 notificata il 09/04/2024 con la quale si ingiungeva al ricorrente il pagamento della somma di euro 3.941,13. A sostegno dell'opposizione deduceva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per vizio di motivazione, intervenuta prescrizione, per omessa notifica degli atti prodromici. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, con vittorie di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione, depositata oltre il termine di legge di 30 giorni. A supporto depositava documentazione attestante l'avvenuta notifica dell'ordinanza in data 21.02.22 ed evidenziava che l'atto impugnato è la rideterminazione dell'originaria ordinanza già notificata. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è inammissibile. Esso, come rilevato anche dall' risulta depositato ben oltre il termine di 30 giorni CP_1 previsto dall'art. 18 L. 689/81 (ordinanza ingiunzione notificata il 21.02.22). L'atto impugnato in questa sede, come correttamente rilevato dall'istituto (e come evincibile dalla lettura dello stesso) costituisce mera rideterminazione dell'originaria sanzione già irrogata. È evidente, allora, che la notifica della rideterminazione, imposta dalla legge sopravvenuta, non può comportare la rimessione in termini dell'ingiunto, in relazione ad eccezioni (prescrizione ed omessa notifica dell'atto prodromico) che egli avrebbe potuto e dovuto proporre in occasione della notifica dell'ordinanza ingiunzione e non già della rettifica. Sul punto, non coglie nel segno la difesa attorea, laddove afferma che trattasi di atto autonomamente lesivo e, conseguentemente impugnabile. La lesione, invero, era già avvenuta con la notifica dell'ordinanza ingiunzione nel 2022, mentre l'atto di ricalcolo costituisce esplicazione di un trattamento più mite per l'istante. L'eccezione di difetto di motivazione è infondata, posto che nell'atto è indicato l'accertamento, con relativa data di notifica e la norma sulla base della quale è stato effettuato il ricalcolo. Ad ogni buon conto, il ricorso è anche infondato. È versata in atti prova della regolare notifica dell'atto di accertamento, avvenuta in data 5.04.2017. Successivamente è stata notificata, il 21.02.22, l'ordinanza ingiunzione e, da ultimo, l'atto di ricalcolo. Non è mai decorso, quindi, un intero quinquennio in assenza di atti interruttivi. L'eccezione di decadenza è genericamente sollevata, senza riferimenti alla norma applicabile, oltreché tardiva. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1
Passaretti;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difesa dall'avv. Itala De CP_1
Benedictis;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.04.24 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. ROI- 000003625 notificata il 09/04/2024 con la quale si ingiungeva al ricorrente il pagamento della somma di euro 3.941,13. A sostegno dell'opposizione deduceva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per vizio di motivazione, intervenuta prescrizione, per omessa notifica degli atti prodromici. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, con vittorie di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione, depositata oltre il termine di legge di 30 giorni. A supporto depositava documentazione attestante l'avvenuta notifica dell'ordinanza in data 21.02.22 ed evidenziava che l'atto impugnato è la rideterminazione dell'originaria ordinanza già notificata. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è inammissibile. Esso, come rilevato anche dall' risulta depositato ben oltre il termine di 30 giorni CP_1 previsto dall'art. 18 L. 689/81 (ordinanza ingiunzione notificata il 21.02.22). L'atto impugnato in questa sede, come correttamente rilevato dall'istituto (e come evincibile dalla lettura dello stesso) costituisce mera rideterminazione dell'originaria sanzione già irrogata. È evidente, allora, che la notifica della rideterminazione, imposta dalla legge sopravvenuta, non può comportare la rimessione in termini dell'ingiunto, in relazione ad eccezioni (prescrizione ed omessa notifica dell'atto prodromico) che egli avrebbe potuto e dovuto proporre in occasione della notifica dell'ordinanza ingiunzione e non già della rettifica. Sul punto, non coglie nel segno la difesa attorea, laddove afferma che trattasi di atto autonomamente lesivo e, conseguentemente impugnabile. La lesione, invero, era già avvenuta con la notifica dell'ordinanza ingiunzione nel 2022, mentre l'atto di ricalcolo costituisce esplicazione di un trattamento più mite per l'istante. L'eccezione di difetto di motivazione è infondata, posto che nell'atto è indicato l'accertamento, con relativa data di notifica e la norma sulla base della quale è stato effettuato il ricalcolo. Ad ogni buon conto, il ricorso è anche infondato. È versata in atti prova della regolare notifica dell'atto di accertamento, avvenuta in data 5.04.2017. Successivamente è stata notificata, il 21.02.22, l'ordinanza ingiunzione e, da ultimo, l'atto di ricalcolo. Non è mai decorso, quindi, un intero quinquennio in assenza di atti interruttivi. L'eccezione di decadenza è genericamente sollevata, senza riferimenti alla norma applicabile, oltreché tardiva. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli