Articolo 10 della Legge 8 agosto 1957, n. 776
Articolo 9Articolo 11
Versione
6 settembre 1957
Art. 10.
Per determinare la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni valgono le norme stabilite per il personale delle Amministrazioni dello Stato.
Entrata in vigore il 6 settembre 1957