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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/03/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 1572/ 2022
TRA
n. a POMPEI (NA) il 14/03/1992 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. FARAONE MADDALENA presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente E
IN PERSONA Controparte_1
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. rappresentata e difesa dall' avv.to DI DONNA PASQUALINA con il quale elettivamente domicilia in VIA NAZIONALE 163 TORRE DEL GRECO
Resistente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2 dall' avv. Cristina Grappone con il quale domicilia in Castellammare di stabia alla Via Savorito, 8 Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto della presente controversia è la contestazione di un credito indicato negli avvisi di addebito indicati in dispositivo, poi oggetto
1 di un'intimazione di pagamento, impugnata in questa sede limitatamente agli avvisi si addebito medesimi. Sempre in via pregiudiziale, si deve rilevare che dalla documentazione prodotta emerge che vengono contestati in questa sede dei crediti relativi all' , nessun problema ponendosi CP_2 quindi, in ordine alla giurisdizione ed alla competenza del presente giudice. In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. In particolare risulta correttamente individuato l'atto impugnato.. Trattandosi di crediti previdenziali la competenza appartiene senz'altro al presente giudice. Ancora in via pregiudiziale si deve osservare che, poiché si contesta sia la sussistenza del credito, oggetto degli avvisi di addebito, che degli asseriti vizi degli avvisi di addebito e della intimazione di pagamento impugnati, deve affermarsi sia la legittimazione passiva dell' che del Commissario Governativo (cfr. anche Cass. CP_2
3242/07:” Nell'ambito del contenzioso tributario perché il concessionario alla riscossione sia l'unico legittimato a contraddire non è sufficiente che sia oggetto di ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale un atto da lui formato, ma è necessario che si deduca che tale atto è viziato da errori a lui imputabili. Deve trattarsi, cioè, di vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora. Rientra fra queste ipotesi la emissione di avviso di mora non preceduto dalla (rituale) notifica dell'atto impositivo. Il concessionario, infatti, deve accertarsi della esistenza e ritualità di
2 tale notifica prima di emettere l'avviso di mora. Deriva, da quanto precede, pertanto, che è inammissibile il ricorso proposto soltanto avverso l'ufficio impositore qualora venga dedotta la illegittimità dell'avviso di mora per omessa pregressa notifica dell'avviso di accertamento. (Nella specie, in cui il giudizio di primo grado e di appello si erano svolti unicamente nel contraddittorio dell'Ufficio finanziario, la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui sopra, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata per inammissibilità del ricorso introduttivo). “). In relazione alla legittimazione dell'ente titolare del credito in ordine alle censure relative appunto alla sussistenza dello stesso cfr. anche Cass. 5532/08. Nessun termine decadenziale sembra essere specificamente previsto per la intimazione di pagamento, considerata la normativa applicabile al caso in esame, l'azione risulta quindi ammissibile anche sotto questo profilo. Sempre in via pregiudiziale bisogna ritenere l'ammissibilità dell'azione proposta (questione anch'essa rilevabile d'ufficio). Infatti anche aderendo all'orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 24215/09) che nega l'ammissibilità di un'azione di accertamento negativo, il ricorso avrebbe comunque i requisiti di sostanza e di forma di un'opposizione ex art. 615 c.p.c. (che sarebbe comunque di competenza di questo giudice essendo assoggettata inoltre al rito del lavoro). Nessuna decadenza sembra poi, si ripete, prevista in relazione ai vizi dedotti con riferimento all'intimazione di pagamento.
Ancora in via pregiudiziale appare opportuno chiarire che qualora risultasse provata la notifica dei medesimi, nel presente giudizio non potrebbero essere annullati e revocati gli avvisi di addebito, che avrebbero dovuto eventualmente essere impugnati nei termini previsti a pena di decadenza, ma potrebbe solo essere accertata la prescrizione del credito in essi indicato maturata dopo la notifica degli stessi. Al riguardo è superfluo rilevare che anche quando un credito è stato accertato da un titolo giudiziale, eventualmente passato in giudicato, lo stesso può ovviamente ugualmente prescriversi come si evince dal disposto dell'art. 2953 c.c. A fortiori tale principio deve affermarsi quando non si sia in presenza di un titolo esecutivo giudiziale. Sussiste quindi un interesse ad agire per ottenere la dichiarazione di prescrizione del credito. Al riguardo non trattandosi di un titolo esecutivo giudiziale non può trovare applicazione l'art. 2953 c.c. secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce, in base al quale :” Poiche' la "ratio" dell'art. 2953 cod.
3 civ. si fonda sull'autonomia del titolo giudiziale che, formatosi, vive di vita propria e autonoma, non e' possibile operare modificazioni al regime prescrizionale a diritti non riconducibili al titolo giudiziale;
pertanto non e' applicabile la prescrizione decennale ma quella breve annuale (vigente per il diritto alla sorte capitale ex art. 6 legge 11 gennai 1943 n. 138) ove si richieda la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla indennita' di maternita' che era stata riconosciuta con un precedente giudicato.” (cfr. Cass. 5710/99). Questo giudice è consapevole dei contrasti giurisprudenziali verificatisi sul punto ma ritiene condivisibili le argomentazioni della giurisprudenza appena citata (cfr. anche Tribunale Torino, sez. lav., 01/07/2014, n. 1494). La durata quinquennale della prescrizione è stata da ultimo affermata dalla sentenza della Cassazione 23397/16 (cfr. tuttavia anche Cass. 4338/2014). Deve, quindi, trovare applicazione l'art.3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335 il quale prevede: “Le contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'art.9 bis, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni , dalla L.
1.giugno 1991 n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore e dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.”. 1. Al comma 10 la norma in parola prevede: ” I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'art.2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con, modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e e le procedure in corso.”. Deve, quindi, dichiararsi la prescrizione del credito, infatti non risultano provati dai resistenti (su cui incombeva il relativo onere probatorio in base al principio di cui all'art. 2967 c.c.) idonei atti interruttivi prima del decorso del termine in parola, essendo l'intimazione di pagamento
4 stata notificata nel 2022 e non essendo state versate in atti delle idonee notifiche dei precedenti atti interruttivi successive al 2015. E' infatti superfluo sottolineare che non può considerarsi valida una notifica, se non viene prodotta una cartolina munita di regolare sottoscrizione, oppure se, in caso di notifica per assenza del destinatario, non vengano provate le formalità relative alla seconda raccomandata che deve essere inviata. Tanto premesso la prescrizione risulta comunque decorsa, anche computando i periodi di sospensione della medesima disposti dal c.d Decreto Cura Italia n. 18/2020 e, successivamente, dal decreto Milleproroghe n. 183 2020. I crediti risultano quindi prescritti per il decorso della prescrizione. Ogni altra argomentazione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Le spese devono essere compensate in considerazione della controversia e novità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede, accoglie il ricorso e per l'effetto: 1) dichiara prescritto il credito dell' oggetto della intimazione CP_2 di pagamento n° 071202190087471 con riferimento agli l'avvisi di addebito n. 37120150006910867000, 37120150006940686000, 37120160004702609000, 37120160015240115000,
37120170006405401000;
2) compensa le spese fra le parti;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, 1.03.2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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