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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg15299 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15299 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura a margine Parte_1
del ricorso, dall'avv. VETRANO ELENA presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del CP_1
ricorso, dall'avv. VETRANO ELENA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/07/2025 e Parte_1 CP_1
premettendo di aver contratto matrimonio a Napoli il 31/10/2000 e che dalla loro unione nascevano due figli: di 24 anni e di Per_1 Per_2
19 anni, entrambi maggiorenni economicamente non autosufficienti,
1 studenti., riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli, era intervenuta separazione in forza di sentenza n.602/2024 dell'08.11.2024 resa nel procedimento RG
12117/2024 chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) La casa familiare sita a Napoli alla via G. Santacroce n.7 verrà assegnata alla sig.ra che l'abiterà con i figli. CP_1
2) Il sig. verserà alla sig.ra con bonifico bancario l'importo Parte_1 CP_1
mensile di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 250,00 per ciascuno di essi), anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, che sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat.
3)Le spese straordinarie (scolastiche, mediche e ludico-sportive) per i figli graveranno al 50 % sulle parti secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Napoli con protocollo del 7/03/2018.
4) Le rate mensili del mutuo sulla casa coniugale verranno pagate alla banca da entrambi i coniugi, mutuatari verso la banca, nella misura del 50% ciascuno, da versarsi su conto corrente cointestato.
5) Le utenze della casa, gli oneri condominiali ordinari e la tari restano a carico della parte che abiterà la casa coniugale che provvederà alle relative volture;
6) ciascuno dei coniugi provvederà al pagamento delle spese delle auto e moto di cui è proprietario (bollo, assicurazione, rata di finanziamento ecc.);
2 7) gli oneri straordinari condominiali relativi alla casa coniugale in comproprietà graveranno sui coniugi in pari misura (50%)
8) nulla a titolo di assegno divorzile attesa l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi.
9) circa la divisione dei beni ricadenti nella comunione legale, nel premettere che il sig. in costanza di matrimonio ha costituito una srl con una sua quota pari Parte_1
al 50%, denominata via dei Tribunali Impresa sociale, i coniugi convengono che dovrà versare alla sig.ra la somma di euro 1000,00 a Parte_1 CP_1
titolo di liquidazione della sua parte in considerazione della situazione di deficit della suddetta società risultante dall'ultimo bilancio e dei debiti gravanti sulla stessa (rata di mutuo e canone di locazione), la sig. accetta il pagamento dell'importo CP_1
suindicato senza avere null'altro a pretendere dal coniuge e dalla predetta società.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto;
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il 31/10/2000 (atto n.8, parte I, s., sez. C, reg. Atti Matrimonio anno 2000);
• omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
3 • ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Immacolata Cozzolino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15299 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura a margine Parte_1
del ricorso, dall'avv. VETRANO ELENA presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del CP_1
ricorso, dall'avv. VETRANO ELENA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/07/2025 e Parte_1 CP_1
premettendo di aver contratto matrimonio a Napoli il 31/10/2000 e che dalla loro unione nascevano due figli: di 24 anni e di Per_1 Per_2
19 anni, entrambi maggiorenni economicamente non autosufficienti,
1 studenti., riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli, era intervenuta separazione in forza di sentenza n.602/2024 dell'08.11.2024 resa nel procedimento RG
12117/2024 chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) La casa familiare sita a Napoli alla via G. Santacroce n.7 verrà assegnata alla sig.ra che l'abiterà con i figli. CP_1
2) Il sig. verserà alla sig.ra con bonifico bancario l'importo Parte_1 CP_1
mensile di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 250,00 per ciascuno di essi), anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, che sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat.
3)Le spese straordinarie (scolastiche, mediche e ludico-sportive) per i figli graveranno al 50 % sulle parti secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Napoli con protocollo del 7/03/2018.
4) Le rate mensili del mutuo sulla casa coniugale verranno pagate alla banca da entrambi i coniugi, mutuatari verso la banca, nella misura del 50% ciascuno, da versarsi su conto corrente cointestato.
5) Le utenze della casa, gli oneri condominiali ordinari e la tari restano a carico della parte che abiterà la casa coniugale che provvederà alle relative volture;
6) ciascuno dei coniugi provvederà al pagamento delle spese delle auto e moto di cui è proprietario (bollo, assicurazione, rata di finanziamento ecc.);
2 7) gli oneri straordinari condominiali relativi alla casa coniugale in comproprietà graveranno sui coniugi in pari misura (50%)
8) nulla a titolo di assegno divorzile attesa l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi.
9) circa la divisione dei beni ricadenti nella comunione legale, nel premettere che il sig. in costanza di matrimonio ha costituito una srl con una sua quota pari Parte_1
al 50%, denominata via dei Tribunali Impresa sociale, i coniugi convengono che dovrà versare alla sig.ra la somma di euro 1000,00 a Parte_1 CP_1
titolo di liquidazione della sua parte in considerazione della situazione di deficit della suddetta società risultante dall'ultimo bilancio e dei debiti gravanti sulla stessa (rata di mutuo e canone di locazione), la sig. accetta il pagamento dell'importo CP_1
suindicato senza avere null'altro a pretendere dal coniuge e dalla predetta società.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto;
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il 31/10/2000 (atto n.8, parte I, s., sez. C, reg. Atti Matrimonio anno 2000);
• omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
3 • ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Immacolata Cozzolino
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