CA
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/02/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2285/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quinta Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Anna Maria Pizzi Presidente
Anna Ferrari Consigliere relatore
Maria Vicidomini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2285/2024 promossa da:
, (CF: ), assistito e difeso dall'avv. Monica Parte_1 CodiceFiscale_1
Banfi presso il cui studio elegge domicilio, in Saronno, via G. Garibaldi n. 19.
APPELLANTE nei confronti di:
(c.f. ), elettivamente domiciliata Saronno CP_1 C.F._2
(VA), Piazza A. De Gasperi n. 15, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Clemente che la rappresenta e difende
APPELLATA
1
OGGETTO: sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 167/2024 pubblicata il
03/02/2024 con l'intervento del Procuratore Generale in persona del sost. Proc. Gen. Luisa
Russo che ha concluso per la conferma della decisione impugnata
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia la Corte d' Appello adita, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 01.10.24 depositata il 03.02.24. n.167/2024 In principalità nel merito: Fissare quale contributo al mantenimento dei figli e fino alla raggiunta autosufficienza economica degli stessi la somma mensile di € 200,00 ciascuno (euro duecento/00) e così complessivamente la somma di
€ 400,00 (euro quattrocento/00) per dodici mensilità. L'importo concordato include i buoni pasto richiesti per la mensa scolastica. Accertare la reciproca soccombenza nel giudizio di primo grado e compensare integralmente le spese legali di quel giudizio. In via istruttoria, parte appellante chiede di essere ammessa a prova per interpello e testi le seguenti circostanze:
1. Vero che nell'anno 2023 è iniziata e continua la convivenza con la signora CP_1 nell'immobile sito in Uboldo, via C.Cattaneo n.12.
2. Vero che è lei il padre del piccolo che vive con la madre e con lei in via Cattaneo n. 12 ad Per_1
Uboldo. 3.Vero l'auto Kia CE che si vede nelle foto che le si rammostrano, parcheggiata in via Cattaneo n. 12 ad Uboldo targata GA852RC è di sua proprietà o nella sua disponibilità.
4. Vero che tale auto è stata parcheggiata in via Cattaneo n. 12 nei giorni 11.05.23, 26.05.23,29.05.23 dalla sera fino al mattino del giorno dopo.
5.Vero che il furgone Bianco marca Citreon, modello Berlingo che si vede nelle foto che mi si rammostrano e portante una scritta sul lato Virgadaula Costruzioni era in suo uso nei giorni 11.05- 26.05-29.05 e si trovava parcheggiato in via Cattaneo ad Uboldo nei pressi dell'abitazione della signora Si indica a teste: c/o Virgadaula Costruzioni Cesate. CP_1 Testimone_1
Vinte le spese del presente giudizio.
Per parte appellata
“Voglia l'Autorità Giudiziaria adita, contrariis rejectis, così giudicare: NEL MERITO In via principale: respingersi l'appello proposto dall'appellante Signor per le censure Parte_1 di cui alla sentenza impugnata perché infondato in fatto ed in diritto per in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. 2 Con vittoria di spese e competenze di causa. IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per tutte le istanze istruttorie già formulate in atti. In caso di istruttoria della presente causa in sede di appello la Signora insiste per CP_1
l'ammissione i mezzi di prova dedotti e richiesti nel primo grado del giudizio. Si allega copia notificata dell'atto di citazione in appello. Salvis iuribus”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio di primo grado.
I signori e contraevano matrimonio concordatario in data Parte_1 CP_1
29 maggio 2004 e dalla loro unione nascevano i figli (n. 23 febbraio 2007) e Per_2
(n. 12 novembre 2011). Per_3
Con ricorso depositato in data 07.11.22 il signor chiedeva la dichiarazione di Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la signora e la CP_1
pedissequa trascrizione nei registri dello Stato civile, l'affido congiunto di entrambi i figli minori ed ed il loro collocamento prevalente presso la madre, Per_2 Per_3
l'assegnazione della casa coniugale alla nella sua qualità di genitore collocatario dei CP_1
minori e che il diritto di visita fosse esercitato come da separazione omologata, infine che l'assegno di mantenimento dei minori fosse ridotto ad euro 400.=, duecento euro per ciascuno, con inclusione dei buoni pasto, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituitasi in giudizio la signora aderiva alla domanda di cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio e chiedeva che oltre all'immobile venisse assegnata l'autorimessa; chiedeva poi che il contributo al mantenimento dei figli venisse aumentato ad euro 600,00. Negava che il signor avesse diritto ad incassare il 50% Pt_1
dell'assegno unico, confondendolo con l'assegno famigliare, che si diceva doveva essere corrisposto al genitore collocatario. Denunciava episodi di maltrattamento che avrebbero allontanato i figli dal padre. Chiedeva che il partecipasse al pagamento del 50% Pt_1
delle spese per la sostituzione della caldaia della casa coniugale e al 50% delle spese straordinarie non dovute se non previo accordo. Chiedeva che le festività da calendario scolastico venissero divise e fruite dai genitori ad anni alterni. Chiedeva che fosse
3 respinta la richiesta di togliere l'addebito diretto del telepass in uso esclusivo alla signora e della linea internet di casa della signora che venivano pagate dal conto corrente comune, lasciato in essere per far fronte alle rate mensili del mutuo e qualificate da controparte come spese straordinarie perché fatte nell'esclusivo interesse dei figli.
All'esito dell'udienza avanti al Presidente del Tribunale, erano confermate le condizioni della separazione, statuendo che il versamento dell'assegno unico fosse interamente fatto a favore della madre.
Il nominato giudice istruttore con ordinanza, invitava le parti a transigere la vertenza con la conferma delle condizioni della separazione e l'aumento dell'assegno unico ad euro
600,00 concedendo un termine per comunicare l'adesione o meno delle parti alla proposta formulata;
infine dava incarico ai Servizi Sociali del comune di residenza di verificare la fondatezza delle doglianze dei genitori in punto rapporto con i figli minori.
non aderiva alla proposta conciliativa cui aderiva Parte_1 CP_1
Rimessa la causa in decisione, il Tribunale così statuiva:
“dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 29/05/2004 in
Caronno Pertusella, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 17, parte II, serie A, anno 2004;
2) affida i minori e ad entrambi i genitori con il loro collocamento prevalente presso la Per_2 Per_3
madre, con facoltà per il padre di vederli e di tenerli con sé secondo le modalità indicate in motivazione;
3) Assegna alla resistente la casa coniugale con le relative pertinenze e gli arredi;
4) Pone a carico del resistente l'obbligo di versare la somma complessiva di € 600 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di concorso per il mantenimento dei minori, oltre la partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano;
5) Dichiara inammissibile ogni altra domanda;
6) Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di € 6.000, oltre gli accessori di legge”.
4 Per quanto di interesse, il Tribunale dava conto dell'aumento del il contributo al mantenimento dei due minori da € 440,00 a € 600,00 oltre la rivalutazione annua Istat ed il rimborso del 50% alle spese straordinarie secondo le indicazioni della Corte di Appello di Milano, in quanto adeguato rispetto alle aumentate esigenze dei figli derivanti dalla loro crescita, senza contare che l'istanza del diretta a conseguirne la diminuzione Pt_1
non era stata supportata da adeguata motivazione e che l'analisi comparata dei redditi risultanti dalle ultime CCUU depositate in atti evidenziava un maggior introito annuale di
€ 3000,00 lordi a favore del Pt_1
Il giudizio di secondo grado ha impugnato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio ed ha affidato Pt_1
l'appello a due motivi così rispettivamente rubricati:
1. Assegno di mantenimento dei minori.
2. Condanna alle spese legali.
Con il primo motivo, l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui l'assegno di mantenimento non è stato contenuto in euro 400,00 bensì è stato determinato in euro 600,00 (a carico dell'odierno appellante). Secondo l'appellante, il Tribunale non ha tenuto conto dell'effettiva capacità di guadagno di esso appellante. In specie, non si è considerato che versa euro 485,00 mensili di canone di locazione Pt_1
abitativo e paga la rata del mutuo di euro 370,00 mentre l'appellata gode della casa coniugale;
e ciò a fronte dell'imponibile “sovrapponibile” per la di euro 28.703,00 CP_1
mentre per di euro 33.740,00. precisa che la sentenza impugnata è errata Pt_1 Pt_1
laddove dà atto del suo aumento di reddito di euro 3.000,00 annui dato che è un importo lordo: al netto la somma è di soli euro 1.700,00. Conclude chiedendo di limitare l'assegno a euro 400,00.
Con il secondo motivo, ha inteso dolersi della parte della sentenza con cui lo Pt_1
stesso è stato condannato al pagamento delle spese di lite. In tesi, il Tribunale ha omesso di considerare che è soccombente in punto domanda afferente le spese sulla CP_1
caldaia della casa coniugale oltre che in relazione alle domande dichiarate inammissibili
5 (spese per telepass e rete internet). L'appellante conclude nel senso di accertare la reciproca soccombenza nel giudizio di primo grado e compensare integralmente le spese di lite dal giudizio di primo grado. Quanto alle spese del grado di giudizio di appello l'appellante mi chiede la liquidazione in suo favore.
Costituendosi nel grado, chiede la conferma della sentenza impugnata. CP_1
Quanto al primo motivo di appello, parte appellata rappresenta come l'appellante confermi nelle sue argomentazioni il proprio intervenuto incremento di reddito di euro
3000,00 all'anno e come il mantenimento nella misura disposta dal Tribunale abbia un'incidenza di un terzo nel suo reddito mensile. Secondo l'appellante viene rispettato il principio di proporzionalità e vengono correttamente considerate le risorse economiche di entrambi i genitori. L'appellata evidenzia altresì come l'appellante concordi con quanto evidenziato dal Tribunale secondo cui con l'aumentare dell'età dei figli aumentano anche le loro esigenze. Da ultimo, parte appellata evidenzia come l'appellante non abbia dato prova alcuna di un peggioramento delle proprie condizioni economiche tale da portare ad una rideterminazione dell'assegno di mantenimento.
Con riferimento al secondo motivo di appello, parte appellata evidenzia come tutte le domande formulate da essa sono state accolte con l'unica eccezione relativa alla CP_1
domanda afferente al rimborso del 50% del costo di riparazione della caldaia;
rappresenta come su tale domanda il Tribunale non sia entrato nel merito e non abbia pertanto dovuto svolgere alcuna attività istruttoria o di accertamento: di talché, in tesi della appellata, non è possibile parlare di reciproca soccombenza e, quindi, è da reputare corretta la statuizione sulle spese così come effettuata in primo grado.
All'odierna udienza, la Corte sulle note a trattazione scritta depositate dalle parti e sulle conclusioni del Pg, si è riservata di decidere.
Motivi della decisione
L'appello proposto da non merita accoglimento per le ragioni di seguito Parte_1
espresse.
6 Con riguardo al primo motivo di appello, va premesso che questa Corte ha ripetutamente sostenuto che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 4145 del 10/02/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32466 del
22/11/2023).
Ancora di recente si è ribadito che il contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, va determinato considerando che, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dal fatto che siano nati o meno da genitori coniugati - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e, dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2536 del 26/01/2024; Cass. Sez. I, Ord.,
11 aprile 2024, n. 9839 v. anche, ancora più recente, nei medesimi termini, Cassazione civile sez. I, 29 agosto 2024, n.23323).
La Suprema Corte ha altresì precisato, a proposito della valutazione delle “attuali” esigenze del figlio, primo parametro di quantificazione menzionato dalla legge, che l'aumentare delle esigenze dei figli con il progredire dell'età è dato indubbio in quanto dato notorio, non abbisognevole di specifica dimostrazione (Cass. n. 11724 del 4 maggio 2023).
In adesione ai principi sopra espressi, da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi, deve osservarsi, in primo luogo, che lo stesso appellante ha convenuto sulla circostanza
7 che con l'aumento dell'età anagrafica aumentano le necessità dei figli (cfr. pag. 5 appello).
Si osserva, sul punto, che i due figli minori sono ormai adolescenti.
In secondo luogo, si osserva che dalla disamina della documentazione reddituale aggiornata, si desume certamente un aumento delle disponibilità economiche facenti capo all'appellante nell'ultimo anno. Infatti, egli può ora fruire di un maggior Pt_1
introito rispetto a quanto si desume dalle dichiarazioni dei redditi versate in atti lordo di euro 3.000,00 (come il medesimo del resto conferma nell'appello, pag. 8).
In terzo luogo, con riferimento alla comparazione delle capacità reddituali e patrimoniali riferibili alle parti, sulla base dei documenti di causa1, va condiviso quanto precisato dallo stesso appellante secondo cui l'importo come determinato nella sentenza impugnata
“corrisponde ad un terzo” (cfr. pag. 5 appello) dell'emolumento mensile di Pt_1
Orbene, osserva la Corte che è pienamente giustificata la quantificazione del citato contributo così come motivatamente effettuata dal Tribunale, fondando la propria valutazione sulla comparazione reddituale e patrimoniale tra le parti, oltre che “valutando 1 Situazione economica delle parti
DICHIARAZIONE DEI REDDITI DI MINELLI DARIO
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Comunale Netto mensile d'imposta imponibile Netta Regionale
730-2021 € 30.984,40 € 5.444,19 € 441,23 € € 25.098,98 € 2.091,58 Pt_2
Il sig. ha documentato di versare euro 370,00 mensili per il pagamento del mutuo inerente la casa coniugale Pt_1 pari ad euro 4.440,00 mensili ed il pagamento di euro 470,00 mensili per canone di affitto ad uso abitativo. E' poi ammesso da il maggior reddito di euro 3.000,00 rispetto al reddito 2021. Tenuto conto di tali ulteriori importi Pt_1 il reddito netto mensile scende ad euro 1.601,58.
DICHIARARIONE DEI REDDITI DI CP_1
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto mensile d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale
730-2021 € 28.703,65 € 4.397,02 € 402,00 € 172,22 € 23.904,63 € 1.977,70
8 i tempi di permanenza dei due figli presso la madre che incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari” (cfr. la già richiamata pronuncia Cass. Civ.,
Sez. I, Ord., 26/01/2024, n. 253). Invero, i due figli adolescenti sono collocati presso la madre, odierna appellata, in via prevalente.
Con riferimento al secondo motivo di appello, lo stesso è privo di fondamento per le ragioni di seguito espresse.
L'appellante insta per la riforma della sentenza di primo grado disponendo la compensazione delle spese di lite che troverebbe giustificazione sul rilievo della reciproca soccombenza (cfr. Cass. 19533/2022).
La doglianza non coglie nel segno.
Nella fattispecie, invero, l'odierna appellata è risultata pienamente vittoriosa in primo grado posto che è stata dichiarata inammissibile la sola voce afferente il rimborso delle spese da essa sostenute per la riparazione della caldaia della casa coniugale (in quanto estranea al giudizio di divorzio) e sono state accolte tutte le sue restanti domande.
In conclusione, la Corte d'appello di Milano, per tutti i motivi di cui sopra, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna parte appellante alla rifusione a controparte delle spese del grado come di seguito determinate.
Le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono liquidate in favore della parte appellata nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore indetrminato della lite, applicati i valori minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate) ed esclusa la fase istruttoria (non svolta in grado di appello), dell'impegno difensivo profuso e dei parametri di cui al D.M. 55/2004.
Sussistono, inoltre, i presupposti di cui l'articolo 13, comma 1 quater DPR numero
115/02, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1 bis DPR numero 11/02.
P.Q.M.
9 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 167/2024 pubblicata il 03/02/2024;
II. condanna la parte appellante alla rifusione, in favore Parte_1
dell'intervenuta, delle ulteriori spese del grado, che liquida in complessivi €
4.326,00, oltre generali (15%) ed accessori di legge;
III. dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti in capo all'appellante di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. Parte_1
115/2002 (raddoppio del contributo unificato).
Così deciso in Milano dalla Corte come sopra composta e riunita in camera di consiglio in data 23 gennaio 2025
Il Consigliere est.
Anna Ferrari Il Presidente Anna Maria Pizzi
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quinta Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Anna Maria Pizzi Presidente
Anna Ferrari Consigliere relatore
Maria Vicidomini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2285/2024 promossa da:
, (CF: ), assistito e difeso dall'avv. Monica Parte_1 CodiceFiscale_1
Banfi presso il cui studio elegge domicilio, in Saronno, via G. Garibaldi n. 19.
APPELLANTE nei confronti di:
(c.f. ), elettivamente domiciliata Saronno CP_1 C.F._2
(VA), Piazza A. De Gasperi n. 15, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Clemente che la rappresenta e difende
APPELLATA
1
OGGETTO: sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 167/2024 pubblicata il
03/02/2024 con l'intervento del Procuratore Generale in persona del sost. Proc. Gen. Luisa
Russo che ha concluso per la conferma della decisione impugnata
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia la Corte d' Appello adita, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 01.10.24 depositata il 03.02.24. n.167/2024 In principalità nel merito: Fissare quale contributo al mantenimento dei figli e fino alla raggiunta autosufficienza economica degli stessi la somma mensile di € 200,00 ciascuno (euro duecento/00) e così complessivamente la somma di
€ 400,00 (euro quattrocento/00) per dodici mensilità. L'importo concordato include i buoni pasto richiesti per la mensa scolastica. Accertare la reciproca soccombenza nel giudizio di primo grado e compensare integralmente le spese legali di quel giudizio. In via istruttoria, parte appellante chiede di essere ammessa a prova per interpello e testi le seguenti circostanze:
1. Vero che nell'anno 2023 è iniziata e continua la convivenza con la signora CP_1 nell'immobile sito in Uboldo, via C.Cattaneo n.12.
2. Vero che è lei il padre del piccolo che vive con la madre e con lei in via Cattaneo n. 12 ad Per_1
Uboldo. 3.Vero l'auto Kia CE che si vede nelle foto che le si rammostrano, parcheggiata in via Cattaneo n. 12 ad Uboldo targata GA852RC è di sua proprietà o nella sua disponibilità.
4. Vero che tale auto è stata parcheggiata in via Cattaneo n. 12 nei giorni 11.05.23, 26.05.23,29.05.23 dalla sera fino al mattino del giorno dopo.
5.Vero che il furgone Bianco marca Citreon, modello Berlingo che si vede nelle foto che mi si rammostrano e portante una scritta sul lato Virgadaula Costruzioni era in suo uso nei giorni 11.05- 26.05-29.05 e si trovava parcheggiato in via Cattaneo ad Uboldo nei pressi dell'abitazione della signora Si indica a teste: c/o Virgadaula Costruzioni Cesate. CP_1 Testimone_1
Vinte le spese del presente giudizio.
Per parte appellata
“Voglia l'Autorità Giudiziaria adita, contrariis rejectis, così giudicare: NEL MERITO In via principale: respingersi l'appello proposto dall'appellante Signor per le censure Parte_1 di cui alla sentenza impugnata perché infondato in fatto ed in diritto per in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. 2 Con vittoria di spese e competenze di causa. IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per tutte le istanze istruttorie già formulate in atti. In caso di istruttoria della presente causa in sede di appello la Signora insiste per CP_1
l'ammissione i mezzi di prova dedotti e richiesti nel primo grado del giudizio. Si allega copia notificata dell'atto di citazione in appello. Salvis iuribus”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio di primo grado.
I signori e contraevano matrimonio concordatario in data Parte_1 CP_1
29 maggio 2004 e dalla loro unione nascevano i figli (n. 23 febbraio 2007) e Per_2
(n. 12 novembre 2011). Per_3
Con ricorso depositato in data 07.11.22 il signor chiedeva la dichiarazione di Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la signora e la CP_1
pedissequa trascrizione nei registri dello Stato civile, l'affido congiunto di entrambi i figli minori ed ed il loro collocamento prevalente presso la madre, Per_2 Per_3
l'assegnazione della casa coniugale alla nella sua qualità di genitore collocatario dei CP_1
minori e che il diritto di visita fosse esercitato come da separazione omologata, infine che l'assegno di mantenimento dei minori fosse ridotto ad euro 400.=, duecento euro per ciascuno, con inclusione dei buoni pasto, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituitasi in giudizio la signora aderiva alla domanda di cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio e chiedeva che oltre all'immobile venisse assegnata l'autorimessa; chiedeva poi che il contributo al mantenimento dei figli venisse aumentato ad euro 600,00. Negava che il signor avesse diritto ad incassare il 50% Pt_1
dell'assegno unico, confondendolo con l'assegno famigliare, che si diceva doveva essere corrisposto al genitore collocatario. Denunciava episodi di maltrattamento che avrebbero allontanato i figli dal padre. Chiedeva che il partecipasse al pagamento del 50% Pt_1
delle spese per la sostituzione della caldaia della casa coniugale e al 50% delle spese straordinarie non dovute se non previo accordo. Chiedeva che le festività da calendario scolastico venissero divise e fruite dai genitori ad anni alterni. Chiedeva che fosse
3 respinta la richiesta di togliere l'addebito diretto del telepass in uso esclusivo alla signora e della linea internet di casa della signora che venivano pagate dal conto corrente comune, lasciato in essere per far fronte alle rate mensili del mutuo e qualificate da controparte come spese straordinarie perché fatte nell'esclusivo interesse dei figli.
All'esito dell'udienza avanti al Presidente del Tribunale, erano confermate le condizioni della separazione, statuendo che il versamento dell'assegno unico fosse interamente fatto a favore della madre.
Il nominato giudice istruttore con ordinanza, invitava le parti a transigere la vertenza con la conferma delle condizioni della separazione e l'aumento dell'assegno unico ad euro
600,00 concedendo un termine per comunicare l'adesione o meno delle parti alla proposta formulata;
infine dava incarico ai Servizi Sociali del comune di residenza di verificare la fondatezza delle doglianze dei genitori in punto rapporto con i figli minori.
non aderiva alla proposta conciliativa cui aderiva Parte_1 CP_1
Rimessa la causa in decisione, il Tribunale così statuiva:
“dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 29/05/2004 in
Caronno Pertusella, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 17, parte II, serie A, anno 2004;
2) affida i minori e ad entrambi i genitori con il loro collocamento prevalente presso la Per_2 Per_3
madre, con facoltà per il padre di vederli e di tenerli con sé secondo le modalità indicate in motivazione;
3) Assegna alla resistente la casa coniugale con le relative pertinenze e gli arredi;
4) Pone a carico del resistente l'obbligo di versare la somma complessiva di € 600 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di concorso per il mantenimento dei minori, oltre la partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano;
5) Dichiara inammissibile ogni altra domanda;
6) Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di € 6.000, oltre gli accessori di legge”.
4 Per quanto di interesse, il Tribunale dava conto dell'aumento del il contributo al mantenimento dei due minori da € 440,00 a € 600,00 oltre la rivalutazione annua Istat ed il rimborso del 50% alle spese straordinarie secondo le indicazioni della Corte di Appello di Milano, in quanto adeguato rispetto alle aumentate esigenze dei figli derivanti dalla loro crescita, senza contare che l'istanza del diretta a conseguirne la diminuzione Pt_1
non era stata supportata da adeguata motivazione e che l'analisi comparata dei redditi risultanti dalle ultime CCUU depositate in atti evidenziava un maggior introito annuale di
€ 3000,00 lordi a favore del Pt_1
Il giudizio di secondo grado ha impugnato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio ed ha affidato Pt_1
l'appello a due motivi così rispettivamente rubricati:
1. Assegno di mantenimento dei minori.
2. Condanna alle spese legali.
Con il primo motivo, l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui l'assegno di mantenimento non è stato contenuto in euro 400,00 bensì è stato determinato in euro 600,00 (a carico dell'odierno appellante). Secondo l'appellante, il Tribunale non ha tenuto conto dell'effettiva capacità di guadagno di esso appellante. In specie, non si è considerato che versa euro 485,00 mensili di canone di locazione Pt_1
abitativo e paga la rata del mutuo di euro 370,00 mentre l'appellata gode della casa coniugale;
e ciò a fronte dell'imponibile “sovrapponibile” per la di euro 28.703,00 CP_1
mentre per di euro 33.740,00. precisa che la sentenza impugnata è errata Pt_1 Pt_1
laddove dà atto del suo aumento di reddito di euro 3.000,00 annui dato che è un importo lordo: al netto la somma è di soli euro 1.700,00. Conclude chiedendo di limitare l'assegno a euro 400,00.
Con il secondo motivo, ha inteso dolersi della parte della sentenza con cui lo Pt_1
stesso è stato condannato al pagamento delle spese di lite. In tesi, il Tribunale ha omesso di considerare che è soccombente in punto domanda afferente le spese sulla CP_1
caldaia della casa coniugale oltre che in relazione alle domande dichiarate inammissibili
5 (spese per telepass e rete internet). L'appellante conclude nel senso di accertare la reciproca soccombenza nel giudizio di primo grado e compensare integralmente le spese di lite dal giudizio di primo grado. Quanto alle spese del grado di giudizio di appello l'appellante mi chiede la liquidazione in suo favore.
Costituendosi nel grado, chiede la conferma della sentenza impugnata. CP_1
Quanto al primo motivo di appello, parte appellata rappresenta come l'appellante confermi nelle sue argomentazioni il proprio intervenuto incremento di reddito di euro
3000,00 all'anno e come il mantenimento nella misura disposta dal Tribunale abbia un'incidenza di un terzo nel suo reddito mensile. Secondo l'appellante viene rispettato il principio di proporzionalità e vengono correttamente considerate le risorse economiche di entrambi i genitori. L'appellata evidenzia altresì come l'appellante concordi con quanto evidenziato dal Tribunale secondo cui con l'aumentare dell'età dei figli aumentano anche le loro esigenze. Da ultimo, parte appellata evidenzia come l'appellante non abbia dato prova alcuna di un peggioramento delle proprie condizioni economiche tale da portare ad una rideterminazione dell'assegno di mantenimento.
Con riferimento al secondo motivo di appello, parte appellata evidenzia come tutte le domande formulate da essa sono state accolte con l'unica eccezione relativa alla CP_1
domanda afferente al rimborso del 50% del costo di riparazione della caldaia;
rappresenta come su tale domanda il Tribunale non sia entrato nel merito e non abbia pertanto dovuto svolgere alcuna attività istruttoria o di accertamento: di talché, in tesi della appellata, non è possibile parlare di reciproca soccombenza e, quindi, è da reputare corretta la statuizione sulle spese così come effettuata in primo grado.
All'odierna udienza, la Corte sulle note a trattazione scritta depositate dalle parti e sulle conclusioni del Pg, si è riservata di decidere.
Motivi della decisione
L'appello proposto da non merita accoglimento per le ragioni di seguito Parte_1
espresse.
6 Con riguardo al primo motivo di appello, va premesso che questa Corte ha ripetutamente sostenuto che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 4145 del 10/02/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32466 del
22/11/2023).
Ancora di recente si è ribadito che il contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, va determinato considerando che, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dal fatto che siano nati o meno da genitori coniugati - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e, dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2536 del 26/01/2024; Cass. Sez. I, Ord.,
11 aprile 2024, n. 9839 v. anche, ancora più recente, nei medesimi termini, Cassazione civile sez. I, 29 agosto 2024, n.23323).
La Suprema Corte ha altresì precisato, a proposito della valutazione delle “attuali” esigenze del figlio, primo parametro di quantificazione menzionato dalla legge, che l'aumentare delle esigenze dei figli con il progredire dell'età è dato indubbio in quanto dato notorio, non abbisognevole di specifica dimostrazione (Cass. n. 11724 del 4 maggio 2023).
In adesione ai principi sopra espressi, da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi, deve osservarsi, in primo luogo, che lo stesso appellante ha convenuto sulla circostanza
7 che con l'aumento dell'età anagrafica aumentano le necessità dei figli (cfr. pag. 5 appello).
Si osserva, sul punto, che i due figli minori sono ormai adolescenti.
In secondo luogo, si osserva che dalla disamina della documentazione reddituale aggiornata, si desume certamente un aumento delle disponibilità economiche facenti capo all'appellante nell'ultimo anno. Infatti, egli può ora fruire di un maggior Pt_1
introito rispetto a quanto si desume dalle dichiarazioni dei redditi versate in atti lordo di euro 3.000,00 (come il medesimo del resto conferma nell'appello, pag. 8).
In terzo luogo, con riferimento alla comparazione delle capacità reddituali e patrimoniali riferibili alle parti, sulla base dei documenti di causa1, va condiviso quanto precisato dallo stesso appellante secondo cui l'importo come determinato nella sentenza impugnata
“corrisponde ad un terzo” (cfr. pag. 5 appello) dell'emolumento mensile di Pt_1
Orbene, osserva la Corte che è pienamente giustificata la quantificazione del citato contributo così come motivatamente effettuata dal Tribunale, fondando la propria valutazione sulla comparazione reddituale e patrimoniale tra le parti, oltre che “valutando 1 Situazione economica delle parti
DICHIARAZIONE DEI REDDITI DI MINELLI DARIO
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Comunale Netto mensile d'imposta imponibile Netta Regionale
730-2021 € 30.984,40 € 5.444,19 € 441,23 € € 25.098,98 € 2.091,58 Pt_2
Il sig. ha documentato di versare euro 370,00 mensili per il pagamento del mutuo inerente la casa coniugale Pt_1 pari ad euro 4.440,00 mensili ed il pagamento di euro 470,00 mensili per canone di affitto ad uso abitativo. E' poi ammesso da il maggior reddito di euro 3.000,00 rispetto al reddito 2021. Tenuto conto di tali ulteriori importi Pt_1 il reddito netto mensile scende ad euro 1.601,58.
DICHIARARIONE DEI REDDITI DI CP_1
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto mensile d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale
730-2021 € 28.703,65 € 4.397,02 € 402,00 € 172,22 € 23.904,63 € 1.977,70
8 i tempi di permanenza dei due figli presso la madre che incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari” (cfr. la già richiamata pronuncia Cass. Civ.,
Sez. I, Ord., 26/01/2024, n. 253). Invero, i due figli adolescenti sono collocati presso la madre, odierna appellata, in via prevalente.
Con riferimento al secondo motivo di appello, lo stesso è privo di fondamento per le ragioni di seguito espresse.
L'appellante insta per la riforma della sentenza di primo grado disponendo la compensazione delle spese di lite che troverebbe giustificazione sul rilievo della reciproca soccombenza (cfr. Cass. 19533/2022).
La doglianza non coglie nel segno.
Nella fattispecie, invero, l'odierna appellata è risultata pienamente vittoriosa in primo grado posto che è stata dichiarata inammissibile la sola voce afferente il rimborso delle spese da essa sostenute per la riparazione della caldaia della casa coniugale (in quanto estranea al giudizio di divorzio) e sono state accolte tutte le sue restanti domande.
In conclusione, la Corte d'appello di Milano, per tutti i motivi di cui sopra, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna parte appellante alla rifusione a controparte delle spese del grado come di seguito determinate.
Le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono liquidate in favore della parte appellata nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore indetrminato della lite, applicati i valori minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate) ed esclusa la fase istruttoria (non svolta in grado di appello), dell'impegno difensivo profuso e dei parametri di cui al D.M. 55/2004.
Sussistono, inoltre, i presupposti di cui l'articolo 13, comma 1 quater DPR numero
115/02, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1 bis DPR numero 11/02.
P.Q.M.
9 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 167/2024 pubblicata il 03/02/2024;
II. condanna la parte appellante alla rifusione, in favore Parte_1
dell'intervenuta, delle ulteriori spese del grado, che liquida in complessivi €
4.326,00, oltre generali (15%) ed accessori di legge;
III. dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti in capo all'appellante di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. Parte_1
115/2002 (raddoppio del contributo unificato).
Così deciso in Milano dalla Corte come sopra composta e riunita in camera di consiglio in data 23 gennaio 2025
Il Consigliere est.
Anna Ferrari Il Presidente Anna Maria Pizzi
10