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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3860/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3860/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. PREITE ALESSANDRO C.F._2
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 13/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di porre la loro residenza ove riterranno più opportuno;
2. La casa familiare sita in Frassinoro (MO) via Piascaneti n°8, in comproprietà dei coniugi al 50%, continuerà ad essere abitata dalla sig.ra insieme alle figlie. Parte_1
3. Il sig. trasferirà altrove la propria residenza, entro e Parte_2
non oltre 60 gg dal provvedimento di separazione.
4. Il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie e Parte_2 Per_1
maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti con la Per_2
somma di €.
1.170 mensili (585,00 euro per ciascuna figlia) che verserà entro il giorno 1 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente acceso presso Emil Banca Ag. Frassinoro IBAN IT 81 B
0707266790000000104838, intestato alla IG.ra , la quale Parte_1
comunicherà tempestivamente al IG. l'eventuale altro e Parte_2
diverso conto corrente ove effettuare il bonifico, qualora variasse l'istituto di credito o il conto corrente. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat nazionali di svalutazione monetaria. L'assegno unico per le figlie sarà percepito integralmente dalla sig.ra si Parte_1
impegna sin da ora a compiere tutti gli adempimenti a tal fine necessari.
5)I coniugi precisano come segue i generi di spese straordinarie sostenute per le figlie alle quali dovranno concorrere nella misura del 50% ciascuno: le spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: -visite specialistiche prescritte dal medico curante;
-cure dentistiche presso strutture pubbliche;
-accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
-tickets sanitari;
-farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
le spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
-cure dentistiche presso strutture private, ortondontiche e oculistiche;
-cure termali e fisioterapiche;
-accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio sanitario
Nazionale;
-cure non convenzionale;
-farmaci particolari le spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
-tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
-libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
-gite scolastiche senza pernottamento;
-trasporto pubblico;
-mensa;
le spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
-tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
-corso di specializzazione;
-gite scolastiche con pernottamento;
-corsi di recupero e lezioni private;
-alloggio presso la sede universitaria.
le spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
-tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
-centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese per il conseguimento della patente di guida, spese di bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto.
le spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
-corsi di istruzione, lingua, attività artistica, informatica;
-attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, iscrizione a palestre e/o centri sportivi, partecipazione a gare e tornei sportivi, abbigliamento sportivo;
-spese di custodia (baby sitter);
-viaggi e vacanze anche di istruzione anche all'estero;
-spese per feste di compleanno, attività di svago, paghetta settimanale;
-spese di acquisto pc, tablets, attrezzature elettroniche, futuri mezzi di locomozione;
-telefono cellulare, ricariche telefoniche.
Tutte le suddette spese straordinarie saranno rimborsate pro-quota alla parte che ne avrà anticipato l'esborso entro 10 giorni dall'esibizione della relativa documentazione giustificativa. Le spese straordinarie andranno concordate entro 10 giorni dalla data di richiesta scritta: in caso di mancata risposta, la spesa si intenderà concordata, salvo che non sia stato possibile fornire risposta nei tempi concordati per cause non prevedibili.
6) Il sig. si impegna a versare entro il giorno 1 di ogni Parte_2
mese la somma di euro 100,00 a titolo di contributo di assegno di mantenimento in favore della moglie a mezzo bonifico bancario come previsto al punto 4). Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat nazionali di svalutazione monetaria
7) I coniugi danno atto di aver già regolato tutti gli ulteriori rapporti economico patrimoniali tra loro intercorrenti, fatta eccezione per la casa coniugale che continuerà ad essere di proprietà di entrambi i coniugi al
50% ciascuno,
8) I coniugi danno atto di aver già regolato tra loro, in separata sede, la suddivisione dei beni mobili e degli arredi contenuti nella casa coniugale;
9) Per quanto concerne le spese di procedimento, la signora Parte_1
provvederà al pagamento di tutte le relative spese”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO - Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni Parte_1 Parte_2
diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...]_1
(FI) il 15/11/1963 e nato a [...] il Parte_2
14/04/1972
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FRASSINORO (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1999, atto n.7, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3860/2025 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. PREITE ALESSANDRO C.F._2
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 13/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di porre la loro residenza ove riterranno più opportuno;
2. La casa familiare sita in Frassinoro (MO) via Piascaneti n°8, in comproprietà dei coniugi al 50%, continuerà ad essere abitata dalla sig.ra insieme alle figlie. Parte_1
3. Il sig. trasferirà altrove la propria residenza, entro e Parte_2
non oltre 60 gg dal provvedimento di separazione.
4. Il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie e Parte_2 Per_1
maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti con la Per_2
somma di €.
1.170 mensili (585,00 euro per ciascuna figlia) che verserà entro il giorno 1 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente acceso presso Emil Banca Ag. Frassinoro IBAN IT 81 B
0707266790000000104838, intestato alla IG.ra , la quale Parte_1
comunicherà tempestivamente al IG. l'eventuale altro e Parte_2
diverso conto corrente ove effettuare il bonifico, qualora variasse l'istituto di credito o il conto corrente. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat nazionali di svalutazione monetaria. L'assegno unico per le figlie sarà percepito integralmente dalla sig.ra si Parte_1
impegna sin da ora a compiere tutti gli adempimenti a tal fine necessari.
5)I coniugi precisano come segue i generi di spese straordinarie sostenute per le figlie alle quali dovranno concorrere nella misura del 50% ciascuno: le spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: -visite specialistiche prescritte dal medico curante;
-cure dentistiche presso strutture pubbliche;
-accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
-tickets sanitari;
-farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
le spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
-cure dentistiche presso strutture private, ortondontiche e oculistiche;
-cure termali e fisioterapiche;
-accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio sanitario
Nazionale;
-cure non convenzionale;
-farmaci particolari le spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
-tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
-libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
-gite scolastiche senza pernottamento;
-trasporto pubblico;
-mensa;
le spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
-tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
-corso di specializzazione;
-gite scolastiche con pernottamento;
-corsi di recupero e lezioni private;
-alloggio presso la sede universitaria.
le spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
-tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
-centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese per il conseguimento della patente di guida, spese di bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto.
le spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
-corsi di istruzione, lingua, attività artistica, informatica;
-attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, iscrizione a palestre e/o centri sportivi, partecipazione a gare e tornei sportivi, abbigliamento sportivo;
-spese di custodia (baby sitter);
-viaggi e vacanze anche di istruzione anche all'estero;
-spese per feste di compleanno, attività di svago, paghetta settimanale;
-spese di acquisto pc, tablets, attrezzature elettroniche, futuri mezzi di locomozione;
-telefono cellulare, ricariche telefoniche.
Tutte le suddette spese straordinarie saranno rimborsate pro-quota alla parte che ne avrà anticipato l'esborso entro 10 giorni dall'esibizione della relativa documentazione giustificativa. Le spese straordinarie andranno concordate entro 10 giorni dalla data di richiesta scritta: in caso di mancata risposta, la spesa si intenderà concordata, salvo che non sia stato possibile fornire risposta nei tempi concordati per cause non prevedibili.
6) Il sig. si impegna a versare entro il giorno 1 di ogni Parte_2
mese la somma di euro 100,00 a titolo di contributo di assegno di mantenimento in favore della moglie a mezzo bonifico bancario come previsto al punto 4). Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat nazionali di svalutazione monetaria
7) I coniugi danno atto di aver già regolato tutti gli ulteriori rapporti economico patrimoniali tra loro intercorrenti, fatta eccezione per la casa coniugale che continuerà ad essere di proprietà di entrambi i coniugi al
50% ciascuno,
8) I coniugi danno atto di aver già regolato tra loro, in separata sede, la suddivisione dei beni mobili e degli arredi contenuti nella casa coniugale;
9) Per quanto concerne le spese di procedimento, la signora Parte_1
provvederà al pagamento di tutte le relative spese”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO - Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni Parte_1 Parte_2
diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...]_1
(FI) il 15/11/1963 e nato a [...] il Parte_2
14/04/1972
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FRASSINORO (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1999, atto n.7, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale