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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
EC ER, OR
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2504/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Clauzetto, 61 00187 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13814/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
33 e pubblicata il 20/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229028250618000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4055/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: nessun comparso.
Resistente/Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente, sig.ra Resistente_1, proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma avverso l'atto di intimazione emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Roma in data 23.8.2022, in relazione a quattro distinte cartelle di pagamento, due della quali relative a tasse automobilistiche per le annualità 2015 e 2016 e oggetto del giudizio.
In particolare, la contribuente lamentava la mancata notificazione degli atti prodromici indicati nella intimazione impugnata.
La Corte, alla luce della documentazione di causa, riscontrava come l'Ufficio 'non prova affatto la notificazione delle cartelle ma soltanto dell'atto di intimazione impugnato'.
Di conseguenza, riconosceva l'illegittimità del procedimento di riscossione e sanciva l'annullamento dell'atto di intimazione.
Avverso tale decisione del giudice di prime cure proponeva ricorso in appello l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, deducendo:
-violazione del principio del ne bis in idem e inammissibilità dell'impugnativa della contribuente.
Rappresentava, in primo luogo, come la contribuente, nella nota di iscrizione a ruolo, avesse dichiarato di impugnare la cartella di pagamento n.09720210030623050000, per poi depositare il ricorso avente ad oggetto l'avviso di intimazione n. 9720229028250618000. Nella stessa data, aveva poi proceduto al deposito di identico ricorso (RG 15487/2022), avente ad oggetto l'intimazione di pagamento, con nota di iscrizione recante le corrette indicazioni riguardo all'atto impugnato. In virtù di quanto precede, il
Concessionario aveva provveduto a costituirsi nei due distinti giudizi prendendo posizione nei confronti dei due distinti atti, con ovvia incongruenza delle difese proposte, così come evidenziato dal giudice di prime cure nel procedimento di cui si discute. Informava sulla circostanza per cui la CGT, nel giudizio RG
15487/2022 avesse rigettato il ricorso e accolto le difese di AER. Concludeva: 'in conseguenza del negligente errore della contribuente e dell'errore del Giudice di primo grado, vi sono due pronunce […], opposte tra loro, riguardanti il medesimo ricorso e oggetto […]. Palese pertanto è l'inammissibilità dell'impugnativa della contribuente e l'erroneità della sentenza impugnata'.
La Contribuente non si è costituita in appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto impugnato è il documento n. 097 202290282506 1 8.
Parte appellata, pur dichiarando nella nota di iscrizione a ruolo del giudizio di impugnare la cartella di pagamento n. 09720210030623050000 notificata in data 23/08/2022 riguardante un debito per bollo anno
2018 di valore pari ad € 725,50, di fatto depositava dinanzi alla CGT un ricorso, affatto diverso, di impugnativa dell'avviso di intimazione n. 09720229028250618000.
La contribuente depositava dinanzi alla CGT di Roma identico ricorso, RG 15487/2022, di impugnativa della medesima intimazione di pagamento n. 09720229028250618000, in questo caso depositando una nota di iscrizione a ruolo con le corrette indicazioni riguardo all'atto impugnato.
Con riferimento al giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, la CGT di Roma, non avvedendosi della discordanza tra quanto indicato nella nota di iscrizione a ruolo ed il ricorso e l'atto depositati, accoglieva la domanda della contribuente, evidenziando la incongruenza e la infondatezza delle difese proposte dal Concessionario.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che "Non essendo provata la notificazione delle cartelle viene meno la legittimità del procedimento di riscossione e quindi l'atto di intimazione deve essere annullato."
Nel contempo, la medesima CGT, con riferimento all'identico ricorso RGR 15487/2022, con sentenza n.
14407/2023 del 6/12/2023, accogliendo le difese di AER, rigettava il ricorso e condannava la contribuente al pagamento delle spese.
Il Collegio ritiene evidente l'errore della contribuente e del giudice di primo grado, dal momento che vi sono due pronunce (quella impugnata e quella decisa con la sentenza n.14407/2023), opposte tra loro, riguardanti il medesimo ricorso e oggetto, (intimazione di pagamento n.09720229028250618000).
Il Collegio accoglie l'appello e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, in riforma della sentenza appellata e condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 673,00, oltre oneri di legge.
Roma, 15 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
TE EC UG AR NT
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
EC ER, OR
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2504/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Clauzetto, 61 00187 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13814/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
33 e pubblicata il 20/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229028250618000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4055/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: nessun comparso.
Resistente/Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente, sig.ra Resistente_1, proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma avverso l'atto di intimazione emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Roma in data 23.8.2022, in relazione a quattro distinte cartelle di pagamento, due della quali relative a tasse automobilistiche per le annualità 2015 e 2016 e oggetto del giudizio.
In particolare, la contribuente lamentava la mancata notificazione degli atti prodromici indicati nella intimazione impugnata.
La Corte, alla luce della documentazione di causa, riscontrava come l'Ufficio 'non prova affatto la notificazione delle cartelle ma soltanto dell'atto di intimazione impugnato'.
Di conseguenza, riconosceva l'illegittimità del procedimento di riscossione e sanciva l'annullamento dell'atto di intimazione.
Avverso tale decisione del giudice di prime cure proponeva ricorso in appello l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, deducendo:
-violazione del principio del ne bis in idem e inammissibilità dell'impugnativa della contribuente.
Rappresentava, in primo luogo, come la contribuente, nella nota di iscrizione a ruolo, avesse dichiarato di impugnare la cartella di pagamento n.09720210030623050000, per poi depositare il ricorso avente ad oggetto l'avviso di intimazione n. 9720229028250618000. Nella stessa data, aveva poi proceduto al deposito di identico ricorso (RG 15487/2022), avente ad oggetto l'intimazione di pagamento, con nota di iscrizione recante le corrette indicazioni riguardo all'atto impugnato. In virtù di quanto precede, il
Concessionario aveva provveduto a costituirsi nei due distinti giudizi prendendo posizione nei confronti dei due distinti atti, con ovvia incongruenza delle difese proposte, così come evidenziato dal giudice di prime cure nel procedimento di cui si discute. Informava sulla circostanza per cui la CGT, nel giudizio RG
15487/2022 avesse rigettato il ricorso e accolto le difese di AER. Concludeva: 'in conseguenza del negligente errore della contribuente e dell'errore del Giudice di primo grado, vi sono due pronunce […], opposte tra loro, riguardanti il medesimo ricorso e oggetto […]. Palese pertanto è l'inammissibilità dell'impugnativa della contribuente e l'erroneità della sentenza impugnata'.
La Contribuente non si è costituita in appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto impugnato è il documento n. 097 202290282506 1 8.
Parte appellata, pur dichiarando nella nota di iscrizione a ruolo del giudizio di impugnare la cartella di pagamento n. 09720210030623050000 notificata in data 23/08/2022 riguardante un debito per bollo anno
2018 di valore pari ad € 725,50, di fatto depositava dinanzi alla CGT un ricorso, affatto diverso, di impugnativa dell'avviso di intimazione n. 09720229028250618000.
La contribuente depositava dinanzi alla CGT di Roma identico ricorso, RG 15487/2022, di impugnativa della medesima intimazione di pagamento n. 09720229028250618000, in questo caso depositando una nota di iscrizione a ruolo con le corrette indicazioni riguardo all'atto impugnato.
Con riferimento al giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, la CGT di Roma, non avvedendosi della discordanza tra quanto indicato nella nota di iscrizione a ruolo ed il ricorso e l'atto depositati, accoglieva la domanda della contribuente, evidenziando la incongruenza e la infondatezza delle difese proposte dal Concessionario.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che "Non essendo provata la notificazione delle cartelle viene meno la legittimità del procedimento di riscossione e quindi l'atto di intimazione deve essere annullato."
Nel contempo, la medesima CGT, con riferimento all'identico ricorso RGR 15487/2022, con sentenza n.
14407/2023 del 6/12/2023, accogliendo le difese di AER, rigettava il ricorso e condannava la contribuente al pagamento delle spese.
Il Collegio ritiene evidente l'errore della contribuente e del giudice di primo grado, dal momento che vi sono due pronunce (quella impugnata e quella decisa con la sentenza n.14407/2023), opposte tra loro, riguardanti il medesimo ricorso e oggetto, (intimazione di pagamento n.09720229028250618000).
Il Collegio accoglie l'appello e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, in riforma della sentenza appellata e condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 673,00, oltre oneri di legge.
Roma, 15 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
TE EC UG AR NT