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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 08/07/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
n. 574/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 574/2025 r.g. promossa da
Parte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. LAURA
[...] P.IVA_1
SERVETTI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LAURA SERVETTI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO CP_1 P.IVA_2
IMBRIACI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 5.5.2025, – nella qualità di Parte_1 legale rappresentante di – agisce nei Parte_2
confronti dell' per ottenere l'annullamento dell' ordinanza ingiunzione CP_1
n. OI-003034799 notificata in data 7.4.2025, CP_2 CP_1 assumendone l'illegittimità sul rilievo che non avrebbe potuto adempiere al versamento della contribuzione omessa in quanto impossibilitata per lo stato di grave insolvenza finanziaria della società che è stata ceduta. In subordine chiede l'applicazione dell'art. 11 della legge n. 689/1981.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la parte resistente chiedendo la reiezione CP_1
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene trattata per iscritto – e contestualmente decisa – all' odierna camera di consiglio non partecipativa, previo scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Occorre anzitutto rilevare che l'odierna parte ricorrente (obbligato solidale in quanto legale rappresentante dell'azienda dal 25/02/2025) non contesta specificamente il mancato versamento delle ritenute previdenziali di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, per cui tale circostanza deve ritenersi pacificamente ammessa in giudizio ex art. 115 c.p.c.
Peraltro l'illecito in esame non richiede il dolo specifico, ma si concretizza con la sola coscienza e volontà dell'omissione o della tardività delle ritenute
(Cass. pen., 4 aprile 2012, n. 39470; Cass. pen., 18 novembre 2009, n. 2354). Ne consegue che nessuna rilevanza può assumere la circostanza che il trasgressore abbia commesso l'illecito in presenza di una situazione di difficoltà economica
(Cass. pen. 16 maggio 2019, n. 36421; Cass. pen., 12 febbraio 2015, n. 11353;
Cass. pen. 12 giugno 2013, n. 37528) ovvero abbia deciso di destinare risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti urgenti (Cass. pen. 3 luglio 2014, n.
31464), o ancora che abbia scelto di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni (Cass. pen., 17 dicembre 2021, n. 8611; Cass. pen., 11 agosto
2020, n. 23939).
Ne deriva che le eccezioni sollevate nel ricorso non hanno rilievo, in quanto la responsabilità è collegata all'inadempimento per il quale non ha rilievo il profilo soggettivo.
2 In relazione all'importo ingiunto, dalla motivazione dell'ordinanza opposta si evince che l' ha già tenuto conto nella determinazione del dovuto CP_1
dei criteri di legge (Cfr doc. n. 1 memoria, pag. 2)
Alla luce di quanto prospettato il ricorso deve dunque essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento – in favore dell' – CP_1
delle spese di lite, che liquida in € 1.900,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 08/07/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
3
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 574/2025 r.g. promossa da
Parte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. LAURA
[...] P.IVA_1
SERVETTI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LAURA SERVETTI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO CP_1 P.IVA_2
IMBRIACI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 5.5.2025, – nella qualità di Parte_1 legale rappresentante di – agisce nei Parte_2
confronti dell' per ottenere l'annullamento dell' ordinanza ingiunzione CP_1
n. OI-003034799 notificata in data 7.4.2025, CP_2 CP_1 assumendone l'illegittimità sul rilievo che non avrebbe potuto adempiere al versamento della contribuzione omessa in quanto impossibilitata per lo stato di grave insolvenza finanziaria della società che è stata ceduta. In subordine chiede l'applicazione dell'art. 11 della legge n. 689/1981.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la parte resistente chiedendo la reiezione CP_1
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene trattata per iscritto – e contestualmente decisa – all' odierna camera di consiglio non partecipativa, previo scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Occorre anzitutto rilevare che l'odierna parte ricorrente (obbligato solidale in quanto legale rappresentante dell'azienda dal 25/02/2025) non contesta specificamente il mancato versamento delle ritenute previdenziali di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, per cui tale circostanza deve ritenersi pacificamente ammessa in giudizio ex art. 115 c.p.c.
Peraltro l'illecito in esame non richiede il dolo specifico, ma si concretizza con la sola coscienza e volontà dell'omissione o della tardività delle ritenute
(Cass. pen., 4 aprile 2012, n. 39470; Cass. pen., 18 novembre 2009, n. 2354). Ne consegue che nessuna rilevanza può assumere la circostanza che il trasgressore abbia commesso l'illecito in presenza di una situazione di difficoltà economica
(Cass. pen. 16 maggio 2019, n. 36421; Cass. pen., 12 febbraio 2015, n. 11353;
Cass. pen. 12 giugno 2013, n. 37528) ovvero abbia deciso di destinare risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti urgenti (Cass. pen. 3 luglio 2014, n.
31464), o ancora che abbia scelto di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni (Cass. pen., 17 dicembre 2021, n. 8611; Cass. pen., 11 agosto
2020, n. 23939).
Ne deriva che le eccezioni sollevate nel ricorso non hanno rilievo, in quanto la responsabilità è collegata all'inadempimento per il quale non ha rilievo il profilo soggettivo.
2 In relazione all'importo ingiunto, dalla motivazione dell'ordinanza opposta si evince che l' ha già tenuto conto nella determinazione del dovuto CP_1
dei criteri di legge (Cfr doc. n. 1 memoria, pag. 2)
Alla luce di quanto prospettato il ricorso deve dunque essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento – in favore dell' – CP_1
delle spese di lite, che liquida in € 1.900,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 08/07/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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