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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 03/11/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1420/2024
promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. DA ROS DIEGO e dell'avv. PICCO LAURA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
contro
C.F. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 473-
bis.28 c.p.c. e cioè “a) autorizzare formalmente i coniugi a vivere separati,
come già da anni di fatto accade;
b) riconoscere in favore della ricorrente, un importo di € 300,00 (trecento/00) a titolo di assegno di mantenimento ed €
300,00 (trecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
1 maggiorenne non autosufficiente economicamente;
c) Persona_1
pronunciare, eventualmente e in seguito alla presentazione di ulteriori memorie, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L.
898/1970 dalla comparizione dei coniugi avanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Con ricorso depositato il 25/07/2024, ha Parte_1
chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge, con il CP_1
quale aveva contratto matrimonio in data 23/06/1998, in Burkina Faso,
trascritto in Italia, precisando che dal matrimonio erano nati i figli e Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e Persona_3
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e deducendo, a Per_1
fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati, a tal punto che fin dal 2008 il resistente ha lasciato la famiglia, senza corrispondere alcunché né come mantenimento alla moglie,
né a titolo di contribuzione per il sostentamento dei tre figli.
Parte ricorrente ha chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe e, decorsi i termini per la procedibilità, anche
2 lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
All'udienza del 02/12/2024, le parti sono comparse personalmente. Il tentativo di conciliazione disposto dal Giudice relatore ha avuto esito negativo. Il
convenuto, pur presente, non si è costituito in giudizio, ed è stato dichiarato contumace.
La materia del contendere, quindi, verte, oltre che sulla domanda sullo status:
- sulla domanda avanzata dalla moglie ricorrente di assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156, primo comma, c.c.
- sulla domanda di mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
2. Merito della lite.
2.1. Status.
La domanda di separazione personale proposta da Parte_1
deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una
[...]
riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
La parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come previsto dall'art. 473
bis.49 c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questa – trascorso un anno dalla data di comparizione dei coniugi –
possa procedere alla trattazione e istruzione dell'ulteriore domanda.
2.2. Assegno di mantenimento ex art. 156, primo comma, a favore della
moglie.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla moglie ricorrente volta all'attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento e di un contributo dell'altro genitore al mantenimento
3 dell'ultima figlia maggiorenne della coppia.
Partendo dalla prima richiesta, giova premettere che per l'insorgenza del diritto al mantenimento (oltre al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente) è necessario anzitutto che costui sia privo di adeguati redditi propri, essendo il termine di raffronto costituito dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, inoltre che sussista una disparità
economica tra i due coniugi, ed infine che l'assegno sia concretamente determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'altro coniuge,
tenendo comunque presente ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente (cfr. Cass. n.13026/2014; n. 17667/2015) e l'attitudine al lavoro proficuo di entrambi i coniugi, quale potenziale capacità di guadagno,
dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività
lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un
'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche
(Cass. civ. n. 24049/2021).
Orbene, ciò premesso, non appaiono sussistere nel caso in esame i presupposti economici per riconoscere alla moglie un assegno di mantenimento. La
ricorrente, infatti, ha dichiarato di svolgere attività come addetta alle pulizie e ha dichiarato di percepire uno stipendio di circa euro 900,00/1.000,00 mensili;
ha, pertanto, indubbia capacità di produrre un reddito proporzionale alle proprie competenze;
ha dichiarato di essere obbligata a pagare il canone locatizio per l'immobile coniugale pari ad euro 400,00, oltre euro 80,00 mensili per le spese condominiali, escluse le utenze domestiche;
infine, ha dichiarato che i due figli maggiori, e , lavorano e percepiscono un Per_2 Persona_3
reddito mensile rispettivamente pari ad euro 1.400,00 ed euro 500,00 Per_2
. Persona_3
La mancata costituzione in giudizio del marito non consente una cognizione
4 completa sulla capacità economica dello stesso, ma è anche vero che la stessa moglie ha dichiarato in udienza, su domanda del giudice, di essere a conoscenza che egli, pur avendo fatto in passato l'operaio, è attualmente disoccupato, sarebbe mantenuto da una figlia avuta da un'altra relazione e svolgerebbe attività lavorativa occasionale;
ha anche dichiarato di avere avuto altre relazioni con donne diverse, da cui sarebbero nati molti altri figli;
la ricorrente ha dichiarato che il numero complessivo dei figli del marito potrebbe arrivare anche a trenta, perché avrebbe avuto molte relazioni, anche con donne che non frequenta più.
Da tali dichiarazioni appare agevolmente presumibile che i redditi del marito,
anche volendo valorizzare la potenziale capacità lavorativa, non appaiono superiori a quello che la moglie riesce a raggiungere mensilmente, anche grazie al contributo dei due figli maggiori conviventi, considerando per di più
che il convenuto, anche se non ha contratto altre unioni coniugali, così come ha dichiarato la moglie in udienza, è comunque verosimilmente obbligato al mantenimento di altri figli, considerato il numero elevato della prole di cui è
genitore, come ha affermato senza alcuna incertezza la moglie in udienza.
Inoltre, vi è da considerare che, come ha dichiarato la stessa moglie in udienza, i coniugi non convivono più insieme da oltre quindici anni e il marito si è disinteressato del mantenimento del nucleo familiare;
ciò vuol dire che il tenore di vita condotto dalla famiglia durante la prevalenza del matrimonio non è stato certamente assicurato dai modesti redditi del marito, con la conseguenza che, anche per tale considerazione, oltre che per la scarsità di risorse, non si configurano i presupposti di legge per riconoscere alla coniuge richiedente un assegno di mantenimento, ai sensi dell'art. 156, primo comma,
c.c.
2.3. Mantenimento a favore della figlia maggiorenne.
La ricorrente ha formulato domanda di contributo economico in favore della
5 figlia nata il [...], attualmente ventiduenne, Persona_1
sostenendo che la stessa non abbia ancora raggiunto l'autosufficienza economica.
In sede di udienza del 02/12/2024, sono stati adottati provvedimenti provvisori che disponevano il versamento di un contributo mensile di €300,00 in favore della madre, quale mantenimento indiretto per la figlia, valorizzando le dichiarazioni rese dalla parte attrice. La ricorrente, infatti, ha dichiarato al
Giudice relatore “nostra figlia ha 21 anni lo scorso anno ha finito di Per_1
studiare, ha preso il diploma presso l'istituto professionale alberghiero;
poi ha lavorato per mezza giornata per un anno come addetta commerciale;
due mesi fa ha finito questo lavoro, non percepisce PI attualmente, è alla ricerca di lavoro, vive in casa con me, non sta facendo altri lavoretti”.
Pertanto, in via provvisoria, è stata valorizzata la precarietà in cui si trova verosimilmente una giovane che ha appena terminato gli studi e che necessita di un tempo fisiologico per reperire un'attività lavorativa idonea a garantire una certa autosufficienza economica, ancorché con la flessibilità che caratterizza l'attuale mercato del lavoro, ed è stato così riconosciuto nel suo interesse un contributo da parte del padre al suo mantenimento ordinario e straordinario.
Tuttavia, in sede di decisione definitiva, trascorso circa un anno dalla pronuncia dei provvedimenti provvisori, con presumibili evoluzioni nella ricerca lavorativa da parte della figlia, in assenza di alcuna allegazione sul punto negli scritti conclusivi della parte ricorrente, occorre attenersi ai più
recenti e condivisibili principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione,
secondo cui: «In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria
6 preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa». (Sez. 1 - , Sentenza
n. 26875 del 20/09/2023); «I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore,
l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto"
l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata». (Sez. 1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023); «Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso» (Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 29264 del 07/10/2022).
7 Nel caso di specie, le allegazioni di parte – non aggiornate con gli scritti conclusivi - non consentono di ritenere provata, con il necessario rigore, la condizione di non autosufficienza incolpevole della figlia Non risultano Per_1
allegazioni specifiche circa l'attività di ricerca lavorativa svolta, né elementi oggettivi che giustifichino l'assenza di un'occupazione stabile, pur in presenza di un titolo di studio conseguito.
Pertanto, la domanda di mantenimento in favore della figlia maggiorenne deve essere rigettata con decorrenza dalla data della presente decisione, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Burkina Faso, in CP_1
data 23/06/1998;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Sacile (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020, atto n. 105,
parte II, serie C);
respinge la domanda di assegno di mantenimento ex art. 156, primo comma,
c.p.c.;
respinge la domanda di mantenimento a favore della figlia maggiorenne, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa fino alla data di pubblicazione del presente provvedimento;
spese alla sentenza definitiva;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 31/10/2025
8 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1420/2024
promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. DA ROS DIEGO e dell'avv. PICCO LAURA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
contro
C.F. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 473-
bis.28 c.p.c. e cioè “a) autorizzare formalmente i coniugi a vivere separati,
come già da anni di fatto accade;
b) riconoscere in favore della ricorrente, un importo di € 300,00 (trecento/00) a titolo di assegno di mantenimento ed €
300,00 (trecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
1 maggiorenne non autosufficiente economicamente;
c) Persona_1
pronunciare, eventualmente e in seguito alla presentazione di ulteriori memorie, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L.
898/1970 dalla comparizione dei coniugi avanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Con ricorso depositato il 25/07/2024, ha Parte_1
chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge, con il CP_1
quale aveva contratto matrimonio in data 23/06/1998, in Burkina Faso,
trascritto in Italia, precisando che dal matrimonio erano nati i figli e Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e Persona_3
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e deducendo, a Per_1
fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati, a tal punto che fin dal 2008 il resistente ha lasciato la famiglia, senza corrispondere alcunché né come mantenimento alla moglie,
né a titolo di contribuzione per il sostentamento dei tre figli.
Parte ricorrente ha chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe e, decorsi i termini per la procedibilità, anche
2 lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
All'udienza del 02/12/2024, le parti sono comparse personalmente. Il tentativo di conciliazione disposto dal Giudice relatore ha avuto esito negativo. Il
convenuto, pur presente, non si è costituito in giudizio, ed è stato dichiarato contumace.
La materia del contendere, quindi, verte, oltre che sulla domanda sullo status:
- sulla domanda avanzata dalla moglie ricorrente di assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156, primo comma, c.c.
- sulla domanda di mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
2. Merito della lite.
2.1. Status.
La domanda di separazione personale proposta da Parte_1
deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una
[...]
riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
La parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come previsto dall'art. 473
bis.49 c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questa – trascorso un anno dalla data di comparizione dei coniugi –
possa procedere alla trattazione e istruzione dell'ulteriore domanda.
2.2. Assegno di mantenimento ex art. 156, primo comma, a favore della
moglie.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla moglie ricorrente volta all'attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento e di un contributo dell'altro genitore al mantenimento
3 dell'ultima figlia maggiorenne della coppia.
Partendo dalla prima richiesta, giova premettere che per l'insorgenza del diritto al mantenimento (oltre al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente) è necessario anzitutto che costui sia privo di adeguati redditi propri, essendo il termine di raffronto costituito dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, inoltre che sussista una disparità
economica tra i due coniugi, ed infine che l'assegno sia concretamente determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'altro coniuge,
tenendo comunque presente ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente (cfr. Cass. n.13026/2014; n. 17667/2015) e l'attitudine al lavoro proficuo di entrambi i coniugi, quale potenziale capacità di guadagno,
dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività
lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un
'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche
(Cass. civ. n. 24049/2021).
Orbene, ciò premesso, non appaiono sussistere nel caso in esame i presupposti economici per riconoscere alla moglie un assegno di mantenimento. La
ricorrente, infatti, ha dichiarato di svolgere attività come addetta alle pulizie e ha dichiarato di percepire uno stipendio di circa euro 900,00/1.000,00 mensili;
ha, pertanto, indubbia capacità di produrre un reddito proporzionale alle proprie competenze;
ha dichiarato di essere obbligata a pagare il canone locatizio per l'immobile coniugale pari ad euro 400,00, oltre euro 80,00 mensili per le spese condominiali, escluse le utenze domestiche;
infine, ha dichiarato che i due figli maggiori, e , lavorano e percepiscono un Per_2 Persona_3
reddito mensile rispettivamente pari ad euro 1.400,00 ed euro 500,00 Per_2
. Persona_3
La mancata costituzione in giudizio del marito non consente una cognizione
4 completa sulla capacità economica dello stesso, ma è anche vero che la stessa moglie ha dichiarato in udienza, su domanda del giudice, di essere a conoscenza che egli, pur avendo fatto in passato l'operaio, è attualmente disoccupato, sarebbe mantenuto da una figlia avuta da un'altra relazione e svolgerebbe attività lavorativa occasionale;
ha anche dichiarato di avere avuto altre relazioni con donne diverse, da cui sarebbero nati molti altri figli;
la ricorrente ha dichiarato che il numero complessivo dei figli del marito potrebbe arrivare anche a trenta, perché avrebbe avuto molte relazioni, anche con donne che non frequenta più.
Da tali dichiarazioni appare agevolmente presumibile che i redditi del marito,
anche volendo valorizzare la potenziale capacità lavorativa, non appaiono superiori a quello che la moglie riesce a raggiungere mensilmente, anche grazie al contributo dei due figli maggiori conviventi, considerando per di più
che il convenuto, anche se non ha contratto altre unioni coniugali, così come ha dichiarato la moglie in udienza, è comunque verosimilmente obbligato al mantenimento di altri figli, considerato il numero elevato della prole di cui è
genitore, come ha affermato senza alcuna incertezza la moglie in udienza.
Inoltre, vi è da considerare che, come ha dichiarato la stessa moglie in udienza, i coniugi non convivono più insieme da oltre quindici anni e il marito si è disinteressato del mantenimento del nucleo familiare;
ciò vuol dire che il tenore di vita condotto dalla famiglia durante la prevalenza del matrimonio non è stato certamente assicurato dai modesti redditi del marito, con la conseguenza che, anche per tale considerazione, oltre che per la scarsità di risorse, non si configurano i presupposti di legge per riconoscere alla coniuge richiedente un assegno di mantenimento, ai sensi dell'art. 156, primo comma,
c.c.
2.3. Mantenimento a favore della figlia maggiorenne.
La ricorrente ha formulato domanda di contributo economico in favore della
5 figlia nata il [...], attualmente ventiduenne, Persona_1
sostenendo che la stessa non abbia ancora raggiunto l'autosufficienza economica.
In sede di udienza del 02/12/2024, sono stati adottati provvedimenti provvisori che disponevano il versamento di un contributo mensile di €300,00 in favore della madre, quale mantenimento indiretto per la figlia, valorizzando le dichiarazioni rese dalla parte attrice. La ricorrente, infatti, ha dichiarato al
Giudice relatore “nostra figlia ha 21 anni lo scorso anno ha finito di Per_1
studiare, ha preso il diploma presso l'istituto professionale alberghiero;
poi ha lavorato per mezza giornata per un anno come addetta commerciale;
due mesi fa ha finito questo lavoro, non percepisce PI attualmente, è alla ricerca di lavoro, vive in casa con me, non sta facendo altri lavoretti”.
Pertanto, in via provvisoria, è stata valorizzata la precarietà in cui si trova verosimilmente una giovane che ha appena terminato gli studi e che necessita di un tempo fisiologico per reperire un'attività lavorativa idonea a garantire una certa autosufficienza economica, ancorché con la flessibilità che caratterizza l'attuale mercato del lavoro, ed è stato così riconosciuto nel suo interesse un contributo da parte del padre al suo mantenimento ordinario e straordinario.
Tuttavia, in sede di decisione definitiva, trascorso circa un anno dalla pronuncia dei provvedimenti provvisori, con presumibili evoluzioni nella ricerca lavorativa da parte della figlia, in assenza di alcuna allegazione sul punto negli scritti conclusivi della parte ricorrente, occorre attenersi ai più
recenti e condivisibili principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione,
secondo cui: «In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria
6 preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa». (Sez. 1 - , Sentenza
n. 26875 del 20/09/2023); «I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore,
l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto"
l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata». (Sez. 1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023); «Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso» (Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 29264 del 07/10/2022).
7 Nel caso di specie, le allegazioni di parte – non aggiornate con gli scritti conclusivi - non consentono di ritenere provata, con il necessario rigore, la condizione di non autosufficienza incolpevole della figlia Non risultano Per_1
allegazioni specifiche circa l'attività di ricerca lavorativa svolta, né elementi oggettivi che giustifichino l'assenza di un'occupazione stabile, pur in presenza di un titolo di studio conseguito.
Pertanto, la domanda di mantenimento in favore della figlia maggiorenne deve essere rigettata con decorrenza dalla data della presente decisione, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Burkina Faso, in CP_1
data 23/06/1998;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Sacile (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020, atto n. 105,
parte II, serie C);
respinge la domanda di assegno di mantenimento ex art. 156, primo comma,
c.p.c.;
respinge la domanda di mantenimento a favore della figlia maggiorenne, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa fino alla data di pubblicazione del presente provvedimento;
spese alla sentenza definitiva;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 31/10/2025
8 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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