Articolo 2 bis della Legge 28 marzo 1991, n. 113
Articolo 2Articolo 2 ter
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4 febbraio 2000
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1 gennaio 2022
Art. 2-bis. 1. ((Della somma di cui all'articolo 2, euro 4.500.000 sono riservati annualmente al contributo di cui all'articolo 1, comma 3-bis, e della somma residua disponibile almeno il 60 per cento e' riservato annualmente al finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi, nonche' delle intese e degli accordi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4)) . Il finanziamento e' ripartito, sentito il Comitato di cui allarticolo 2-quater, con decreto del Ministro entro il mese di gennaio di ogni anno, previa presentazione di una dettagliata relazione attestante le attivita' svolte nellanno precedente e il programma per lintero anno in corso.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2022
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