Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 22/12/2025, n. 23558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23558 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23558/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00753/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 753 del 2025, proposto da
OV MA, rappresentato e difeso dagli avvocati OV Immordino, Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso lo studio OV Immordino in Palermo, via Libertà n. 171;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del verbale n. 6 del 24/10/2024, pubblicato il 04/11/2024, con il quale la Commissione nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia del Settore Concorsuale “06/C1 - Chirurgia Generale”, nominata con Decreto Direttoriale n. 2293 del 19/12/2023, ha espresso il giudizio di inidoneità dell’odierno ricorrente all’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima fascia nell’ambito della procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale indetta dal M.I.U.R. con D.D. n. 1796 del 27 ottobre 2023;
- dei giudizi – individuali e collegiale – espressi dalla suddetta Commissione con riferimento all’odierno ricorrente;
- ove necessario e per quanto di ragione, del verbale della Commissione giudicatrice n. 1 del 06/02/2024, con il quale la stessa ha stabilito i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni per il Settore Concorsuale “06/C1 Chirurgia Generale” e degli altri verbali relativi ai lavori della stessa Commissione;
- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. RE GA OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è attualmente Professore Associato di “Chirurgia Generale - SSD MED 18” presso Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata dell’Università degli Studi di Palermo e già abilitato, per lo stesso Settore Concorsuale, alle funzioni di Professore di II fascia dal 04/03/2017.
Espone di aver preso parte alla “procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, per ciascun settore concorsuale di cui al D.M. n. 855/2015” indetta con Decreto Direttoriale n. 1796 del 27 ottobre 2023, ai fini di ottenere l’abilitazione alle funzioni di I fascia del Settore Concorsuale “06/C1 Chirurgia Generale”.
Nominata la Commissione giudicatrice con Decreto Direttoriale n. 2293 del 19/12/2023, quest’ultima, con verbale n. 1 del 06/02/2024, stabiliva i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni per il Settore Concorsuale d'interesse e poi procedeva, con il verbale n. 6 del 24/10/2024, a stilare i giudizi collegiali di ogni candidato, che venivano pubblicati sulla piattaforma internet del Ministero in data 04/11/2024.
Per quanto riguarda il ricorrente, la Commissione lo riteneva inidoneo all’abilitazione alle funzioni di Professore di I fascia, con giudizio che viene censurato per i seguenti motivi di gravame.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 7 GIUGNO 2016 N.120. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLO SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. ILLOGICITÀ MANIFESTA. CONTRADDITTORIETÀ. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA.
Riferisce il ricorrente che il giudizio collegiale è il seguente:
“Il Candidato supera i 3 indicatori della fascia di concorrenza (111/18 – 2231/237– 27/9) ma non risulta in possesso di almeno 3 titoli tra quelli individuati e definiti dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.M. n. 120/2016. Posseduti: E-F. Non risulta in possesso del titolo B poiché quanto dichiarato e riportato in allegato è scaturito in pubblicazioni su tematiche di tipo gastroenterologico ed endocrinologico non coerenti con il SSD Med 18 - Chirurgia Generale, così come specificato nei criteri della Commissione ("coerenza con il SSD MED/18. Le attività di ricerca devono essere di un gruppo internazionale ed i relativi risultati oggetto di pubblicazioni, eventualmente allegate, con ruolo di autore del candidato, su riviste scientifiche censite su Scopus o Web of Science e dotate di Impact Factor. Almeno 5 nel corso dell’intera carriera"). Non dichiarato: A-D-G-H-I. La produzione scientifica del Candidato non è complessivamente coerente con le tematiche del settore concorsuale e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti, essendo improntata a studi e ricerche di gastroenterologia; risulta continua sotto il profilo temporale e caratterizzata da una collocazione editoriale su riviste di rilievo internazionale, ma non di pertinenza del SSD/Med 18. Nei lavori eseguiti in collaborazione, l’apporto individuale, valutato secondo quanto richiesto dalla Commissione, risulta sufficiente (9 su 16). Alla luce della valutazione di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico del Candidato, si ritiene pertanto che OV MA non possieda la maturità scientifica richiesta per le funzioni di Professore Universitario di I Fascia, in quanto la produzione scientifica non è pertinente con il SSD per cui è richiesta l’abilitazione e perché non in possesso dei tre titoli richiesti”.
Secondo il ricorrente, la presunta “non coerenza” della produzione scientifica “con le tematiche del settore concorsuale e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti” - che costituisce l'unica matrice dei due argomenti di giudizio (sia in generale, sia con specifico riguardo alle cinque pubblicazioni rilevanti ai fini del titolo B) - sarebbe erronea.
Preliminarmente rileva di aver superato abbondantemente tutti e tre gli indicatori previsti dal D.M. n. 589/2018 (“Il Candidato supera i 3 indicatori della fascia di concorrenza (111/18 – 2231/237– 27/9)”) possedendo:
- 111 pubblicazioni su riviste, a fronte di un valore soglia pari a 18;
- 2231 citazioni a fronte di un valore soglia di 237;
- un H index pari a 27, a fronte di un valore soglia pari a 9.
Deduce che allorché un candidato all’abilitazione traguardi le tre soglie ricordate, già “mediane”, la giurisprudenza ha puntualizzato che la Commissione deve indicare in maniera analitica e rigorosa i motivi per i quali l’interessato non può conseguire l’abilitazione a professore; la motivazione del giudizio impugnato, nonostante l’amplissimo superamento dei valori soglia, fa unico riferimento ad un’apodittica e generica “non coerenza” della produzione scientifica, senza indicare ed identificare quelle pubblicazioni che – a mente della Commissione – non sarebbero coerenti “con le tematiche del settore concorsuale e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti”.
L’esigenza di una motivazione rafforzata si porrebbe vieppiù nel caso di specie, atteso che l’odierna valutazione di “non coerenza” è contraddetta dal giudizio espresso sul ricorrente in sede di abilitazione alle funzioni di professore di II fascia (nel 2017), dove si legge che le pubblicazioni “presentate secondo i criteri di cui all’art. 7 del D.M. 120/2016 sono coerenti con le tematiche del settore concorsuale (trattando soprattutto aspetti di gastroenterologia chirurgica ed endoscopica, con argomenti anche a carattere interdisciplinare trattando alcuni aspetti delle malattie infiammatorie intestinali)”; in occasione dell’abilitazione di scientifica nazionale di II fascia, la Commissione altresì valutò positivamente la coerenza dei lavori presentati ai fini del riconoscimento del titolo B – “Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale. Coerenza con il SSD MED/18” (sul punto vale rilevare che anche due delle collaborazioni allora ritenute coerenti sono state riproposte nella procedura odierna ai fini del riconoscimento del titolo B: cfr. doc. nn. 6 e 7); sempre in sede di abilitazione alla II fascia, uno dei membri della Commissione, il Prof. Testini, evidenziò nel proprio giudizio individuale relativo al ricorrente che “la produzione scientifica del candidato è complessivamente coerente con le tematiche del settore concorsuale e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti”; mentre lo stesso commissario Testini, oggi nominato nuovamente tra i membri della Commissione della procedura in esame, formula un giudizio individuale negativo, rilevando che “la produzione scientifica del Candidato non è complessivamente coerente con le tematiche del settore concorsuale e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti”.
Afferma che il giudizio di coerenza (a differenza di quello di “maturità scientifica”) non può variare con il tipo di abilitazione (di I o II fascia), essendo la “coerenza” con il SSD un dato oggettivo ricavabile unicamente dalle declaratorie formulate dal Ministero. Di contro, l’impugnato giudizio espresso dalla Commissione sembra riferire illogicamente (e travisando i fatti) la valutazione di “non coerenza” a tutte le pubblicazioni scientifiche del ricorrente (ivi comprese le pubblicazioni afferenti il titolo B), non specificando però a quante e quali di esse sarebbe asseritamente riferibile detta valutazione (con inammissibile genericità della motivazione).
Sotto altro profilo, sostiene che la Commissione sarebbe incorsa in un manifesto travisamento dei fatti, giacché la produzione scientifica del ricorrente risulterebbe inequivocabilmente coerente “con le tematiche del settore concorsuale e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti”, come risulterebbe dal parere pro-veritate (sub all. 8) del Prof. VI D’Andrea (Medaglia d’Oro al Merito della Sanità Pubblica della Repubblica Italiana, Decano dei Professori Ordinari di Chirurgia Generale del Dipartimento di Chirurgia della Sapienza Università di Roma, iscritto nella lista degli aspiranti Commissari sorteggiabili ai sensi del Decreto Direttoriale n. 1211/2023, articolo 6, comma 3, per la composizione delle Commissioni ASN per il SC 06/C1 – Chirurgia generale), appositamente richiesto e secondo il quale si ricaverebbe la sicura illogicità del giudizio di non coerenza espresso dalla Commissione.
In tal senso, deduce anche l’illegittimità del criterio fissato con il verbale n. 1 (qui pure impugnato), nella parte in cui prevede, senz’altra specificazione, la “coerenza con il SSD MED/18” per la chiara violazione dell’art. 4, DM n. 120/2016, secondo il quale invece “la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti”.
Pertanto, ove il criterio fissato dalla Commissione fosse interpretabile nel senso di escludere la coerenza delle pubblicazioni relative a “tematiche interdisciplinari” con il settore concorsuale, esso sarebbe manifestamente illegittimo per violazione della norma richiamata; nè potrebbe trovare alcuna giustificazione razionale l’esclusione delle “tematiche interdisciplinari” dagli ambiti di coerenza del settore concorsuale, ciò traducendosi in una illogica penalizzazione di quei professori di Chirurgia Generale che (a pieno titolo) coltivano lo studio di discipline interconnesse – e per ciò solo più complesse.
Il parere del Prof. D'Andrea si sofferma anche sulla produzione scientifica del ricorrente, concludendo in senso favorevole al ricorrente.
Il giudizio impugnato sarebbe ulteriormente illegittimo nella parte in cui afferma che “la produzione scientifica del Candidato […] risulta […] caratterizzata da una collocazione editoriale su riviste di rilievo internazionale, ma non di pertinenza del SSD/Med 18”. Di contro, ai sensi del citato art. 4, DM n. 120/2016, non occorrerebbero speciali spiegazioni per verificare che, se la produzione scientifica del ricorrente è principalmente attinente alle rilevate “tematiche interdisciplinari” del settore concorsuale, analogamente – come previsto dalla norma richiamata – essa non potrebbe che trovare pubblicazione su riviste “dei settori scientifico-disciplinari ricompresi” (sulla cui certa rilevanza internazionale la Commissione non dubita). Pertanto, la collocazione editoriale sarebbe perfettamente conforme a quella prescritta dalla norma, con conseguente illegittimità del giudizio impugnato anche sotto tale aspetto.
Si è costituita l'Amministrazione intimata che resiste al ricorso e deposita una relazione del Presidente della Commissione, che replica alle censure del ricorrente.
Con propria memoria, parte ricorrente in ordine alla relazione del Presidente della Commissione, ne eccepisce la manifesta inammissibilità in quanto contenente “motivazioni postume”.
Secondo il ricorrente, le “controdeduzioni” prodotte dalla Commissione conterrebbero motivi totalmente nuovi e affatto considerati nei giudizi (individuali e collegiale) impugnati: quali, ad esempio, con riguardo al titolo B, la solo oggi asserita mancanza delle “attività del gruppo di ricerca”; o la specificazione che “delle 16 pubblicazioni risultano coerenti con il SSD Med 18 – Chirurgia Generale le # 7340482, # 13990901, la # 7750421, la # 14544568, # 7348185; le altre 11 non appaiono coerenti” (precisazione che, nel silenzio del giudizio collegiale, peraltro contrasta con l’unico giudizio individuale dove si prova ad individuare le pubblicazioni ritenute “non coerenti”).
Le medesime “controdeduzioni” confermerebbero chiaramente il vizio di motivazione ed istruttoria denunciato con il ricorso introduttivo.
Secondo le “controdeduzioni”, “non si è proceduto al riconoscimento del Titolo B, in quanto lo stesso (“Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale”) è stato oggetto di criterio aggiuntivo da parte della Commissione nel verbale n. 1 del 06/02/2024. Tale criterio aggiuntivo recita testualmente: “Coerenza con il SSD MED/18. Le attività di ricerca devono essere di un gruppo internazionale ed i relativi risultati oggetto di pubblicazioni, eventualmente allegate, con ruolo di autore del candidato, su riviste scientifiche censite su Scopus o Web of Science e dotate di Impact Factor. Almeno 5 nel corso dell’intera carriera”.
Come si legge (anche nel verbale n. 1), il titolo B, con i criteri specificati dalla Commissione, si sostanzia in almeno 5 collaborazioni con gruppi di ricerca internazionali i cui “risultati, [siano stati] oggetto di pubblicazioni, [coerenti “con il SSD MED/18”], eventualmente allegate, con ruolo di autore del candidato, su riviste scientifiche censite su Scopus o Web of Science e dotate di Impact Factor”.
Sarebbe evidente che il titolo B è integrato da cinque collaborazioni internazionali che abbiano dato vita ad almeno una pubblicazione, anche non allegata in extenso, coerente “con il SSD MED/18”: infatti i criteri specificati dalla Commissione non indicano un numero minimo di “risultati oggetto di pubblicazioni” e neppure impongono che dette pubblicazioni siano effettivamente allegate per essere valutate in termini di coerenza (anzi la concreta allegazione delle pubblicazioni è espressamente solo “eventuale”).
Ne consegue che evidentemente la valutazione della Commissione non avrebbe dovuto limitarsi a verificare la coerenza dell’unica pubblicazione allegata in extenso per ciascuna delle cinque collaborazioni dichiarate dal ricorrente, ma piuttosto avrebbe dovuto accertare che la asserita incoerenza con il SSD sia riferibile a tutte le (plurime) pubblicazioni realizzate con ciascuno dei cinque gruppi di ricerca.
Infatti, il ricorrente, oltre ad allegare per ciascuna collaborazione una pubblicazione in extenso – non obbligatoria e dunque incapace di circoscrivere l’ambito di valutazione della Commissione – ha principalmente indicato e documentato, attraverso i dati estratti dalla banca Scopus (ufficialmente riconosciuta quale fonte qualificata dall’ANVUR), molteplici pubblicazioni in comune con l’autore straniero individuato come referente della collaborazione internazionale.
Richiamando l’allegato alla domanda di partecipazione (doc. n. 6), il ricorrente afferma di aver documentato, per ciascuna collaborazione, numerose pubblicazioni in comune, delle quali si riporta peraltro l’abstract (sempre estratto dalla banca Scopus), che non sarebbero state minimamente valutate dalla Commissione, come confermerebbero le “controdeduzioni” del Presidente che solo alla pubblicazione in extenso dedicano esclusiva attenzione.
Si diffonde poi sugli altri contenuti delle “controdeduzioni”, contestandone il fondamento e gli argomenti esposti.
Nella pubblica udienza del 3 dicembre 2035, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Tenuto conto della costante giurisprudenza in materia (v. ex plurimis, TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 8634/2017, TAR Lazio, sez. IIIB, Sent. n. 8768/2023 sull’identicità tra giudizi; TAR Lazio, sez. IV Q, Sent. n. 21390/2024 sulla carenza di motivazione; TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 7454/2019, sulla qualità dei singoli autori; Tar Lazio, Sez. III-bis, Sent. n. 1020/2024 sulla discrezionalità tecnica della Commissione e sui relativi limiti di giudizio), con particolare riguardo ai presupposti che regolano il formarsi e l’espressione del giudizio di meritevolezza rispetto all’abilitazione scientifica nazionale, l’odierno ricorso è affidato a censure che trovano la condivisione del Collegio.
Come ogni fattispecie normativa rivolta a conformare l’espressione di giudizi da parte di organi amministrativi ai fini di procedure di tipo idoneativo, anche il procedimento di abilitazione scientifica nazionale di cui al d.m. 120/2016 si fonda sulla formazione di giudizi di valore che integrano la realizzazione dell’interesse pubblico all’accertamento, in capo al candidato, di quelle determinate qualità soggettive che sono presupposte al titolo da conseguire.
Quindi, pur non venendo in rilievo apprezzamenti di vera e propria opportunità (nel senso del c.d. "merito amministrativo", ossia del modo migliore di realizzare un determinato interesse pubblico), l'accertamento delle qualità soggettive di un candidato non può prescindere da un giudizio prognostico circa l'attitudine dell'esaminato a svolgere determinate funzioni, o meglio la sussistenza nel candidato di caratteristiche (di formazione, di attitudine e di curriculum) che corrispondono a quel modello ottimale di docente che non è descritto nella norma (che dunque presenta, sotto questo profilo, una nozione “aperta”) ma scaturisce dall’esperienza della comunità scientifica, sulla base della conoscenza specialistica che possiede; e, tuttavia, vincolando l’espressione del giudizio di quest’ultima, nel caso in concreto, a determinati valori e schemi di analisi che devono poi sorreggere l’esito della valutazione.
Osserva in fatto il Collegio che il giudizio impugnato dipende esclusivamente dalla ritenuta non coerenza delle pubblicazioni del candidato con le tematiche del settore ed analogamente, dalla non coerenza con queste ultime di quanto dichiarato ai fini del titolo “B”.
Il tema della coerenza della produzione (o dei titoli) con il Settore è già stato ampiamente approfondito dalla giurisprudenza della Sezione, che sul punto ha recentemente avuto modo di chiarire che “ quando vengano in rilievo presupposti attinenti all’accertamento negativo del possesso di titoli di esperienza o della loro coerenza con il settore concorsuale (come accade nel caso dell’odierna ricorrente), tale giudizio può essere censurato in base alla tipologia della motivazione concretamente addotta (a seconda quindi del caso concreto), potendosi spingere l’azione di annullamento a fondarsi anche su ragioni pienamente fattuali, conoscibili come tali dal giudice; in siffatte ipotesi sono ammissibili deduzioni inerenti il merito del presupposto (ossia, per quel che qui rileva, la corrispondenza del requisito al settore concorsuale), ma esse – proprio in quanto viene in rilievo una censura avente ad oggetto un presupposto fattuale – non possono limitarsi ad una mera critica logico formale della motivazione, richiedendosi una adeguata e corrispondente dimostrazione del possesso del requisito, regolata dal consueto riparto dell’onere della prova (spetterà quindi all’attore la prova positiva del fondamento della propria pretesa ed all’ amministrazione convenuta – resistente l’allegazione di elementi di fatto o di diritto idonei a negare tale fondamento, anche a completamento di quanto indicato nel provvedimento impugnato). ” (TAR Lazio, Roma, IVQ, 17 luglio 2025, nr. 14122; 6 giugno 2025, nr. 11108; sul rapporto tra ASN e giudizi di fatto vedasi anche TAR Lazio, Roma, IVQ 4 giugno 2025, nr. 10793 e TAR Lazio, Roma, IVQ, 7 marzo 2025, nr. 04952).
Inoltre (cfr. la fattispecie di TAR Lazio, n.14122/2025 richiamata prima), si è anche chiarito che nell’ambito delle qualificazioni insite nei procedimenti di abilitazione scientifica nazionale, i raggruppamenti di materie oggetto dei diversi settori scientifici di riferimento derivano da una scelta normativa - e quindi giuridico-formale - che presuppone certamente una omogeneità ontologica (che la norma si limita a recepire e riconoscere), ma che altrettanto certamente forma oggetto di un riscontro di natura certativa, non di un apprezzamento “mero” da parte dell’Amministrazione.
Tutti argomenti e presupposti, questi ultimi, dei quali la difesa di parte ricorrente ha dimostrato di fare buon uso.
Si deve quindi ribadire, anche nell’odierno giudizio, che in materia di procedure di ASN, il requisito della coerenza (delle pubblicazioni o dei titoli) allegati dai candidati alle materie oggetto dei rispettivi settori concorsuali, è oggetto di un accertamento in fatto che può essere verificato in giudizio; secondo il consueto riparto dell’onere della prova, spetta al ricorrente che contesti l’affermazione di non coerenza quale presupposto del diniego di abilitazione, non solo dedurre il difetto di motivazione (quando si ritenga il diniego privo di una adeguata esposizione delle relative ragioni), ma anche offrire sufficienti allegazioni atte a dimostrare la sussistenza del predetto requisito di coerenza; analogamente, spetterà poi all’Amministrazione convenuta, laddove intenda difendere la legittimità sostanziale del diniego, replicare con idonei e proporzionati argomenti alle censure, dimostrando – a chiarimento di quanto ritenuto nel provvedimento impugnato – la mancanza di coerenza dei titoli o delle pubblicazioni con il settore concorsuale.
Tale possibilità incontra solo il limite del divieto di integrazione postuma della motivazione, che va accertato caso per caso, su eccezione di parte e che, in linea di principio, può ritenersi ostativo alla deduzione in giudizio di ragioni a sostegno del diniego non meramente esplicative di elementi di fatto o di valutazione già presenti nel provvedimento impugnato e dei quali costituiscano uno sviluppo o svolgimento (ovvero si risolvano nella esternazione di una disamina che colmi una carenza solo formale del testo dell’atto).
In altri termini, avendo riguardo alla natura sostanziale dell’assetto di interessi che consente al giudizio di accedere pienamente ai presupposti di fatto della vicenda contenziosa (venendo in rilievo i consueti limiti al sindacato sulla discrezionalità solo laddove quest’ultima sia stata esercitata in ordine alle valutazioni prognostiche proprie dell’esercizio del potere, ovvero, nel caso di specie, alla sussistenza o meno della maturità scientifica del candidato), quando il diniego di abilitazione scientifica sia derivato, o dipeso essenzialmente, dalla ritenuta “non congruenza” di titoli e pubblicazioni con le materia del settore concorsuale di interesse, tale presupposto può essere indagato ed accertato nel giudizio, salvi i limiti del divieto di integrazione postuma della motivazione dell’atto impugnato.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha contestato la ritenuta non riconducibilità delle pubblicazioni e del titolo B (“Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da
collaborazioni a livello nazionale o internazionale”) alle tematiche del settore non già affermando in maniera assertiva l’opposto, ma documentando la coerenza che ritiene sussistere con un apposito e qualificato supporto istruttorio.
A fronte di ciò, l’Amministrazione ha dedotto in giudizio un documento contenente “controdeduzioni” che in parte si sostanziano in argomentazioni del tutto assenti o comunque non evincibili dall’esame del provvedimento impugnato e delle quali, dunque, coerentemente con quanto sin qui indicato, il ricorrente ha eccepito l’inammissibilità; nel resto ribadiscono la non riconducibilità al SC 06C1 della chirurgia gastroenterologica, ma in maniera ancora assertiva.
Circa l’inammissibilità delle “controdeduzioni” dell’Amministrazione, si deve convenire con la difesa del ricorrente in ordine alla motivazione integrativa postuma del provvedimento impugnato, nella parte in cui – quanto al titolo B, del quale inizialmente si era indicata la non riconoscibilità per essere dipendente da pubblicazioni su oggetti o materie non riconducibili al Settore concorsuale – si procede “meticolosamente ad analisi” dei lavori, rilevando elementi di giudizio su di essi che hanno carattere di merito: ad esempio, il lavoro 1 (“colorectal cancer and infiammatory….”) è definito quale “letter to editor” e non un “lavoro in extenso”; in esso “non si dimostra nessuna attività di ricerca, ma una opinione comune a diversi autori..” per poi concludere che tale “letter” “si inquadra evidentemente in un campo di interesse gastroeterologico medico o al massimo di oncologia medica” e così via; quanto al lavoro nr. 2 (“ influence of diet on gut microbiota…” ) riportato anch’esso allo stesso ambito scientifico, si rileva che in esso mancherebbero “le attività del gruppo di ricerca, trattandosi di mera revisione di letteratura; nella pubblicazione non sarebbe mai specificata o citata l’esistenza di uno specifico progetto di ricerca”; e così via. Per gli altri lavori si possono rilevare circostanze analoghe (dichiarandosi da ultimo che i lavori 4 e 5 possono ritenersi validi, “ma il Candidato non risulta in possesso del titolo B” perché “ne sono necessari 5 nell’intera carriera”). Ai fini delle pubblicazioni, delle 16 presentate si afferma che risultano “coerenti con il SSD Med 18 – Chirurgia Generale le # 7340482, # 13990901, la # 7750421, la # 14544568, # 7348185; le altre 11 non appaiono coerenti con la chirurgia generale, bensì con la gastroenterologia medica, oncologia medica e un lavoro dei 16 consiste in una “ipotesi” di una pagina e ½. Inoltre, nella maggioranza i lavori sono pubblicati su riviste non di interesse chirurgico, di cui 3 a basso IF “.
Da questa sia pur sintetica esposizione (che comunque rimanda alle ulteriori argomentazioni dedotte nelle repliche dal ricorrente, note alle parti, che il Collegio condivide) emerge che nelle parti in cui si allegano elementi di fatto ulteriori e diversi da quelli riferiti nel giudizio negativo, le “controdeduzioni” sono integrative della motivazione; nelle parti in cui si affrontano i contenuti specifici dei lavori presentati per affermarne l’estraneità al settore concorsuale, la posizione della Commissione incontra il medesimo limite già censurato nell’impugnazione del provvedimento negativo, che è ben illustrato dal parere pro veritate .
Invero, la declaratoria del SC 06/C1 (già SSD 18): CHIRURGIA GENERALE indica che “ Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività assistenziale a essa congrua nel campo della fisiopatologia, della semeiotica funzionale e strumentale e della clinica chirurgica generale; il settore ha inoltre specifica competenza nella chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, nella chirurgia dell'apparato digerente di tipo tradizionale, endoscopica e mini-invasiva, nella endocrinochirurgia, nella chirurgia oncologica e nella chirurgia sostitutiva, ricostruttiva e dei trapianti d’organo ”. Il parere pro veritate – che sul punto è di chiara comprensione anche secondo comune esperienza – afferma che rientra nel novero dei saperi appena elencati la “chirurgia del cancro colorettale” che “uno degli argomenti cardine di tutti i corsi di insegnamento in Chirurgia generale” (lavoro 1); indica che “i docenti del SSD MED S-06C1 svolgono anche l’insegnamento di Fisiopatologia chirurgica nei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia… nei quali vengono trattati anche elementi quali la nutrizione, lo stresso ossidativo e la disbiosi intestinale nei pazienti affetti da queste condizioni morbose…” (lavoro 2); analoghe conclusioni vengono esposte per il lavoro nr. 3 (patologia tiroidea), lavoro 4 (malattie infiammatorie croniche dell’intestino), lavoro 5 (cancro colorettale).
Conclusivamente, a fronte di un giudizio di non abilitazione sicuramente assertivo – nel negare la rilevanza degli oggetti di studio del ricorrente rispetto al settore concorsuale – il gravame non è altrettanto limitato nell’affermarla, poiché fornisce allegazioni ed evidenze a supporto; l’Amministrazione ha prodotto in giudizio una argomentazione integrativa ed inammissibile, per quanto riguarda aspetti non indicati nel giudizio; e, nel resto, meramente confermativa del giudizio di non idoneità; rimane così non assolto l’onere della parte resistente di una adeguata allegazione in contrario rispetto alle tesi della odierna parte ricorrente come supportate dal parere.
Dunque, tenuto conto delle argomentazioni e delle allegazioni di parte ricorrente, cui non ha fatto seguito un’adeguata e pertinente controdeduzione da parte dell’Amministrazione, va ritenuto che la declaratoria del SSD MED/18 (oggi MEDS-06/A) include: Chirurgia addominale e dell’apparato digerente, tradizionale, endoscopica, mininvasiva e robotica; endocrinochirurgia, chirurgia oncologica, chirurgia traslazionale; fisiopatologia chirurgica e semeiotica funzionale
Rispetto a ciò, le pubblicazioni del ricorrente trattano carcinogenesi colorettale, malattie infiammatorie intestinali, stress ossidativo, nutrizione e microbiota, patologia tiroidea; tutti temi questi che il ricorrente dimostra – tramite la specifica perizia versata in atti e non contestata – rientrare nella fisiopatologia e nella chirurgia oncologica e endocrina.
Condivisibilmente, quindi, il ricorrente afferma anche che l’art. 4 DM 120/2016 regola la valutazione della coerenza con le tematiche del settore concorsuale ammettendo anche tale presupposto rispetto alle tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; sempre sulla base della perizia, nel caso di specie sono dedotte ricerche rivolte ad integrare temi propri della chirurgia con materie sicuramente concorrenti, come oncologia, gastroenterologia, biologia molecolare, nutrizione clinica; interconnessioni che rafforzano la coerenza con il settore concorsuale, piuttosto che negarla.
Il ricorso va quindi accolto ai fini del riesame della domanda di abilitazione di cui si discute e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di 90 (novanta) giorni (di cui giorni 60 per la nomina della nuova Commissione e giorni 30 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza; la Commissione dovrà riesaminare la domanda del ricorrente integralmente, salvo il limite di non poter più escludere la rilevanza delle pubblicazioni e delle esperienze allegate ai fini del titolo B, in rapporto al Settore concorsuale; sono altresì ferme tutte le altre conclusioni favorevoli già raggiunte dal provvedimento impugnato.
Le spese di giudizio possono essere compensate attesa la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati ai fini di una nuova valutazione delle domande del candidato odierno ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR Caminiti, Presidente
RE GA OS, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE GA OS | AR Caminiti |
IL SEGRETARIO