TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1744 / 2024
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro ha depositato la seguente
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al 1744 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to DI MILLA MARILISA;
Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
con l'avv.to SALVATI OTTONE;
[...]
resistente
Oggetto: licenziamento per giusta causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente depositato in data
18.06.2024, parte ricorrente in sintesi esponeva: - di essere dipendente della società convenuta
[...]
operante nel settore florovivaista dal Controparte_2
26.09.2011 con mansione di operaio addetto al mangime presso la sede di
Gaeta (LT);
- che in data 13.12.2023, l'azienda gli comunicava il licenziamento disciplinare per giusta causa, tempestivamente impugnato in data 22.12.2023.
Tanto premesso il ricorrente deduceva la nullità/illegittimità dell'impugnato licenziamento sotto molteplici profili.
Rilevava in prima battuta la mancata preventiva contestazione disciplinare del
28.09.2023, solo richiamata per relationem nell'atto di recesso, che il ricorrente rilevava di non aver mai ricevuto;
deduceva l'illegittimità del licenziamento per omessa motivazione rilevando come “non è stato infatti minimamente indicato il motivo del licenziamento per cui non si comprendono le contestazioni che avrebbero portato l'azienda a licenziare il ricorrente per giusta causa”;
Deduceva altresì la ritorsività dell'atto di recesso, quale illegittima reazione datoriale alle numerose segnalazioni ricevute in merito al degrado dei locali adibiti a spogliatoio ed alla pericolosità dei luoghi di lavoro.
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On. Giudice adito, accertare l'illegittimità, nullità ed inefficacia dell'impugnato licenziamento per : 1)carenza assoluta di motivazione;
2) difetto di contestazione anche preventiva che rimane sconosciuta con gravissimo pregiudizio e negazione del diritto di difesa per il ricorrente;
3) mancanza del presupposto di giusta causa;
4) illegittimità nullità e inefficacia perché conseguenziale e ritorsivo ad altro giudizio pendente tra le parti innanzi il Tribunale di Cassino Rg 2656/2023 dott.ssa A. Gualtieri;
5) difetto e mancanza di tutti gli elementi e presupposti previsti per legge e, pertanto, dichiarare la inefficacia nullità, annullabilità dello stesso e, per l'effetto, condannare la resistente società all'immediata reintegra di Parte_1 presso la sua sede di lavoro in Gaeta (lt) nonché a pagare allo stesso tutte le mensilità a titolo di stipendio dovute e non percepite dal licenziamento all'effettiva reintegra oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da liquidarsi in via equitativa, anche ai sensi dell'art 1460 c.2 C.C.
Con vittoria di spese e spettanze professionali”.
2 La parte resistente, ritualmente intimata in giudizio, si costituiva in giudizio in data 12.09.2024, deducendo che la motivazione del licenziamento, contestato con missiva del 28.09.2023, risiedeva nella “la sua reiterata assenza ingiustificata fin dallo scorso 04.09.2023 dalla sede di lavoro di Parte_2
, presso cui è stato distaccato”.
[...] CP_3 Parte_3
Rilevava quindi: la legittimità dell'intimato licenziamento, irrogato per assenza ingiustificata;
la regolarità del procedimento ex art. 7 l. 330/70, per avere la società inviato la raccomandata con ricevuta di ritorno, non ritirata dal ricorrente, allo stesso indirizzo utilizzato per le precedenti comunicazioni, invocando quindi l'operatività della presunzione di conoscenza ex art. 1335
c.c.; l'idoneità del rinvio per relationem a soddisfare il requisito della specificità dell'atto di recesso, avendo la società previamente contestato con precisione gli addebiti al lavoratore posto le medesime circostanze di fatto a fondamento del licenziamento;
l'infondatezza della asserita ritorsività posto che il ricorrente non aveva contestato l'assenza ingiustificata, la quale, posta a fondamento dell'atto di recesso, negava in radice la sussistenza di ogni intento ritorsivo.
Tanto permesso in fatto, la parte resistente – argomentando diffusamente in diritto - chiedeva di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. La causa veniva decisa in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del
30.01.2025. 4. Parte ricorrente censura l'atto espulsivo per violazione dell'art. 7 L. 330/70, ritenendo di non aver mai ricevuto la preventiva contestazione disciplinare.
È in atti (doc. 1 res.) la missiva del 28.09.2023, con la quale la società convenuta ha contestato al ricorrente la sua “reiterata assenza ingiustificata fin dallo scordo 4.09.2023, dalla sede di lavoro di – Azienda Ittica San Parte_2
Giorgio società Agricola, presso cui è stato distaccato”.
La missiva è stata spedita, nella medesima giornata, con il servizio
“Raccomandata On Line”, associata al n. 61866349889-4, ed inviata all'indirizzo di Via Fabio Massimo 3, CP_1
Parte ricorrente non contesta l'esattezza dell'indirizzo di spedizione, sicché lo stesso deve ritenersi correttamente individuato: peraltro al medesimo indirizzo il ricorrente aveva già ritirato la precedente contestazione disciplinare del
13.07.2023 (doc. 4 res.) che aveva tempestivamente contestato con lettera del
1.08.2023 (doc. 5 res.).
In atti è stata altresì prodotta ricevuta di compiuta giacenza, perfezionatasi in data 9.11.2023, come anche estratto dal sito Posteweb dal quale si evince che per la citata raccomandata, presa in carico il 28.09.2023, non è stato possibile effettuare la consegna al mittente (cfr. dicitura apposta sulla busta: avv.
6.10.2023), di talché la stessa è stata messa a disposizione per il ritiro presso l'Ufficio Postale a partire dal 10.10.2023 (di cui la compiuta giacenza attestata il 9.11.2023).
Acquisite informazioni presso ex art. 211 c.p.c. per il Controparte_4
tramite della società resistente, il gestore rappresentava che, “relativamente all'invio n. 618663498894, la informiamo che risulta effettuato un tentativo di recapito in data 06/10/2024 con rilascio dell'avviso di giacenza per temporanea assenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro.
Successivamente l'invio è stato inoltrato all'ufficio postale di , dove è CP_1
rimasto in giacenza per il periodo previsto, al termine del quale è stato rinviato al mittente”. Parte ricorrente, in seno al verbale di udienza dell'11.12.2024, ha in primo luogo contestato la documentazione prodotta perché depositata in formato modificabile (non xml): tale contestazione oltre ad essere tardiva è genericamente formulata, gravando su parte ricorrente lo specifico onere di rilevare in cosa consisterebbe una (solo supposta) difformità del documento informatico a quello cartaceo.
Ha poi rilevato l'omessa produzione del CAD: la Comunicazione di Avvenuto
Deposito, cd. CAD, è la raccomandata, con ricevuta di ritorno, inviata dall'agente postale in seguito al mancato recapito del plico contenente l'atto giudiziario o stragiudiziale la cui notifica è stata effettuata a mezzo del servizio postale e il cui tentativo di consegna sia risultato vano per l'assenza del destinatario e delle altre persone idonee al ritiro.
L'essenzialità di tale produzione è stata però da ultimo ritenuta (Cass. Sez. Un.
15 aprile 2021, n. 10012 su notifica a mezzo posta – perfezionamento), con riferimento allo speciale procedimento notificatorio previsto dalla legge 20 novembre 1986 n. 890 sulla notifica “in materia civile, amministrativa e penale” da effettuarsi a cura dell'ufficiale giudiziario, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente, relativamente ai soli atti impositivi e processuali.
Invero, in tali specifiche ipotesi, l'art. 8 prevede cosa avviene quando non si trovi nessun soggetto abilitato a ricevere la notificazione: in particolare, “se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica presso il punto di deposito più vicino al destinatario”.
La medesima disposizione precisa poi che “
4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda”.
In tale specifico ambito la giurisprudenza di legittimità ha recentemente confermato che per il perfezionamento della notifica a mezzo posta non è sufficiente l'invio dell'avviso ma è necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.): “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt.
24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass. Sez. Un. 15 aprile 2021, n. 10012 su notifica a mezzo posta - perfezionamento).
Tale principio si applica però ai procedimenti di notifica di un atto impositivo, ovvero processuale, laddove l'ufficiale giudiziario intenda avvalersi del servizio postale, secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982 posto che “Pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD – quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo – non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella – profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24,
Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111 Cost., comma 2) – di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dalla L. n. 890 del
1982, art. 1 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali)”.
Nel caso in esame vengono in rilievo i generali principi codicistici in base ai quali qualora il licenziamento sia stato intimato con lettera raccomandata, a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la raccomandata si presume conosciuta alla data in cui, a tale indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale (Cass. civ., Sez. Lavoro., n. 20519/2019; Cass. civ. Sez. lavoro, ord., 28.9.2018, n. 23589), fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (Cass. 511 del 2019) e superabile dalla prova contraria, a carico del destinatario, di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di non averne notizia (Cass. 4 giugno 2007, n. 12954; Cass. 20 giugno 2011, n.
13488; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24015; Cass. 11 gennaio 2019, n. 511).
A fronte della contestazione che l'atto non sia mai pervenuto all'indirizzo del destinatario, per poter ritenere operante la presunzione legale di conoscenza (ex art. 1335 c.c.) è necessario che il datore di lavoro fornisca la prova delle esatte modalità con le quali è stata eseguita la notifica dello stesso a mezzo del servizio postale, producendo la documentazione attestante gli adempimenti svolti dall'agente postale incaricato della consegna (cartolina con le indicazioni relative all'indirizzo del destinatario, le ragioni della mancata consegna, deposito del plico presso l'ufficio postale, mancato ritiro dello stesso e data di restituzione al mittente, il tutto sottoscritto dall'agente postale autore delle relative annotazioni;
cfr. Cass. nn. 16451/2018 e 19232/2018).
Orbene tali elementi risultano provati nel caso che ci occupa, essendo emersa la verifica della regolarità dell'invio della raccomandata da parte della società come attestato dai timbri e dalle sottoscrizioni degli addetti postali (posti in sequenza ed attestanti la regolare compiuta giacenza della lettera raccomandata), potendosi utilizzare – a conferma – anche altri indici probatori (in specie la precedente lettera di contestazione disciplinare, regolarmente ricevuta): invero è stata depositata sia la busta raccomandata contenente la lettera di licenziamento restituita al mittente e su cui si legge la data di spedizione, la dicitura “avv. 6.10.2023” – vale a dire “avvisato” – nonché
l'avvenuto compimento della giacenza, elementi ritenuti sufficienti a rendere operante la richiamata presunzione di conoscenza (Cass. 15397/2023;
9247/2023; 28171/2023).
Laddove quindi il lavoratore, come in questo caso, contesti altresì di non aver mai ricevuto l'avviso di tentato recapito, egli dovrà procedere a contrastare le attestazioni presenti nell'avviso mediante querela di falso: l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di aver eseguito la notificazione, ovvero, nel caso che ci occupa, di aver avvisato il destinatario temporaneamente assente, fa piena prova fino a querela di falso
(da ultimo, Cass. Ord. 24497/2024).
5. La peculiarità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Così deciso in data 3.03.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1744 / 2024
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro ha depositato la seguente
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al 1744 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to DI MILLA MARILISA;
Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
con l'avv.to SALVATI OTTONE;
[...]
resistente
Oggetto: licenziamento per giusta causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente depositato in data
18.06.2024, parte ricorrente in sintesi esponeva: - di essere dipendente della società convenuta
[...]
operante nel settore florovivaista dal Controparte_2
26.09.2011 con mansione di operaio addetto al mangime presso la sede di
Gaeta (LT);
- che in data 13.12.2023, l'azienda gli comunicava il licenziamento disciplinare per giusta causa, tempestivamente impugnato in data 22.12.2023.
Tanto premesso il ricorrente deduceva la nullità/illegittimità dell'impugnato licenziamento sotto molteplici profili.
Rilevava in prima battuta la mancata preventiva contestazione disciplinare del
28.09.2023, solo richiamata per relationem nell'atto di recesso, che il ricorrente rilevava di non aver mai ricevuto;
deduceva l'illegittimità del licenziamento per omessa motivazione rilevando come “non è stato infatti minimamente indicato il motivo del licenziamento per cui non si comprendono le contestazioni che avrebbero portato l'azienda a licenziare il ricorrente per giusta causa”;
Deduceva altresì la ritorsività dell'atto di recesso, quale illegittima reazione datoriale alle numerose segnalazioni ricevute in merito al degrado dei locali adibiti a spogliatoio ed alla pericolosità dei luoghi di lavoro.
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On. Giudice adito, accertare l'illegittimità, nullità ed inefficacia dell'impugnato licenziamento per : 1)carenza assoluta di motivazione;
2) difetto di contestazione anche preventiva che rimane sconosciuta con gravissimo pregiudizio e negazione del diritto di difesa per il ricorrente;
3) mancanza del presupposto di giusta causa;
4) illegittimità nullità e inefficacia perché conseguenziale e ritorsivo ad altro giudizio pendente tra le parti innanzi il Tribunale di Cassino Rg 2656/2023 dott.ssa A. Gualtieri;
5) difetto e mancanza di tutti gli elementi e presupposti previsti per legge e, pertanto, dichiarare la inefficacia nullità, annullabilità dello stesso e, per l'effetto, condannare la resistente società all'immediata reintegra di Parte_1 presso la sua sede di lavoro in Gaeta (lt) nonché a pagare allo stesso tutte le mensilità a titolo di stipendio dovute e non percepite dal licenziamento all'effettiva reintegra oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da liquidarsi in via equitativa, anche ai sensi dell'art 1460 c.2 C.C.
Con vittoria di spese e spettanze professionali”.
2 La parte resistente, ritualmente intimata in giudizio, si costituiva in giudizio in data 12.09.2024, deducendo che la motivazione del licenziamento, contestato con missiva del 28.09.2023, risiedeva nella “la sua reiterata assenza ingiustificata fin dallo scorso 04.09.2023 dalla sede di lavoro di Parte_2
, presso cui è stato distaccato”.
[...] CP_3 Parte_3
Rilevava quindi: la legittimità dell'intimato licenziamento, irrogato per assenza ingiustificata;
la regolarità del procedimento ex art. 7 l. 330/70, per avere la società inviato la raccomandata con ricevuta di ritorno, non ritirata dal ricorrente, allo stesso indirizzo utilizzato per le precedenti comunicazioni, invocando quindi l'operatività della presunzione di conoscenza ex art. 1335
c.c.; l'idoneità del rinvio per relationem a soddisfare il requisito della specificità dell'atto di recesso, avendo la società previamente contestato con precisione gli addebiti al lavoratore posto le medesime circostanze di fatto a fondamento del licenziamento;
l'infondatezza della asserita ritorsività posto che il ricorrente non aveva contestato l'assenza ingiustificata, la quale, posta a fondamento dell'atto di recesso, negava in radice la sussistenza di ogni intento ritorsivo.
Tanto permesso in fatto, la parte resistente – argomentando diffusamente in diritto - chiedeva di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. La causa veniva decisa in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del
30.01.2025. 4. Parte ricorrente censura l'atto espulsivo per violazione dell'art. 7 L. 330/70, ritenendo di non aver mai ricevuto la preventiva contestazione disciplinare.
È in atti (doc. 1 res.) la missiva del 28.09.2023, con la quale la società convenuta ha contestato al ricorrente la sua “reiterata assenza ingiustificata fin dallo scordo 4.09.2023, dalla sede di lavoro di – Azienda Ittica San Parte_2
Giorgio società Agricola, presso cui è stato distaccato”.
La missiva è stata spedita, nella medesima giornata, con il servizio
“Raccomandata On Line”, associata al n. 61866349889-4, ed inviata all'indirizzo di Via Fabio Massimo 3, CP_1
Parte ricorrente non contesta l'esattezza dell'indirizzo di spedizione, sicché lo stesso deve ritenersi correttamente individuato: peraltro al medesimo indirizzo il ricorrente aveva già ritirato la precedente contestazione disciplinare del
13.07.2023 (doc. 4 res.) che aveva tempestivamente contestato con lettera del
1.08.2023 (doc. 5 res.).
In atti è stata altresì prodotta ricevuta di compiuta giacenza, perfezionatasi in data 9.11.2023, come anche estratto dal sito Posteweb dal quale si evince che per la citata raccomandata, presa in carico il 28.09.2023, non è stato possibile effettuare la consegna al mittente (cfr. dicitura apposta sulla busta: avv.
6.10.2023), di talché la stessa è stata messa a disposizione per il ritiro presso l'Ufficio Postale a partire dal 10.10.2023 (di cui la compiuta giacenza attestata il 9.11.2023).
Acquisite informazioni presso ex art. 211 c.p.c. per il Controparte_4
tramite della società resistente, il gestore rappresentava che, “relativamente all'invio n. 618663498894, la informiamo che risulta effettuato un tentativo di recapito in data 06/10/2024 con rilascio dell'avviso di giacenza per temporanea assenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro.
Successivamente l'invio è stato inoltrato all'ufficio postale di , dove è CP_1
rimasto in giacenza per il periodo previsto, al termine del quale è stato rinviato al mittente”. Parte ricorrente, in seno al verbale di udienza dell'11.12.2024, ha in primo luogo contestato la documentazione prodotta perché depositata in formato modificabile (non xml): tale contestazione oltre ad essere tardiva è genericamente formulata, gravando su parte ricorrente lo specifico onere di rilevare in cosa consisterebbe una (solo supposta) difformità del documento informatico a quello cartaceo.
Ha poi rilevato l'omessa produzione del CAD: la Comunicazione di Avvenuto
Deposito, cd. CAD, è la raccomandata, con ricevuta di ritorno, inviata dall'agente postale in seguito al mancato recapito del plico contenente l'atto giudiziario o stragiudiziale la cui notifica è stata effettuata a mezzo del servizio postale e il cui tentativo di consegna sia risultato vano per l'assenza del destinatario e delle altre persone idonee al ritiro.
L'essenzialità di tale produzione è stata però da ultimo ritenuta (Cass. Sez. Un.
15 aprile 2021, n. 10012 su notifica a mezzo posta – perfezionamento), con riferimento allo speciale procedimento notificatorio previsto dalla legge 20 novembre 1986 n. 890 sulla notifica “in materia civile, amministrativa e penale” da effettuarsi a cura dell'ufficiale giudiziario, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente, relativamente ai soli atti impositivi e processuali.
Invero, in tali specifiche ipotesi, l'art. 8 prevede cosa avviene quando non si trovi nessun soggetto abilitato a ricevere la notificazione: in particolare, “se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica presso il punto di deposito più vicino al destinatario”.
La medesima disposizione precisa poi che “
4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda”.
In tale specifico ambito la giurisprudenza di legittimità ha recentemente confermato che per il perfezionamento della notifica a mezzo posta non è sufficiente l'invio dell'avviso ma è necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.): “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt.
24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass. Sez. Un. 15 aprile 2021, n. 10012 su notifica a mezzo posta - perfezionamento).
Tale principio si applica però ai procedimenti di notifica di un atto impositivo, ovvero processuale, laddove l'ufficiale giudiziario intenda avvalersi del servizio postale, secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982 posto che “Pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD – quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo – non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella – profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24,
Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111 Cost., comma 2) – di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dalla L. n. 890 del
1982, art. 1 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali)”.
Nel caso in esame vengono in rilievo i generali principi codicistici in base ai quali qualora il licenziamento sia stato intimato con lettera raccomandata, a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la raccomandata si presume conosciuta alla data in cui, a tale indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale (Cass. civ., Sez. Lavoro., n. 20519/2019; Cass. civ. Sez. lavoro, ord., 28.9.2018, n. 23589), fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (Cass. 511 del 2019) e superabile dalla prova contraria, a carico del destinatario, di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di non averne notizia (Cass. 4 giugno 2007, n. 12954; Cass. 20 giugno 2011, n.
13488; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24015; Cass. 11 gennaio 2019, n. 511).
A fronte della contestazione che l'atto non sia mai pervenuto all'indirizzo del destinatario, per poter ritenere operante la presunzione legale di conoscenza (ex art. 1335 c.c.) è necessario che il datore di lavoro fornisca la prova delle esatte modalità con le quali è stata eseguita la notifica dello stesso a mezzo del servizio postale, producendo la documentazione attestante gli adempimenti svolti dall'agente postale incaricato della consegna (cartolina con le indicazioni relative all'indirizzo del destinatario, le ragioni della mancata consegna, deposito del plico presso l'ufficio postale, mancato ritiro dello stesso e data di restituzione al mittente, il tutto sottoscritto dall'agente postale autore delle relative annotazioni;
cfr. Cass. nn. 16451/2018 e 19232/2018).
Orbene tali elementi risultano provati nel caso che ci occupa, essendo emersa la verifica della regolarità dell'invio della raccomandata da parte della società come attestato dai timbri e dalle sottoscrizioni degli addetti postali (posti in sequenza ed attestanti la regolare compiuta giacenza della lettera raccomandata), potendosi utilizzare – a conferma – anche altri indici probatori (in specie la precedente lettera di contestazione disciplinare, regolarmente ricevuta): invero è stata depositata sia la busta raccomandata contenente la lettera di licenziamento restituita al mittente e su cui si legge la data di spedizione, la dicitura “avv. 6.10.2023” – vale a dire “avvisato” – nonché
l'avvenuto compimento della giacenza, elementi ritenuti sufficienti a rendere operante la richiamata presunzione di conoscenza (Cass. 15397/2023;
9247/2023; 28171/2023).
Laddove quindi il lavoratore, come in questo caso, contesti altresì di non aver mai ricevuto l'avviso di tentato recapito, egli dovrà procedere a contrastare le attestazioni presenti nell'avviso mediante querela di falso: l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di aver eseguito la notificazione, ovvero, nel caso che ci occupa, di aver avvisato il destinatario temporaneamente assente, fa piena prova fino a querela di falso
(da ultimo, Cass. Ord. 24497/2024).
5. La peculiarità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Così deciso in data 3.03.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri