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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/05/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, a seguito del 7.5.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 901/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Parte_1
Luigi Cimino e dall'avv. Mariafrancesca Calabrini, la rappresentano e difendono giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Riposto Controparte_1
(CT), Corso Italia, n. 279, presso lo studio dell'avv.to Andrea Grasso, che la rappresenta e difende, giusta Deliberazione G.M. n. 48, del 04.04.2025e giusta procura in atti.
Resistente
Oggetto: impugnazione sanzioni disciplinari conservative – risarcimento del danno.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria difensiva e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 24 gennaio 2023, , ha adito il Tribunale di Parte_1
Catania, in funzione di giudice del lavoro, e, premesso di essere dipendente del CP_1
sin dal 3.6.1996, dapprima, in forza di diversi contratti a tempo determinato e,
[...]
successivamente, dal 3.6.2019 in forza di contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale con articolazione oraria pari a 24 ore settimanali al 66,66 %, con inquadramento nella categoria B e qualifica di «esecutore» del CCNL Enti Locali, ha dedotto:
- di essere stata assegnata sin dall'inizio del rapporto di lavoro al Servizio Spedizioni del
Comune;
1 - che, nel corso degli anni, anche in ragione delle condizioni degli immobili di ubicazione degli uffici comunali, aveva sofferto di problemi di salute correlati agli stress termici cui era sottoposta, tanto che nell'anno 2017, a seguito delle istanze del 19.1.2017 e del
20.2.2017, aveva ottenuto dall'Amministrazione che il suo posto di lavoro venisse allocato in una stanza più salubre, posta al primo piano del palazzo comunale;
- che a partire dal mese di luglio 2019 era stata oggetto di un ingiustificato comportamento da parte di alcuni superiori gerarchici, che avevano orientato e determinato l'azione dell'Amministrazione, culminata nell'adozione di due illegittime e sproporzionate sanzioni disciplinari, pari, rispettivamente, a tre mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione e a venti giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
- che la prima sanzione disciplinare era stata irrogata con nota prot. 017/UPD del
3.10.2019, a seguito di contestazione di addebito di cui alla nota 003/UPS del 17.7.2019, con la quale le era stato contestato (“c) l'ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio”) e (“f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3”) del D.Lgs. 165/2001;
-che, in particolare, oggetto della predetta contestazione di addebiti erano i fatti avvenuti nei giorni 11 e 12 luglio 2019, durante i quali la ricorrente non avrebbe a detta del Comune ottemperato all'Ordine di servizio n. 178/2019 del 20.06.2019 che stabiliva il
«trasferimento» di essa ricorrente in altra stanza, mancando «di rispetto (termine non contemplato da alcun codice disciplinare ma appartenete a certa cultura del Sud del
Paese) nei confronti dei superiori gerarchici»;
- che precedentemente essa era stata assente per malattia dall'11.06.2019 al 10.07.2019, a seguito di un intervento chirurgico cui era seguito un periodo di convalescenza;
- che solo in data 11.07.2019 era stata messa verbalmente a conoscenza dell'O.d.S. n.
178/2019 del 20.06.2019, che non le era stato ancora notificato e secondo il quale il
Servizio Spedizioni cui era adibita sarebbe stato allocato in una stanza sita al pian terreno del medesimo edificio, in condivisione con il Servizio Protocollo;
- che, pertanto, era stata allocata nuovamente in spazi lavorativi dai quali era stata spostata nel 2017 per problemi di salute;
- che, per tale ragione, si era rivolta al rappresentante sindacale della O.S. SB (
[...]
, il quale aveva chiesto all'amministrazione, prima oralmente e poi a mezzo Persona_1 pec, di prendere posizione sull'idoneità dei locali ai sensi della disciplina di legge a tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
2 - che, a seguito della scelta di rivolgersi al rappresentante sindacale, l'atteggiamento del datore di lavoro era cambiato;
- che l'amministrazione, piuttosto che limitarsi a rispondere al sindacato, aveva dato avvio al procedimento disciplinare rispetto a fattispecie disciplinari punite con il licenziamento, salvo poi emendare gli addebiti applicando la sanzione disciplinare di minore gravità prevista per comportamenti diversi da quelli oggetto di contestazione violando la disciplina sul procedimento;
- che, a seguito dell'istruttoria, essa era stata sospesa dal servizio con privazione della retribuzione per tre mesi, sulla base della presunta violazione degli artt. 57, lett. h), 59 lett.
a) e d), 59, c. 3, lett. a), b) ed f) del CCNL 2016-2018, sebbene la violazione di tali articoli non fosse stata mai preventivamente contestata alla ricorrente;
- che la seconda sanzione disciplinare di giorni venti di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione era stata irrogata con la nota prot. n. 040/UPD del
13.11.2019;
- cha anche tale sanzione appare del tutto sproporzionata ed illegittima;
- che la stessa trae origine dalla contestazione di addebiti mossa ai sensi dell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. del 27.08.2019 (Prot. 007/UPD,) e con la quale le era stata contestata la violazione degli artt. 57, c. 3, lett. m) (“m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all' amministrazione stesso in locali non aperti al pubblico”) e 59, c. 1, lett. a) (“a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento”) del CCNL 2016-2018, per avere, a dire del di , essa ricorrente consentito l'accesso all'ufficio CP_1 CP_1 all'utenza per il ritiro degli atti giudiziari da notificare;
- che così era fatto abitualmente nel precedente Ufficio senza che alcun superiore gerarchico avesse mai dato una indicazione di segno contrario e senza che nell'ordine di servizio in cui veniva disposto lo spostamento del Servizio Spedizioni fossero state impartire specifiche disposizioni in merito al divieto di accesso al pubblico;
- che, infatti, l'O.d.S. 178/2019, infatti, si limitava a stabilire che «La dipendente IG.ra
rimane in carico all'Area 3 ma, dal punto di vista logistico, opererà Parte_1 presso l'Ufficio del Protocollo sito al Piano terra dello stabile comunale per svolgere le attività già in affidamento»;
3 - di avere tentato, a seguito dei fatti di cui sopra, il trasferimento presso altra Pubblica
Amministrazione, ed in particolare presso l'ASP di Catania, avanzando richiesta di comando per il quale l'Amministrazione Comunale aveva tuttavia denegato il nulla osta, senza alcuna plausibile ragione se non quella inutilmente afflittiva;
- che le sanzioni disciplinari irrogate appaiono illegittime, vessatorie, discriminatorie e, in ogni caso, sproporzionate ed irrogate in violazione delle norme di legge e di contratto;
-che inoltre l'amministrazione non poteva fare applicazione della recidiva, essendo le condotte contestate diverse e non omogenee.
Tanto premesso, la ricorrente ha censurato le sanzioni disciplinari avversate per mancanza di specificità e tempestività, per mancata corrispondenza tra contestazione e sanzione applicata, per sproporzione tra i fatti contestati e la sanzione irrogata, per violazione della d.lgs. n. 165/2001 e del CCNL Enti Locali. L'istante ha altresì argomentato in ordine al diritto a ricevere la retribuzione per i giorni di illegittima sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali correlati alla condotta datoriale, avendo essa subito una importante perdita di capelli e avendo maturato una forma d'ansia dovuta allo stress legato alla situazione lavorativa e alle continue domande da parte di colleghi, amici e parenti, fatte in ragione della falsa ricostruzione dei fatti operata dall'amministrazione e secondo cui la ricorrente avrebbe «preso le mani del segretario per imporgli di tacere» e lo avrebbe «spinto violentemente».
Quindi, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni «Ritenere e dichiarare illegittime e, per l'effetto, annullare le sanzioni disciplinari irrogate dal Comune di
alla sig.ra con le note Prot. nn. 017/UPD del 03/10/2019 e CP_1 Parte_1
040/UPD del 13.11.2019, con le quali la sig.ra è stata sanzionata per complessivi Pt_1
3 (tre) mesi e 20 (venti) giorni di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione;
- Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al riconoscimento delle Parte_1
retribuzioni per i periodi di cui ai provvedimenti disciplinari in ragione della illegittima privazione della retribuzione subita e, per l'effetto, condannare il al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.098,00 o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
- Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al risarcimento dei danni Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa degli illegittimi e vessatori comportamenti posti in essere dal e, per l'effetto, condannare il al Controparte_1 Controparte_1
4 pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 33.272,00, per le ragioni di cui in narrativa, o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta d'equità anche a seguito di CTU medico-legale.-
- Con vittoria di spese e compensi di causa».
Con memoria depositata il 26.5.2023, si è costituito il , contestando in Controparte_1 fatto e in diritto le pretese attoree. L'amministrazione resistente ha ampiamente argomentato in ordine alla legittimità delle sanzioni irrogate e ha, tra l'altro, dedotto che i fatti accaduti l'11 e 12 luglio 2019 erano stati puntualmente descritti nella relazione predisposta congiuntamente dal Segretario Generale del Parte_2
e dal Responsabile dell'Area 3 dello stesso e che tale
[...] Parte_3 relazione era stata integralmente trascritta all'interno della contestazione disciplinare;
precisando che, secondo quanto contenuto nella suddetta relazione, nei giorni 11 e 12 luglio 2019 la ricorrente aveva messo in atto una reiterata serie di comportamenti in violazione dei propri doveri e, in particolare, aveva abbandonato il proprio posto di lavoro, si era rifiutata di aderire alla richiesta del proprio capo Area che la invitava a spostarsi all'ufficio protocollo per ivi svolgere le proprie mansioni, era arrivata al contatto fisico con il Segretario Generale del al fine di imporgli di tacere, si era rifiutata di utilizzare CP_1
il programma di protocollazione sebbene fosse stata a ciò già formata, si era rifiutata di svolgere la propria attività presso l'ufficio protocollo;
inserendosi inoltre in detto quadro anche la «mancanza di rispetto» manifestata nei confronti del superiore gerarchico. La resistente ha precisato che il verbale n°005/UPD del 03/10/2019, a conclusione del procedimento disciplinare, si limitava a riassumere tutte le reiterate violazioni del codice di comportamento compiute dalla ricorrente nei giorni 11 e 12 luglio 2019, senza violare il principio di immutabilità della contestazione.
Ha aggiunto la resistente che la reiterazione di violazioni dei codici di comportamento da parte di poteva comportare, ai sensi dell'art. 55 quater comma 1 lett. F Parte_1
bis D.Lgs 165/2001 e come indicato nella contestazione di addebiti del 17/07/2019, il Cont licenziamento della dipendente, ma che, all'esito dell'istruttoria compiuta dall' ,
l'ufficio aveva ritenuto, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità della sanzione, di applicare la sanzione meno grave della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per tre mesi.
Quanto alla seconda sanzione, la resistente ha tra l'altro addotto che con la contestazione di addebiti Prot. n°007/UPD del 27/08/2019, era stato contestato alla ricorrente di avere apposto nel periodo corrente tra il 12 e il 23 agosto 2019 un cartello con le indicazioni che
5 invitavano l'utenza ad entrare nell'ufficio protocollo, dove la stessa prestava servizio, per ritirare la corrispondenza, nonostante nel predetto ufficio esistesse un apposito sportello volto ad impedire l'accesso diretto del pubblico. Ha aggiunto l'amministrazione che la ricorrente aveva consentito, nel periodo indicato, l'accesso all'utenza all'interno dell'ufficio per evitare di alzarsi dalla propria postazione, violando le disposizioni regolanti l'accesso ai locali dell'amministrazione in un locale interdetto al pubblico. In particolare, la resistente ha dedotto che tale comportamento aveva determinato che gli utenti venivano in contatto con dati sensibili che dovevano essere tutelati ed inoltre aveva fatto correre il rischio di mettere a contatto gli stessi con corrispondenza ancora in fase di lavorazione che avrebbe potuto essere perduta.
Con riferimento alle contestazioni relative alla recidiva, ha evidenziato che l'UPD con il provvedimento contenuto nel verbale Prot. n°005/UPD del 12/11/2019 aveva sì richiamato la norma che riguardava la recidiva (art. 59 comma 9 lett. C del D. Lgs 165/2001), ma non ne aveva fatto applicazione.
In punto di diritto, l'Amministrazione comunale ha diffusamente argomentato sulla legittimità e proporzione delle sanzioni irrogate e sul rispetto dei principi cardine del procedimento disciplinare, ivi incluso, con riferimento alla prima sanzione, il principio dell'immutabilità della contestazione, e, argomentato in ordine all'infondatezza della domanda di risarcimento dei danni, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, è stata ammessa ed espletata la prova per testi e la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del
7.5.2025. Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla avessero osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate da entrambe le parti, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio sono le sanzioni disciplinari irrogate a parte ricorrente dal di con nota prot. 017 /UPD del 3.10.2019 e con nota prot. 040/UPD del CP_1 CP_1
13.11.2019, nonché la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali proposta da parte ricorrente per gli asseriti comportamenti vessatori subìti (v. doc. n. 4 e 5, fasc. ricorrente).
3. La prima sanzione disciplinare trae origine dalla lettera di addebito di cui alla nota prot. 003/UPD del 17.7.2019, con cui è stato contestato alla ricorrente quanto segue «
Con la presente si contesta a seguito di segnalazione pervenuta allo scrivente UPD in
6 data 15 luglio 2019, da parte del Segretario Generale e dal Direttore D'Area 3°, con la quale si è appreso il comportamento, rilevante sotto il profilo disciplinare, da Lei tenuto nei giorni dell' 11 e 12 luglio 2019, come da predetta nota che di seguito si riporta integralmente:
“Oggi dodici luglio 2019 alle ore 13.30 viene redatto, congiuntamente al Responsabile dell'Area 3, Dott. il seguente verbale su fatti disciplinarmente Parte_3
rilevanti che hanno riguardato la dipendente in assegnazione alla Parte_1
medesima Area funzionale.
Si premette che la dipendente, per sue presunte esigenze di salute aveva da più di un anno allocato il suo ufficio in ambiente più raccolto e climatizzato rispetto a quello ove prima svolgeva servizio (Archivio). Quanto sopra avendo ottenuto H consenso del suo
Responsabile d'Area.
La stessa dipendente è stata destinataria della D.D.S. prot. 178 del 20 giugno u.s. e, pur non avendone avuta notifica, in data 11 luglio, al rientro da un periodo di congedo per malattia, si presentava in ufficio e, con piglio molto piccato, si disponeva ad eseguire la disposizione che prevedeva il suo trasferimento presso l'Ufficio Protocollo Generale dell'Ente sito al piano terra del Palazzo Municipale, con accesso indipendente e diretto per il pubblico. Lo stesso Responsabile d'Area dava il suo apporto, unitamente a personale dell'Area manutentiva, nel traslocare i carpettoni, cassettiera e quant'altro indicato dalla stessa dipendente.
Ma già dal suo arrivo nel nuovo ufficio la dipendente lamentava inesistenza di spazi dove collocare i carpettoni e soprattutto l'eccessiva calura dell'aria non essendo la stanza dotata di climatizzatore ma solo di una ventola a tetto.
Fatto ciò, inopinatamente e lasciando bellamente la collega, IG.ra , presso l'ufficio Per_2
al quale lei stessa era destinata, si recava nuovamente al primo piano lasciando presso l'ufficio protocollo la macchina affrancatrice e assumendo che, avrebbe ivi svolto lavoro manuale in preparazione della spedizione (che, per quanto attiene la spedizione tramite si è appurato non essere avvenuta né in data 11 né tantomeno in data 12 luglio). CP_3
Nella odierna giornata, presso la stanza del Segretario Generale, alle ore 9 circa, il Dott. riferiva che dopo avere chiesto alia dipendente di raggiungere l'Ufficio del Pt_3 Pt_1
protocollo al piano terra dello stabile comunale per svolgerne le relative mansioni, stante anche la contingente assenza della dipendente , si sentiva rispondere un netto Per_2
rifiuto asserendo che giammai si sarebbe recata in quell'ufficio essendo lo spazio stretto, privo di adeguata climatizzazione, e lamentando la presenza di effluvi maleodoranti, la
7 presenza di insetti e la completa impreparazione all'utilizzo del programma di protocollazione (per il quale, invero, era già stata formata da personale messo a disposizione dalla stessa software- house). Durante la narrazione che il Dott. stava Pt_3
facendo di questi fatti, lo stesso è stato raggiunto telefonicamente dal Dott. Persona_1
Sindacalista dell'U.S.B. e patrocinatore della dipendente, che messo al corrente del fatto che il telefono era in viva voce e la telefonata era ascoltata anche dal Segretario Generale, riferiva che presso l'ambiente di lavoro "la temperatura non può superare i 26 gradi centigradi" e che non si poteva costringere la dipendente u lavorare in quelle condizioni.
Dopo avere avuto notizia di quanto riferito dal Dott. e ravvisata la gravità del Pt_3 rifiuto e delle conseguenze che ne sarebbero derivate all'Ente per la compromissione della regolarità del pubblico servizio del protocollo, si decideva di recarsi presso la stanza di lavoro della dipendente al primo piano dello stabile comunale per sentire Pt_1
direttamente quanto riferito, ovvero per diversamente convincere la dipendente a svolgere il servizio richiestole.
^ Giunti nella stanza della dipendente , e data la delicatezza dell'argomento di cui Pt_1
parlare, viene richiesto di spostarsi in altra stanza dello stesso corridoio, previa richiesta alle dipendenti occupanti di lasciare per qualche minuto ì locali. In tale luogo II Segretario chiede alla dipendente se è sua intenzione rifiutarsi di adempiere alla disposizione Pt_1
ricevuta dal proprio referente gerarchico Dott. La dipendente non risponde Pt_3
direttamente ma tenta di riferire giustificazioni di varia natura sulla conoscenza del programma del protocollo informatico. Il Segretario insiste affinché la dipendente si esprima sulla propria volontà di eseguire o meno la disposizione impartita.
Allo scopo si precisa che già in data di ieri, 11 luglio, la dipendente , unitamente Pt_1
alla dipendente e alle PP.OO. Patanè e Montevergine, tutti presso la stanza del Per_2
Segretario Generale, aveva espresso opinioni e considerazioni sul servizio del protocollo e sui locali ad esso destinati. In tale occasione la dipendente , evidentemente non Pt_1
soddisfatta dall'esito delle proprie rimostranze (non supportate e difese, a suo dire, dal
Responsabile d'Area), aveva girato le spalle a tutti gli altri presenti abbandonando la stanza senza salutare nessuno. Solo molto più tardi essa si è ripresentata al Segretario Generale per chiedere scusa del proprio comportamento. Questo episodio è riferito non tanto per dovere di cronaca, in quanto avrebbe in tal senso già perso di significato, ma in quanto rafforzativo del secondo e più grave episodio verificatosi in data odierna.
8 Riprendendo lo svolgimento dei fatti di oggi, la dipendente , variamente Pt_1
interrompendo e liberamente usando del suo disquisire senza alcuna forma di rispetto nei confronti dei superiori, anche con l'utilizzo del contatto fisico (prendeva le mani del segretario per imporgli di tacere), diceva che si sarebbe recata presso l'ufficio del protocollo e che avrebbe voluto parlare senz'altro con il Sindaco (peraltro scavalcando ogni ordine gerarchico di cui sembra non avere alcuna cognizione né rispetto).
Il Segretario, non avendo altro da constatare si dirigeva nel disimpegno per raggiungere la propria stanza al secondo piano e, subito prima di varcare la soglia che immette nel corridoio del primo piano, veniva spinto violentemente dalla dipendente , (con Pt_1
l'intendo di superarlo e poi precederlo) verso la porta di tale ingresso, il Segretario tempestivamente faceva notare alla stessa che anche questo comportamento sarebbe stato oggetto di rilievi. .
Per completezza d'informazione si riferisce che, al fine di scongiurare l'interruzione del pubblico servizio del protocollo, i cui effetti sono stati completamente ignorati dalla dipendente con sfidante atteggiamento di egoistica superficialità e menefreghismo, il Dott. ha svolto te funzioni di tale ufficio, da solo e fino all'orario di chiusura dello stesso Pt_3
pur non avendo mai fatto un corso in tal senso e ricorrendo alle normali relazioni di collaborazione con I colleghi di lavoro.
La dipendente si è perfino rifiutata di presenziare l'ufficio del protocollo con la Pt_1
presenza e l'ausilio del suo diretto superiore Dott. Pt_3
Si deve dare atto, infine, per testimonianza diretta dei presenti sottoscrittori e di varie altre persone (Montevergine e utenza) dimostrabili all'occorrenza, che la temperatura ambientale dell'ufficio del protocollo nella data odierna è stata del tutto accettabile con sostenuta ventilazione né sono stati avvertiti odori sgradevoli o presenze di insetti o altro.
Solo per amore di verità corre l'obbligo di dire che all'incirca verso le ore 11.10 la dipendente si presentava presso l'ufficio protocollo e procedeva ad inserire nei registri di smistamento della posta interna la corrispondenza fino a quel momento protocollata dal
Responsabile d'Area. Indi verso le ore 11,45 adducendo di doversi recare sopra per la cura e preparazione della corrispondenza da spedire, lasciava l'ufficio. Ma si ribadisce ancora che la spedizione tramite non è avvenuta né ieri né oggi. CP_3
Nella realtà, la dipendente, ha stazionato a lungo davanti la stanza del Sindaco, pretendendo udienza, senza che fosse stata a ciò autorizzata da alcuno e, tantomeno, dal suo diretto superiore. Il Sindaco, subendo ripetutamente i disturbi della dipendente per ottenere udienza, essendo impegnato in colloqui con altre persone e funzionari, alla fine
9 riceveva la dipendente data l'insistenza molesta della medesima. Il Sindaco, in Pt_1
tale occasione ha richiesto espressamente che al colloquio fosse presente il Segretario
Generale che, malgrado non ne ravvisasse la necessità, ha acconsentito.
Di ciò che è stato detto in tale colloquio, trattandosi comunque di natura non ufficiale, seppure strettamente attinente ai fatti riportati nel presente verbale, non si riferisce nulla nello specifico a meno che, in sede disciplinare, non ne dovessero emergere delle necessità.
In ogni caso, ancora una volta, la dipendente dimostrava di non aver alcun rispetto per le regole ed alcuna conoscenza dei propri doveri d'ufficio ciò dimostrando allontanandosi dall'ufficio senza nessuna preventiva comunicazione al suo superiore gerarchico (…)”.
Omissis. Detto comportamento determina una sua responsabilità disciplinare, riconducibile al dettato di cui agli artt. 55 quater , comma 1, lett. C) e F bis) del d.lgs. n.
165/2001» (cfr. doc. n. 6 fasc. ricorrente).
5.1. Il ha quindi inquadrato la condotta contestata alla ricorrente nelle Controparte_1 fattispecie di cui all'art. 55 quater, comma 1, lett. C) e F bis) del d.lgs. n. 165/2001 ossia nelle ipotesi dell'ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio e delle gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3.
5.2. All'esito del procedimento disciplinare, con la richiamata nota prot. 017 /UPD del
3.10.2019 è stata irrogata a parte ricorrente la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per mesi tre per i seguenti fatti «Parag. 1
- Abbandono del posto di lavoro senza il consenso del Direttore D'Area lasciando la collega inopinatamente sola;
Parte_4
- Abbandono del posto di lavoro dichiarando falsamente di aver altro lavoro da svolgere presso l'ufficio del piano superiore del Palazzo Municipale;
Parag. 2
- Netto rifiuto, alia richiesta del Dott. di spostarsi all'ufficio del protocollo Pt_3
sito al piano terra per svolgere le relative mansioni;
- Completa impreparazione all'utilizzo del programma di protocollazione, per il quale, invero, era già stata formata da ^personale messo a disposizione della stessa softhouse, costringendo il Direttore d'Area a sostituirsi alla stessa nella protocollazione onde evitare disservizi;
Parag. 4
- Ennesimo rifiuto alla disposizione di servizio su richiesta del Segretario Generale con la presenza del Direttore D'Area 3A;
10 Parag. 5
- Abbandono della stanza del Segretario Generale, in data 11 luglio, girando le spalle a tutti i presenti senza salutare nessuno;
Parag. 6
- Mancanza di rispetto nei confronti del superiore con utilizzo del contatto fisico
(prendeva le mani del Segretario generale per imporgli di tacere); parag. 8
Interruzione pubblico servizio scongiurato prontamente dal Dott. benché non Pt_3
conoscitore del software di protocollazione si è adoperato a protocollare;
Parag. 9
Rifiuto di presenziare l'ufficio del protocollo con la presenza e l'ausilio del suo diretto superiore Dott. ') Pt_3
Parag. 11
- Abbandono del posto di lavoro il 12 luglio alle ore 11.45, adducendo di doversi recare al primo piano per la cura della corrispondenza in uscita da spedire. Sentito il responsabile della non è avvenuta (né l'11- luglio né il 12 luglio), nessuna CP_3
spedizione, in verità, è salita al secondo piano per poter parlare con il Sindaco, scavalcando l'ordine gerarchico.
Omissis. Che i fatti sopra descritti violano i seguenti artt: Art. 57 lettera h) CCNL 2016-
2018; Art. 59 lettera a) CCNL 2016-2318; Art. 59 lettera d) CCNL 2016-2018; Art. 59 comma 3, lettera a) ccnl 2016-2018; Art. 59 comma 3, lettera b) ccnl 2016-2018; Art 59 comma 3, lettera f) ccnl-2016-201.8;» (cfr. doc. n. 4 fasc. ricorrente).
5.3. Parte ricorrente ha contestato il difetto di specificità, tempestività, immutabilità della contestazione, nonché il difetto di proporzione della sanzione irrogata.
5.4. Al riguardo e assorbita ogni altra considerazione, deve rilevarsi come nel caso a mano non siano stati rispettati il principio di specificità e di immutabilità della contestazione, vuoi perché la contestazione disciplinare non enuclea in maniera specifica i fatti contestati, limitandosi a riportare la relazione di servizio redatta dal Segretario Generale e dal
Direttore dell'Area 3, che costituisce ed integra una narrazione e al più un elemento probatorio, ma non anche una contestazione disciplinare, vuoi perché il provvedimento disciplinare risulta irrogato in relazione a fatti sussunti in fattispecie disciplinari, quelle di cui agli articoli 57, lettera h), CCNL 2016-2018, 59, lettera a), CCNL 2016-2318, 59, lettera d), CCNL 2016-2018, 59, comma 3, lettera a), CCNL 2016-2018, 59, comma 3, lettera b), CCNL 2016-2018, 59, comma 3, lettera f) CCNL 2016-2018, mai in precedenza
11 invocate dall'Amministrazione datrice di lavoro e rispetto alle quali parte ricorrente non ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa.
Ed invero, nella lettera di contestazione disciplinare, il resistente si è limitato a CP_1 riportare la relazione di servizio redatta dal Segretario Generale e dal Direttore dell'Area
3°, senza tuttavia elevare alcuna specifica contestazione disciplinare e senza individuare i fatti disciplinarmente rilevanti da sussumere nell'art. 55 quater, comma 1, lett. C) e F bis) del d.lgs. n. 165/2001.
Ora, la soluzione redazionale prescelta dall'Amministrazione non consente di individuare quale sia lo specifico comportamento disciplinarmente rilevante contestato alla lavoratrice, anche tenuto conto del richiamo a fattispecie disciplinari, quali le ipotesi dell'ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio e delle gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, rispettivamente, non ravvisabili negli eventi dell'11 e del 12 luglio narrati nella relazione del Segretario Generale e del Direttore dell'Area 3° e necessitanti una specificazione.
Ancora, nella nota prot. n. 017/UPD del 3.10.2019 con cui è stata irrogata la sanzione disciplinare, l'Amministrazione ha per la prima volta individuato i comportamenti disciplinarmente rilevanti addebitati alla lavoratrice e ha ritenuto violate le seguenti norme contrattualcollettive:
- l'art. 57, lett. h, CCNL Funzioni Locali 2016-2018, che prevede che il dipendente deve «
h) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori;
se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni;
se
l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione;
il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo»;
- dall'art. 59, lettera a), CCNL 2016-2318, che assegna rilievo alla «intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento»;
- dall'art. 59, lettera d), CCNL 2016-2018, che assegna rilievo al «grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi»;
- dall'art. 59, comma 3, lettere a), b) ed f), CCNL 2016-2018, che stabilisce che «
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa
12 di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55- quater, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165/2001;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
Omissis. f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55- quater del D.Lgs. n. 165/2001». Cont Ciò nonostante, l' ha contraddittoriamente ritenuto di applicare l'art. 59, comma 8,
CCNL Funzioni locali 2016-2018, che – a differenza delle norme ritenute violate – prevede che «La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'ente agli utenti o a terzi;
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione di servizi all'utenza».
A ciò si aggiunge che il comma 4 dell'art. 59 CCNL citato stabilisce che «La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
13 b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'articolo55-quater, comma 1, lett.b) del
D.Lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso;
in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia
o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia comunque derivato grave danno all'ente e agli utenti o ai terzi».
5.5. sulla base della superiore ricostruzione normativa appare evidente la violazione del principio di immutabilità della contestazione, avendo l'Amministrazione resistente, dapprima, contestato alla ricorrente l'ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio e la violazione grave e reiterata dei codici di comportamento, senza individuare specificamente né le norme del codice di comportamento violate, né i comportamenti integranti violazioni del richiamato codice di comportamento, e, successivamente, irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sulla base di fattispecie disciplinari in precedenza non contestate alla lavoratrice, né richiamate nella lettera di addebito.
14 5.6. La sanzione disciplinare irrogata con nota prot. 017 /UPD del 3.10.2019 deve, quindi, essere annaullata.
6. Venendo ora alla seconda sanzione disciplinare per cui è causa, va osservato che la stessa trae origine dalla lettera di addebito di cui alla nota prot. n. 007/UPD del 27.8.2019, con cui è stato contestato alla ricorrente quanto segue: «Con la presente si contesta a seguito di segnalazione pervenuta allo scrivente UPD in data 27 agosto 2019, da parte del
Direttore Area 3A, con la quale si è appreso il comportamento, rilevante sotto il profilo
disciplinare, da Lei tenuto nel periodo dal 12 al 23 agosto c.a., come da predetta nota che si allega alia presente.
Detto comportamento determina una Sua responsabilità disciplinare, riconducibile al dettato di cui agli artt. 57, comma 3, lett. m), e 59, comma 1, lett. a) del CCNL 2016-2018 vigente» (v. doc. n. 10, fasc. ricorrente).
Nella nota allegata alla richiamata contestazione disciplinare si legge che «Sottopongo alla
Sua cortese attenzione i seguenti fatti posti in dalla dipendente in Parte_1
assegnazione a questa Area funzionale.
La dipendente nel periodo 12-23 agosto ha prestato regolare servizio all'Ufficio
Protocollo sito al piano terra del Palazzo Municipale con accesso dal civico 123, presso il quale esiste apposito sportello con lo scopo di interdire l'accesso diretto del pubblico.
Risulta di tutta evidenza che non consentire l'accesso diretto del pubblico ha un doppio fine:
1 ) evitare che accidentalmente, se non dolosamente, chi accede possa avere contatto con la posta in arrivo ed ancora in fase di lavorazione ovvero asportarla;
2 ) tutelare la privacy della corrispondenza.
Lo scrivente, avendo fruito di congedo ordinario dal 5 al 19 agosto, solo in data odierna è venuto a conoscenza dell'apposizione, proprio sulla finestra dello sportello, dell'allegato cartello manufatto (su carta A4 con pennarello rosso) che indicava la porta ed invitava ad
"ENTRARE" nell'ufficio consentendo, senza previa mia informazione ed autorizzazione,
l'accesso diretto del pubblico con ciò esponendo la corrispondenza ai sopra cennati rischi.
Non conosco in quale momento esso cartello sia stato collocato ma ritengo che il comportamento della dipendente, rimane sempre improntato a superficialità e sprezzo di ogni regola di comportamento prima fra tutte il rispetto dell'ordine gerarchico.
A voler argomentare diversamente si dovrebbe necessariamente supporre che la stessa non sappia far uso della normale diligenza.
15 Accedendo a questa ipotesi ed in virtù dei conclamati ma non comprovati malesseri della dipendente, si potrebbe richiedere visita medica collegiale al fine di accertare l'eventuale idoneità alle mansioni (o meglio a quale mansione Ella sia residualmente idonea) e la conseguente destinazione ad essi» (v. doc. n. 10, fasc. ricorrente).
6.1. Con la nota prot. n. 040/UPD del 13.11.2019 (v. doc. n. 5 fasc. ricorrente)
l'Amministrazione datoriale ha irrogato a parte ricorrente la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di giorni 20.
6.2. Ora, l'art. 57, comma 3, lett. m), CCNL 2016-2018 ricomprende tra i doveri del dipendente quello di «m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all' amministrazione stesso in locali non aperti al pubblico» e l'art. 59, comma 1, lett. a), come visto assegna rilievo alla «intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento».
6.3. Al riguardo, è sufficiente osservare che la contestazione disciplinare di cui alla nota prot. n. 007/UPD del 27.8.2019 è incentrata sull'apposizione innanzi all'Ufficio protocollo al piano terra di un cartello con la scritta «Entrata», non essendo stato per contro contestato a parte ricorrente di aver fatto entrare in detto ufficio soggetti terzi estranei all'amministrazione.
Ora siffatta condotta non solo risulta di per sé sola considerata priva di rilievo disciplinare, ma non integra neppure la fattispecie di cui all'art. 57, comma 3, lett. m), CCNL Funzioni
Locali ossia il non aver osservato scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'amministrazione da parte del personale e il divieto di introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all' amministrazione in locali non aperti al pubblico, in quanto è la stessa Amministrazione, che pur richiamando la citata norma, non ha contestato alla ricorrente mediante la nota prot. n. 007/UPD del 27.8.2019 di avere in concreto introdotto persone estranee all'amministrazione in locali non aperti al pubblico, violando le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'amministrazione.
6.4. Tanto basta per evidenziare l'illegittimità della sanzione, che, pertanto deve essere annullata.
7. Dall'annullamento delle sanzioni di cui alla nota prot. 017 /UPD del 3.10.2019 e alla nota prot. 040/UPD del 13.11.2019 deriva il diritto della ricorrente, anche in via riparativa del danno patrimoniale, alla restituzione degli importi trattenuti sulla retribuzione in relazione ai tre mesi e ai 20 giorni di sospensione in questione e segnatamente la
16 complessiva somma di € 3.098,00, pari alla differenza tra quanto percepito e quanto essa avrebbe dovuto percepire in assenza delle illegittime sospensioni, come da analitici conteggi effettuati in ricorso a pagina 12 da parte ricorrente (cfr. pagin a12, capoversi nn. 5
e 6) e non contestati dall'Amministrazione resistente.
8. Venendo, infine, alla domanda risarcitoria avanzata da parte ricorrente, va osservato che la stessa non può trovare accoglimento, non potendosi univocamente stabilire che gli stati ansiosi, la perdita del sonno e dei capelli subìti dalla lavoratrice e narrati sotto il profilo meramente descrittivo dai testi , sorella della ricorrente, e Testimone_1 [...]
Dirigente sindacale SB (v. verbali udienza del 15.1.2024 e 24.6.2024), Persona_1 siano riconducibili all'avvio e alla conclusione dei procedimenti disciplinari per cui è causa.
Del pari, anche la documentazione medica versata in atti al documento n. 19 della produzione di parte ricorrente non è idonea a fondare la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in quanto mette in luce le patologie da cui è stata affetta la parte ricorrente, ma non anche le cause di dette patologie.
Né si rinviene in atti altra documentazione, quale ad esempio una relazione di un consulente di parte medico legale, atta a correlare causalmente lo stato ansioso depressivo e l'affermata imponente perdita di capelli subìta dalla ricorrente al comportamento datoriale ed idonea, quindi, a fondare la richiesta di CTU medico legale, che, per contro, sì come formulata risulta meramente esplorativa e dunque inammissibile.
Manca, quindi, in definitiva la prova dell'esistenza del nesso causale tra detti eventi e il comportamento datoriale.
Pertanto, deve essere respinta tanto la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali sopportati dall'istante per le spese mediche sostenute, che, appunto, non risultano funzionali a curare patologie causate dalla condotta datoriale, quanto la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali all'integrità psico-fisica ed esistenziali, dovendosi sotto a tal ultimo proposito evidenziarsi altresì che, sotto il profilo della prospettazione,
l'istante ha omesso di descrivere sia il contenuto della propria vita quotidiana, che lo stile di vita e le attività extra-lavorative espletate nel periodo antecedente ai procedimenti disciplinari per cui è causa, sia ancora il contenuto della solo asserita alterazione della propria quotidianità, non avendo essa specificato come si fosse concretata detta alterazione, né indicato gli interessi extra-lavorativi non più coltivati o le relazioni non più curate oppure ancora le attività sportive, culturali o intellettuali o di altro tipo non più praticate. Di tal guisa, l'istante non ha fornito al Tribunale gli elementi fattuali sulla base
17 dei quali valutare l'esistenza del danno conseguenza esistenziale lamentato in ricorso. Né la ricorrente ha articolato capitoli di prova per testi o prodotto documenti da cui poter desumere l'esistenza e la consistenza del danno esistenziale lamentato, essendo questi ultimi, peraltro tutti ammessi, incentrati sulla prova dell'esistenza dello stato ansioso depressivo, sulla perdita di capelli.
La domanda risarcitoria di parte ricorrente deve, pertanto, essere respinta.
9. Alla luce della parziale soccombenza sussistono i presupposti per compensare metà delle spese di lite. La restante metà delle spese di lite segue la soccombenza e deve essere posta a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto del valore della causa, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- dichiara illegittime e per l'effetto annulla le sanzioni disciplinari irrogate con nota prot. 017 /UPD del 3.10.2019 e con nota prot. 040/UPD del 13.11.2019;
- condanna il in persona del Sindaco p.t., negli organi Controparte_1 competenti, alla corresponsione in favore di dell'importo Parte_1
corrispondente alle retribuzioni non corrisposte per i giorni di illegittima sospensione, per complessivi € 3.098,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione come per legge;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna il , in persona del Sindaco p.t., alla rifusione in favore Controparte_1 di di metà delle spese di lite, che liquida nell'intero in Parte_1
complessivi euro 4.628,5 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15
%, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, avv.ti Luigi cimino e Mariafrancesca Calabrini, dichiaratisi antistatario;
compensa la restante metà delle spese di lite.
Così deciso in Catania, il 14 maggio 2025
La giudice
Federica Porcelli
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