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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 6646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6646 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7134/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
LL ND Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
LI OF Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7134 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, e trattenuta in decisione all'udienza del 23.9.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli avv.ti MO Proto e Chiara Ortaggi.
APPELLANTE
E
titolare della ditta individuale MO NI New Pictures, già Controparte_1
ditta (P. IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. MO Controparte_1 P.IVA_2
Stefanutti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- in linea istruttoria, rigettare le istanze riproposte dalla ella Controparte_2 comparsa di risposta del 19 marzo 2025 e dichiarare l'inammissibilità dei documenti nn. da 1 a 5 (“copertina ed estratto da National Geographic giugno 2019”), prodotti con quest'ultima, in violazione del divieto posto dall'art. 345, comma 3, cod. proc. civ.;
- nel merito, riformare la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma il 26 maggio 2020, n.
7659/2020, e rigettare – perché infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate – le domande tutte proposte dalla el giudizio di primo grado dinnanzi al Tribunale di Controparte_2
Roma (R.G. n. 42505/2016), nonché nella comparsa di risposta del 19 marzo 2021.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
L'appellato ha così concluso:
“NEL MERITO
Respingersi l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
IN VIA RICONVENZIONALE
Accertarsi e dichiararsi la fotografia di cui è causa (barcone di migranti ripreso dall'alto nel mare di Sicilia) come creativa ex art. 2 n. 7 L. 633/1941 con ogni conseguenza di legge sulla titolarità e sul danno. IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) “Essere vero che ha scattato, in data 7.6.2014, la foto che si rammostra al teste, Controparte_1 rappresentante un barcone di migranti dall'alto, da un elicottero della Guardia Costiera”;
2) “Essere vero che il file raw della fotografia che si rammostra al teste è stato scaricato dalla camera fotografica dell'attore e trattato per la stampa?”;
3) “Essere vero ha vinto il secondo premio nella categoria “General News” al World Press Controparte_1
Photo 2015?
4) “Essere vero che il World Press Photo è premio per la fotografia di reportage d'autore”?
5) “Essere vero che gli screenshot depositati in causa – da n.2 a 5 – sono stati tratti dal sito del World Press
Photo?”
Part 6) “Essere vero che gli screenshot depositati in causa – da n. 6 a n. 13 – sono stati tratti dal sito della ”;
7) “Essere vero che gli screenshot depositati in causa – da n. 15 a n. 19 – sono stati tratti dal sito del World
Press Photo?”
8) “Essere vero che lo screenshot depositato in causa – n. 20 – è stato tratto dal sito Rai di Linea Notte?”
9) “Essere vero che il video depositato è stato tratto dal sito di Rai Tre”?
10) “Essere vero che lo screenshot depositato in causa –n. 22 – è stato tratto dal sito del Voteleave per la
Brexit?”
11) “Essere vero che il alla contestazione dell'illecito uso della fotografia di cui è causa, ha Controparte_3 immediato tolto la foto dal sito, scusandosi per quanto accaduto?”
12) “Essere vero che la fotografia di cui è causa – che si rammostra al teste – è stata ripetutamente esposta alle mostre nazionali ed internazionali di fotografia ( in particolare al Mia Art Fair in Milano nel 2016 e 2017 ) ed
è stata venduta, come foto artistica fine art, a circa 5000,00 € alla copia?
Si indicano a testi:
, , Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
Spese rifuse.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue. 1. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Controparte_1 [...]
Parte (d'ora in poi anche solo “ ) chiedendo di accertare la Parte_1
violazione dei diritti di utilizzazione economica, di cui agli artt. 13 e 17 della L. n. 633 del
1941 , legge sulla protezione del diritto di autore (in seguito l.d.a.), e del diritto morale, di cui all'art. 20 l.d.a., derivante dall'uso non autorizzato della fotografia scattata da CP_1
previa qualificazione dell'immagine come opera tutelata ai sensi dell'art. 2, n. 7,
[...]
l.d.a., nonché di inibire l'utilizzo della fotografia e di rimuovere la stessa da qualsiasi sito o pubblicazione cartacea anche di terzi, con conseguente condanna al risarcimento dei danni e alla pubblicazione della sentenza.
In particolare, l'attore rappresentava come la fotografia, che ritraeva un barcone di migranti in mare ripreso dall'alto, era stata mandata in onda nel corso del telegiornale TG1
e del programma TG3 Linea notte, senza il consenso dell'autore e senza l'indicazione del nome del fotografo.
Parte La i costituiva in giudizio eccependo, in primo luogo, la mancanza di prova circa la titolarità in capo a dei diritti sulla fotografia. Inoltre, sosteneva che la fotografia CP_1
doveva qualificarsi come semplice, e non artistica, con conseguente applicazione dell'art. 90
l.d.a., che, ai fini del riconoscimento del diritto all'equo compenso per l'utilizzazione abusiva da parte di terzi, richiede l'indicazione sulla fotografia del nome dell'autore e della data dell'anno di produzione, elementi entrambi assenti nel caso di specie.
Inoltre la convenuta invocava la legittimità dell'utilizzo della fotografia in quanto giustificato dall'esimente del diritto di cronaca e, in ogni caso, l'insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa.
Contestava, infine, la mancanza di prova dei danni asseritamente subiti a seguito dell'utilizzazione della fotografia.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7659/2020, accogliendo parzialmente le domande attoree, accertava la violazione dei diritti di utilizzazione economica relativi alla
Parte fotografia e del diritto morale, condannando la risarcire il danno ex art. 158 l.d.a.,
quantificato nella somma di € 11.250.00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Il primo giudice rigettava invece per indeterminatezza la domanda di rimozione della
Parte fotografia dal sito della da pubblicazioni cartacee e anche la domanda di condanna alla pubblicazione della sentenza, poiché non ritenuta proporzionata all'illecito commesso.
Parte
3. La a proposto appello per i seguenti motivi.
Con il primo motivo l'appellante ha innanzitutto censurato la parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova in ordine alla paternità della fotografia in capo a e ha accertato la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 90, comma 1, l.d.a. per CP_1
il riconoscimento del diritto all'equo compenso. Ciò in quanto, a suo avviso, la documentazione prodotta dalla parte non era idonea a provare né che il era l'autore CP_1
della fotografia, né la data dell'anno di produzione della stessa.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato che il giudice di primo grado non aveva fatto corretta applicazione dell'art. 90 l.d.a., valutando congiuntamente anziché
alternativamente, l'esistenza oltre che dei presupposti previsti dal primo comma della
Parte norma citata, anche della mala fede della
L'appellante ha difatti osservato che, ai sensi dell'art. 90, comma 2, l.d.a. la mala fede rilevava unicamente in difetto dei presupposti indicati nel primo comma, potendo solo in tal caso determinare il carattere abusivo della riproduzione e, in ogni caso, ne ha contestato l'omessa prova da parte dell'attore.
Parte Con il terzo motivo la a lamentato la mancata applicazione dell'esimente del diritto di cronaca, di cui all'art. 65, comma 2, l.d.a., stante la riproduzione a scopo informativo della fotografia e l'impossibilità di indicarne la fonte, anche in ragione dell'assenza del nome dell'autore sulla stessa.
Con il quarto motivo l'appellante l'omesso rilievo da parte del Tribunale del mancato assolvimento dell'onere della prova, gravante sulla parte attrice, dell'elemento soggettivo
Parte della colpa della uale presupposto dell'obbligazione risarcitoria.
Con il quinto motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui è stata condannata al risarcimento dei danni, sebbene parte appellata non avesse dato prova dell'esistenza di un reale pregiudizio sofferto.
4. costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello e ha Controparte_1
proposto appello incidentale.
Con un unico motivo l'appellato ha contestato l'erronea qualificazione della fotografia come fotografia semplice, ritenendo la fotografia inquadrabile nella categoria delle opere dell'ingegno.
5. Il primo motivo dell'appello principale, relativamente alla titolarità dei diritti sulla fotografia, non è fondato.
La prova della legittimazione del all'esercizio dei diritti sulla fotografia si può CP_1
desumere, infatti, dall'insieme della documentazione versata in atti.
Gli screenshot dei siti web prodotti dalla parte appellata dimostrano come la fotografia era stata pubblicata sul sito di nonché sul sito della Fondazione World Press Photo con CP_1
l'indicazione in basso del titolo “Rescue Operation”, del premio attribuito al fotografo per lo scatto e del nome dell'autore.
Per di più, la fotografia è stata successivamente pubblicata anche sull'edizione di giugno
2019 della rivista National Geographic che dedica un articolo all'operazione di salvataggio dei naufraghi immortalati nello scatto, con la menzione del nome del fotografo, come comprovano le copie della copertina e dello stralcio della rivista in atti.
Le suddette copie, prodotte in allegato all'atto di appello, sono da ritenersi ammissibili in quanto la rivista non era stata ancora pubblicata al momento della scadenza del termine per la produzione documentale in primo grado. Sul punto la giurisprudenza ha precisato infatti che “deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte,
sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori
che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi
istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione;
ne consegue che i documenti formatisi dopo
il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in
grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza” (Cass. 7977 del
11/03/2022). Devono ritenersi poi del tutto generiche le contestazioni mosse dall'appellante che si è
limitato a negare la valenza probatoria degli screenshot senza specificare in che modo le immagini si discosterebbero dall'effettivo contenuto dei siti web.
6. Si ritiene opportuno esaminare poi l'appello incidentale, in quanto attinente al corretto inquadramento in diritto della natura della fotografia che incide sulla tutela in diritto della stessa e che deve ritenersi fondato.
Giova premettere, quanto alla differenza tra opera fotografica e fotografia semplice, che la giurisprudenza di legittimità si è di recente espressa precisando che “Il discrimine tra opera
protetta e semplice fotografia è incentrato nella capacità creativa dell'autore, vale a dire nella sua
impronta personale, nella scelta e studio del soggetto da rappresentare e nella realizzazione e
rielaborazione dello scatto, tali da suscitare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà
rappresentata, mentre non fruiscono di protezione quelle fotografie che non richiedono alcun apporto
creativo, poiché si limitano a riprodurre fedelmente la realtà, senza alcuna personale rielaborazione
dell'autore” (Cass. n. 33599/2024).
Applicando questi principi alla fattispecie esaminata può ritenersi che la fotografia rientri nel novero delle opere fotografiche, in quanto denotata da un evidente valore estetico e artistico, e possa pertanto beneficiare della relativa tutela prevista dalla disciplina sul diritto d'autore.
La valenza artistica è confermata dalla circostanza che la fotografia è stata insignita del secondo premio nella categoria “General News – Singles” del concorso “World Press Photo”
del 2015.
L'opera, scattata a circa 25 chilometri dalla costa libica, ritrae un barcone sovraccarico di migranti in attesa di soccorso da parte della Marina italiana, nell'ambito dell'operazione
“Mare Nostrum”. La fotografia è stata eseguita da un elicottero, con un'inquadratura che coglie l'imbarcazione dall'alto e con un'attenta pianificazione del momento dello scatto, al fine di ottenere una prospettiva esattamente verticale dell'enorme numero di persone rivolte, anche con le braccia, verso l'alto in direzione dell' elicottero di salvataggio. La fotografia non si limita, come tante altre, a documentare la presenza di un barcone di migranti, ma sceglie una inquadratura del tutto originale per enfatizzare la condizione,
anche emotiva, dei soggetti immortalati.
La rivista National Geographic, periodico di fama mondiale caratterizzato dalla pubblicazione di fotografie di indubbio valore estetico e d'impatto, dedica la copertina della rivista alla fotografia per cui è causa e in un articolo di più pagine rende merito al fotografo parlando di “una foto che ha fatto il giro del mondo”, “che diventa il simbolo CP_1
dell'emigrazione nel Mediterraneo e vince un premio Word Press Photo”, di un “ (…) ritratto
collettivo, diretto e nitido nei minimi particolari, oggi rappresenta ovunque l'icona umana della nostra
epoca di migrazioni. Un quadro irripetibile, intenso, immediatamente riconoscibile, come accade per
le opere d'arte”.
7. Conseguentemente risultano non rilevanti e quindi non meritevoli di accoglimento, il
primo motivo, nella parte attinente all'applicazione dell'art. 90 l.d.a., e il secondo motivo
dell'appello principale, poiché presuppongono la sussunzione della fotografia nella categoria delle fotografie semplici.
8. Il terzo motivo dell'appello principale, relativo alla sussistenza dell'esimente del diritto di cronaca, non è fondato.
L'art. 65, comma 2, l.d.a. richiede affinché la condotta possa essere scriminata, che la riproduzione dell'opera avvenga “in occasione di avvenimenti di attualità”, e che, quindi, sia finalizzata alla rappresentazione di un evento di interesse attuale.
Nel caso in esame, la fotografia è stata invece impiegata a mero scopo illustrativo, come sfondo visivo del tema generale trattato nelle trasmissioni televisive in cui è stata riprodotta,
non essendo l'immagine immortalata l'accadimento da narrare.
In ogni caso, l'appellante non ha assolto all'obbligo previsto dalla norma di indicare, salvo caso di impossibilità, la fonte della fotografia utilizzata.
8. Pure il quarto motivo dell'appello principale, non è meritevole di accoglimento. Secondo risalente e consolidato orientamento della Suprema Corte l'illecito di cui all' art. 158 l.d.a. costituisce una specificazione della norma generale dell'art. 2043 c.c.. Pertanto, la concreta sussistenza di un danno risarcibile va accertata secondo i criteri che governano la responsabilità aquiliana (Cass. n. 11225/15; Cass. n. 7971/99).
L'esistenza dell'elemento soggettivo, in termini di colpa, necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 158 l.d.a., può essere ravvisata nel caso in cui sia violato lo standard di diligenza richiesto allo specifico operatore del settore.
L'appellante prima di utilizzare la fotografia, rinvenuta verosimilmente sulla rete internet, come la stessa parte deduce, avrebbe dovuto verificare la paternità della stessa,
condotta concretamente esigibile mediante un esame del portale da cui era tratta oppure ricorrendo ad applicazioni reperibili su rete che consentono di individuare la provenienza della fotografia.
9. Va infine rigettato il quarto motivo dell'appello principale, relativo al risarcimento dei danni.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte la violazione del diritto di esclusiva comporta di per sé la sussistenza di un danno da lucro cessante che esiste "in re ipsa". Resta
a carico del titolare solo l'onere di provare l'entità del danno, che è suscettibile di liquidazione in via forfettaria mediante l'applicazione del criterio del prezzo del consenso di cui all'art. 158, comma 2, l.d.a., che costituisce la soglia minima del ristoro spettante (Cass.
n. 39763/2021).
Parte Risulta incontestato che la fotografia è stata riprodotta dalla elle due trasmissioni suindicate e che è stata omessa la menzione dell'autore.
Va quindi riconosciuto il danno subito a seguito dell'indebito sfruttamento economico della fotografia, nonché il danno conseguente alla violazione del diritto morale, ossia del diritto dell'autore a vedersi riconosciuta la paternità dell'opera, trattandosi di diritto fondamentale della personalità risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c..
3. L'appello principale pertanto deve essere integralmente rigettato mentre merita accoglimento la richiesta contenuta nell'appello incidentale di riconoscimento della natura di opera dell'ingegno della fotografia per cui è causa.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) In accoglimento dell'appello incidentale accerta che la fotografia per cui è causa scattata da in data 7.6.2014 rientra tra le opere di ingegno di cui all'art. 2 Controparte_1
n. 7 L. 633/1941;
3) Conferma per il resto la sentenza appellata;
4) Condanna la l pagamento in favore Parte_1
di elle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 3.000,00 Controparte_1
per compensi ed € 294,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA
come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 10.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LI OF LL ND