CASS
Sentenza 4 luglio 2022
Sentenza 4 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/07/2022, n. 25527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25527 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RO GI CA nato a [...] il [...] ENTRER SRL avverso l'ordinanza del 31/05/2021 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale;
lette le conclusioni della difesa. RITENUTO IN FATI-0 Il TRIBUNALE di MILANO, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 31/5/2021, in parziale riforma dell'ordinanza emessa dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di MILANO in data 4/1/2021, appellata dal pubblico ministero, ha disposto il sequestro preventivo del saldo attivo rinvenuto sui conti correnti intestati alla società ENTRER S.R.L., legalmente rappresentata da RO GICA, pari a euro 27.188,81„ nonché del relativo capitale sociale in relazione al reato cui all'art. 648 bis cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassa zione il TO, in proprio e quale legale rappresentante della società RE che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 25527 Anno 2022 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 30/03/2022 1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 325, 321 e 125 cod. proc. pen. anche in riferimento agli artt. 648 bis, 648 ter e 416 cod. peri, e artt. 2 e 8 D.Lgs 74/2000. 2. In data 11 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott.ssa Silvia Salvadori, chiede che il ricorso sia rigettato. 3. In data 15 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte della difesa con le quali l'avv. Iacobacci, rinviando alle considerazioni indicate nel ricorso, insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. Nell'unico comune motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 325, 321 e 125 cod. proc. pen. anche in riferimento agli artt. 648 bis, 648 ter e 416 cod. pen. e artt. 2 e 8 D.Lgs 74/2000, evidenziando che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente. A fronte di una complessa vicenda processuale che ha coinvolto e coinvolge numerose persone e società, infatti, il Tribunalrebbe del tutto omesso di motivare quanto al ruolo concreto e alle condotte che sarebbero attribuibili al TO ovvero alla RE, soggetti che non sono sottoposti a indagini ed estranei al procedimento, tanto che il Giudice delle Indagini Preliminari ha respinto per ben due volte la richiesta di disporre la misura cautelare reale. Sotto altro profilo, poi, la motivazione circa la sussistenza dei presupposti del sequestro preventivo, a fronte del già disposto sequestro probatorio, avrebbe dovuto esser esposta in termini puntuali laddove, di contro, il Tribunale non avrebbe tenuto in alcuna considerazione la circostanza che la società era stata costituita solo nell'anno 2018 (le condotte contestate sono dal 2012 al 2019) e non sarebbe stato indicato il ruolo in concreto svolto dalla medesima in ordine a specifiche fatture e/o operazioni inesistenti. Ragioni queste per le quali la motivazione, fondata su mere asserzioni e resa in assenza di una computa valutazione della documentazione prodotta dalla difesa, sarebbe del tutto apparente sia con riferimento al fumus che al periculum e, quanto a quest'ultimo, alla possibilità di applicare una misura meno afflittiva. La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge sotto il profilo dell'assenza di motivazione ma che in effetti afferisce alla logicità e completezza della stessa sollecitando una diversa valutazione degli elementi emersi, non è consentita. 1.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli ierrores in iudicando o in procedendo, 2 sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baroni°, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812). 1.2. Nel caso di specie la motivazione resa dal Tribunale del riesame in ordine ai presupposti di applicazione della misura cautelare reale, sia con riferimento al fumus commIssi delicti che al collegamento con la RE e al conseguente periculum, non può ritenersi inesistente né manifestamente illogica al punto da risultare apparente. Come puntualmente evidenziato dal Procuratore Generale, infatti, il provvedimento impugnato, evidenziando il complesso degli elementi emersi (accertamenti bancari, segnalazioni e indagini della Guardia di Finanza, intercettazioni telefoniche e le dichiarazioni dell'indagata Sonia Broglia) dà adeguato conto del ruolo assunto dalla RE nell'ambito del gruppo di società denominato del "gruppo" di Tantussi e Veronesi, al coinvolgimento in tali attività del TO e della conseguente necessità di disporre allo stato la misura cautelare reale. 2. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende, così quantificata anche per SA in quanto la rinuncia è intervenuta a pochi giorni dalla celebrazione dell'udienza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/3/2022
lette le conclusioni del Procuratore Generale;
lette le conclusioni della difesa. RITENUTO IN FATI-0 Il TRIBUNALE di MILANO, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 31/5/2021, in parziale riforma dell'ordinanza emessa dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di MILANO in data 4/1/2021, appellata dal pubblico ministero, ha disposto il sequestro preventivo del saldo attivo rinvenuto sui conti correnti intestati alla società ENTRER S.R.L., legalmente rappresentata da RO GICA, pari a euro 27.188,81„ nonché del relativo capitale sociale in relazione al reato cui all'art. 648 bis cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassa zione il TO, in proprio e quale legale rappresentante della società RE che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 25527 Anno 2022 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 30/03/2022 1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 325, 321 e 125 cod. proc. pen. anche in riferimento agli artt. 648 bis, 648 ter e 416 cod. peri, e artt. 2 e 8 D.Lgs 74/2000. 2. In data 11 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott.ssa Silvia Salvadori, chiede che il ricorso sia rigettato. 3. In data 15 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte della difesa con le quali l'avv. Iacobacci, rinviando alle considerazioni indicate nel ricorso, insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. Nell'unico comune motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 325, 321 e 125 cod. proc. pen. anche in riferimento agli artt. 648 bis, 648 ter e 416 cod. pen. e artt. 2 e 8 D.Lgs 74/2000, evidenziando che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente. A fronte di una complessa vicenda processuale che ha coinvolto e coinvolge numerose persone e società, infatti, il Tribunalrebbe del tutto omesso di motivare quanto al ruolo concreto e alle condotte che sarebbero attribuibili al TO ovvero alla RE, soggetti che non sono sottoposti a indagini ed estranei al procedimento, tanto che il Giudice delle Indagini Preliminari ha respinto per ben due volte la richiesta di disporre la misura cautelare reale. Sotto altro profilo, poi, la motivazione circa la sussistenza dei presupposti del sequestro preventivo, a fronte del già disposto sequestro probatorio, avrebbe dovuto esser esposta in termini puntuali laddove, di contro, il Tribunale non avrebbe tenuto in alcuna considerazione la circostanza che la società era stata costituita solo nell'anno 2018 (le condotte contestate sono dal 2012 al 2019) e non sarebbe stato indicato il ruolo in concreto svolto dalla medesima in ordine a specifiche fatture e/o operazioni inesistenti. Ragioni queste per le quali la motivazione, fondata su mere asserzioni e resa in assenza di una computa valutazione della documentazione prodotta dalla difesa, sarebbe del tutto apparente sia con riferimento al fumus che al periculum e, quanto a quest'ultimo, alla possibilità di applicare una misura meno afflittiva. La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge sotto il profilo dell'assenza di motivazione ma che in effetti afferisce alla logicità e completezza della stessa sollecitando una diversa valutazione degli elementi emersi, non è consentita. 1.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli ierrores in iudicando o in procedendo, 2 sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baroni°, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812). 1.2. Nel caso di specie la motivazione resa dal Tribunale del riesame in ordine ai presupposti di applicazione della misura cautelare reale, sia con riferimento al fumus commIssi delicti che al collegamento con la RE e al conseguente periculum, non può ritenersi inesistente né manifestamente illogica al punto da risultare apparente. Come puntualmente evidenziato dal Procuratore Generale, infatti, il provvedimento impugnato, evidenziando il complesso degli elementi emersi (accertamenti bancari, segnalazioni e indagini della Guardia di Finanza, intercettazioni telefoniche e le dichiarazioni dell'indagata Sonia Broglia) dà adeguato conto del ruolo assunto dalla RE nell'ambito del gruppo di società denominato del "gruppo" di Tantussi e Veronesi, al coinvolgimento in tali attività del TO e della conseguente necessità di disporre allo stato la misura cautelare reale. 2. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende, così quantificata anche per SA in quanto la rinuncia è intervenuta a pochi giorni dalla celebrazione dell'udienza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/3/2022