Sentenza 28 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 25/11/2025, n. 9283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9283 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09283/2025REG.PROV.COLL.
N. 05574/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5574 del 2025, proposto da ST TA, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giuseppe Lo Pinto, dall’Avvocato Fabio Cintioli e dall’Avvocato Valentina Novara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
C.S.M. – Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del vicepresidente pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio
nei confronti
CE IO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giuseppe Ceceri e dall’Avvocato Antonio Nardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
CE PU, rappresentato e difeso dall’Avvocato Agatino Cariola, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Gabriello Carnazza, n. 51
per la riforma
della sentenza n. 8124 del 28 aprile 2025del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, che ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’odierno appellante principale, ST TA, contro la delibera
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di CE PU e del C.S.M. – Consiglio Superiore della Magistratura;
visto l’atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale dell’appellato CE IO;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 il Consigliere SS OC e uditi per l’appellante principale, ST TA, l’Avvocato Fabio Cintioli e l’Avvocato Valentina Novara, per CE PU l’Avvocato Agatino Cariola, per l’appellante incidentale, CE IO, l’Avvocato Giuseppe Ceceri e per il C.S.M. – Consiglio Superiore della Magistratura l’Avvocato dello Stato Antonio Grumetto;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la delibera del 17 luglio 2024, con la quale l’Assemblea Plenaria del C.S.M. – Consiglio Superiore della Magistratura (d’ora innanzi, anche solo plenum ) ha nominato il dott. CE IO, odierno appellante incidentale, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania.
1.1. Con il ricorso notificato il 7 ottobre 2024, il dott. ST TA, odierno appellante principale, ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in poi, per brevità, il Tribunale), la delibera di nomina del dott. IO innanzi, proponendo per quel che qui rileva, i seguenti motivi di ricorso:
1.2. Con il primo motivo proposto in prime cure è stata dedotta la « i ) “ violazione e falsa applicazione degli artt. 194, co. 1, R.D. 12/1941 e 3, co. 1 e 3, della Circolare del CSM n. 13778/2014 (“Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie”). Difetto di istruttoria e di motivazione. Erroneità dei presupposti ».
1.2.1. Il dott. TA ha in particolare lamentato l’illegittimità della nomina del dott. IO, in quanto quest’ultimo non aveva maturato la legittimazione quadriennale richiesta per poter partecipare al procedimento ai sensi dell’art. 194, comma 1, del R.D. n. 12 del 1941 – di qui in poi anche solo ord. giud. – e dell’art. 3, comma 1, della Circolare del CSM n. 13778/2014.
1.2.2. Il C.S.M. infatti, al fine di affermare la legittimazione del dott. IO alla partecipazione alla procedura in esame, ha individuato la data in cui lo stesso aveva assunto il possesso delle funzioni di provenienza (ovvero, quelle di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza) in quella del 29 marzo 2018, senza tuttavia tenere conto che la relativa delibera di nomina adottata in data 14 febbraio 2018 è stata annullata dal Tribunale con la sentenza n. 2772 del 4 marzo 2019, confermata da questo Consiglio di Stato con la sentenza n. 192 del 9 gennaio 2020, in accoglimento del ricorso proposto da altra concorrente (la dott.ssa Triassi).
1.2.3. Sicché, assumeva il ricorrente in prime cure, la data in cui il dott. IO ha « assunto effettivo possesso dell'ufficio » di procuratore della Repubblica di Potenza avrebbe dovuto individuarsi in quella del novembre 2020, nella quale il C.S.M., nella riedizione del proprio potere, ha dichiarato decaduta la domanda all’epoca presentata dalla dott.ssa Triassi (nelle more trasferita altrove) per l’incarico di procuratore della Repubblica di Potenza e ha rinominato il dott. IO, considerato che non vi erano altri candidati al posto messo a concorso.
1.3. Con il secondo motivo proposto in prime cure è stata dedotta, poi, la « violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 12 D.lgs. 160/2006. Violazione e falsa applicazione della circolare del CSM n. P-14858 del 28.7.2015 (Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria), ed in particolare degli artt. 2, 18, lett. a), 25, 26 e 29. Eccesso di potere per travisamento. Difetto di istruttoria. Carenza assoluta di motivazione. Illogicità e irragionevolezza manifesta ».
1.3.1. Con tale motivo il dott. TA ha censurato l’illegittimità della delibera impugnata per l’intrinseca irragionevolezza e illogicità della scelta che ha condotto il plenum alla nomina del dott. IO lì dove ha valorizzato il principale criterio in gioco, vale a dire quello dell’art. 18, lett. a) del T.U.
1.3.2. La preferenza per il dott. IO si è basata infatti su un’aprioristica e assoluta prevalenza dell’esperienza direttiva su quella semidirettiva che, a dire del dott. TA, tuttavia:
a ) non è prevista dal predetto art. 18, lett. a);
b ) non risulta sorretta da alcuna comparazione tra le caratteristiche e le dimensioni dell’incarico di procuratore capo presso la Procura della Repubblica di Potenza svolto dal dott. IO e quello di procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Messina e poi di Catania svolto dal dott. TA;
c ) non avrebbe tenuto conto che una rilevante parte di quella che è stata qualificata come esperienza direttiva del dott. IO presso la Procura di Potenza è stata in realtà un’attività di mera reggenza esercitata in via di fatto a causa dell’annullamento pronunciato dal Tribunale e poi confermato da questo Consiglio di Stato;
d ) non risulterebbe fondata su alcuna comparazione con la concreta esperienza del dott. TA.
1.4. Con il terzo motivo proposto in prime cure è stata dal dott. TA dedotta la « iii ) “ violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 12 D.lgs. 160/2006. Violazione e falsa applicazione della circolare del CSM n. P-14858 del 28.7.2015 (Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria), ed in particolare dell’art. 32, lett. b). Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione » .
1.4.1. Il dott. TA ha lamentato l’illegittimità della delibera impugnata anche con riferimento all’indicatore di cui all’art. 32, lett. b., del T.U. sulla dirigenza giudiziaria, in quanto il C.S.M. ha ritenuto di premiare l’attività requirente svolta dal dott. IO, soprattutto alla luce della durata della stessa, senza però compararla in concreto con le esperienze maturate dal dott. TA, che sono state talmente sminuite da esser descritte in poco più di due righe.
1.5. Successivamente, con atto di motivi aggiunti del 2 dicembre 2024, il dott. TA ha impugnato anche il d.P.R. dell’8 agosto 2024, con il quale è stata decretata la nomina del dott. IO a procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania.
1.5.1. Si sono costituiti nel primo grado del giudizio il C.S.M., il dott. PU e il dott. IO che, a sua volta, ha anche proposto ricorso incidentale, assumendo che il dott. TA, ricorrente principale, non fosse legittimato a partecipare alla procedura.
2. Con la sentenza n. 8124 del 28 aprile 2025, il Tribunale ha respinto il ricorso del dott. TA, dichiarando conseguentemente improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso incidentale del dott. IO, affermando in sintesi che:
- la soluzione del C.S.M., che ha ritenuto sussistente la legittimazione del dott. IO, appare coerente con il dato letterale dell’art. 194 ord. giud., il quale prevede che il termine dei quattro anni decorra dal giorno in cui il magistrato ha assunto « effettivo possesso dell’ufficio ».
- la disposizione citata, richiamando il concetto di possesso “ effettivo ”, attribuisce rilievo allo svolgimento in concreto delle funzioni giurisdizionali (cfr., in questo senso, Cons. St., zez. IV, 10 luglio 2012, n. 4092) .
- uno svolgimento, questo, che senz’altro si è verificato nel caso di specie, perché il dott. IO ha assunto l’incarico direttivo in forza di una delibera di nomina, pur invalida, ma comunque provvisoriamente efficace (finché non è stata annullata giudizialmente);
- all’annullamento giudiziale della nomina, infatti, non ha fatto seguito alcuna interruzione nell’esercizio effettivo delle funzioni direttive da parte del dott. IO, il quale è stato in seguito formalmente rinominato per il medesimo incarico;
- le funzioni direttive dell’ufficio sono state, dunque, effettivamente esercitate dal dott. IO senza soluzione di continuità dal 2018 al 2023;
- in secondo luogo, la soluzione positiva appare giustificata soprattutto alla luce della ratio sottesa alla previsione di cui all’art. 194 cit., in quanto la necessità che il magistrato permanga per un determinato lasso di tempo presso l’ufficio al quale è stato assegnato, prima di poter ricevere il conferimento di nuove funzioni, risponde all’interesse pubblico di garantire l’efficienza e la funzionalità del sistema giudiziario, attraverso la congrua permanenza e la continuità nell’espletamento delle funzioni direttive degli uffici giudiziari;
- se tale è la finalità perseguita dalla previsione in esame, la stessa è senz’altro soddisfatta nel caso in cui il magistrato rimanga concretamente nell’ufficio per tutto il tempo previsto dalla norma, anche se poi la delibera di nomina viene ex post annullata;
- d’altra parte, è pur vero che l’annullamento del provvedimento amministrativo ha effetto costitutivo, (di regola) retroattivo ex tunc , ma è altrettanto vero che la retroattività non può eliminare nella sua materialità un fatto realmente avvenuto;
- in terzo luogo, la soluzione positiva appare anche quella più coerente in un’ottica sistematica perché, se non si considerasse il periodo in cui il magistrato ha diretto l’ufficio in forza della prima delibera poi annullata, si correrebbe il rischio di frustrare il principio di “temporaneità” delle funzioni direttive le quali, come noto, possono essere conferite per un massimo di quattro anni, rinnovabili per soli altri quattro anni, al fine di evitare “incrostazioni di potere” e garantire il ricambio nell’esercizio delle stesse (art. 46 del d.lgs. n. 160 del 2006);
- inoltre, omettendo di considerare tale periodo si altererebbe il punto di equilibrio che la legge ha ritenuto di fissare in quattro anni tra le esigenze di stabilità dell’ufficio giudiziario, da un lato, e le legittime aspettative alla mobilità dei magistrati, dall’altro lato;
- si dovrebbe poi, per coerenza, anche ritenere che l’ufficio sia rimasto vacante per tutto il tempo intercorrente tra la prima delibera di nomina, successivamente annullata, e la seconda delibera di nomina;
- non appare, per contro, condivisibile l’osservazione del ricorrente, secondo cui la tesi sopra esposta consentirebbe al dott. IO di trarre un’utilità da un atto illegittimo perché, nel caso di specie, l’annullamento della delibera di nomina è avvenuto solo per un difetto di istruttoria e di motivazione della delibera del C.S.M., nella parte relativa alla comparazione dei profili dei concorrenti.
- non si sarebbe posto, invece, un problema di carenza di requisiti in capo al dott. IO, che avrebbe dovuto precludergli di aspirare al posto in esame e, alla luce di ciò, non possono essere fatte ricadere sul magistrato le conseguenze (negative) di una attività non legittima compiuta dal C.S.M. e della durata del processo amministrativo che ha poi condotto all’accertamento di tale illegittimità, posto che il magistrato ha comunque, medio tempore , continuato ad esercitare le funzioni a suo tempo attribuite;
- quanto alla prevalenza del profilo professionale del dott. IO, poi, sebbene lo svolgimento di incarichi direttivi non possa assurgere, in sé, a criterio preferenziale assoluto e oggettivo, tale da attribuire sic et simpliciter la prevalenza di un candidato svolgente funzioni direttive rispetto ad un altro svolgente funzioni semidirettive, tuttavia l’avvenuto esercizio, nella pienezza della qualifica, delle funzioni direttive, stante l’oggettiva maggior ampiezza, rilevanza e responsabilità rispetto a quelle semidirettive, non può risultare tout court ininfluente e privo di uno specifico apprezzamento nel conferimento di un incarico direttivo (così Cons. St., sez. V, 11 maggio 2021, n. 3712, Cons. St., sez. V, 17 gennaio 2018, n. 271), sicché appare coerente con le previsioni normative e con quelle del T.U. l’avvenuta valorizzazione della maggior pregnanza delle funzioni direttive ricoperte dal dott. IO rispetto a quelle solo semidirettive del dott. TA;
- non potrebbe, inoltre, sostenersi che la delibera impugnata abbia fondato la preferenza del dott. IO su un mero automatismo valutativo, legato al solo svolgimento da parte sua delle funzioni direttive;
- in realtà, il giudizio favorevole al dott. IO apparirebbe come il frutto di una valutazione puntuale dei profili dei due candidati che, pur principiando dalla (corretta) valorizzazione dell’oggettiva differenza tra le funzioni direttive e quelle semidirettive ricoperte dai due candidati, si è poi dilungato ad analizzare in concreto i risultati ottenuti da entrambi nei rispettivi ruoli, ritenendo prevalente il dott. IO per i « brillanti traguardi già in rassegna, che disvelano elevate capacità gestionali », tra i quali in particolare:
a) aver « adottato quattro progetti organizzativi, ottimamente fronteggiando criticità congiunturali e complesse sopravvenienze normative »;
b) aver introdotto « numerose e pregevoli le buone prassi di organizzazione, tra cui l’istituzione dell’Ufficio UDAS (Ufficio definizione affari semplici) e dell’Ufficio di diretta collaborazione del Procuratore nonché le circolari e i provvedimenti organizzativi sulla gestione delle risorse, sui rapporti con la polizia giudiziaria, in materia di coordinamento investigativo, sulla gestione dei collaboratori di giustizia e inerenti alla delicata fase pandemica »;
c) aver attuato « notevoli progetti di spinta innovazione tecnologica, come in materia di intercettazioni »;
d) aver implementato « sapienti interventi di lucida e pronta attuazione della c.d. riforma Cartabia »;
- il C.S.M. non si sarebbe, quindi, arrestato ad una valutazione di prevalenza astratta delle funzioni direttive del dott. IO, ma ha rinvenuto in concreto, attraverso l’analisi dei plurimi e positivi risultati in esse conseguiti, una sua maggiore attitudine direttiva rispetto al ricorrente;
- la delibera poi, nella parte relativa alla comparazione dei profili, ha richiamato espressamente l’esperienza semidirettiva maturata dal ricorrente e tale ultimo richiamo, pur sintetico, appare comunque sufficiente a dimostrare che la relativa esperienza – così come in precedenza analiticamente descritta anche con riguardo ai concreti risultati ottenuti – è stata valutata in comparazione con quella maturata dal candidato poi nominato;
- d’altra parte, il C.S.M. ben può formulare un giudizio comparativo sintetico ed integrato, senza dover richiamare nuovamente tutti i caratteri delle singole esperienze professionali già analiticamente descritti nelle parti precedenti della delibera;
- non sarebbe condivisibile nemmeno la doglianza secondo cui il CSM non avrebbe adeguatamente confrontato le caratteristiche e le dimensioni dell’incarico di Procuratore capo presso la Procura della Repubblica di Potenza, con quelle di procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Messina e poi di Catania: il primo un ufficio di piccole dimensioni, caratterizzato da un’organizzazione che richiederebbe un’attività di gestione amministrativa relativamente semplice, anche per il numero contenuto degli affari trattati, mentre i secondi entrambi di grandi dimensioni e che presenterebbero un’organizzazione più complessa della prima.
- la delibera del CSM, invero, ha preso in esame le caratteristiche specifiche della Procura di Potenza diretta dal dott. IO, valorizzandone la “ vocazione distrettuale ”, analoga a quella dell’ufficio messo a concorso, e ritenendo – ragionevolmente – che tale aspetto assumesse rilevanza ai sensi dell’art. 25 del Testo Unico, perché “ il candidato proposto ha già dimostrato piena idoneità (concreta e non meramente prognostica) all’Ufficio a concorso (del pari distrettuale), risultandone competenze perfettamente aderenti alle esigenze funzionali che animano la presente procedura ”;
- in ogni caso, si osserva che l’ampiezza dei compiti gestionali e organizzativi spettanti ad un Procuratore della Repubblica è maggiore rispetto a quella di un procuratore aggiunto che coordina un gruppo di sostituti ad esso addetti e non di tutti quelli in organico nell’ufficio medesimo, sicché la consistenza organica complessiva di un ufficio non può essere ascritta a chi ha in esso ricoperto solo funzioni semidirettive (cfr. Cons. St., sez. VII, 27 gennaio 2023, n. 954);
- quanto al merito del giudizio di equivalenza dei due profili, esso non apparirebbe manifestamente irragionevole o illogico, perché anche nel percorso professionale del dott. IO – così come in quello del dott. TA – sono effettivamente rinvenibili plurimi elementi tra quelli che l’art. 18 lett. c) del T.U. indica come indici sintomatici della capacità nelle relazioni esterne;
- quanto, poi, al fatto che il dott. IO, a differenza del dott. TA, non si sia mai confrontato con lo specifico fenomeno mafioso catanese, non è una circostanza che incide sulla ragionevolezza del giudizio formulato dal C.S.M., avendo il primo giudice richiamato “ il consolidato principio giurisprudenziale per cui la conoscenza dell’ufficio ad quem e del suo territorio non può, anche alla luce del principio costituzionale di eguaglianza e della sua declinazione all’art. 51 Cost., come del principio dell’art. 107, comma 3, Cost., per cui i magistrati si distinguono soltanto per diversità di funzioni, assumere rilievo in uno scrutinio comparativo che è per sua natura su base nazionale e dunque non può che prescindere dal radicamento personale sul singolo territorio ” (Cons. St., sez. V, 31 agosto 2021, n. 6125);
La prevalenza del dott. IO appare, in ogni caso, ragionevolmente giustificata dal CSM in forza della sua ampia, variegata e approfondita conoscenza del fenomeno mafioso, avendo egli seguito complessi procedimenti sulle organizzazioni camorristiche campane (clan dei casalesi e sulla criminalità organizzata casertana), sulla mafia cinese fra Napoli, Roma e Milano, sulla criminalità camorrista nel distretto laziale, su quella di competenza della D.D.A. di Reggio Calabria, nonché su quella di competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, ove è stato coordinatore della locale D.D.A. e assegnatario del 30% dei relativi procedimenti riferiti all’area geocriminale di Matera;
- con riferimento alle rilevantissime esperienze fuori ruolo maturate dal ricorrente, deve evidenziarsi che le stesse sono state senza dubbio considerate e valorizzate dal CSM, ma non sono state ritenute sufficienti a superare la netta prevalenza accordata al nominato con riguardo ai parametri attitudinali specifici.
2.1. Sulla scorta di queste considerazioni, qui in sintesi riportate, il Tribunale ha dunque respinto il ricorso principale, integrato dai motivi aggiunti, dichiarando invece improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso incidentale proposto dal dott. IO.
3. Avverso tale sentenza, le cui motivazioni più salienti sono state riportate qui in sintesi, propone ora appello principale il dott. TA, articolando tre motivi di censura che di seguito saranno esaminati, e ne chiede a questo Consiglio di Stato la riforma, con il conseguente accoglimento del ricorso principale, proposto in primo grado, e l’annullamento della delibera impugnata.
3.1. Si sono costituiti il C.S.M. e il dott. IO, per chiedere la reiezione dell’appello principale, e quest’ultimo ha altresì, cautelativamente, proposto appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui ha sia disatteso le eccezioni preliminari proposte in primo grado e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale.
3.2. Si è altresì costituito il dott. PU per chiedere l’accoglimento del primo motivo, escludente, dell’appello principale.
3.3. Nella pubblica udienza dell’11 novembre 2025 il Collegio, sentiti i difensori delle parti e dopo ampia discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione.
4. L’appello principale è infondato.
4.1. Ritiene anzitutto il Collegio di prescindere, per il principio della ragione più liquida (Cons. St., Ad. plen., 26 aprile 2015, n. 5), dalle eccezioni preliminari qui riproposte dal dott. IO nell’appello incidentale in ordine alla contestata inammissibilità del ricorso principale, proposto in primo grado dal dott. TA, dato che esso, come ora si dirà, risulta infondato nel merito, come il primo giudice ha correttamente statuito.
5. Venendo dunque al merito dei motivi proposti nell’appello principale, con il primo motivo (pp. 10-21 del ricorso), il dott. TA torna anche in questa sede a dedurre la censura in ordine al difetto di legittimazione ai sensi dell’art. 194 ord. giud., sostenendo che la data in cui il dott. IO ha “ assunto effettivo possesso dell'ufficio ” di procuratore della Repubblica di Potenza è quella del novembre 2020, e non quella del 29 marzo 2018, erroneamente presa a riferimento dal C.S.M. per dichiarare la legittimazione del dott. IO alla partecipazione alla procedura per il conferimento del posto di procuratore della Repubblica di Catania.
5.1. Tale, più risalente, nomina, come si è visto, è stata travolta con efficacia ex tunc dalle citate sentenze del Tribunale e di questo Consiglio di Stato, e dunque, ai fini della legittimazione del dott. IO a partecipare alla procedura per il conferimento del posto oggetto del presente giudizio, deve considerarsi tamquam non esset.
5.2. La norma àncora la data iniziale del periodo minimo di permanenza quadriennale che deve essere garantito nell’ufficio di provenienza a quella in cui il magistrato ha preso “ effettivo possesso ” di tale ufficio; e dunque la data in cui il magistrato ha assunto “di diritto”, e non in via di mero fatto, le relative funzioni.
5.3. Potrebbe solo aggiungersi una considerazione che trae spunto del principio di non contraddizione interno all’ordinamento: atteso che il primo provvedimento che ha consentito l’insediamento del dott. IO presso la Procura di Potenza è stato annullato, non si vede come potesse produrre effetti e come tali effetti utili potessero esser considerati ai fini di cui si discute.
5.4. La tesi opposta a quella qui sostenuta, infatti, consentirebbe al dott. IO di trarre una utilità (e si tratta nella specie, di rilevantissima utilità, attesa l’importanza dell’incarico direttivo per cui è causa) da un atto illegittimo.
5.5. In via subordinata, il dott. TA in primo grado ha anche dedotto l’illegittimità della delibera di nomina del dott. IO dovuta al difetto di istruttoria, all’errore sui presupposti e alla carenza di motivazione, atteso che non si è in alcun modo spiegato nella delibera come e perché sia stato utilmente valutato a beneficio della legittimazione del dott. IO il lungo periodo di tempo nel quale egli ha svolto le funzioni di procuratore della Repubblica di Potenza solo in via di fatto e senza la copertura di un provvedimento legittimo.
6. La lettura dell’art. 194 ord. giud. svolta dal primo giudice si aggrapperebbe all’aggettivo “ effettivo ” per farne derivare una conseguenza alla quale nessuno di certo ha mai pensato, tantomeno il legislatore.
6.1. Il riferimento al possesso effettivo, deduce tuttavia il dott. TA, non è fatto al fine di “abbuonare” periodi svolti quale reggente f.f. sulla base di provvedimenti illegittimi annullati dal g.a., ma a tutt’altro fine.
6.2. Le nomine e assegnazioni ad uffici, sia direttivi sia semi-direttivi, sono di consueto cronologicamente scollate dalla c.d. presa di possesso, termine in uso nella normativa e prassi della magistratura.
6.3. Possono esservi casi di anticipato possesso rispetto ai tempi ordinari per insediarsi presso l’ufficio ovvero anche dei casi di posticipato possesso (quando, ad esempio, vi sono ancora delle pendenze da gestire presso l’ufficio a quo e dunque si deve ritardare la presa di possesso).
6.4. Pertanto, quel che l’art. 194 vuol dire è che il quadriennio non può iniziare a decorrere dalla nomina, ma solo dal momento in cui vi è l’effettiva presa di possesso, vale a dire l’insediamento nell’ufficio e, ovviamente, l’insediamento legittimo, non quello illegittimo.
7. La sentenza impugnata merita dunque di essere riformata, in quanto l’interpretazione letterale dell’art. 194 ord. giud. non consente affatto di ritenere, come ha fatto il Tribunale, che per maturare il quadriennio si possa far valere un periodo di gestione quale f.f. sulla base di una nomina contra legem annullata dal giudice amministrativo, peraltro con grave pregiudizio degli altri concorrenti che invece hanno maturato regolarmente il periodo quadriennale di legittimazione.
7.1. La prima delibera di nomina del dott. IO a procuratore capo di Potenza, come visto, è stata annullata dal Tribunale con sentenza n. 2772 del 4 marzo 2019, confermata da questo Consiglio di Stato con la sentenza n. 192 del 2010, e il C.S.M. ha adottato la nuova delibera di nomina, sempre in favore del dott. IO, in data 11 novembre 2020.
7.2. È innegabile, dunque, che nel periodo intercorrente tra il mese di marzo 2019 e quello di novembre 2020 (1 anno e 8 mesi) il dott. IO non ha avuto il “possesso effettivo” di quell’ufficio, ma vi ha operato nelle condizioni di reggente f.f.
7.3. Detraendo quantomeno questo periodo da quello preso in considerazione dal CSM per affermare la “legittimazione” del dott. IO - ovvero il periodo intercorrente tra il mese di marzo 2018 (data della prima nomina del dott. IO a Procuratore Capo di Potenza) e il mese di luglio 2023 (in cui l’Ufficio di Procuratore Capo di Catania si è reso vacante), per un totale di 5 anni e 4 mesi – si ha che il dott. IO, al momento della vacanza del posto oggetto del presente giudizio, poteva dirsi avere avuto il “possesso effettivo” della Procura di Potenza, al più, per soli 3 anni e 8 mesi.
8. Se è vero, poi, che l’art. 194 ord. giud. risponde alla ratio di garantire il corretto funzionamento del sistema giudiziario imponendo una durata minima di permanenza negli Uffici giudiziari, è altrettanto vero che la norma in questione pone al contempo una regola che presidia una competizione concorsuale imponendo ai concorrenti il possesso di un requisito di partecipazione alla stessa: “ l’effettivo possesso ”, e dunque il possesso “ di diritto ” e non di mero fatto, dell’ufficio di provenienza da più di quattro anni prima della pubblicazione della vacanza del posto messo a concorso.
8.1. Pertanto, trattandosi di una procedura comparativa, è in gioco la salvaguardia della par condicio tra i concorrenti, che verrebbe compromessa se si consentisse ad un candidato di poter utilmente computare nel periodo di “legittimazione” le funzioni dallo stesso svolte sulla base di un provvedimento illegittimo.
9. Né appare al dott. TA condivisibile l’affermazione secondo cui « non possono essere fatte ricadere sul magistrato le conseguenze (negative) di una attività non legittima compiuta dal CSM e della durata del processo amministrativo che ha poi condotto all’accertamento di tale illegittimità, posto che il magistrato ha comunque, medio tempore, continuato ad esercitare le funzioni a suo tempo attribuite ».
9.1. Un simile ragionamento potrebbe valere nel caso opposto a quello che ci occupa, ovvero nel caso in cui il magistrato abbia ottenuto l’annullamento della nomina di un proprio concorrente e, all’esito di una nuova comparazione, ne sia risultato vincitore.
9.2. Solo in questo caso potrebbe essere ragionevole affermato che il predetto magistrato non possa subire le conseguenze negative delle scelte illegittime della pubblica amministrazione, non di certo nel caso del dott. IO, la cui nomina è stata dichiarata illegittima ed annullata dal Tribunale e da questo Consiglio di Stato e che poi ha ottenuto il posto solo perché era rimasto l’unico candidato in gara.
9.3. In questo secondo caso, riconoscere rilevanza alle funzioni svolte in via di mero fatto sulla base di un provvedimento illegittimo non soltanto consentirebbe a chi si è avvalso di quest’ultimo di trarre personali utilità in violazione del principio di non contraddizione che contraddistingue la coerenza dell’ordinamento giuridico, ma addirittura lo consentirebbe con pregiudizio degli altri concorrenti che invece hanno maturato regolarmente il periodo quadriennale di legittimazione.
9.4. Anche per queste ragioni, la sentenza impugnata meriterebbe di essere riformata.
10. Infine l’appellante principale ripropone la censura relativa all’illegittimità della delibera di nomina del dott. IO dovuta al difetto di istruttoria, all’errore sui presupposti e alla carenza di motivazione, che il Tribunale non ha in alcun modo esaminato.
10.1. In tale delibera, in particolare, non si è in alcun modo spiegato come e perché sia stato utilmente valutato a beneficio della “legittimazione” del dott. IO il lungo periodo di tempo nel quale egli ha svolto le funzioni di procuratore della Repubblica di Potenza solo in via di fatto e senza la copertura di un provvedimento legittimo.
10.2. Il dott. IO non era legittimato alla partecipazione alla procedura de qua , in quanto, come visto, alla data di vacanza del posto di Procuratore della Repubblica di Catania (26 luglio 2023) il periodo minimo di permanenza quadriennale che l’odierno controinteressato avrebbe dovuto garantire nel posto di procuratore della Repubblica di Potenza non era ancora decorso.
11. Il motivo è infondato.
11.1. Questo Consiglio di Stato, invero, ha già chiarito che l’effetto retroattivo dell’annullamento della nomina, da parte del C.S.M., non può travolgere il dato, effettivo, che il magistrato abbia svolto le funzioni direttive (v., sul punto, Cons. St., sez. IV, 27 luglio 2010, n. 4913) e tale circostanza non può essere relegata all’irrilevanza giuridica, come pretende l’appellante principale, quasi l’esercizio di funzioni tanto determinanti per la vita e il funzionamento di un ufficio giudiziario, ancorché in forza di un atto di investitura poi invalidato in sede giurisdizionale, venga cancellato ex post dal mondo giuridico senza lasciare traccia.
11.2. Si tratta di un assunto che, per quanto ineccepibile da un punto di vista formale, trascura tuttavia e anzitutto, sul piano generale, che l’effetto retroattivo – ex tunc – dell’annullamento giurisdizionale non può non misurarsi, necessariamente, con il principio dell’effettività – quod factum infectum fieri nequit – e implica, altrettanto necessariamente, un adaequatio rei et intellectus tra la caducazione degli atti annullati, con efficacia ex tunc , e l’effetto ripristinatorio del giudicato amministrativo, il quale sopraggiunge a distanza di tempo dal momento in cui tali effetti si sono irrimediabilmente prodotti.
11.3. Come noto, la stessa retroattività dell’esecuzione del giudicato trova un limite intrinseco e ineliminabile (che è logico e pratico, ancor prima che giuridico), nel sopravvenuto mutamento della realtà — fattuale o giuridica — tale da non consentire l’integrale ripristino dello status quo ante (come chiarito, del resto, dai risalenti brocardi factum infectum fieri nequit e ad impossibilia nemo tenetur ) che semmai, ove ne ricorrano le condizioni, può integrare il presupposto esplicito della previsione del risarcimento del danno, per impossibile esecuzione del giudicato, sancita dall’art. 112, comma 3, c.p.a. (v., ex plurimis , Cons. St., sez. V, 6 dicembre 2018, n. 6907 nonché Cons. St., Ad. plen., 9 giugno 2016, n. 11).
11.4. Il che, va solo qui aggiunto a confutazione dei pur brillanti argomenti addotti con il motivo in esame, non comporta che il soggetto, soccombente nel giudizio amministrativo, possa paradossalmente giovarsi degli effetti contra ius dell’atto illegittimo annullato, ma semplicemente riconoscere che il giudicato amministrativo non può annullare la realtà, quale cristallizzatasi nel periodo tra il momento in cui l’atto ha dispiegato, ormai irrimediabilmente, i suoi effetti e il momento in cui, intervenuto l’annullamento, si debba restaurare la legalità nella sostanza delle cose e nella concreta vicenda amministrativa, incisa dal giudicato, prendendo atto che un concreto assetto di interessi ha comunque avuto luogo in tale lasso di tempo.
12. Venendo poi, sul piano particolare, alla peculiarità del caso qui disaminato e alla corretta applicazione dell’art. 194 ord. giud., si deve aggiungere che l’esercizio di funzioni dirigenziali, ancorché rilevatosi successivamente illegittimo, non può ritenersi irrilevante.
12.1. Esso non può considerarsi tale, tamquam si non esset , anzitutto sul piano organizzativo ed ex parte obiecti , dato che ha comunque inciso e non poco sull’assetto dell’ufficio, a cui è stato preposto il soggetto la cui nomina è stata annullata.
12.2. Ma esso ha inciso anche, inevitabilmente ed ex parte subiecti , sul patrimonio esperienziale che questo soggetto ha acquisito, patrimonio che, si badi, non può essere cancellato nella sua storicità fattuale, nella sua realtà e verità effettuale, dato che esso presuppone « un effettivo periodo di esperienza professionale, che nemmeno il rimedio ad eventuale errore dell’amministrazione può far venire meno (e ciò senza scomodare il brocardo “factum infectum fieri nequit”) » (Cons. St., sez. IV, 10 luglio 2012, n. 4092).
12.3. Se questo patrimonio, ovviamente, non può essere opposto al ricorrente vittorioso, che ha ottenuto l’annullamento dell’atto di nomina da parte del giudice amministrativo e potrà avvalersi della fictio iuris della retrodatazione dell’anzianità (ma non certo, si badi, dell’effettività di un possesso mai avuto ai fini dell’art. 194: v. la citata sentenza n. 4092 del 2012), proprio per l’effetto retroattivo dell’annullamento che presidia l’effettività della tutela giurisdizionale, esso invece è opponibile rispetto ai terzi in quanto dato incancellabile nella sua fattualità, a determinati fini, laddove, come in questo caso, unicamente rilevi l’effettività delle funzioni svolte, nel momento in cui furono svolte, e indipendentemente dalle successive vicende giuridiche che hanno riguardato il legittimo esercizio di tali funzioni.
12.4. Questo Consiglio di Stato ha chiarito, nel già richiamato precedente, che le funzioni direttive, « nel momento in cui venivano svolte e quindi per tutto il tempo in cui lo sono state, erano del tutto legittime, a nulla rilevando l’effetto retroattivo » (Cons. St., sez. IV, 27 luglio 2010, n. 4913) dell’annullamento, in sede giurisdizionale, dello stesso atto di nomina.
12.5. Non a caso l’art. 194 ord. giud., come ha correttamente rilevato il primo giudice, prevede espressamente, e letteralmente, che « il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni […] prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell’ufficio », ancorando il requisito legittimante all’effettività del possesso dell’ufficio, senza distinguere tra possesso legittimo e possesso divenuto poi, ex post , illegittimo per effetto di un successivo annullamento giurisdizionale.
12.6. La disposizione, come si vede, fa inequivoco riferimento al possesso effettivo dell’ufficio e, cioè, al concreto svolgimento della funzione, il che appare di già di per sé solo dirimente, sicché ogni distinzione sul “titolo”, legittimo o meno, di tale possesso, sulle funzioni di reggenza assegnate al dott. IO tra l’annullamento della prima nomina e la seconda delibera di nomina, è del tutto speciosa e comunque irrilevante ai fini dell’art. 194 ord. giud.
12.7. Ciò è coerente con la ratio della disposizione, quale si ritrae in via ermeneutica, rinvenibile nella necessità, di pubblico interesse, che le nuove e diverse funzioni vengano assunte sulla base di un effettivo periodo di esperienza professionale – v., sul punto, anche Cons. St., sez. IV, 10 luglio 2012, n. 4092, già citata – e dopo una effettiva e concreta permanenza di almeno 4 anni nella precedente funzione per garantire una reale stabilità nell’assetto dell’ufficio di provenienza, tale da consentire una minimale programmazione ed organizzazione del lavoro proprio e dell’ufficio di appartenenza.
13. Il tenore letterale dell’art. 194 ord. giud. risulta dunque inequivoco nell’attribuire rilevanza esclusiva, ai fini della maturazione del temine di legittimazione, al possesso effettivo dell’ufficio cui il magistrato è stato destinato e nessun dubbio vi può essere sul fatto che, nel caso di specie, il dott. IO abbia preso possesso dell’ufficio in data 29 marzo 2018, sulla base della delibera consiliare del 14 febbraio 2018.
14. Di tali incontestate circostanze prendono atto tanto la delibera di conferma nelle funzioni direttive adottata dal Consiglio in data 15 novembre 2023 quanto la delibera di conferimento dell’incarico direttivo de quo agitur .
14.1. L’appellante sostiene che la sentenza di annullamento della delibera sulla cui base si è avuta la presa di possesso dell’ufficio, da un lato, determinerebbe una sorta di paralisi del decorso del termine di legittimazione per successivi trasferimenti e, d’altro lato, impedirebbe di considerare come validamente maturata l’esperienza dirigenziale svolta sulla scorta di delibera successivamente annullata.
14.2. Ma questo argomento, oltre che, come detto, con la lettera e la logica dell’art. 194 ord. giud., urta contro un basilare principio di continuità nella reggenza degli uffici giudiziari, che deve essere comunque garantito, scongiurando ogni periculum vacui , ad onta delle plurime, e imprevedibili, vicende giudiziarie che vedono contrapposti i magistrati aspiranti ai posti dirigenziali o semidirigenziali.
14.3. Come ha indicato lo stesso C.S.M. nella risposta a quesito del 16 ottobre 2013, infatti, « il titolare dell’incarico direttivo, a seguito di annullamento del provvedimento consiliare che l’ha ad esso assegnato, non è tenuto a dare esecuzione spontanea ed autonoma alla sentenza del giudice amministrativo in quanto egli non dispone del rapporto di servizio in cui è incardinato; infatti, così come la costituzione del rapporto con lo specifico ufficio avviene per effetto di un provvedimento amministrativo di nomina, allo stesso modo quel rapporto non può estinguersi o risolversi in virtù di una modificazione operata spontaneamente dal magistrato, che deve comunque poi essere assegnato ad altro ufficio, occorrendo sempre un provvedimento amministrativo che, se del caso, rimuova il titolare dell’incarico e lo assegni ad altro »
14.4. Secondo il C.S.M., infatti, occorre « considerare che il titolare di un ufficio è comunque tenuto ad assicurare la continuità dello stesso, di cui è stato investito, sino a quando l’amministrazione, che ad esso l’ha assegnato, non provveda diversamente, rimuovendolo ed attribuendogli altro incarico (la sospensione di fatto dell’attività riconnessa all’ufficio direttivo potrebbe determinare un ipotesi di illecito disciplinare e/o penale); ciò appare di assoluta evidenza nel momento in cui anche le dimissioni non danno luogo ad automatica cessazione del rapporto, occorrendo comunque il provvedimento di accettazione delle dimissioni stesse da parte del Consiglio superiore della magistratura e nel frattempo il magistrato deve continuare a prestare servizio » e che « in definitiva, posto che l’annullamento della delibera di conferimento di un incarico direttivo o semidirettivo non comporta che il contro interessato soccombente ritorni al posto precedentemente occupato (che, semmai, potrebbe anche essere stato medio tempore coperto con una procedura di trasferimento assolutamente legittima), è logico che, nelle more in cui il C.S.M. provveda a riesercitare il potere, peraltro di stretta derivazione costituzionale (art. 105 Cost.) , di cui è titolare, il detto magistrato, nella costanza del rapporto di impiego pubblico ed in ottemperanza ai doveri ad esso connessi, sia tenuto a continuare ad esercitare le funzioni conferite con la delibera in precedenza annullata ».
14.5. In questo quadro risulterebbe illogico consentire al magistrato di svolgere ( rectius , pretendere che il magistrato svolga), ancorché interinalmente e in via di fatto, funzioni direttive o semidirettive e contestualmente privare le stesse di rilevanza nell’ambito della valutazione del suo percorso professionale, come invece postula l’appellante.
14.6. Tale conclusione risulterebbe, peraltro, in contrasto con le regole di autovincolo derivanti dal T.U. sulla dirigenza giudiziaria il quale, nelle parti in cui attribuisce rilevanza allo svolgimento, in atto o pregresso, di funzioni direttive o semidirettive non opera distinzioni tra funzione svolte in via di fatto (quale vicario, reggente, magistrato in applicazione, ecc.) o sulla base di delibera che abbia superato il vaglio di legittimità del giudice amministrativo.
14.7. Essa non appare in linea non solo con le richiamate affermazioni di principio di cui alla citata risposta a quesito del C.S.M. e con l’impostazione del T.U. sulla dirigenza giudiziaria, ma anche con la consolidata prassi consiliare, da ritenersi pienamente legittima, che attribuisce rilevanza alle esperienze direttive e semidirettive svolte nelle more della riedizione del potere che conduca alla nomina del candidato già in possesso dell’ufficio sulla base della precedente nomina (poi annullata), tanto nell’ipotesi in cui a tale esperienza si attribuisca rilievo in caso di conferma quanto nell’ipotesi in cui ad essa si attribuisca rilievo nell’ambito di nuovo conferimento di diverso incarico direttivo o semidirettivo.
15. Da ultimo, come anche il primo giudice ha osservato, non può non rilevarsi, sul piano di una coerente interpretazione sistematica dell’art. 194 ord. giud., come la tesi dell’appellante finirebbe per confliggere anche con il principio di temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive iscritte negli artt. 45 e 46 del d. lgs. n. 160 del 2006, ai sensi dei quali le une e le altre hanno durata quadriennale con possibilità di conferma per ulteriori quattro anni: ove non si computasse il periodo svolto nell’esercizio di funzioni direttive o semidirettive sulla base di delibera annullata ai fini della legittimazione per un nuovo incarico, potrebbe in concreto determinarsi una elusione del termine di quattro o di otto anni di svolgimento delle predette funzioni, consentendo al magistrato cui venga nuovamente conferito il medesimo incarico oggetto di precedente annullamento giurisdizionale di reggere l’ufficio per un tempo eventualmente anche di gran lunga eccedente il termine di legge.
15.1. Non giova all’appellante sostenere che un simile argomento accomuna istituti e questioni completamente diversi: un conto è computare il requisito soggettivo del periodo quadriennale di “legittimazione” per partecipare ad un concorso; altro conto è far valere il termine massimo di permanenza in incarichi direttivi senza consentire l’elusione del temine massimo di otto anni.
15.2. Invero una interpretazione sistematica coerente, e non contraddittoria, dell’art. 194 ord. giud. e, in generale, di tutte le norme dell’ordinamento giudiziario non può non tenere conto che, se si seguisse la tesi dell’appellante e la si sviluppasse nelle sue logiche conseguenze (e, cioè, che il periodo di “reggenza” svolto dal dott. IO sia un nulla dal punto di vista giuridico, ad ogni effetto, e che l’ufficio giudiziario, in sostanza, sia rimasto “acefalo” tra l’annullamento della prima nomina e la seconda nomina, non potendo tale periodo di funzioni effettivamente svolte essere ascritto né al curriculum del dott. IO né a quello della dott.ssa Triassi o di altro soggetto che abbia ottenuto l’annullamento della sua nomina), nel quadriennio di cui agli artt. 45 e 46 del d. lgs. n. 160 del 2006, coerentemente, mai potrebbe essere computato un periodo, anche lungo, in cui il soggetto, la cui nomina è stata annullata, ha continuato a dirigere l’ufficio non già per un intollerabile privilegio, o per giovarsi, paradossalmente, degli effetti di un annullamento giurisdizionale che l’ha visto soccombente, ma per assicurare, in base a quanto si è detto (v., supra , § 14.2. e ss.), la doverosa continuità nella gerenza dell’ufficio giudiziario anche a seguito dell’annullamento giurisdizionale.
16. Va da sé che, per tutte le ragioni espresse, il periodo di svolgimento di tali funzioni non solo debba essere computato ai fini della legittimazione di cui all’art. 194 ord. giud., ma rientri anche a pieno titolo nella valutazione comparativa tra gli aspiranti al posto dirigenziale, come questo Consiglio di Stato, del resto, ha già expressis verbis chiarito nella sentenza della sez. IV, 27 luglio 2010, n. 4913, più volte citata.
17. Il motivo dunque, per tutte le ragioni sin qui esposte, va respinto.
18. Con il secondo motivo (pp. 21-32 del ricorso), ancora, l’odierno appellante principale, sottoponendo a serrata critica le statuizioni reiettive della sentenza impugnata, torna anche in questa sede a lamentare che, con il secondo motivo del ricorso di primo grado, egli aveva censurato la violazione di numerose disposizioni del T.U. e soprattutto l’intrinseca irragionevolezza e illogicità della scelta che ha condotto il plenum alla nomina del dott. IO lì dove ha valorizzato il principale criterio in gioco e, cioè, quello dell’art. 18, lett. a ) del T.U.
18.1. Il dott. TA avrebbe dimostrato che la proposta a favore del dott. IO – e dunque parimenti la motivazione del Plenum a suo vantaggio – segue sì una linea che vorrebbe valorizzare il richiamo all’art. 18, ma nel suo sviluppo, oltre a denunciare un’evidentissima carenza di motivazione, travisa il significato dell’art. 18, lett. a ) fornendo altresì un giudizio comparativo del tutto irragionevole e illogico.
18.2. Il plenum ha ritenuto che il dott. IO sia il candidato più idoneo ad assumere l’incarico di procuratore della Repubblica di Catania soprattutto sulla base dell’indicatore specifico di cui all’art. 18, lett. a) del T.U., affermando che lo stesso « svolge funzioni direttive (Procura distrettuale di Potenza) da oltre un lustro, con i brillanti traguardi già in rassegna, che disvelano elevate capacità decisionali ».
18.3. In particolare, a dire del C.S.M., « seppure il Testo Unico non gradui fra le due tipologie di funzioni, è indubbio che esse non siano pienamente sovrapponibili, essendo quelle direttive ontologicamente più ampie e complesse delle funzioni semidirettive ».
18.4. Il profilo del dott. TA, secondo questo ragionamento, sarebbe dunque recessivo, in quanto lo stesso « ha svolto funzioni semidirettive alla Procura di Messina e di Catania » (pagg. 164 e 165 della delibera impugnata), ma non può vantare esperienze direttive.
18.5. Ma nulla di più il C.S.M. avrebbe motivato al riguardo.
19. La scelta del C.S.M., diversamente da quanto affermato dal Tribunale, sarebbe allora all’evidenza illegittima per irragionevolezza e illogicità assoluta, violazione e incoerenza rispetto al criterio di cui all’art. 18, lett. a ), del T.U., difetto assoluto di istruttoria e difetto di motivazione, come è agevole rilevare.
19.1. Se il C.S.M. avesse compiuto un’istruttoria adeguata e se si fosse cimentato in una motivazione congrua, avrebbe dovuto rilevare che il dott. IO aveva svolto funzioni direttive solo presso un ufficio di piccole dimensioni (la Procura di Potenza), caratterizzato da un’organizzazione che richiede una attività di gestione amministrativa relativamente semplice, anche per il numero contenuto degli affari trattati.
19.2. Il dott. TA, invece, ha svolto le proprie funzioni semidirettive presso le Procure della Repubblica di Messina e di Catania, entrambe di grandi dimensioni e che presentano notoriamente un’organizzazione particolarmente complessa.
19.3. Basti considerare sul punto che il dott. TA alla Procura di Catania (che annovera in pianta organica 41 sostituti procuratori, dei quali 36 in servizio) coordina ad oggi nei vari settori (D.D.A., esecuzione penale, misure di prevenzione, gruppo fasce deboli) ben 19 sostituti procuratori e, cioè, un numero di sostituti procuratori che è più elevato di quello dei presenti in pianta organica nella Procura di Potenza (13 in tutto) e che rappresenta più del doppio dei sostituti procuratori attualmente in servizio in tale Procura (9 complessivamente).
19.4. Il C.S.M. non avrebbe svolto alcuna comparazione relativa ai “ concreti risultati ” ottenuti da parte dell’appellante nella gestione dei due uffici di procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Messina e poi di Catania e si tratta, appunto, dei ragguardevoli risultati raggiunti dal dott. TA, che purtroppo non sono stati comparati affatto con quelli raggiunti dal dott. IO nel corso della sua esperienza direttiva.
19.5. Tale circostanza emerge all’evidenza dalla semplice lettura della delibera impugnata: il C.S.M. infatti, pur avendo tratteggiato a grandi linee l’esperienza semidirettiva svolta dal dott. TA presso le Procure della Repubblica di Catania e di Messina nella parte contenente la descrizione del suo profilo professionale (pagg. 142-146 della delibera), nella successiva parte dedicata alla comparazione tra i candidati e alle « ragioni della prevalenza del dott. IO » (pagg. 163 e ss.) non si è curato di spendere una sola parola circa la ragione per la quale tale, rilevantissima, esperienza semidirettiva non possa essere considerata significativa al punto tale da denotare, alla luce dei risultati conseguiti dal dott. TA, una capacità organizzativa migliore rispetto a quella che emerge dall’esperienza direttiva del dott. IO.
19.6. Il Tribunale, insomma, si è appiattito nell’asserzione dell’assoluta e automatica prevalenza del candidato che vanti l’esperienza dell’ufficio direttivo su quello che ha ricoperto il semi-direttivo.
20. Piuttosto, le affermazioni del Tribunale da questo punto di vista sono allineate con quella del dott. TA: il C.S.M. ha ragionato esattamente così e, senza fare nessuna vera comparazione, ha automaticamente e senza motivazione preferito il dott. IO in nome della sua titolarità dell’ufficio di Potenza.
21. E tuttavia, come già ampiamente dimostrato, né la legge né il T.U. recano affatto questo principio di prevalenza, sicché la scelta espressa dal C.S.M. in favore del dott. IO, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, sarebbe certamente illegittima, in quanto la stessa si è basata su un unico (illegittimo) criterio: quello secondo il quale l’esercizio di funzioni direttive integri titolo automaticamente poziore in favore del candidato che può vantarle.
22. La sentenza impugnata merita di essere riformata anche nella parte in cui il Tribunale afferma che il C.S.M., comunque, non avrebbe « fondato la preferenza del dott. IO su un mero automatismo valutativo », ma avrebbe compiuto una puntuale comparazione delle funzioni direttive e semidirettive svolte dai due candidati nonché dei risultati dagli stessi raggiunti nello svolgimento di tali funzioni.
23. A dire dell’appellante principale, non sarebbe così.
23.1. Si è già detto che nella parte espressamente dedicata alle “ ragioni di prevalenza del dott. IO ”, e dunque nella parte dedicata alla comparazione, la delibera non spende una sola parola circa le ragioni per le quali le esperienze semidirettive del dott. TA e i risultati dallo stesso raggiunti siano stati considerati subvalenti rispetto alle esperienze direttive e ai risultati ottenuti dal dott. IO.
23.2. E, si noti, di ciò apparirebbe, secondo il dott. TA, consapevole persino il Tribunale che ammette che la delibera, nella parte relativa alla comparazione dei profili, effettuata un richiamo solo “sintetico” alle esperienze semidirettive del dott. TA e ai risultati da questi conseguiti e di conseguenza, per sostenere la legittimità della delibera impugnata in primo grado, è poi costretto ad affermare che tale richiamo sintetico sarebbe « sufficiente a dimostrare che la relativa esperienza […] è stata valutata in comparazione con quella maturata dal candidato poi nominato ».
23.3. Quanto, poi, all’affermazione del Tribunale secondo cui sarebbe legittima la scelta del C.S.M. di valorizzare la durata temporale delle funzioni direttive del dott. IO, svolte “per oltre un lustro”, è sufficiente ribadire che, anziché trarne un (lapidario) giudizio positivo, la circostanza che il primo periodo presso l’ufficio potentino fosse stato basato su un provvedimento illegittimo non avrebbe potuto di certo condurre a valutazioni utili al conferimento del nuovo incarico, pena l’evidente violazione del principio di par condicio tra i candidati e di non contraddizione.
24. La sentenza impugnata meriterebbe di essere riformata anche per questa ragione.
25. Dalle superiori considerazioni emergerebbe, secondo il dott. TA, la necessità che la sentenza impugnata venga riformata anche nella parte in cui ha ritenuto infondato il motivo di ricorso che il dott. TA aveva formulato con riferimento alla valutazione effettuata dal C.S.M. in ordine agli indicatori attitudinali generali di cui agli artt. 7, 8, e 9 del T.U.
25.1. Il plenum ha ritenuto di accordare prevalenza al dott. IO ancora una volta sulla base del dato della durata delle funzioni requirenti dallo stesso svolte.
25.2. Tuttavia, l’art. 8 del T.U. non consente affatto di privilegiare la durata delle funzioni svolte in sé, ma impone di valutare la rilevanza delle esperienze acquisite dal magistrato, fornendo adeguata motivazione sul punto, motivazione che non può di certo ravvisarsi, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, nel mero riferimento all’« ultratrentennale tragitto giurisdizionale » e ai « notevoli traguardi » raggiunti dal dott. IO.
25.3. Anche a tal proposito, sarebbe sufficiente rinviare a quanto sopra dedotto, nonché alle rilevantissime competenze organizzative e di coordinamento investigativo maturate dal dott. TA presso le Procure della Repubblica di Catania e di Messina, e all’esperienza decennale di quest’ultimo quale Direttore Generale dei detenuti presso il DAP, tutte puntualmente descritte negli allegati all’autorelazione (in particolare, l’allegato 9 per le esperienze di coordinamento investigativo, e gli allegati 12, 13 e 14 che testimoniano l’attività di coordinamento nazionale di altissimo livello svolta dall’appellante presso il DAP).
26. Il motivo, le cui argomentazioni salienti sono state qui in sintesi riportate, deve essere respinto.
27. Bisogna anzitutto evidenziare (e il dato è dirimente) che, come il Tribunale ha correttamente osservato nelle sue motivazioni (in sintesi riportate, supra , al § 2), la delibera impugnata non contempla alcun aprioristico automatismo di prevalenza della funzione direttiva maturata dal controinteressato, dott. IO.
28. Invero, l’atto approvato dal plenum dà espressamente atto:
- dell’esame approfondito, da parte del C.S.M., delle esperienze dei candidati (e dei concreti risultati conseguiti) rilevanti ai sensi dell’art. 18, lett. a), del T.U. (cfr. si vedano per il dott. IO pagg. 119 - 124 della delibera, mentre per il dott. TA pagg. 142 - 146 della delibera);
- delle ragioni della prevalenza del dott. IO riscontrate dal C.S.M. all’esito della valutazione comparativa dei profili.
28.1. Segnatamente, la delibera, al par. 7 (“ Le ragioni della prevalenza del dott. IO” ), richiama espressamente, seppur in maniera sintetica (senza, cioè, ripetere quanto più ampiamente illustrato nei precedenti par. 5 e ss. della medesima delibera), i brillanti traguardi raggiunti dal dott. IO durante l’esperienza direttiva e, cioè, l’adozione di quattro progetti organizzativi, le numerose e pregevoli buone prassi di organizzazione (tra cui l’istituzione dell’ufficio definizione affari semplici e dell’ufficio di diretta collaborazione del procuratore, l’adozione di numerose circolari e provvedimenti organizzativi sulla gestione delle risorse, sui collaboratori di giustizia e inerenti alla delicata fase pandemica), i notevoli progetti di spinta all’innovazione tecnologica (ad esempio in materia di intercettazioni) e i sapienti interventi attuativi della cd. riforma Cartabia.
28.2. I concreti risultati raggiunti dal dott. IO, rapportati al contesto dello svolgimento di funzioni direttive – oggettivamente caratterizzate da una maggiore ampiezza, rilevanza e responsabilità rispetto a quelle semidirettive svolte dal dott. TA – sono stati (del tutto correttamente) considerati dal C.S.M. come indice di indubbia prevalenza del controinteressato sul piano delle attitudini direttive.
28.3. In altre parole, la valutazione del C.S.M. non risulta affatto fondata, come afferma l’odierno appellante principale, su una mera e astratta presunzione di superiorità della funzione direttiva, bensì su un’analisi scrupolosa delle esperienze direttive e semidirettive dei candidati, ai sensi dell’art. 18, lett. a), del T.U., da cui è emersa la marcata prevalenza dell’attitudine direttiva del controinteressato, registrandosi una irriducibile distanza, qualitativa e quantitativa, dall’esperienza maturata dal dott. IO nel ruolo apicale, indubbiamente preferibile, avuto riguardo all’intensa opera organizzativa del dott. IO.
28.4. Non ha perciò errato il primo giudice allorché ha ritenuto che il CSM non si è, quindi, arrestato ad una valutazione di prevalenza astratta delle funzioni direttive del dott. IO, ma « ha rinvenuto in concreto, attraverso l’analisi dei plurimi e positivi risultati in esse conseguiti, una sua maggiore attitudine direttiva rispetto al ricorrente » (§ 13.3. della sentenza impugnata).
28.5. È insomma palese che le esperienze semidirettive del dott. TA – caratterizzate da un coordinamento circoscritto e da una portata organizzativa contenuta – non possano essere paragonate (e, tantomeno, ritenute prevalenti) a quelle maturate dal dott. IO, acquisite peraltro in contesti direttivi ( ergo , di maggiore complessità, rilevanza e impatto gestionale).
28.6. In altre parole, non può che andare esente da censura la valutazione del Tribunale – il cui passaggio motivazionale non è stato, invero, oggetto nemmeno di specifica censura da parte dell’appellante principale – nella parte in cui ha, correttamente, rilevato che nel caso di specie « l’ampiezza dei compiti gestionale e organizzativi spettanti ad un Procuratore della Repubblica è maggiore rispetto a quelle di un Procuratore Aggiunto che coordina un gruppo di sostituti ad esso addetti e non di tutti quelli in organico nell’ufficio medesimo, sicché la consistenza organica complessiva di un ufficio non può essere ascritta a chi ha in esso ricoperto solo funzioni semidirettive ».
29. Per altro verso, non meritano nemmeno condivisione le censure del dott. TA laddove sostiene, come si è visto, che il C.S.M. non avrebbe svolto alcuna istruttoria in merito ai concreti risultati ottenuti dallo stesso nella gestione dei due uffici di procuratore aggiunto presso le procure di Messina e di Catania e che gli stessi non sarebbero stati comparati a quelli raggiunti dal dott. IO.
29.1. Secondo l’appellante principale, infatti, il C.S.M.:
a) non avrebbe conferito adeguata rilevanza alle funzioni di reggenza da lui svolte presso la Procura di Messina;
b) avrebbe omesso di considerare la lunga durata dell’attività svolta fuori ruolo dal dott. TA.
29.2. Anche questi rilievi sono privi di qualsivoglia fondamento.
29.3. Invero, come già evidenziato in precedenza, la delibera impugnata contiene un’ampia disamina sia dell’attività direttiva del controinteressato (cfr. pagg. 119 – 124) che di quella semidirettiva dell’appellante principale (cfr. pagg. 143 – 146, in cui sono richiamati altresì i periodi di temporanea reggenza della Procura di Messina) e dei relativi risultati conseguiti.
29.4. Dunque, non c’è stata alcuna carenza istruttoria e/o omissione valutativa, come invece sostiene l’appellante principale, ma, semplicemente, il C.S.M. ha ritenuto le esperienze del dott. TA recessive rispetto a quelle del dott. IO (la cui attività – è il caso di precisarlo - è stata ampiamente validata e i relativi risultati sono stati considerati, in concreto, eccellenti ad ogni livello di controllo: Consiglio Giudiziario, C.S.M. e procuratore generale) atteso che, per quanto riguarda l’attività semidirettiva, si registra una non colmabile distanza, qualitativa e quantitativa, dell’esperienza maturata dal dott. IO nel ruolo apicale, indubbiamente preferibile , mentre, per quanto riguarda l’attività di reggenza, la stessa, oltre a risultare contenuta nel tempo, si traduce « in non paragonabili adempimenti dirigenziali, avuto riguardo all’intensa opera organizzativa del dott. IO ».
29.5. Al riguardo, va del resto sottolineata la marginale indicatività attitudinale dei periodi di reggenza dell’ufficio svolti dal ricorrente (ad es. agosto 2013, ecc.), che riguardano brevi periodi estivi di sostituzione del procuratore della Repubblica (comunemente svolti da numerosi magistrati in occasione delle ferie dei titolari).
29.6. Tali esperienze, per loro natura, non offrono reali opportunità di sviluppo di competenze organizzative o direttive di rilievo, poiché il reggente, in questi contesti, si limita semplicemente all’applicazione delle regole e delle direttive già stabilite dal capo dell’ufficio, senza margine per esercitare un’autonoma capacità gestionale.
30. Quanto, poi, all’esperienza fuori ruolo, anch’essa è stata compiutamente valutata (si vedano pagg. 149 – 151 della delibera), venendo giustamente rapportata all’indicatore generale di cui all’art. 13 del T.U. (che riguarda, per l’appunto, « l’attitudine organizzativa e le esperienze ordinamentali maturate attraverso attività professionali fuori del ruolo organico della magistratura »), come, del resto, ha recentemente confermato anche da questa stessa Sezione nella sentenza n. 10407 del 27 dicembre 2024, che ha ritenuto illegittimo l’operato del C.S.M. per aver attribuito rilievo, ai sensi dell’art. 18, lett. a), del T.U. all’attività svolta da un magistrato fuori ruolo ai fini della nomina per un incarico direttivo, che avrebbe potuto/dovuto essere preso in considerazione solo tra « le altre esperienze maturate al di fuori dell’attività giudiziaria ai sensi dell’art. 13 del T.U.
31. Ancora, il dott. TA sostiene che il plenum avrebbe ritenuto prevalente il dott. IO rispetto all’indicatore generale di cui all’art. 8 T.U. sulla base del mero dato della durata delle funzioni e senza considerare adeguatamente le sue competenze organizzative e di coordinamento investigativo.
31.1. Il primo assunto (e, cioè, che il C.S.M. avrebbe valorizzato esclusivamente il dato temporale dell’esperienza giudiziaria per riconoscere la prevalenza del controinteressato) non corrisponde evidentemente al vero.
31.2. La mera lettura del passaggio della delibera richiamato dal ricorrente (cfr. par. 7, pag. 167) evidenzia, in realtà, come, a proposito del trentennale tragitto giurisdizionale del dott. IO, il C.S.M. abbia puntualizzato che esso è assistito da notevoli traguardi (e, quindi, non si sia affatto limitato a valorizzare il mero dato cronologico), rinviando (con formula sintetica) a quanto illustrato nelle pagine precedenti della medesima delibera, ove si dà ampiamente atto della pluralità e complessità degli incarichi requirenti svolti in diverse aree geografiche, nonché dei brillanti risultati ottenuti, indubbiamente prevalenti rispetto a quelli del dott. TA che vanta appena quattordici anni di lavoro giudiziario (meno della metà di quelli del dott. IO).
31.3. Al riguardo, va ribadito che il C.S.M. non è certamente tenuto ad evidenziare analiticamente, per ogni singolo elemento, i motivi della ritenuta prevalenza, essendo sufficiente a tali fini una organica ed esaustiva enunciazione delle ragioni che hanno concorso, in una valutazione integrata di tutti gli elementi salienti, a far emergere il profilo professionale ideale.
32. Quanto, poi, alle rilevantissime competenze organizzative e di coordinamento investigativo che l’appellante principale assume di aver maturato presso uffici di grandi dimensioni e elevata complessità organizzativa (procure di Messina e Catania) e presso il DAP, occorre anzitutto evidenziare che le competenze organizzative e di coordinamento investigativo (cfr. art. 8, lett. c) del T.U.), non esauriscono affatto il perimetro valutativo dell’indicatore generale in questione, il che denota l’infondatezza del profilo di censura già sul piano per così dire concettuale.
32.1. L’indicatore di cui all’art. 8 del T.U., infatti, ha una portata decisamente più ampia, volta ad apprezzare l’intera attività giudiziaria svolta dal candidato, prendendo in considerazione, tra l’altro, la pluralità di esperienze nei vari settori e materie della giurisdizione, alla qualità del lavoro giudiziario svolto e ai risultati conseguiti in relazione alla gestione degli affari .
32.2. Proprio sotto questo profilo, rispetto al quale il ricorrente non solleva alcuna censura, il plenum ha evidentemente ritenuto che le molteplici e diversificate esperienze maturate dal dott. IO, corroborate da rilevanti traguardi professionali, costituiscano un indice significativo di spiccata attitudine generale direttiva, prevalente rispetto a quella del dott. TA.
32.3. Se da un lato, infatti, quest’ultimo, ha svolto funzioni requirenti per quattordici anni, esclusivamente presso le Procure di Catania e Messina, con competenze in materia di criminalità economica, reati contro la pubblica amministrazione, reati ambientali, colpe mediche e professionali, fasce deboli, misure di prevenzione ed esecuzione penale, anche nel ruolo semidirettivo (cfr. pag. 148 della delibera), dall’altro, il dott. IO, nel corso di oltre trent’anni di carriera interamente requirente: ha ricoperto incarichi in molteplici realtà giudiziarie (Santa Maria Capua Vetere, Napoli, Potenza, nonché la D.N.A.A.), maturando un’esperienza ben più articolata e trasversale; ha trattato procedimenti di particolare rilevanza in tema di reati contro la pubblica amministrazione, criminalità economica, comune e organizzata; in qualità di procuratore di Potenza, ha diretto articolazioni di primaria importanza, quali la D.D.A., l’ufficio distrettuale antiterrorismo e la sezione dedicata ai reati contro la pubblica amministrazione e l’ambiente (cfr. pag. 128 della delibera).
32.4. Un simile impegno nel lavoro giudiziario, caratterizzato da una consolidata ampiezza e durata, si rivela oggettivamente più significativo rispetto a quello del ricorrente (14 anni di funzioni requirenti, al netto dei numerosi periodi fuori ruolo) e, pertanto, è stato correttamente considerato dal C.S.M. quale indice di una maggiore attitudine generale, ancora una volta, l’appellante principale non dà prova di alcuna macroscopica irragionevolezza nella scelta del C.S.M.
33. Inoltre, va rimarcato (anche qui) che:
a) non è certamente la dimensione e/o la complessità organizzativa (astrattamente considerate) di un ufficio giudiziario a qualificare l’esperienza maturata, bensì la concreta attività svolta e, al riguardo, si è già detto della limitata complessità e della ampiezza settoriale delle funzioni svolte dal ricorrente presso le procure di Messina e Catania, imparagonabili alle eterogenee esperienze organizzative e di coordinamento maturate dal dott. IO;
b) la funzione svolta presso il Ministero della Giustizia, al DAP, non rappresenta all’evidenza una esperienza maturata nel lavoro giudiziario (oggetto dell’indicatore di cui all’art. 8 T.U.), bensì una attività fuori ruolo che, in quanto tale, è stata adeguatamente valutata dal C.S.M. nell’ambito dell’indicatore di cui all’art. 13 T.U.
34. L’appellante principale contesta che, relativamente all’indicatore generale di cui all’art. 9 T.U., la delibera del plenum avrebbe valorizzato gli incarichi di collaborazione del dott. IO presso la D.N.A.A. senza indicarne i risultati conseguiti, e avrebbe citato solo alcune delle esperienze collaborative da lui vantate, tralasciandone altre.
34.1. La censura, tuttavia, è priva di fondamento.
34.1. La delibera impugnata, nella parte relativa alla disamina del profilo del dott. IO (e, in particolare, in quella concernente l’indicatore generale di cui all’art. 9 del T.U.) illustra nel dettaglio l’esperienza collaborativa del controinteressato presso la D.N.A.A. e i relativi risultati conseguiti (si veda pag. 127 della delibera, cui si rinvia), ma, semplicemente, il C.S.M. ha ritenuto superfluo ripetere tali valutazioni nel par. 7, avendole già esposte in precedenza.
34.2. Tali esperienze maturate dal dott. IO in diversi ambiti investigativi sono state considerate di maggiore rilevanza, per spessore e latitudine tematica, rispetto a quelle vantate dal dott. TA.
34.3. La preferenza accordata è stata dunque adeguatamente motivata dal C.S.M.
34.4. Né può riscontrarsi un vizio di carenza motivazionale nel fatto che la delibera non riporti tutte le esperienze professionali del ricorrente, ma solo quelle più significative ai fini dell’indicatore in esame (come l’incarico di magistrato referente per l’informatica presso la Procura di Catania e la delega al settore delle intercettazioni presso le Procure di Messina e Catania): evidentemente, non si può pretendere che la delibera elenchi in modo completo e analitico ogni singola esperienza di ciascun candidato.
34.5. Si deve evidenziare, peraltro, che, nella valutazione del candidato più idoneo a dirigere la Procura di Catania, le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici vantate dal ricorrente, a confronto con il profilo del dott. IO – che, oltre a simili esperienze collaborative, può vantare anche un'effettiva esperienza di gestione diretta di un ufficio – assumono inevitabilmente un peso specifico del tutto marginale sul piano comparativo.
35. Il motivo, pertanto, va respinto.
36. Con il terzo motivo (pp. 33-35 del ricorso), infine, l’appellante principale deduce che egli in primo grado aveva articolato un ulteriore profilo di illegittimità della delibera del plenum del 17 luglio 2024, che riguarda l’art. 32, lett. b ), del T.U. che, lo si ricorda, prevede che « nella comparazione condotta secondo le disposizioni che precedono, assumono rilievo inoltre: […] per gli uffici di Procuratore della Repubblica di una Procura distrettuale […] , le esperienze maturate nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dall’articolo 51, comma 3 bis, c.p.p., desunte concretamente dalla rilevanza dei procedimenti trattati e dalla durata dell’attività inquirente e requirente ».
36.1. Il dott. TA ha in particolare evidenziato che la delibera impugnata ha riconosciuto una « netta prevalenza » al dott. IO, richiamando la più estesa, dal punto di vista temporale, attività requirente dallo stesso svolta, oltre che le « assai eterogenee » realtà territoriali ove il dott. IO ha operato nonché le funzioni di coordinamento investigativo svolte da quest’ultimo.
36.2. Con riferimento alla posizione del dott. TA, il C.S.M. si sarebbe invece perlopiù limitato ad affermare che lo stesso « è stato componente della D.D.A. di Catania e, nelle funzioni semidirettive, si è occupato di criminalità organizzata alla Procura di Messina e, da aprile 2023, alla Procura di Catania » (pag. 166 della delibera).
36.3. Insomma, il C.S.M. ha ritenuto di premiare l’attività requirente svolta dal dott. IO, soprattutto alla luce della durata della stessa, senza però compararla in concreto con le esperienze maturate dal dott. TA, che sono state talmente sminuite da esser descritte in poco più di due righe.
36.4. Se il C.S.M. avesse operato in conformità al T.U., deduce l’appellante principale, non avrebbe potuto non considerare che il dottor TA può vantare esperienze più rilevanti rispetto a quelle del dott. IO.
36.5. Quest’ultimo infatti, benché vanti esperienza nella materia della criminalità organizzata ed abbia svolto anche le funzioni di coordinamento nazionale, non strettamente operative, che sono proprie della D.N.A., non risulta essersi mai occupato della criminalità organizzata catanese.
36.6. A tal proposito, l’appellante principale rinvia ampiamente agli allegati 7 e 8 della domanda di partecipazione del dott. TA, nei quali è puntualmente descritta l’attività svolta dallo stesso in materia “antimafia” nel territorio siciliano, e le numerosissime indagini e procedimenti seguiti dallo stesso.
36.7. L’appellante stesso fa rinvio altresì all’allegato n. 9, nel quale sono analiticamente indicate le rilevantissime esperienze di coordinamento investigativo maturate dall’odierno appellante.
37. Queste esperienze hanno consentito al dott. TA di maturare una completa e approfondita conoscenza proprio del fenomeno mafioso siciliano, che lo stesso ha anche peraltro potuto ampiamente analizzare in diversi saggi e pubblicazioni scientifiche di rilievo nazionale.
37.1. A ciò si aggiunga che il dott. TA, negli anni trascorsi presso il DAP, ha maturato una rilevantissima esperienza in materia di gestione e coordinamento dei detenuti sottoposti al regime dell’art. 41 bis O.P., che, come è noto, costituisce la principale misura di prevenzione personale in materia di criminalità organizzata mafiosa.
38. L’appellante principale, insomma, non solo si è occupato di numerosi procedimenti relativi ai reati di cui all’articolo 51, comma 3- bis , c.p.p. di grandissima rilevanza per il territorio siciliano, ma si è anche occupato direttamente della gestione del regime detentivo cui possono essere sottoposti gli autori dei predetti reati, proprio per evitare che gli stessi continuino a commettere reati associativi.
39. Alla luce delle predette considerazioni, il dott. TA in primo grado ha censurato l’irragionevole applicazione dell’art. 32 del T.U., imputabile al plenum , nonché il difetto di istruttoria e di motivazione che connotano la delibera impugnata.
40. Il Tribunale ha rigettato tale motivo di ricorso con affermazioni che meritano, ad avviso del dott. TA, certamente di essere riformate.
41. Anzitutto, l’art. 32, lett. b ), del T.U. impone al C.S.M. di valutare l’esperienza in materia di reati di cui all’articolo 51, comma 3- bis , c.p.p. alla luce, anzitutto, della rilevanza di una simile esperienza, e, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, solo in secondo luogo alla luce della durata dell’attività inquirente e requirente svolta dai candidati, che non può costituire “ un fattore aprioristicamente decisivo”.
41.1. Nel caso di specie il CSM non avrebbe effettuato una valutazione comparativa della rilevanza dell’esperienza “antimafia” del dott. TA rispetto a quella del dott. IO (dato che nella delibera non ve ne è traccia) e, di conseguenza, non ha illustrato le ragioni per le quali l’esperienza vantata dall’appellante dovesse essere subvalente rispetto a quella del nominato.
41.2. Tanto è vero che il Tribunale, sul punto, non è in grado di citare un solo passaggio della delibera impugnata nella quale viene concretamente svolta tale comparazione, che infatti è inesistente.
41.3. Il C.S.M., inoltre, ha ritenuto di valorizzare l’eterogeneità delle sedi presso cui il dott. IO ha svolto la propria attività requirente, senza valorizzare in alcun modo la pertinenza al territorio catanese dell’esperienza maturata dal dott. TA.
41.4. A tal proposito, è vero, come rilevato dal Tribunale, che l’art. 32 in esame non faccia riferimento ai fenomeni criminali presenti nel territorio in cui è situato l’ufficio da conferire, ma è altrettanto vero che, come lo stesso Tar contraddittoriamente ricorda, l’art. 25 del T.U. impone al C.S.M. di tenere in considerazione i « particolari profili ambientali » dell’ufficio messo a concorso.
41.5. Dunque, il C.S.M. avrebbe dovuto, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, illustrare la ragione per la quale la specifica conoscenza della realtà siciliana del dott. TA non sia in grado se non di superare, quantomeno di pareggiare una conoscenza più “eterogenea” del fenomeno associativo del dott. IO.
41.6. La sentenza impugnata meriterebbe dunque di essere riformata anche alla luce degli evidenti vizi di irragionevolezza ed errata applicazione dell’art. 32 del Testo Unico, nonché di difetto di istruttoria e di motivazione, che connotano la delibera del Plenum oggetto del presente giudizio.
42. Anche quest’ultimo motivo, tuttavia, non può trovare accoglimento.
43. Bene ha rilevato anzitutto la sentenza impugnata, in conformità con il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto la cui correttezza, del resto, nemmeno l’appellante principale ha voluto (e potuto) contestare, che « la conoscenza dell’ufficio ad quem e del suo territorio non può, anche alla luce del principio costituzionale di eguaglianza e della sua declinazione all’art. 51 Cost., come del principio dell’art. 107, comma 3, Cost., per cui i magistrati si distinguono soltanto per diversità di funzioni, assumere rilievo in uno scrutinio comparativo che è per sua natura su base nazionale e dunque non può che prescindere dal radicamento personale sul singolo territorio » (Cons. St., sez. V, 31 agosto 2021, n. 6125).
43.1. Le censure dell’appellante principale non sono in grado di incrinare il solido apparato motivazionale espresso dalla sentenza qui gravata.
44. L’appellante principale tenta, infatti, di valorizzare (anche in riferimento a siffatto parametro valutativo):
- il proprio radicamento territoriale (l’aver maturato esperienza sul territorio siciliano) che, come detto, non può (prestandosi ad esiti discriminatori tra i candidati) assumere rilievo alcuno in uno scrutinio comparativo che per sua natura è su base nazionale e, dunque, non può che prescindere, per consolidata giurisprudenza appena richiamata, dal radicamento personale sul singolo territorio e non a caso il C.S.M., nella fattispecie in esame, ha inteso valorizzare, di contro, l’eterogeneità delle esperienze del dott. IO esplicate su diverse realtà territoriali (aspetto su cui, come detto, il ricorrente non si è minimamente soffermato), che conferisce indubbie ampiezza, completezza e trasversalità alla sua esperienza antimafia;
- l’esperienza fuori ruolo presso il DAP che, non implicando la diretta trattazione, nelle funzioni inquirenti o requirenti, di procedimenti penali connessi ai reati di cui all’art. 51, comma 3- bis , c.p.p. cui fa riferimento l’art. 32, lett. b), del T.U., non può assumere evidentemente alcuna significativa incidenza rispetto al parametro in questione.
45. In ogni caso, non è qui peregrino rammentare le peculiari ampiezza e incisività del percorso professionale del controinteressato e odierno appellante incidentale, dott. IO, nella lotta alla criminalità organizzata, minuziosamente descritto nella delibera (cfr. pagg. 126-127), riconosciuto dal C.S.M., per molteplici ragioni, quale fattore di indubbia prevalenza.
46. Invero, il dott. IO è impegnato nella lotta alla criminalità organizzata da oltre trent’anni:
a) sin dall’esperienza alla Procura di Santa Maria Capua Vetere (prima ancora dell’istituzione delle direzioni distrettuali antimafia) e, poi, presso la D.D.A. di Napoli (per dieci anni) ha seguito tra i più complessi procedimenti relativi al clan dei casalesi e alla criminalità organizzata casertana, oltre a svolgere (presso la D.D.A. di Napoli) indagini sulla mafia cinese;
b) durante il periodo presso la D.D.A. di Roma (per quattro anni) si è occupato delle penetrazioni della camorra nel territorio laziale;
c) successivamente (per sei anni) ha svolto le funzioni di coordinamento investigativo nazionale, quale sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (funzioni dotate di specifico rilievo per la valutazione funzionale al conferimento dell’incarico in parola, ai sensi dell’art. 12, comma 10, del d. lgs. n. 160 del 2006, come espressamente precisato nella delibera impugnata, che l’appellante principale non vanta), operando, in particolare, con le D.D.A. di Reggio Calabria e Napoli, cioè due fra i più complessi “fronti antimafia” del Paese, non senza rammentare che, nell’ambito di tale esperienza, il dott. IO è stato titolare di rilevanti indagini riguardanti la convergenza di interessi fra ‘ndrangheta e cosa nostra (incluse quelle relative alle stragi di mafia del 1993/1994, concluse in secondo grado con la condanna di figure apicali delle due organizzazioni);
d) in quanto procuratore della Repubblica di Potenza ha svolto le funzioni di coordinatore unico della D.D.A. di Potenza, istruendo e coordinando numerose indagini per associazione mafiosa e altri delitti di criminalizzata;
e) da segnalare (a ulteriore conferma delle elevate capacità del controinteressato in tema di indagini antimafia), inoltre, è il periodo di applicazione, quando già era procuratore a Potenza, presso la D.D.A. di Reggio Calabria, su disposizione del procuratore nazionale antimafia, per occuparsi delle indagini relative all’omicidio del sostituto procuratore generale NI EL (villa San Giovanni, 9 agosto 1991), designato a trattare in Cassazione il maxiprocesso di Palermo.
47 Il dott. TA, nonostante l’altissima competenza acquisita in materia antimafia, non può vantare un percorso professionale altrettanto ampio, variegato e radicato nel contrasto alla criminalità organizzata, sia sotto il profilo dell’estensione temporale che della diversificazione territoriale, né dispone, comparativamente rispetto al dott. IO, di quell’esperienza di coordinamento investigativo nazionale – di indubbia rilevanza strategica – che rappresenta ex lege un elemento di significativa valenza attitudinale.
47.1. Il giudizio di prevalenza espresso dal C.S.M. risulta, dunque, anche in riferimento al parametro di cui all’art. 32, lett. b), del T.U., ampiamente motivato (sotto più profili) e coerente con i criteri valutativi previsti dal T.U., andando immune da censura.
48. Anche questo ultimo motivo, pertanto, va respinto.
49. All’esito del presente giudizio può affermarsi che la valutazione effettuata dall’organo di autogoverno non presenti le denunciate carenze istruttorie né risulti inficiata da travisamento o lacunosità dei fatti, che, invece, sono stati puntualmente e dettagliatamente descritti e declinati, in maniera logica e coerente, secondo modalità conformi a quanto richiesto dalla normativa primaria e secondaria.
50. Si deve, in conclusione, ritenere rispettato anche nel presente giudizio, e con riferimento alla nomina qui contestata, il principio per cui i giudizi di prevalenza in tema di incarichi direttivi da parte del C.S.M. vanno formulati in termini di adeguatezza, dovendo comunque emergere dagli atti l’analisi completa dei dati curriculari dei concorrenti individuati, al fine di collegare la dimostrata pienezza della conoscenza dei profili dei canditati ad una valutazione informata e perciò attendibile riguardo al giudizio di prevalenza.
51. Per tutte le ragioni esposte, l’appello principale, infondato, deve essere respinto in tutti i suoi tre motivi, con la conseguente conferma, anche per dette ragioni, di detta sentenza.
51.1. Conseguentemente, e anche per il principio della ragione più liquida (Cons. St., Ad. plen., 26 aprile 2015, n. 5), deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse, l’appello incidentale del dott. IO, nella parte in cui ha inteso riproporre il ricorso incidentale proposto in primo grado dichiarato improcedibile dal Tribunale, dato che il suo esame non comporterebbe un esito più favorevole e satisfattivo sul piano sostanziale, per lui, di quello già emergente dalle prospettate ragioni, che hanno indotto il primo giudice a rigettare il ricorso principale e i motivi aggiunti, con statuizione, come detto, qui confermata.
51.2. Tanto esime il Collegio dall’esaminare dunque le relative questioni, sottese alla (ri)proposizione del ricorso incidentale del dott. IO.
52. Le spese del presente grado del giudizio, attesa la complessità del giudizio, possono essere interamente compensate tra tutte le parti.
52.1. Rimane definitivamente e rispettivamente a carico del dott. TA il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello principale e a carico del dott. IO il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello incidentale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello principale, proposto da ST TA, e sull’appello incidentale, proposto da CE IO, respinge il primo e dichiara improcedibile il secondo e, per l’effetto, conferma anche ai sensi di cui in motivazione la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Pone definitivamente e rispettivamente a carico di ST TA il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello principale e a carico di CE IO il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello incidentale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente
SS OC, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS OC | Marco LI |
IL SEGRETARIO