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1 gennaio 2002
1 gennaio 2002
Art. 79. (Copertura finanziaria ed entrata in vigore) 1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell' articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2002. Le disposizioni di cui all'articolo 42 acquistano efficacia il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2002. Le disposizioni di cui all'articolo 42 acquistano efficacia il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 10822 del 05https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. trib., 05/05/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 05/05/2010), n.10822 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PAPA Enrico – Presidente – Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere – Dott. GRECO Antonio – Consigliere – Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere – Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: Agenzia delle dogane, di seguito “Agenzia”, in persona del Direttore in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12; – ricorrente – contro il signor C.A. e la Kiss …
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Giurisprudenza • 25
- 1. Corte Cost., sentenza 26/11/2010, n. 342Provvedimento: […] 3. – In prossimità della udienza pubblica, la ricorrente Regione siciliana ha depositato una memoria illustrativa nella quale insiste per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata. In particolare, contesta la perdurante applicabilità dell'art. 79 della legge n. 448 del 2001, escludendo, altresì, che sussistano i requisiti che, in base a quanto prevedono le norme di rango costituzionale, giustificherebbero la mancata attribuzione alle finanze regionali del gettito dell'imposta sostitutiva di cui alla legge ultima citata.Leggi di più...
- non fondatezza della questione.·
- ricorso della regione siciliana·
- erroneo presupposto interpretativo·
- imposte e tasse·
- finanza regionale