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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 06/07/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
1
R.G. 1090/2024
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica, in persona del giudice Federico Pani all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta all'R.G. n. 1090/2024
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Loriano Maccari ed Parte_1 C.F._1
Enrico Maccari
ATTRICE-OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Radogna
CONVENUTA-OPPOSTA
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvano Imbriaci
CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione all'esecuzione mobiliare – pignoramento presso terzi
CONCLUSIONI
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1090/2024 2
Per «Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le esposte causali, di Parte_1
confermare la sospensione dell'esecuzione di cui all'ordinanza del 27/02/2024, ordinando al terzo pignorato lo
svincolo delle somme accantonate;
nel merito dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del pignoramento presso terzi
con ordine al terzo pignorato di svincolare le somme accantonate per le ragioni sopra indicate;
accertato che il
pignoramento viola il limite di cui all'art. 545 c.p.c., dichiarare inefficace il pignoramento con ordine al terzo
pignorato di svincolare le somme eventualmente accantonate;
condannare l' in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante pro-tempore alla restituzione di eventuali somme già incassate per effetto
della predetta procedura con interessi legali dal dì della sottrazione all'effettiva restituzione».
Per : «In via principale: a) accertare e dichiarare il difetto di Controparte_4
legittimazione passiva dell'agente della riscossione in ordine alle questioni concernenti il merito della vicenda e
per l'effetto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Caserta -; b) accertare e dichiarare la legittimità dell'operato di e per ciò solo il mancato CP_5
superamento del termine di prescrizione decennale;
c) accertare e dichiarare inammissibile la domanda proposta
dall'attrice per violazione art. 100 c.p.c. d) condannare la signora al pagamento delle spese di lite Pt_1
sostenute da per la costituzione e difesa nel presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto CP_5
avvocato antistatario».
Per : «Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice adito, valutata la fondatezza dell'opposizione proposta dalla debitrice, CP_6
stabilire a chi debbano essere versate le somme oggetto di accantonamento da parte del terzo debitore Con CP_6
integrale compensazione di spese del presente procedimento, posto che l' nella presente controversia, CP_6
assume la veste di terzo pignorato».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c., ha proposto opposizione all'esecuzione Parte_1
promossa nei suoi confronti dall (di seguito ), in relazione Controparte_4 CP_5
a un pignoramento presso terzi notificato il 9.11.2023. L'atto, fondato sugli artt. 72-bis e 48-bis del d.P.R. n. 602/1973, era finalizzato alla riscossione coattiva della somma di € 281.163,77, oltre interessi e oneri, mediante trattenuta di un credito vantato dalla ricorrente nei confronti dell' Controparte_7
pari a € 18.936,25 a titolo di TFR.
[...]
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1090/2024 3
L'azione esecutiva trae origine da due cartelle esattoriali, notificate l'8.6.2010 e il 10.7.2012, riferite a debiti erariali della madre della ricorrente, , deceduta il 31.1.2010. Persona_1
La sig.ra ritenuta coobbligata in solido in qualità di erede assieme ai fratelli, ha eccepito di Pt_1
aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario, mediante atto notarile dell'11.5.2010 regolarmente registrato. Sulla base di tale accettazione, ha sostenuto che la propria responsabilità patrimoniale deve ritenersi limitata ai beni ereditari e non può estendersi al patrimonio personale, compreso il credito oggetto di pignoramento. CP_6
Ha inoltre eccepito l'intervenuta prescrizione del credito, rilevando che, successivamente alle notifiche del 2010 e 2012, non vi sarebbero stati atti interruttivi fino al pignoramento del 2023, con conseguente decorso dei termini prescrizionali: decennale per il capitale, quinquennale per gli accessori.
In via cautelare ha chiesto la sospensione della procedura esecutiva per gravi motivi, e nel merito l'annullamento del pignoramento, con ordine di svincolo delle somme accantonate e restituzione di eventuali importi già trattenuti, oltre interessi e spese.
Si è costituito l' quale terzo pignorato, rilevando l'assenza di domande sostanziali nei propri CP_6
confronti, dichiarando di non assumere posizione nella controversia tra le parti principali e di attendere l'esito del giudizio al quale si atterrà; il tutto, con integrale compensazione delle spese di lite.
Nel costituirsi in giudizio, l ha in primo luogo eccepito il difetto di legittimazione passiva CP_5
rispetto alle contestazioni avanzate da sostenendo che i profili relativi all'esistenza, Parte_1
esigibilità e prescrizione del credito attengono esclusivamente alla pretesa dell'ente impositore
( ), e non alla propria attività, circoscritta alla fase esecutiva. Controparte_4
Entrando comunque nel merito, ha contestato l'eccezione di prescrizione, rilevando che, CP_5
successivamente alla notifica delle cartelle del 2010 e 2012, sono stati regolarmente notificati alla ricorrente atti interruttivi del termine prescrizionale, mai oggetto di impugnazione. In particolare,
sono stati indicati un preavviso di fermo amministrativo notificato il 2.7.2014 e una intimazione di pagamento notificata l'11.1.2019, entrambi ritenuti idonei a interrompere la prescrizione.
Quanto alla natura del credito, l'opposta ha precisato che si tratta di tributi erariali (quali IRPEF e
IVA), soggetti prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., e non alla prescrizione
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1090/2024 4
quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c. per le obbligazioni periodiche. Ha quindi escluso che sia maturata la prescrizione della pretesa creditoria, ritenendo pienamente valida ed efficace la procedura esecutiva avviata con il pignoramento del 2023.
In conclusione, ha chiesto che il tribunale accerti il proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, che rigetti l'opposizione nel merito per infondatezza, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Il giudice dell'esecuzione, alla luce delle deduzioni svolte, con ordinanza del 27.2.2024 ha ritenuto che le argomentazioni formulate dalla parte opponente circa l'insussistenza della legittimazione passiva,
in ragione della qualità di erede con beneficio d'inventario, apparissero fondate e meritevoli di accoglimento. Tali deduzioni, infatti, non sarebbe state specificamente contestate dalla parte opposta che in quella sede non ha svolto difese efficaci né ha fornito elementi idonei a smentire la CP_5
ricostruzione giuridica e fattuale dell'opponente. Per l'effetto, il G.E. ha confermato la sospensione dell'esecuzione già concessa inaudita altera parte, assegnando un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione, ha reiterato le argomentazioni già prospettate in sede di Parte_1
opposizione cautelare, ribadendo le ragioni d'illegittimità dell'azione esecutiva azionata dall CP_5
nei suoi confronti, concludendo nei termini riportati in epigrafe.
Assegnata la causa allo scrivente giudice, con decreto del 24.6.2024 è stata dichiarata la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 2, c.p.c., con conseguente ordine di rinnovazione dell'atto medesimo.
A seguito del rinnovo della notifica, si sono costituiti in giudizio entrambi i convenuti, reiterando le eccezioni già sollevate in sede cautelare e concludendo nei termini riportati in epigrafe.
All'udienza del 4.12.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di discussione orale, tenutasi in data 3.7.2024. La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies ultimo comma c.p.c.
●●●●●●●
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Nel caso di specie le censure dell'opponente non riguardano l'esistenza delle pretesa tributaria, la relativa quantificazione, né la regolarità della notifica dell'atto esecutivo o degli atti prodromici allo stesso, bensì il quomodo dell'esecuzione coattiva, cioè l'esatta individuazione dei beni che possono essere soggetti al pignoramento erariale, avendo l'opponente eccepito l'impignorabilità dei propri beni personali (il proprio trattamento di fine rapporto), rispetto a quelli compresi nell'eredità
beneficiata del defunto debitore erariale.
A fronte di ciò, sussiste la legittimazione passiva in capo all' , posto Controparte_4
che l'attrice non ha contestato la titolarità o la sostanza del credito erariale, di competenza dell'ente impositore , bensì, come sopra esposto, esclusivamente la legittimità dell'atto Controparte_4
esecutivo (il pignoramento presso terzi) vòlto alla riscossione del credito, cioè il diritto dell'agente della riscossione a procedere ad esecuzione forzata, atto di sua competenza esclusiva.
Nel merito, l'opponente, lamenta l'insussistenza del diritto dell a procedere esecutivamente sul CP_5
proprio TFR ritenuto impignorabile in quanto estraneo al patrimonio ereditario, pacificamente accettato con beneficio di inventario (atto dell'11.5.2010, ricevuto dal notaio Rep. n. Persona_2
19432, Racc. n. 12905, trascritto in S. Maria Capua a Vetere il 18.5.2010 – doc. n. 2, ricorso cautelare
Capuano). È stato del pari redatto verbale di inventario di eredità (atto ricevuto dal notaio Per_2
il 28.10.2010, registrato in Aversa il 25.11.2010 al n. 3317 e successiva integrazione 28.1.2011,
[...]
Rep. n. 51081, Racc. n. 20178 e registrato in Aversa il 25.2.2011 al n. 993 1T – doc. nn. 4 e 6, ricorso cautelare Capuano).
Come noto, l'art. 754 c.c. regola la responsabilità dei coeredi nei confronti dei creditori del de cuius:
ciascun coerede è responsabile solo per la propria quota. Ma questa norma si applica alla successione semplice, cioè quando non c'è accettazione con beneficio d'inventario.
Se l'erede ha accettato con beneficio d'inventario, allora si applica l'art. 490 c.c., il quale limita la responsabilità dell'erede sia nel “quantum” (entro il valore della propria quota) sia nei “mezzi” in quanto limitata al valore dei beni pervenuti in eredità ed inventariati in forza dell'art. 490 c.c.. Invero,
«il beneficio di inventario è solo una modalità di accettazione dell'eredità e, pertanto, non esime gli eredi dalla
responsabilità patrimoniale per i debiti anche tributari, ma semplicemente conferisce loro il diritto a non
risponderne per un valore superiore a quello dei meni lasciati dal de cuius» (cfr. Cass. n. 23961/2019).
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Dunque, la responsabilità dell'erede beneficiato è doppiamente limitata intra vires hereditatis, cioè non risponde oltre il valore della sua quota e cum viribus hereditatis, e quindi risponde solo con i beni dell'eredità (non con denaro personale, neppure nei limiti della quota).
Quindi, se il patrimonio ereditario è incapiente, i creditori non possono rifarsi sui beni personali dell'erede beneficiato, nemmeno nei limiti della sua quota ereditaria, come sarebbe invece possibile senza beneficio di inventario (cfr. Cass. n. 27626/2020: «In caso di accettazione dell'eredità con beneficio
d'inventario, la possibilità, per i creditori del de cuius, di pretendere dai coeredi il pagamento dei debiti ereditari
in misura non eccedente la rispettiva quota, come previsto ex art. 754 c.c., incontra il limite correlato alla
necessità di soddisfarsi sui soli beni ereditari, cosicché, in caso di incapienza del patrimonio relitto, l'erede
beneficiato, ove sollevi apposita eccezione, non potrà essere chiamato a rispondere con beni propri»).
A fronte dell'eccezione formulata dalla opponente e all'adempimento dell'onere della prova su di essa ricadente (sul riparto dell'onus probandi si veda Cass. n. 2198/1987: «in tema di limitazione di
responsabilità degli eredi per i debiti del "de cuius", grava sugli eredi stessi l'Onere di provare di aver accettato
l'eredità con il beneficio d'inventario al fine di limitare la loro responsabilità patrimoniale "intra vires
hereditatis", mentre grava sui creditori l'Onere di provare la decadenza dal beneficio suddetto ovvero la
ricorrenza di una accettazione pura e semplice dell'eredità, che è presunta ex lege nel caso del chiamato che,
trovandosi nel possesso di beni ereditari, non provveda tempestivamente a redigere l'inventario»), l non CP_5
ha articolato difese sul punto.
Solo in sede di discussione ha sostenuto che la sig.ra avrebbe dovuto sollevare questa CP_5 Pt_1
tematica impugnando nei termini l'avviso di accertamento;
stante l'irretrattabilità dell'accertamento,
secondo quanto sostenuto dall'opposta, la non avrebbe potuto sollevare tale eccezione Pt_1
estintiva opponendosi in sede esecutiva.
Tale linea difensiva, tuttavia, non può essere condivisa. Anzitutto, non vi è prova che l'opponente abbia mai ricevuto un avviso di accertamento, ed anzi la prossimità temporale tra la morte della de
cuius e la notifica della prima cartella di pagamento lascia ritenere che nessuna notifica avente questo oggetto sia mai avvenuta. Ma anche qualora ciò fosse avvenuto, deve rammentarsi che, per giurisprudenza pacifica, l'erede non avrebbe avuto alcun interesse a impugnare l'avviso al solo scopo di far valere il beneficio d'inventario: l'interesse, infatti, sarebbe sorto solo una volta ricevuta la
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cartella di pagamento, con cui viene concretamente determinata la pretesa esecutiva (cfr. da ultimo
Cass n. 22571/2021).
Né può farsi discendere il benché minimo risvolto negativo per l'odierna opponente dalla mancata opposizione delle cartelle di pagamento o delle successive intimazioni al pagamento. Si rammenta, al riguardo, che nel contesto del recupero coattivo del credito tributario la cartella di pagamento assolve alla stessa funzione del precetto (Cass. n. 29383/2024), e l'intimazione costituisce quell'atto che l'agente della riscossione deve obbligatoriamente notificare al contribuente una volta trascorso un anno dalla notifica della cartella (art. 50 d.P.R. 602/1973, a suo tempo applicabile), condividendone quindi la natura giuridica. Ecco, così come colui nei confronti del quale viene minacciata l'azione esecutiva ha il diritto di eccepire l'inesistenza del diritto a pignorare in capo al creditore fin da subito (art. 615,
comma 1, c.p.c.), allo stesso modo questi può attendere che gli venga notificato il pignoramento (art. 615, comma 2, c.p.c.); esattamente come accaduto nella fattispecie.
Ne consegue che l'azione esecutiva promossa nei confronti dell'erede, mediante l'aggressione di beni non ricompresi nel patrimonio relitto della de cuius, risulta illegittimamente intrapresa. Pertanto,
l'opposta è tenuta alla restituzione dell'importo indebitamente riscosso, pari ad € 3.787,20, CP_5
somma la cui percezione è pacificamente riconosciuta da entrambe le parti (cfr. doc. n. 3, memoria di costituzione dell e dalla dichiarazione di valore contenuta nell'atto di citazione in opposizione. CP_5
Sulla predetta somma spettano gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 2033 c.c., non risultando dagli atti elementi idonei a dimostrare la mala fede dell CP_5
Tali interessi decorreranno, dunque, dal deposito del ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2,
c.p.c., fino all'effettivo integrale pagamento.
Si dispone, altresì, l'ordine al terzo pignorato, di procedere allo svincolo delle somme CP_6
eventualmente accantonate, contestualmente all'esecuzione del presente provvedimento.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono poste a carico dell' liquidate CP_5
come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022, in riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.201,00, tenuto conto del valore della controversia,
individuato nella somma già riscossa da (€ 3.787,20). CP_5
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Le spese processuali sono integralmente compensate nei confronti dell' in conformità alle CP_6
conclusioni formulate dall'ente previdenziale, cui nessuna delle altre parti costituite ha sollevato opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, così
provvede:
▪ accoglie l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del Parte_1
pignoramento presso terzi intentato da nei confronti di Controparte_4
notificatole in data 9.11.2023; Parte_1
▪ condanna alla restituzione a favore di Controparte_4 Parte_1
dell'importo di € 3.787,20 oltre interessi al tasso legale decorrenti dal 28.12.2023;
▪ ordina lo svincolo delle somme accantonate dal terzo pignorato in favore di CP_6 [...]
Pt_1
▪ compensa le spese di lite tra l'opponente e CP_6
▪ condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in Controparte_4
favore dell'opponente che vengono liquidate in € 2.552,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Arezzo, 6 luglio 2025
Il giudice
Federico Pani
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1090/2024
R.G. 1090/2024
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica, in persona del giudice Federico Pani all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta all'R.G. n. 1090/2024
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Loriano Maccari ed Parte_1 C.F._1
Enrico Maccari
ATTRICE-OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Radogna
CONVENUTA-OPPOSTA
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvano Imbriaci
CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione all'esecuzione mobiliare – pignoramento presso terzi
CONCLUSIONI
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1090/2024 2
Per «Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le esposte causali, di Parte_1
confermare la sospensione dell'esecuzione di cui all'ordinanza del 27/02/2024, ordinando al terzo pignorato lo
svincolo delle somme accantonate;
nel merito dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del pignoramento presso terzi
con ordine al terzo pignorato di svincolare le somme accantonate per le ragioni sopra indicate;
accertato che il
pignoramento viola il limite di cui all'art. 545 c.p.c., dichiarare inefficace il pignoramento con ordine al terzo
pignorato di svincolare le somme eventualmente accantonate;
condannare l' in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante pro-tempore alla restituzione di eventuali somme già incassate per effetto
della predetta procedura con interessi legali dal dì della sottrazione all'effettiva restituzione».
Per : «In via principale: a) accertare e dichiarare il difetto di Controparte_4
legittimazione passiva dell'agente della riscossione in ordine alle questioni concernenti il merito della vicenda e
per l'effetto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Caserta -; b) accertare e dichiarare la legittimità dell'operato di e per ciò solo il mancato CP_5
superamento del termine di prescrizione decennale;
c) accertare e dichiarare inammissibile la domanda proposta
dall'attrice per violazione art. 100 c.p.c. d) condannare la signora al pagamento delle spese di lite Pt_1
sostenute da per la costituzione e difesa nel presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto CP_5
avvocato antistatario».
Per : «Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice adito, valutata la fondatezza dell'opposizione proposta dalla debitrice, CP_6
stabilire a chi debbano essere versate le somme oggetto di accantonamento da parte del terzo debitore Con CP_6
integrale compensazione di spese del presente procedimento, posto che l' nella presente controversia, CP_6
assume la veste di terzo pignorato».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c., ha proposto opposizione all'esecuzione Parte_1
promossa nei suoi confronti dall (di seguito ), in relazione Controparte_4 CP_5
a un pignoramento presso terzi notificato il 9.11.2023. L'atto, fondato sugli artt. 72-bis e 48-bis del d.P.R. n. 602/1973, era finalizzato alla riscossione coattiva della somma di € 281.163,77, oltre interessi e oneri, mediante trattenuta di un credito vantato dalla ricorrente nei confronti dell' Controparte_7
pari a € 18.936,25 a titolo di TFR.
[...]
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L'azione esecutiva trae origine da due cartelle esattoriali, notificate l'8.6.2010 e il 10.7.2012, riferite a debiti erariali della madre della ricorrente, , deceduta il 31.1.2010. Persona_1
La sig.ra ritenuta coobbligata in solido in qualità di erede assieme ai fratelli, ha eccepito di Pt_1
aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario, mediante atto notarile dell'11.5.2010 regolarmente registrato. Sulla base di tale accettazione, ha sostenuto che la propria responsabilità patrimoniale deve ritenersi limitata ai beni ereditari e non può estendersi al patrimonio personale, compreso il credito oggetto di pignoramento. CP_6
Ha inoltre eccepito l'intervenuta prescrizione del credito, rilevando che, successivamente alle notifiche del 2010 e 2012, non vi sarebbero stati atti interruttivi fino al pignoramento del 2023, con conseguente decorso dei termini prescrizionali: decennale per il capitale, quinquennale per gli accessori.
In via cautelare ha chiesto la sospensione della procedura esecutiva per gravi motivi, e nel merito l'annullamento del pignoramento, con ordine di svincolo delle somme accantonate e restituzione di eventuali importi già trattenuti, oltre interessi e spese.
Si è costituito l' quale terzo pignorato, rilevando l'assenza di domande sostanziali nei propri CP_6
confronti, dichiarando di non assumere posizione nella controversia tra le parti principali e di attendere l'esito del giudizio al quale si atterrà; il tutto, con integrale compensazione delle spese di lite.
Nel costituirsi in giudizio, l ha in primo luogo eccepito il difetto di legittimazione passiva CP_5
rispetto alle contestazioni avanzate da sostenendo che i profili relativi all'esistenza, Parte_1
esigibilità e prescrizione del credito attengono esclusivamente alla pretesa dell'ente impositore
( ), e non alla propria attività, circoscritta alla fase esecutiva. Controparte_4
Entrando comunque nel merito, ha contestato l'eccezione di prescrizione, rilevando che, CP_5
successivamente alla notifica delle cartelle del 2010 e 2012, sono stati regolarmente notificati alla ricorrente atti interruttivi del termine prescrizionale, mai oggetto di impugnazione. In particolare,
sono stati indicati un preavviso di fermo amministrativo notificato il 2.7.2014 e una intimazione di pagamento notificata l'11.1.2019, entrambi ritenuti idonei a interrompere la prescrizione.
Quanto alla natura del credito, l'opposta ha precisato che si tratta di tributi erariali (quali IRPEF e
IVA), soggetti prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., e non alla prescrizione
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quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c. per le obbligazioni periodiche. Ha quindi escluso che sia maturata la prescrizione della pretesa creditoria, ritenendo pienamente valida ed efficace la procedura esecutiva avviata con il pignoramento del 2023.
In conclusione, ha chiesto che il tribunale accerti il proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, che rigetti l'opposizione nel merito per infondatezza, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Il giudice dell'esecuzione, alla luce delle deduzioni svolte, con ordinanza del 27.2.2024 ha ritenuto che le argomentazioni formulate dalla parte opponente circa l'insussistenza della legittimazione passiva,
in ragione della qualità di erede con beneficio d'inventario, apparissero fondate e meritevoli di accoglimento. Tali deduzioni, infatti, non sarebbe state specificamente contestate dalla parte opposta che in quella sede non ha svolto difese efficaci né ha fornito elementi idonei a smentire la CP_5
ricostruzione giuridica e fattuale dell'opponente. Per l'effetto, il G.E. ha confermato la sospensione dell'esecuzione già concessa inaudita altera parte, assegnando un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione, ha reiterato le argomentazioni già prospettate in sede di Parte_1
opposizione cautelare, ribadendo le ragioni d'illegittimità dell'azione esecutiva azionata dall CP_5
nei suoi confronti, concludendo nei termini riportati in epigrafe.
Assegnata la causa allo scrivente giudice, con decreto del 24.6.2024 è stata dichiarata la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 2, c.p.c., con conseguente ordine di rinnovazione dell'atto medesimo.
A seguito del rinnovo della notifica, si sono costituiti in giudizio entrambi i convenuti, reiterando le eccezioni già sollevate in sede cautelare e concludendo nei termini riportati in epigrafe.
All'udienza del 4.12.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di discussione orale, tenutasi in data 3.7.2024. La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies ultimo comma c.p.c.
●●●●●●●
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1090/2024 5
Nel caso di specie le censure dell'opponente non riguardano l'esistenza delle pretesa tributaria, la relativa quantificazione, né la regolarità della notifica dell'atto esecutivo o degli atti prodromici allo stesso, bensì il quomodo dell'esecuzione coattiva, cioè l'esatta individuazione dei beni che possono essere soggetti al pignoramento erariale, avendo l'opponente eccepito l'impignorabilità dei propri beni personali (il proprio trattamento di fine rapporto), rispetto a quelli compresi nell'eredità
beneficiata del defunto debitore erariale.
A fronte di ciò, sussiste la legittimazione passiva in capo all' , posto Controparte_4
che l'attrice non ha contestato la titolarità o la sostanza del credito erariale, di competenza dell'ente impositore , bensì, come sopra esposto, esclusivamente la legittimità dell'atto Controparte_4
esecutivo (il pignoramento presso terzi) vòlto alla riscossione del credito, cioè il diritto dell'agente della riscossione a procedere ad esecuzione forzata, atto di sua competenza esclusiva.
Nel merito, l'opponente, lamenta l'insussistenza del diritto dell a procedere esecutivamente sul CP_5
proprio TFR ritenuto impignorabile in quanto estraneo al patrimonio ereditario, pacificamente accettato con beneficio di inventario (atto dell'11.5.2010, ricevuto dal notaio Rep. n. Persona_2
19432, Racc. n. 12905, trascritto in S. Maria Capua a Vetere il 18.5.2010 – doc. n. 2, ricorso cautelare
Capuano). È stato del pari redatto verbale di inventario di eredità (atto ricevuto dal notaio Per_2
il 28.10.2010, registrato in Aversa il 25.11.2010 al n. 3317 e successiva integrazione 28.1.2011,
[...]
Rep. n. 51081, Racc. n. 20178 e registrato in Aversa il 25.2.2011 al n. 993 1T – doc. nn. 4 e 6, ricorso cautelare Capuano).
Come noto, l'art. 754 c.c. regola la responsabilità dei coeredi nei confronti dei creditori del de cuius:
ciascun coerede è responsabile solo per la propria quota. Ma questa norma si applica alla successione semplice, cioè quando non c'è accettazione con beneficio d'inventario.
Se l'erede ha accettato con beneficio d'inventario, allora si applica l'art. 490 c.c., il quale limita la responsabilità dell'erede sia nel “quantum” (entro il valore della propria quota) sia nei “mezzi” in quanto limitata al valore dei beni pervenuti in eredità ed inventariati in forza dell'art. 490 c.c.. Invero,
«il beneficio di inventario è solo una modalità di accettazione dell'eredità e, pertanto, non esime gli eredi dalla
responsabilità patrimoniale per i debiti anche tributari, ma semplicemente conferisce loro il diritto a non
risponderne per un valore superiore a quello dei meni lasciati dal de cuius» (cfr. Cass. n. 23961/2019).
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Dunque, la responsabilità dell'erede beneficiato è doppiamente limitata intra vires hereditatis, cioè non risponde oltre il valore della sua quota e cum viribus hereditatis, e quindi risponde solo con i beni dell'eredità (non con denaro personale, neppure nei limiti della quota).
Quindi, se il patrimonio ereditario è incapiente, i creditori non possono rifarsi sui beni personali dell'erede beneficiato, nemmeno nei limiti della sua quota ereditaria, come sarebbe invece possibile senza beneficio di inventario (cfr. Cass. n. 27626/2020: «In caso di accettazione dell'eredità con beneficio
d'inventario, la possibilità, per i creditori del de cuius, di pretendere dai coeredi il pagamento dei debiti ereditari
in misura non eccedente la rispettiva quota, come previsto ex art. 754 c.c., incontra il limite correlato alla
necessità di soddisfarsi sui soli beni ereditari, cosicché, in caso di incapienza del patrimonio relitto, l'erede
beneficiato, ove sollevi apposita eccezione, non potrà essere chiamato a rispondere con beni propri»).
A fronte dell'eccezione formulata dalla opponente e all'adempimento dell'onere della prova su di essa ricadente (sul riparto dell'onus probandi si veda Cass. n. 2198/1987: «in tema di limitazione di
responsabilità degli eredi per i debiti del "de cuius", grava sugli eredi stessi l'Onere di provare di aver accettato
l'eredità con il beneficio d'inventario al fine di limitare la loro responsabilità patrimoniale "intra vires
hereditatis", mentre grava sui creditori l'Onere di provare la decadenza dal beneficio suddetto ovvero la
ricorrenza di una accettazione pura e semplice dell'eredità, che è presunta ex lege nel caso del chiamato che,
trovandosi nel possesso di beni ereditari, non provveda tempestivamente a redigere l'inventario»), l non CP_5
ha articolato difese sul punto.
Solo in sede di discussione ha sostenuto che la sig.ra avrebbe dovuto sollevare questa CP_5 Pt_1
tematica impugnando nei termini l'avviso di accertamento;
stante l'irretrattabilità dell'accertamento,
secondo quanto sostenuto dall'opposta, la non avrebbe potuto sollevare tale eccezione Pt_1
estintiva opponendosi in sede esecutiva.
Tale linea difensiva, tuttavia, non può essere condivisa. Anzitutto, non vi è prova che l'opponente abbia mai ricevuto un avviso di accertamento, ed anzi la prossimità temporale tra la morte della de
cuius e la notifica della prima cartella di pagamento lascia ritenere che nessuna notifica avente questo oggetto sia mai avvenuta. Ma anche qualora ciò fosse avvenuto, deve rammentarsi che, per giurisprudenza pacifica, l'erede non avrebbe avuto alcun interesse a impugnare l'avviso al solo scopo di far valere il beneficio d'inventario: l'interesse, infatti, sarebbe sorto solo una volta ricevuta la
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cartella di pagamento, con cui viene concretamente determinata la pretesa esecutiva (cfr. da ultimo
Cass n. 22571/2021).
Né può farsi discendere il benché minimo risvolto negativo per l'odierna opponente dalla mancata opposizione delle cartelle di pagamento o delle successive intimazioni al pagamento. Si rammenta, al riguardo, che nel contesto del recupero coattivo del credito tributario la cartella di pagamento assolve alla stessa funzione del precetto (Cass. n. 29383/2024), e l'intimazione costituisce quell'atto che l'agente della riscossione deve obbligatoriamente notificare al contribuente una volta trascorso un anno dalla notifica della cartella (art. 50 d.P.R. 602/1973, a suo tempo applicabile), condividendone quindi la natura giuridica. Ecco, così come colui nei confronti del quale viene minacciata l'azione esecutiva ha il diritto di eccepire l'inesistenza del diritto a pignorare in capo al creditore fin da subito (art. 615,
comma 1, c.p.c.), allo stesso modo questi può attendere che gli venga notificato il pignoramento (art. 615, comma 2, c.p.c.); esattamente come accaduto nella fattispecie.
Ne consegue che l'azione esecutiva promossa nei confronti dell'erede, mediante l'aggressione di beni non ricompresi nel patrimonio relitto della de cuius, risulta illegittimamente intrapresa. Pertanto,
l'opposta è tenuta alla restituzione dell'importo indebitamente riscosso, pari ad € 3.787,20, CP_5
somma la cui percezione è pacificamente riconosciuta da entrambe le parti (cfr. doc. n. 3, memoria di costituzione dell e dalla dichiarazione di valore contenuta nell'atto di citazione in opposizione. CP_5
Sulla predetta somma spettano gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 2033 c.c., non risultando dagli atti elementi idonei a dimostrare la mala fede dell CP_5
Tali interessi decorreranno, dunque, dal deposito del ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2,
c.p.c., fino all'effettivo integrale pagamento.
Si dispone, altresì, l'ordine al terzo pignorato, di procedere allo svincolo delle somme CP_6
eventualmente accantonate, contestualmente all'esecuzione del presente provvedimento.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono poste a carico dell' liquidate CP_5
come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022, in riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.201,00, tenuto conto del valore della controversia,
individuato nella somma già riscossa da (€ 3.787,20). CP_5
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Le spese processuali sono integralmente compensate nei confronti dell' in conformità alle CP_6
conclusioni formulate dall'ente previdenziale, cui nessuna delle altre parti costituite ha sollevato opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, così
provvede:
▪ accoglie l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del Parte_1
pignoramento presso terzi intentato da nei confronti di Controparte_4
notificatole in data 9.11.2023; Parte_1
▪ condanna alla restituzione a favore di Controparte_4 Parte_1
dell'importo di € 3.787,20 oltre interessi al tasso legale decorrenti dal 28.12.2023;
▪ ordina lo svincolo delle somme accantonate dal terzo pignorato in favore di CP_6 [...]
Pt_1
▪ compensa le spese di lite tra l'opponente e CP_6
▪ condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in Controparte_4
favore dell'opponente che vengono liquidate in € 2.552,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Arezzo, 6 luglio 2025
Il giudice
Federico Pani
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